GIUNTA PLENARIA
Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Alfredo BAZOLI.
La seduta comincia alle 9.25.
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 maggio 2019.
Alfredo BAZOLI, presidente, ricorda che l'esame della richiesta in titolo è iniziato nella seduta del 3 aprile scorso e proseguito in quella del 10 aprile, nel corso della quale è stato ascoltato l'interessato, e in quelle del 17 aprile e 8 maggio 2019.
Invita il relatore Cassinelli ad intervenire per formulare la sua proposta.
Roberto CASSINELLI (FI), relatore, ricorda di aver avviato l'illustrazione della questione nella seduta del 3 aprile, fornendo una panoramica dell'ampia istruttoria a suo tempo svolta e confluita nella relazione presentata dalla deputata Rossomando, relatrice sulla richiesta nella scorsa legislatura. In quella occasione aveva proposto di proseguire la discussione dopo aver ascoltato l'interessato, il quale è intervenuto in audizione lo scorso 10 aprile (dopo che si era dimesso dal mandato parlamentare il 13 marzo), fornendo chiarimenti e rispondendo a quesiti posti dai componenti della Giunta. Nelle sedute del 17 aprile e dell'8 maggio la discussione è quindi proseguita con il contributo di molti colleghi.
Come noto, si tratta di una vicenda ormai risalente, consistente nel fatto che il 12 gennaio 2012 Guido Crosetto era stato invitato alla trasmissione televisiva «Porta a Porta» per commentare il voto espresso – sia pur in forma segreta – quello stesso giorno nella seduta dell'Assemblea su una richiesta di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Nicola Cosentino.Pag. 8
Durante la trasmissione Guido Crosetto, nel suo intervento, in risposta a una specifica domanda del conduttore Bruno Vespa, aveva riportato le parole di alcuni colleghi intervenuti per dichiarazione di voto, ovvero i deputati Lehner e Contento – quest'ultimo appartenente al suo stesso gruppo – i quali, a loro volta, avrebbero riferito dei meri «fatti notori», accennando a talune vicende personali del giudice Nicola Quatrano, su cui lo stesso magistrato aveva più volte rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa.
Da ciò era originata la querela sporta dal dottor Quatrano nei confronti sia di Guido Crosetto sia del conduttore Bruno Vespa.
Il giudice, a fronte di una eccezione di insindacabilità sollevata dapprima in fase di indagini preliminari e poi in sede di udienza preliminare, non aveva ritenuto di sospendere il procedimento per la trasmissione degli atti alla Camera. Guido Crosetto aveva pertanto avanzato al Presidente della Camera una richiesta di pronuncia in materia d'insindacabilità nella scorsa legislatura, quando peraltro non rivestiva la carica di deputato.
Ricorda preliminarmente come la Giunta, per deliberare in materia, debba attenersi a criteri più volte enucleati dalla giurisprudenza. A tale proposito, con riferimento al caso di specie, osserva quanto segue.
Guido Crosetto aveva partecipato, poche ore prima, al voto della Camera ed era stato chiamato a commentarlo nella trasmissione televisiva. Nel riportare parti del dibattito in Assemblea, e in particolare le dichiarazioni di un collega intervenuto a nome del suo gruppo – Crosetto aveva evidentemente inteso riproporre, facendola propria, la posizione di tutto il gruppo stesso.
Inoltre, come chiarito dallo stesso Crosetto in audizione presso la Giunta, egli aveva inteso utilizzare le parole dei colleghi soltanto per esplicitare le ragioni del proprio voto, che a termini di Regolamento era stato peraltro espresso in forma segreta. Non essendo egli intervenuto personalmente nel dibattito, durante l'intervista Crosetto citò le parole dei colleghi, con ciò confermando, di fatto, di aver condiviso la posizione ed il pensiero espressi da chi aveva parlato a nome del gruppo. Nell'organizzazione dei lavori in Assemblea per l'esame della questione erano stati infatti contingentati i tempi, per cui, oltre ai relatori di maggioranza e di minoranza, intervenne per dichiarazione di voto un solo deputato per ciascun gruppo. Un eventuale intervento di Crosetto, pertanto, avrebbe avuto ragion d'essere, sostanzialmente, solo se egli avesse inteso esprimersi in dissenso rispetto alla posizione del proprio gruppo.
In altri termini, Crosetto durante la trasmissione televisiva non ha inteso riproporre la posizione espressa da altri colleghi, bensì ha voluto esporre la propria, a commento di un atto tipico quant'altri mai e cioè il voto, espresso in forma segreta.
Rispetto al caso in esame, non soccorre, pertanto, la giurisprudenza costituzionale richiamata da alcuni colleghi rispetto all'impossibilità di configurare l'insindacabilità allorquando un parlamentare riproduca extra moenia una posizione manifestata in sedi proprie da un altro deputato. In questo caso Crosetto semplicemente esplicitava all'esterno le ragioni della propria espressione di voto, il primo tra gli atti tipici citati dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tanto premesso in diritto, ribadisce in punto di fatto alcune circostanze nuove rispetto ai fatti posti alla base della discussione tenutasi nella scorsa legislatura.
La prima circostanza consiste nel fatto che – nell'ambito del procedimento avviato nei confronti di Guido Crosetto e del conduttore della trasmissione Bruno Vespa – il dottor Quatrano ha ritenuto di ritirare la propria querela, ma nei confronti del solo giornalista. Come dichiarato in sede di audizione, Crosetto non è stato contattato al fine di tentare una composizione bonaria della controversia.
La seconda circostanza consiste nel fatto che il querelante Quatrano nel 2018 si è dimesso dalla magistratura per esercitare la professione di avvocato.Pag. 9
La terza, infine, è che – come noto – Guido Crosetto si è dimesso dalla carica di deputato lo scorso 13 marzo, uscendo dall'agone politico per motivi personali e con ciò, auspicabilmente, dai riverberi di ogni genere che le polemiche a carattere politico possono comportare.
Tanto premesso, ritiene che – nel caso di specie – sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e pertanto formula la propria proposta nel senso della insindacabilità delle dichiarazioni rese da Guido Crosetto, oggetto della contestazione dell'avvocato Quatrano.
Alfredo BAZOLI, presidente, ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta.
La seduta termina alle 9.35.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI