CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Piero FASSINO, presidente, comunica che, a far data dal 20 settembre scorso, per quanto riguarda il gruppo Movimento 5 stelle, a seguito dell'attribuzione dell'incarico governativo, rispettivamente, di viceministra e sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale ai deputati Emanuela Claudia DEL RE e Manlio DI STEFANO, sono tornati a far parte della Commissione, in loro sostituzione, i deputati Filippo Giuseppe PERCONTI ed Elisa SIRAGUSA, che avevano cessato di farne parte lo scorso 4 settembre.
  Avverte altresì che per il gruppo Italia viva, a far data dal 23 settembre scorso, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Marco DI MAIO, cui dà il benvenuto formulando gli auspici per una proficua collaborazione con la Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Piero FASSINO, presidente, prima di dare la parola alla relatrice, Quartapelle Procopio, dà il benvenuto, a nome della Commissione, al sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto, che con la seduta odierna inaugura la sua collaborazione con questa Commissione.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, sottolinea che l'intesa in esame risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, in considerazione della storica presenza italiana presso la Base di Malindi, unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.
  Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio – dal nome del creatore del progetto «San Marco», ovvero del programma di collaborazione italo-statunitense di ricerca scientifica e sperimentazione spaziale, Luigi Broglio, docente della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma – creato nel 1964, gestito dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali, e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale, nonché uno strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e con l'intero continente africano.
  Osserva che, stante la sua strategica localizzazione geografica, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti e per correlate attività di ricerca scientifica e raccolta di dati.
  Segnala che della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato da ultimo fino al 31 ottobre 2016.
  Rileva che la nuova intesa – composta dall'Accordo bilaterale vero e proprio, da un annesso e da cinque protocolli tecnici attuativi – riprende i contenuti del precedente Accordo, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana. Sottolinea che l'intento sotteso all'Accordo è quello di fare della Base di Malindi, e più in generale del Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico.Pag. 20
  Più in dettaglio, osserva che l'Accordo, composto di 18 articoli, fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso, individuando quali settori di attività – per soli scopi pacifici – quelli della scienza e della tecnologia dello spazio, dell'osservazione della Terra, del supporto ai servizi di sorveglianza, delle comunicazioni spaziali, della telemedicina, dell'acquisizione dei dati satellitari, delle attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, del lancio e controllo di satelliti e del telerilevamento (articolo II).
  Precisa che l'Accordo, oltre a delineare ulteriori aree e forme di cooperazione tra le Parti nei settori della ricerca e della tecnologia spaziale ed aerospaziale e della formazione (articolo III), disciplina l'istituzione e le competenze degli organismi di indirizzo politico e di gestione, ovvero il Consiglio ministeriale congiunto (articolo IV), il comitato direttivo congiunto (articolo V) e l'Organo di gestione congiunta (articolo VI). La gestione della Base è affidata ad un Direttore, nominato dal Governo italiano tramite l'Agenzia spaziale italiana (ASI), coadiuvato da un Vice-Direttore keniota (articolo VII). Rileva che ulteriori norme definiscono le prerogative e gli obblighi del Governo italiano, tenuto – fra l'altro – ad avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e a promuovere progetti di sviluppo nell'area, a sostenere i costi operativi di funzionamento quotidiano della struttura, a contribuire ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra, e a versare al Kenya la metà dei profitti derivanti da contratti con terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base (articolo VIII).
  Evidenzia che l'Accordo affida al Governo di Nairobi il compito di assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base e la protezione di beni e delle persone, nonché di fornire le autorizzazioni al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali, di individuare progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi, e di facilitare il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature necessarie (articolo IX). Vengono inoltre definite le modalità per l'uso della Base da parte di terzi (articolo X), per il risarcimento di eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse (articolo XI), per l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte keniota sulle attività della Base (articolo XII) e per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo (articolo XIII). Segnala, infine, che il testo stabilisce i criteri per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo XIV), e dispone il conferimento al Kenya della proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base alla scadenza dell'intesa bilaterale (articolo XV).
  Rileva che l'Annesso 1 all'Accordo, che costituisce una versione aggiornata dell'Allegato al precedente accordo fra le Parti per il programma San Marco presso il Centro spaziale di Malindi, descrive le principali risorse del centro, con particolare riferimento alla strumentazione.
  Osserva che i cinque protocolli attuativi tecnici annessi all'Accordo – che mirano a definire un modello di collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra le Parti – disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di un centro regionale per l'osservazione della Terra; il supporto da parte dell'ASI all'Agenzia nazionale spaziale keniana; la promozione e il sostegno alla ricerca nel campo della telemedicina in territorio keniano; una collaborazione ad ampio spettro nel settore dell'osservazione della Terra e dell'utilizzo di dati di missioni spaziali scientifiche; l'assistenza, da parte dell'ASI, nel supportare le attività di istruzione e di formazione di studenti e personale tecnico keniani presso le istituzioni italiane nelle aree tematiche dell'ingegneria e della tecnologia aerospaziali, dell'osservazione della Terra, delle scienze, della politica e del diritto spaziali, della telemedicina e delle telecomunicazioni.
  Sottolinea che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dal Pag. 21Senato, si compone di quattro articoli: l'articolo 3, in particolare, nel porre la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento – che la relazione tecnica quantifica in poco più di 800 mila euro annui – si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Conclusivamente, ricordando di aver presentato all'avvio della legislatura un progetto di legge avente un contenuto analogo a quello in esame, auspica una celere approvazione del provvedimento, che riguarda un'intesa alla quale annette una peculiare rilevanza, poiché mira a fare della Base di Malindi, e più in generale del Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico. Evidenzia, altresì, che la cooperazione nel settore spaziale rientra a pieno titolo tra le priorità dell'Agenda 2063 dell'Unione africana, un ambizioso programma di sviluppo per la trasformazione socioeconomica a lungo termine del Continente.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, sottolinea che il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca la ratifica di tre accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria sottoscritti dal nostro Paese con la Repubblica federale della Nigeria nel novembre 2016, concernenti, rispettivamente la materia dell'estradizione, della mutua assistenza in materia penale e del trasferimento delle persone condannate.
  Ricorda che la Nigeria, che conta oltre 190 milioni di abitanti, è il Paese più popolato del continente africano, nonché la più grande economia dell'Africa sub-sahariana.
  Evidenzia che per l'Italia, che ospita oggi nel suo territorio una comunità di quasi 100 mila nigeriani e che vanta con il Paese africano decennali rapporti di collaborazione economica, la Nigeria rappresenta il secondo partner commerciale nell'Africa sub-sahariana dopo il Sud Africa.
  Osserva che l'ampliamento della collaborazione bilaterale, non solo sul piano economico e politico, costituisce una opportunità da cogliere per l'Italia, anche nei delicati settori della cooperazione giudiziaria, su cui insistono appunto gli Accordi oggetto del disegno di legge di ratifica, in particolare al fine di predisporre una più efficace azione di contrasto al fenomeno del crimine transnazionale, spesso correlato allo sviluppo dei flussi migratori.
  Segnala che il Trattato di estradizione, composto di venticinque articoli, impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena (articolo 1). Pag. 22
  L'intesa individua, innanzitutto, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi (articolo 2).
  Sottolinea che i successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio dell'estradizione, fra cui i reati politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4).
  Evidenzia che il Trattato disciplina, quindi, il procedimento di estradizione (articoli 6-9) e l'applicazione del principio di specialità (articolo 10). Gli altri articoli vietano, fra l'altro, la riestradizione verso uno Stato terzo della persona estradata (articolo 11), e disciplinano la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio (articolo 12), l'ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13), le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16).
  Rileva che il secondo testo all'esame della Commissione è l'Accordo di mutua assistenza in materia penale, il quale, composto di trentuno articoli, è finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale rapidi ed efficaci in materia di cooperazione giudiziaria penale, in conformità ai principi del diritto internazionale.
  Ricorda che in virtù di tale intesa, conformemente a quanto disposto da analoghi Trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. Il testo, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa che l'assistenza giudiziaria potrà riguardare, fra l'altro, la localizzazione e l'identificazione di persone, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri (articolo 2).
  Segnala che i successivi articoli disciplinano forma e contenuto della domanda di assistenza (articolo 5), le sue modalità di esecuzione (articolo 6) e le circostanze per uno Stato richiesto per rifiutare o rinviare l'assistenza (articolo 7). Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione, dalla ricerca di persone (articolo 8) alle assunzioni di prove (articoli 10 e 11), dal trasferimento temporaneo di detenuti (articolo 13) alla protezione di vittime e testimoni (articolo 14).
  Osserva che l'Accordo prevede, inoltre, la possibilità di scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti dei cittadini dell'altra Parte (articolo 20), nonché sulle leggi e sulle procedure vigenti nei due Paesi (articolo 21), e impegna le due Parti a rispettare il carattere di segretezza e di riservatezza della richiesta di assistenza (articolo 24).
  Da ultimo, sottolinea che l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, composto di 24 articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine.
  Rileva che il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce altresì le procedure per la consegna della persona condannata (articolo 11). Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle modalità di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alla cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13) o a quelle in cui sia accordata la grazia, l'amnistia o l'indulto alla persona condannata (articolo 14). Il Trattato stabilisce quindi le Pag. 23condizioni per il transito delle persone condannate (articolo 17), e reca le disposizioni finali dell'Accordo (articoli 18-24).
  Con riferimento agli oneri economici, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in oltre 200 mila euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate.
  Conclusivamente, auspica una celere approvazione del disegno di legge in esame, che avvia un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-nigeriani, finalizzato a una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
  Evidenzia che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati nei settori economici, finanziari e commerciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori, soprattutto dalla Nigeria verso l'Italia, che recano inevitabilmente con sé anche fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e, di conseguenza, rafforzano l'esigenza di disciplinare uniformemente e coerentemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Laura BOLDRINI (PD), nel concordare con le osservazioni della collega Quartapelle Procopio, sottolinea che gli accordi in esame possono costituire un efficace strumento per contrastare la tratta di giovani donne nigeriane, originarie, in particolare, della zona di Benin City, la capitale dello Stato di Edo, nel sud della Nigeria. Si tratta, a suo avviso, di una piaga intollerabile in uno Stato di diritto, un business terrificante che condanna tante ragazze, desiderose di venire in Italia per costruire un avvenire migliore, alla violenza e allo sfruttamento sessuale.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.
C. 1989 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, sottolinea che la scelta di sottoscrivere un'apposita convenzione bilaterale sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo l'Argentina aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa del marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate.
  Evidenzia che il trattato bilaterale oggetto della ratifica è, infatti, finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua o di eseguire la misura di sicurezza nel proprio Paese di origine.
  Rileva che il testo, composto da ventuno articoli, disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4) e le modalità per richiederlo (articoli 6-9), e stabilisce altresì le procedure per la consegna della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (articolo 11). Altri articoli sono poi espressamente dedicati alle condizioni di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento (articolo 12), alle ipotesi di revisione della sentenza (articolo 13), alla cessazione dell'esecuzione della condanna Pag. 24(articolo 14) e alle informazioni concernenti l'esecuzione stessa (articolo 15). Ricorda che il Trattato stabilisce, quindi, le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 16), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti derivanti dall'applicazione delle misure dell'accordo bilaterale (articolo 17), nonché la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 20).
  Osserva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 24 mila euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.
  Conclusivamente, raccomanda l'adozione in via definitiva del provvedimento in esame, che non segnala criticità né di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale alle quali è vincolato il nostro Paese.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, evidenzia che l'accordo bilaterale in esame è finalizzato a promuovere e regolamentare i rapporti bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, superando la disciplina attualmente vigente che risale addirittura ad una convenzione del 1879.
  Sottolinea che, attraverso il nuovo accordo, i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie.
  Più in dettaglio, rileva che il Trattato, composto da ventiquattro articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4).
  Segnala che il testo individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9).
  Osserva che l'accordo bilaterale dispone altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pone un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).
  Sottolinea che il testo disciplina inoltre i casi di arresto provvisorio della persona richiesta per situazioni di urgenza (articolo Pag. 2512) e di richiesta di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme in relazione alle modalità di consegna della persona richiesta (articoli 14 e 15) e per le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 16).
  Da ultimo, fra le ulteriori norme, rileva che il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19) e per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 23).
  Evidenzia che il disegno di legge di ratifica del Trattato, già approvato dal Senato nel luglio scorso, si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 23 mila euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per l'estradizione delle persone condannate, per le missioni dei loro accompagnatori e per la traduzione degli atti.
  Conclusivamente, auspica una rapida conclusione della disamina del provvedimento di ratifica, che concorrerà a rafforzare le già eccellenti relazioni tra l'Italia e l'Uruguay, basate su fortissimi vincoli storici e culturali, oltre che sulla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana, particolarmente numerosa e influente.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emilio CARELLI (M5S), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riproduce i contenuti di un altro provvedimento di ratifica esaminato da questa Commissione nell'ottobre 2017, che però non poté vedere completato il suo iter d'approvazione per la conclusione della XVII legislatura.
  Segnala che l'Ecuador è un Paese di quasi 17 milioni di abitanti, situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, stretto tra l'Oceano Pacifico e i confinanti Colombia e Perù, che vanta con l'Italia rapporti crescenti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione della presenza di una nutrita comunità di cittadini ecuadoregni, quantificabile in più di 80 mila persone, residente nel territorio italiano. Proprio l'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.
  Evidenzia che, nello specifico, il Trattato di estradizione è finalizzato a promuovere e regolamentare i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione. Attraverso il nuovo Accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) Pag. 26disposta dalle rispettive autorità giudiziarie. Più in dettaglio, il testo dell'Accordo, composto da venticinque articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi un rifiuto (articoli 3 e 4).
  Segnala, in particolare, l'articolo 5, che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, a determinate condizioni, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. Il testo individua quindi le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione ad opera delle autorità centrali designate dalle Parti – per l'Italia, il Ministero della Giustizia –, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6-9).
  Osserva che gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 10), e pongono un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 11). Rileva che il testo disciplina, inoltre, i casi di arresto provvisorio della persona richiesta per situazioni di urgenza (articolo 12) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme per le modalità di consegna della persona richiesta (articoli 14 e 15) e per le procedure semplificate di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (articolo 16).
  Sottolinea che, da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 18), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 19) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 24).
  Per quanto concerne il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di ventisette articoli, evidenzia che è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia giudiziaria penale fra Italia ed Ecuador, conformemente ai princìpi del diritto internazionale, aggiungendosi peraltro alla Convenzione multilaterale del 1983 sul trasferimento delle persone condannate già sottoscritta da entrambi i Paesi.
  Segnala che in virtù di tale Accordo, Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente. In particolare l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, fra i quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti, l'acquisizione e la trasmissione di atti, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni e il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali.
  Rileva che il Trattato, che prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (articolo 2), disciplina altresì le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza (articolo 3) ed individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Fiscalia General del Estado della Repubblica dell'Ecuador le autorità centrali designate dalle Parti per le richieste di assistenza (articolo 4). L'articolo 5 contiene quindi una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono Pag. 27caratterizzare la richiesta, mentre gli articoli da 7 a 18 individuano in dettaglio i singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione.
  Sottolinea che il disegno di legge di ratifica dei due trattati si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 77 mila euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento dei detenuti e per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del disegno di legge che, al pari di altri provvedimenti oggi in esame, come quelli riguardanti la Nigeria e il Costa Rica, fanno riferimento ad accordi finalizzati al rafforzamento dei rapporti di cooperazione del nostro Paese con realtà extra-europee, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche a carattere transnazionale.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca LA MARCA (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che un disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi (A.C. 4629) era già stato esaminato, nell'ottobre 2017, da parte della Commissione affari esteri, senza che fosse possibile completarne l’iter di approvazione per la conclusione della XVII legislatura.
  Ricorda, altresì, che il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di quasi 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano. Rileva che l'incremento dei rapporti bilaterali implica, inevitabilmente, la necessità di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi anche sul piano giudiziario penale.
  Sottolinea che, nello specifico, il Trattato di estradizione è finalizzato ad aggiornare profondamente i rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione, rapporti regolati attualmente dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori risalente al maggio 1873.
  Evidenza che attraverso il nuovo accordo i due Paesi si impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul territorio di uno dei due Stati per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) o per consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) disposta dalle rispettive autorità giudiziarie.
  Rileva che, più in dettaglio, il testo dell'accordo, composto da ventidue articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (articolo 1), individuando i reati per cui l'estradizione, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, possa essere richiesta e concessa (articolo 2), nonché i motivi, obbligatori e facoltativi, per opporvi Pag. 28un rifiuto (articoli 3 e 4). Di particolare rilievo è l'articolo 5 che disciplina l'estradizione del cittadino, e che riconosce a ciascuno Stato, pur con talune garanzie, il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa.
  Osserva che l'Accordo individua, quindi, le modalità ed i documenti necessari per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (articoli 6, 7, 9 e 19). Gli ulteriori articoli dispongono altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (articolo 11), e pongono un generale divieto di riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna senza il consenso dello Stato richiesto (articolo 12).
  Segnala che il testo disciplina, inoltre, i casi di arresto provvisorio della persona richiesta (articolo 8) e di richieste di estradizione avanzate da più Stati (articolo 13), e pone norme in relazione alle modalità di consegna della persona richiesta e di cose (articoli 14-16). Da ultimo, il Trattato stabilisce le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo (articolo 17), e reca disposizioni per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (articolo 18) oltre che per la soluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'accordo bilaterale (articolo 21).
  Per quanto concerne il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, composto di ventisette articoli, sottolinea che esso è finalizzato a promuovere una migliore collaborazione in materia di giudiziaria penale fra Italia e il Costa Rica al fine di renderla rapida ed efficace, conformemente ai princìpi del diritto internazionale. In virtù di tale accordo, i due Paesi si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.
  Rileva che il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in poco più di 111.mila euro annui a decorrere dal 2019, ascrivibili in parte prevalente alle spese per l'estradizione delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che la Repubblica dominicana è un Paese caraibico di circa 10 milioni di abitanti che occupa il territorio più orientale dell'isola d'Hispaniola, nelle Grandi Antille. Divenuto indipendente nel 1863 ed attualmente retto da un sistema presidenziale e da un Parlamento bicamerale, il Paese – nel cui territorio risulta residente una comunità Pag. 29di italiani composta da oltre 7 mila persone – vanta con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita. Basti considerare che l'Italia si colloca al sesto posto fra i suoi principali fornitori, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, il Brasile e la Spagna.
  Sottolinea che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica in esame, composto di venti articoli, intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.
  Ricorda che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica di tale Accordo – l'Atto Senato n. 2813 – è stato presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma il suo iter di approvazione non è terminato a causa della conclusione della legislatura.
  Evidenzia che l'intesa bilaterale, dopo aver circostanziato i propri settori di intervento alla cultura, alla scienza, alla tecnologia, all'insegnamento linguistico ed alla conoscenza delle reciproche tradizioni (articolo 1), stabilisce che le Parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni fra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, museali e bibliotecarie, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, materiale e banche dati (articoli 2-3).
  Rileva che l'Accordo prevede la possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione (articolo 4), nonché la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), la collaborazione nel settore dell'istruzione mediante lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche (articolo 6), l'erogazione di borse di studio (articolo 7) e lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le istituzioni di istruzione superiore (articolo 8).
  Osserva che l'Accordo disciplina altresì la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione (articoli 9-11), nonché quella per la repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione (articolo 12).
  Segnala che altre disposizioni riguardano lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche (articolo 14), lo sviluppo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria (articolo 15) e la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale (articolo 18).
  Sottolinea che l'Accordo dispone anche in relazione ad una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini (articolo 16), prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate (articolo 17) ed istituisce una Commissione mista preposta all'esame dello sviluppo della cooperazione bilaterale ed alla redazione dei relativi programmi esecutivi pluriennali (articolo 19).
  Evidenzia che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 90 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.
  Conclusivamente, auspica una celere approvazione del progetto di legge, che non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Pag. 30

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Iolanda DI STASIO (M5S), relatrice, ricorda che l'Accordo, sottoscritto nel settembre 2014, fra l'Italia e Cuba in materia di cooperazione di polizia, riprende i contenuti di un disegno di legge analogo – l'Atto Senato n. 2106 – presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, discusso ed approvato dalla Commissione Affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, che non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
  Sottolinea che l'intesa, composta da un preambolo e da tredici articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni per prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo e a creare uno strumento giuridico per regolamentarne le modalità di attuazione operativa.
  Evidenzia che, in particolare, l'Accordo, dopo aver indicato l'obiettivo sotteso alla cooperazione bilaterale (articolo 1) – ovvero l'intensificazione della cooperazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche e la formazione e l'addestramento del personale – individua nel Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, per la parte italiana e nel Ministero dell'interno, Direzione generale della Polizia nazionale rivoluzionaria, per la parte cubana, le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 2).
  Osserva che, dopo aver specificato i settori di cooperazione fra le Parti (articolo 3) – che includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici – l'intesa bilaterale definisce le modalità della cooperazione (articolo 4), prevedendo scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l'attuazione di operazioni congiunte, identificazione e riammissione di cittadini di uno dei due Paesi presenti in posizione di irregolarità nel territorio dell'altro Stato, scambio di esperti, cooperazione fra istituti e centri di istruzione nelle materie di pertinenza, formazione e addestramento delle Forze di polizia.
  Segnala che i successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 5) e per la loro esecuzione (articolo 7) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.
  Rileva che un articolo specifico (articolo 8) è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti, disciplinando le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedendo l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.
  Sottolinea che, da ultimo, gli articoli da 12 e 13 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e l'eventuale revoca del testo stesso.
  Evidenzia che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 81 mila euro annui.Pag. 31
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – che non evidenzia profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Piero FASSINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.