CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 317

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
S. 1264, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nell'illustrare sinteticamente il provvedimento rileva come l'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisca innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità. L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1o settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento – definito «trasversale» – dell'educazione civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione Pag. 318civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Per l'insegnamento dell'educazione civica si prevede l'utilizzo delle sole risorse dell'organico dell'autonomia. Infatti, si dispone che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico (oltre che ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti). In particolare, l'insegnamento è affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe e, più nello specifico, per le scuole del secondo ciclo a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili. Viene infine novellato l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 226 del 2005, che ha definito il contenuto dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale assicurati dalle regioni, introducendo anche il riferimento all'acquisizione di competenze civiche. In base al comma 2 del medesimo articolo 18, gli standard minimi formativi relativi a tali competenze sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione, è intervenuto l'accordo siglato in data 27 luglio 2011 e recepito con DM 11 novembre 2011.
  L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alla Costituzione italiana; alle Istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; alla storia della bandiera e dell'inno nazionale; all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; all'educazione alla cittadinanza digitale; agli elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; all'educazione ambientale, allo sviluppo ecosostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; all'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; all'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; alla formazione di base in materia di protezione civile. Si prevede inoltre che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica siano altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. L'articolo 4 stabilisce che la conoscenza della Costituzione è posta a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica. Si prevede inoltre che siano adottate misure per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Inoltre, possono essere attivate iniziative per lo studio degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. Infine si stabilisce che possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
  L'articolo 5 stabilisce che – nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – l'offerta formativa relativa all'insegnamento dell'educazione civica prevede almeno il conseguimento di abilità e conoscenze digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. Tra tali abilità rientrano quelle di analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; di informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; di ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; di conoscere le norme comportamentali Pag. 319da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali; di creare e gestire le identità digitali, di essere in grado di proteggere la propria reputazione, di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza; di essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Il medesimo articolo 5 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017). La Consulta sarà composta in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore; un componente sarà espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
  L'articolo 6 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione, previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, al fine di ricomprendervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica.
  L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche estendendo il Patto educativo di corresponsabilità alla scuola primaria.
  L'articolo 8 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.
  L'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di istituire l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. L'Albo raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.
  L'articolo 10 prevede l'indizione, con cadenza annuale, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione.
  L'articolo 11 dispone che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale, una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.
  L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia delle eventuali forme di maggiore autonomia delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.
  L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  In proposito, ricorda che la sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale ha rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali, per quanto qui più interessa, la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare.
S. 189 e abb.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Pag. 320

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento segnala preliminarmente che, per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. Assume anche rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
  L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, tra cui l'ortoressia e la vigoressia (come definite dal medesimo articolo 1). Al riguardo, ricorda che la nozione giuridica di malattia sociale è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ai fini della possibilità di promozione, da parte del Ministero della salute, dell'istituzione di appositi centri relativi alle medesime malattie.
  L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno – oltre ad una sanzione ammnistrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro – per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni – con la sanzione ammnistrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro – qualora il delitto sia commesso nei confronti di «una persona in minorata difesa» ovvero di un minore di anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere. Qualora l'autore del reato si trovi in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni; attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare). Ricorda che in materia è stato sancito un accordo tra Governo, regioni e province autonome, recante linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, dalla relativa Conferenza permanente nella seduta del 22 giugno 2017.
  Il comma 3 del medesimo articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. Il comma 4 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni provveda al monitoraggio dei siti summenzionati.
  L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture Pag. 321sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) del personale medico e scolastico sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze, nonché il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime; la cura dei suddetti pazienti per evitare il loro aggravamento. Per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie. Riguardo alla procedura per l'emanazione di quest'ultimo, si prevede esclusivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità.
  Al riguardo, ritiene che, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni della legislazione in materia di salute, andrebbe previsto che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  L'articolo 5 istituisce la «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare», fissandola al 15 marzo di ciascun anno.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 6 introducono il divieto, per le agenzie di moda e pubblicitarie, di avvalersi di modelle che non presentino certificato medico o il cui certificato medico attesti, in base all'indice di massa corporea, grave magrezza o forte sottopeso. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del suddetto divieto. La definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo è demandata dal comma 4 ad un decreto ministeriale.
  In base all'articolo 7, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.
  L'articolo 8 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

  Il deputato Dario BOND (FI) chiede con quali risorse le regioni potranno far fronte all'attuazione degli interventi previsti dall'atto di indirizzo da emanare ai sensi dell'articolo 4, posto che, a suo giudizio lo stanziamento di 20 milioni previsto dall'articolo 8 servirà per l'attuazione delle ulteriori misure previste dal provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, concorda sul fatto che l'articolo 4 costituisca la disposizione più rilevante del provvedimento per quel che attiene le competenze della Commissione. Anticipa, al riguardo, che nella sua proposta di parere richiederà, con una condizione, di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per procedere all'adozione dell'atto di indirizzo, in modo che in sede di Conferenza possa essere affrontato anche il tema del finanziamento degli interventi e della ripartizione tra le regioni dei 20 milioni stanziati i quali, a suo giudizio, dovrebbero poter essere utilizzati anche per gli interventi previsti dall'articolo 4.

  Il deputato Dario BOND (FI) chiede che nel parere venga resa esplicita la necessità di discutere con le regioni il finanziamento degli interventi previsti dal progetto di legge.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel rilevare la delicatezza della materia trattata dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'età in cui Pag. 322si manifestano le patologie oggetto della proposta tende purtroppo ad abbassarsi, segnala che tuttavia le attività al riguardo sono già svolte dalle strutture ospedaliere, per cui l'aggravio di spesa non dovrebbe essere significativo.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, ritiene che possa essere accolta la richiesta del collega Bond.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede che venga specificato nel parere l'esigenza di un forte confronto sul tema con le regioni, e in particolare con le regioni a statuto speciale e le province autonome, che da tempo stanno affrontando il problema.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
S. 1201, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento durante l'iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 13 febbraio 2019 un parere favorevole.
  La proposta di legge, che si compone di sette articoli, intende garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.
  Ricorda che in occasione del precedente parere, era stato rilevato come la materia trattata dalla proposta di legge potesse essere ricondotta all'ambito della materia «tutela della salute», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato.
  Ricorda, inoltre, che era stato osservato che l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, è affidata alla esclusiva legislazione statale.
  Nell'illustrare in particolare le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere, ricorda che all'articolo 4 è stato soppresso il comma che prevedeva, in capo ai soggetti che operano nel settore della salute, obblighi di comunicazione relativi anche alle partecipazioni qualificate in società di coniuge, convivente o parente fino al secondo grado.
  All'articolo 5, è stata soppressa la previsione del parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato a definire strutture e caratteristiche del registro pubblico telematico «sanità trasparente». Al medesimo articolo è stata anche modificata la copertura finanziaria.
  Al comma 5 dell'articolo 6 è stata introdotta la specificazione che l'impresa produttrice che fornisca false comunicazioni sarà sottoposta alla prevista sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato.
  È stato introdotto un nuovo articolo, l'articolo 7, al fine di prevedere che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, Pag. 323entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
  Rileva che le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione per le questioni regionali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva che tra le aziende produttrici di beni ed apparecchiature nel settore sanitario vi sono spesso aziende straniere, alle quali ci si rivolge in molte occasioni per l'acquisto di una singola apparecchiatura dal costo elevato. Ritiene che prevedere anche per tali aziende numerosi obblighi ed adempimenti potrebbe risolversi in un disincentivo ad operare nel mercato italiano.

  La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice ritiene che un mercato aperto e trasparente risulti di garanzia per tutti, anche per le aziende straniere.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che le aziende straniere preferiscono spesso abbandonare il mercato italiano, spaventate dalla burocrazia eccessiva.

  Il deputato Dario BOND (FI), pur rilevando che il provvedimento presenta profili problematici, segnala che la questione specifica sollevata dalla collega Rossini era stata affrontata nel corso dell'esame alla Camera da parte delle Commissione affari sociali. In quell'occasione era stato osservato, a suo giudizio assennatamente, che le grandi aziende straniere del settore hanno tutte una fiduciaria italiana che può adempiere agli obblighi del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea che comunque il quadro normativo continua a disincentivare le aziende del settore. Ad esempio il recente «dl sbloccacantieri» ha previsto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti per i lavori sotto i 150.000 euro ma un'analoga deroga non è prevista per la fornitura di beni ed apparecchiature.

  Emanuela CORDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.
S. 299 e abb.

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