CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Claudio BORGHI, presidente, esprime solidarietà all'onorevole Fassina, che nella giornata di ieri è rimasto coinvolto negli incidenti che hanno visto contrapposti le Forze dell'ordine e un presidio di lavoratori Pag. 75della società partecipata Roma Metropolitana a rischio licenziamento, riportando lesioni che ne hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Comunica, pertanto, che, a nome della Commissione, provvederà a far pervenire all'onorevole Fassina gli auguri di una pronta guarigione.

  I deputati Beatrice LORENZIN (PD), Andrea MANDELLI (FI), Ylenja LUCASELLI (FDI), Giorgio LOVECCHIO (M5S) e Luigi MARATTIN (IV), a nome dei rispettivi gruppi parlamentari, e il sottosegretario Antonio MISIANI si associano alla solidarietà espressa dal presidente, rinnovando gli auguri di pronta guarigione nei confronti dell'onorevole Fassina.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, fa presente che oggetto di esame è il testo iniziale del provvedimento, che risulta corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia preliminarmente, circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, concernente il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che la norma istituisce il «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica», e che si prevede, secondo le disposizioni e secondo la relazione tecnica, che i soggetti pubblici responsabili del funzionamento del perimetro – con l'eccezione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) – svolgano le proprie funzioni in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili a legislazione vigente. Osserva che per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per il 2019, di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dal 2024. Al riguardo rileva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e a confermare le summenzionate previsioni d'invarianza finanziaria, senza fornire elementi informativi che consentano di verificare l'effettiva possibilità di fronteggiare i nuovi adempimenti, di carattere obbligatorio e la cui inosservanza è specificamente sanzionata, nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente o di avvalersi senza nuovi o maggiori oneri dell'Agenzia per l'Italia digitale. Rammenta infatti che a norma della legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 6-bis) per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti finanziari nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità previste anche attraverso la loro riprogrammazione. Infine, in merito agli oneri previsti per l'istituzione e il funzionamento del CVCN, che il comma 19 configura come limite di spesa, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, segnala che sarebbe necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata; ciò al fine di consentire una valutazione della sua congruità rispetto alle finalità della spesa, che riguarda adempimenti di natura obbligatoria.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, riguardante il personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenzia preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere, rispettivamente, un contingente massimo di 77 Pag. 76unità di personale (di cui 67 di Area III e 10 di Area II), nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020, ed un contingente massimo di 10 unità di personale non dirigenziale (Categoria funzionale A, parametro retributivo F1), nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo non formula osservazioni, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa e considerato che lo stesso è riferito ad una platea di assunzioni da effettuare anch'esse nell'ambito di un contingente massimo.
  Con specifico riferimento alla possibilità di ricorrere agli istituti della mobilità interna (fuori ruolo, comando o altro analogo istituto) tra pubbliche amministrazioni al fine di consentire al CVCN, quale strumento operativo del Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio, di svolgere le proprie funzioni nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, evidenzia che le norme non prevedono una corrispondente indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza per la durata dell'incarico. Al riguardo reputa opportuno acquisire una valutazione del Governo, posto che ciò potrebbe determinare un corrispondente eventuale incremento di oneri per la copertura della posizione resasi disponibile.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, andrebbero a suo parere in primo luogo esplicitati gli elementi di valutazione che inducono a ritenere possibile l'ampliamento degli adempimenti istruttori previsti dalla norma senza che si determinino oneri per maggiori occorrenze finanziarie delle strutture interessate. Quanto all'ipotesi di modifica di contratti pubblici già autorizzati con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione riguardo ai relativi possibili costi aggiuntivi, tenuto conto che dette misure possono prevedere, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche, e dell'articolo 5, recante determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo all'articolo 6, concernente la copertura finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'utilizzo – per 3.200.000 di euro nel 2019 e per 2.100.000 in ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 – del Fondo investimenti amministrazioni centrali, andrebbe a suo avviso confermato che la dinamica di spesa connessa a tale utilizzo sia coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019. Andrebbe inoltre confermato che le risorse Fondo in questione siano disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse disponibilità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), provvede alla copertura degli oneri, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 6,495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, derivanti dalle seguenti disposizioni: il comma 19 dell'articolo 1, relativo alla realizzazione, allestimento e funzionamento del CVCN; il comma 1 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 77 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico; il comma 3 dell'articolo 2, che autorizza l'assunzione di 10 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva che ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità: a) quanto a 4,395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando Pag. 77l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, in misura pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, e al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura 4,045 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020; b) quanto a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, corrispondente alla quota in conto capitale degli oneri oggetto di copertura, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativo all'istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), con imputazione alla quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a) non ha osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, mentre in merito alla copertura di cui alla lettera b) ritiene necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.
Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per gli anni 2019 e 2020.
  Evidenzia che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016 (legge quadro sulle missioni internazionali), si compone di due articoli ed un allegato (Allegato 1), che definisce nel dettaglio il riparto tra le varie missioni internazionali e i singoli interventi di cooperazione.
  Ricorda che, ai fini del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, l'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi. Viene inoltre demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione oggetto di deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.Pag. 78
  Segnala, quindi, che il provvedimento in esame provvede al riparto, per un importo pari ad euro 1.020.554.211 per il 2019 e ad euro 408.000.000 per il 2020, delle risorse del Fondo. Il riparto è effettuato tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019, autorizzati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le rispettive deliberazioni del 3 e del 9 luglio 2019.
  Segnala altresì che il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa.
  In merito agli articoli 1 e 2 e all'Allegato 1, che disciplinano la ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è finalizzato al riparto di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente.
  Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari Dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata.
  Non formula, pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto – rispetto al quale ritiene necessaria una conferma – che tutte le voci di spesa siano da intendersi come «limiti massimi» di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il presente provvedimento imputa gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2019, pari complessivamente a 1.428.554.211 euro, al Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) che reca uno stanziamento pari a 1.020.554.211 euro per l'anno 2019 e a 1.547.247.320 euro per l'anno 2020. In particolare, gli oneri sono imputati, per un importo pari a 1.020.554.211 euro, allo stanziamento del citato Fondo previsto per l'anno 2019, fino ad esaurirne integralmente la capienza, e per la restante parte, pari a 408 milioni di euro, allo stanziamento del Fondo stesso previsto per l'anno 2020. Una nota della Ragioneria generale dello Stato motiva l'imputazione degli oneri all'anno 2020 sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1o gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa.
  Tutto ciò premesso, rileva in primo luogo, per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2020, anziché sull'anno 2019, che quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2020 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2019, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2020 ovvero per l'anno 2021, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In secondo luogo, va considerato che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020, come risulta dalla relazione tecnica, attengono in linea di massima a spese di parte corrente (per lo più spese di personale e di funzionamento) Pag. 79che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010) ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – ossia il principale saldo di finanza pubblica utilizzato in ambito europeo per verificare il rispetto dei vincoli di bilancio – dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso (forza lavoro, bene o servizio) viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento. Ciò significa che, nel caso in esame, trattandosi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità nell'anno 2019, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2019 anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2020. Diversamente la relazione tecnica imputa invece la quota di oneri 2020 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto, fabbisogno e indebitamento netto).
  Considera pertanto necessario che il Governo fornisca un puntuale elenco delle spese con riferimento alle quali è stata operata l'imputazione all'anno 2020 e chiarisca quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di indebitamento netto.
  Infine, da un punto di vista formale, ritiene necessario, all'articolo 1, comma 1, precisare che le risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono ripartite tra le annualità 2019 e 2020 ai sensi della nuova disciplina contabile dianzi citata, aggiungendo dopo le parole «sono ripartite» le seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212, derivanti dalla classe Todaro.
Atto n. 108.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 02/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione e al sostegno tecnico-logistico decennale dei primi due sommergibili U212 (atto del Governo n. 108) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), Pag. 80ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che, secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata allo schema di decreto, il programma oggetto di approvazione trae le proprie motivazioni operative, oltre che dalla necessità di consentire la naturale sostituzione dei sottomarini classe Sauro, oramai giunti al termine della loro vita operativa, dall'esigenza di adeguare alla prevedibile evoluzione dello scenario strategico le capacità operative esprimibili dai mezzi, in modo tale da preservare adeguate capacità di sorveglianza degli spazi marittimi e subacquei.
  Rileva che la nota tecnica predisposta dallo Stato maggiore della difesa, anch'essa allegata allo schema di decreto, chiarisce che il programma in esame – la cui durata è prevista svilupparsi lungo un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2032 – risulta in sostanza articolato in due differenti tranche realizzative, tra loro correlate sotto il profilo tecnico.
  Al riguardo, segnala tuttavia che a costituire l'oggetto sostanziale del presente schema di decreto è esclusivamente la prima delle suddette due tranche – a sua volta ulteriormente suddivisa in tre fasi –, concernente l'acquisizione dei primi due sommergibili, della quale vengono pertanto indicate sia la puntuale quantificazione degli oneri sia le relative modalità di copertura.
  Per quanto concerne, invece, la seconda tranche, concernente l'acquisizione di una ulteriore coppia di sommergibili, evidenzia che la nota tecnica, pur stimandone la spesa complessiva in 1 miliardo di euro lungo l'arco temporale 2023-2033, precisa che – ai fini della sua concreta realizzazione – essa «sarà recepita quale opzione del piano di fornitura», da esercitare nel prosieguo del programma in coerenza con l'ordinato sviluppo della prima tranche, e, comunque, subordinatamente al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Rappresenta altresì che, secondo quanto riportato nella nota tecnica, il costo complessivo della prima tranche del programma è stimato in 1,35 miliardi di euro, distribuito tra le annualità comprese nel periodo temporale 2019-2031.
  Sottolinea che nella nota tecnica viene, inoltre, chiarito che al suddetto onere previsionale del programma si provvederà a valere sulle risorse iscritte nei capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché in subordine – «ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario» – a valere sulle risorse iscritte nel programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» allocato nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese. Rileva che, ad ulteriore garanzia della sostenibilità finanziaria del programma in esame, si prevede comunque che in ogni caso lo sviluppo dello stesso «sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione».
  Tutto ciò premesso, esaminando nel dettaglio i profili di copertura finanziaria rappresenta – sulla base di quanto è dato evincere dalla nota tecnica – quanto segue.
  Da un lato, all'onere finanziario relativo alla prima fase della prima tranche realizzativa del programma, stimato complessivamente in 806 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2030, si provvederà tramite utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, disposto dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 105 del 2017 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Pag. 81
  Rammenta inoltre che tale ultima disposizione ha confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali può essere effettuato il predetto riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», al quale afferisce – come specificato nella scheda illustrativa – il programma in esame.
  Ciò posto, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 ha quindi provveduto al riparto del rifinanziamento del Fondo, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento specifico al citato settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» ed al periodo ivi considerato, le seguenti somme: 131,6 milioni di euro per il 2019, 209,2, milioni di euro per il 2020, 285,9 milioni di euro per il 2021, 303,4 milioni di euro per il 2022, 341,4 milioni di euro per il 2023, 363,19 milioni di euro per il 2024, 575,9 milioni di euro per il 2025, 338,62 milioni di euro per il 2026, 296,55 milioni di euro per il 2027, 308,4 milioni di euro per il 2028, 233,8 milioni di euro per il 2029 e 71,8 milioni di euro per il 2030. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziate appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla prima fase della prima tranche del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui all'atto del Governo n. 110 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Segnala che dall'altro lato, all'onere finanziario relativo alla seconda e alla terza fase della prima tranche del programma, stimato complessivamente in 544 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2022 e il 2031, si provvederà tramite utilizzo delle risorse destinate al medesimo Ministero dello sviluppo economico all'esito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2022 al 2031, risulta complessivamente pari a 5,227 miliardi di euro. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse risultanti dal citato atto n. 81 appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla seconda e alla terza fase della prima tranche del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui al citato atto del Governo n. 110 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 82

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale.
Atto n. 109.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell’ articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2019, relativo all'acquisizione di un'unità di appoggio alle operazioni speciali, di supporto alle operazioni subacquee e per il soccorso a sommergibili sinistrati e al relativo supporto logistico decennale (atto del Governo n. 109) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di un'unità corredata da impianti specialistici di uso militare volti a garantire il comando, il controllo e l'appoggio per le operazioni delle Forze speciali, il supporto alle operazioni subacquee e il soccorso a sommergibili sinistrati e che tale programma, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà nel 2032 e avrà un costo complessivo di 424 milioni di euro.
  Osserva che il programma pluriennale è finanziato attraverso il complesso degli stanziamenti provenienti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, così come rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnati al Ministero della difesa quali somme da destinare alle forniture militari e alle attività di ricerca della Difesa con alto contenuto tecnologico. In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato ripartito, inizialmente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 e che successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, si è proceduto al riparto delle ulteriori risorse allocate sul medesimo Fondo, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.
  Rileva, pertanto, che l'onere finanziario recato dallo schema di decreto in esame sarà sostenuto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero della difesa e allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero, Pag. 83relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi. In particolare, all'onere finanziario programmato dal 2019 al 2025, pari complessivamente a 396 milioni di euro, si farà fronte mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 32 del citato capitolo 7120 (somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni), provenienti proprio dal rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. All'onere relativo agli anni dal 2026 al 2032, pari complessivamente a 28 milioni di euro, si provvede, invece, mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 27 del medesimo capitolo 7120 (somme da destinare alle forniture militari e attività di ricerca della difesa con alto contenuto tecnologico con sostegno alle esportazioni, anche relativi alle reti informatiche ed ai sistemi satellitari, razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa), stanziate dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED.
Atto n. 110.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 06/2019, relativo allo sviluppo, alla successiva produzione ed al supporto logistico decennale del sistema missilistico TESEO MK2/E EVOLVED (atto del Governo n. 110) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che, secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata al presente schema di decreto, il programma oggetto di approvazione è rivolto a salvaguardare la capacità d'ingaggio missilistico superficie-superficie (S/S) della componente marittima della Difesa mediante lo sviluppo, l'industrializzazione e la qualifica dell'evoluzione tecnologica del sistema Teseo MK2, denominata MK2/E (Evolved).
  Rileva che la nota tecnica predisposta dallo Stato maggiore della difesa chiarisce che il programma in esame – la cui durata è prevista svilupparsi lungo un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2030 – risulta in sostanza articolato in due differenti fasi, la prima delle quali a sua volta ulteriormente suddivisa in due tranche.
  Evidenzia che secondo quanto affermato dalla nota tecnica il costo complessivo Pag. 84del programma è stimato in 395,5 milioni di euro, cui si provvederà tramite utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché in subordine – «ove se ne rilevino i presupposti sul piano programmatico e finanziario» – tramite utilizzo delle risorse iscritte nel programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» allocato nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, che si renderanno disponibili mediante la preventiva rimodulazione e/o revisione di altre spese. Sottolinea che, ad ulteriore garanzia della sostenibilità finanziaria del programma in esame, si prevede comunque che in ogni caso lo sviluppo dello stesso «sarà modulato in maniera coerente con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante l'opportuna ridefinizione dei tempi di attuazione».
  Tanto premesso, segnala che solo in riferimento alle due tranche della prima fase del programma lo schema di decreto in esame reca la puntuale quantificazione degli oneri da sostenere nel corso delle singole annualità e l'individuazione delle concrete modalità di copertura.
  Per quanto concerne invece la seconda fase del programma, relativa all'implementazione delle innovazioni tecnologiche per il superamento dell'obsolescenza dei missili già in dotazione e all'acquisizione delle dotazioni dei nuovi missili con relativo supporto tecnico-logistico, evidenzia che la nota tecnica, pur stimandone la spesa complessiva in 197,5 milioni di euro, da un lato non ne precisa l'andamento temporale, dall'altro specifica che la suddetta fase potrà essere progressivamente avviata solo «in esito al reperimento delle risorse nell'ambito di successivi provvedimenti di rifinanziamento del programma».
  Tutto ciò premesso, esaminando nel dettaglio i profili di copertura finanziaria rappresenta – sulla base di quanto è dato evincere dalla nota tecnica – quanto segue.
  Da un lato, all'onere finanziario relativo alla prima tranche della prima fase del programma, stimato complessivamente in 150 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2025, si provvederà tramite utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 7419 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, disposto dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 105 del 2017 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Rammenta inoltre che tale ultima disposizione ha confermato, nel novero dei settori di spesa tra i quali può essere effettuato il predetto riparto, anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», al quale afferisce – come specificato nella scheda illustrativa – il programma in esame. Ciò posto, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 ha quindi provveduto al riparto del rifinanziamento del Fondo, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento specifico al citato settore di spesa denominato «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» ed al periodo ivi considerato, i seguenti importi: 131,6 milioni di euro per il 2019, 209,2, milioni di euro per il 2020, 285,9 milioni di euro per il 2021, 303,4 milioni di euro per il 2022, 341,4 milioni di euro per il 2023, 363,19 milioni di euro per il 2024 e 575,9 milioni di euro per il 2025. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziate appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla prima tranche della prima fase del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui all'atto del Governo n. 108 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi Pag. 85che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Dall'altro lato, rileva che all'onere finanziario relativo alla seconda tranche della prima fase del programma, stimato complessivamente in 48 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2025 e il 2030, si provvederà tramite utilizzo delle risorse destinate al medesimo Ministero dello sviluppo economico in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2025 al 2030, risulta complessivamente pari a 3,262 miliardi di euro. In considerazione di ciò, nel prendere atto che le risorse stanziate appaiono congrue rispetto alla copertura dei costi da sostenere in relazione alla seconda tranche della prima fase del programma, anche tenendo conto delle risorse destinate al programma d'armi di cui al citato atto del Governo n. 108 attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO-Sky Med di seconda generazione (CSG) per l'osservazione della terra.
Atto n. 111.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SDM 26/2019, relativo allo sviluppo ed al potenziamento della costellazione dei satelliti radar COSMO – Sky Med di seconda generazione (GSC) per l'osservazione della terra (atto del Governo n. 111) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 18 settembre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Pag. 86Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame emerge che il programma oggetto di approvazione risulta direttamente destinato alla difesa nazionale ed ha come finalità operativa l'ampliamento del sistema COSMO – Sky Med di seconda generazione, portando la costellazione da due a quattro satelliti. Ricorda che per quanto riguarda i due satelliti già autorizzati, si prevede che il primo sarà lanciato a novembre 2019 e il secondo entro la fine del 2020. Sottolinea che i due nuovi satelliti ad altissima risoluzione, oggetto del presente programma, permetteranno di migliorare i tempi di rivisita della costellazione e raddoppiare le quote di sistema che potranno essere messe a disposizione per le cooperazioni internazionali. Segnala, inoltre, che il programma in esame ha carattere duale, potendo essere impiegato anche per scopi civili.
  Fa presente che la relazione illustrativa precisa che il programma, che verrà avviato nel 2019 e si concluderà nel 2022, ha un costo stimato, comprensivo della realizzazione dei due nuovi satelliti e del mantenimento in condizioni operative dei quattro satelliti della costellazione per dieci anni, di circa 607 milioni di euro, che verranno ripartiti, sulla base di un Accordo esecutivo che dovrà essere formalizzato, tra Agenzia spaziale italiana – ASI per il 65 per cento, pari a circa 394 milioni di euro, e il Ministero della difesa per il 35 per cento, pari a circa 212 milioni di euro.
  Precisa che l'onere a carico del Ministero della difesa è temporalmente suddiviso in 52 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  In merito ai profili di copertura evidenzia che nella relazione illustrativa viene chiarito che alla quota dell'onere previsionale del programma posta a carico del Ministero delle difesa si provvederà a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), capitolo 7421. Ricorda che il capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rubricato «Interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospazio in ambito difesa e sicurezza nazionale», reca uno stanziamento iniziale, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, di 1.016 milioni di euro per il 2019 (che aumentano a 1.043 milioni di euro nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2019), di 905 milioni di euro per il 2020 (che aumentano a 1.004 milioni di euro nel citato disegno di legge di assestamento) e di 880 milioni di euro per il 2021 (che aumentano a 997 milioni di euro nel citato disegno di legge di assestamento). Rammenta che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, ai sensi della predetta disposizione, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quelli relativi ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» e alla «ricerca».
  Tutto ciò considerato evidenzia la necessità che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Ritiene, inoltre, Pag. 87necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontano le spese per il mantenimento in condizioni operative dei quattro satelliti della costellazione per dieci anni e come s'intenda provvedere ad esse, giacché, a fronte di un onere di durata decennale, sono state assegnate risorse al Ministero della difesa esclusivamente per gli anni dal 2019 al 2022. Infine, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'Agenzia spaziale italiana – ASI, ente pubblico vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, sia in grado di far fronte, nell'ambito delle proprie risorse, agli oneri posti a suo carico per la realizzazione del presente programma, quantificati in circa 394 milioni di euro, senza pregiudizio di attività già avviate o programmate a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.