CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 27 giugno il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge ed è iniziato il dibattito, proseguito poi con le sedute del 2 luglio e di ieri, seduta nella quale il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere nel corso della seduta odierna.

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  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ricorda che il suo gruppo ha più volte espresso i propri orientamenti sulla tematica, anche attraverso l'attività emendativa nelle Commissioni competenti per il merito. In tal senso, ribadisce che il tema dell'immigrazione, ad avviso del gruppo Forza Italia, dovrebbe essere più vantaggiosamente affrontato in una più ampia ottica e a livello di Unione europea. Anche per tali motivi, annuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che sono state presentate proposte di parere alternativo da parte del gruppo Partito Democratico e del gruppo Misto-Minoranze linguistiche (vedi allegati 2 e 3). Ricorda, quindi, che le proposte di parere alternativo saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1) risultando pertanto precluse le proposte di parere alternativo presentate.

Sui lavori della Commissione.

  Piero DE LUCA (PD) segnala che spesso i deputati della Commissione si trovano in difficoltà a partecipare con puntualità all'inizio della seduta in quanto, essendo membri anche di altre Commissioni ovvero Organismi bicamerali, è possibile che le sedute dei diversi organi siano parzialmente sovrapposte, impedendo ai commissari, di fatto, di raggiungere tempestivamente l'aula della Commissione. Auspica quindi che si applichi con l'opportuna flessibilità il rispetto dell'orario di inizio delle sedute al fine di permettere l'effettiva partecipazione di tutti i commissari. Per quanto riguarda il parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, alla luce delle notizie relative alle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, rileva che il testo potrebbe subire delle modifiche significative nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, qualora il testo finale contenga modifiche rilevanti rispetto a quello oggetto del parere espresso, chiede che la Commissione sia convocata nuovamente al fine di potere valutare il testo eventualmente emendato. Chiede comunque che sulla questione sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, qualora ve ne siano le condizioni e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrebbe tornare ad esprimersi sulle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni di merito in materie di sua competenza. A tale proposito, ricorda che il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione generale sul disegno di legge abbia luogo lunedì 15 luglio. Annuncia quindi che al termine delle sedute odierne sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come richiesto dal gruppo del Partito Democratico.

  La seduta termina alle 9.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e Pag. 307sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno.
COM(2019)178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 9 maggio scorso, in cui il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti della comunicazione ed è iniziato il dibattito. Ricorda altresì che la Commissione ha successivamente svolto le audizioni informali di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e del dottor Riccardo Maggi, componente del Gabinetto del Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e che l'esame è quindi proseguito con la seduta del 3 luglio, in cui il relatore ha proposto alla Commissione una bozza di documento finale.
  Avverte, infine, che, ove approvato, il documento finale sarà trasmesso al Governo e alle competenti istituzioni europee.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, nel richiamare i contenuti della proposta di documento finale già presentato nella seduta del 3 luglio 2019, auspica che possa registrarsi sulla medesima un'ampia convergenza da parte dei commissari.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento finale proposto dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 25 luglio 2019.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, al fine del parere da rendere al Governo, l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, relativa a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, il cui termine di recepimento risultava scaduto il 17 giugno 2014. Segnala che la direttiva 2012/39/UE, in particolare, apporta modifiche al punto 3.3 dell'allegato III della direttiva 2006/17/CE riguardanti «le donazioni da persone diverse dal partner», nonché al punto 4.2 del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalità di prelievo dei campioni di sangue per donazioni di persone diverse dal partner. Tali previsioni non sono state recepite con il decreto legislativo n. 16 del 2010, né con le sue successive modifiche, in quanto attinenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, Pag. 308comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sottolinea che il recepimento in esame dovrebbe risolvere il contenzioso comunitario aperto con una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea avviata il 22 luglio 2014 e poi giunta come ricorso presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-481/18), considerato che la direttiva 2012/39/UE era stata recepita solo parzialmente per tenere conto dei predetti divieti di procreazione assistita di tipo eterologo, di cui alla citata legge n. 40 del 2004. Solo con la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui stabilisce per la coppia avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. Ricorda che è stata di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, dell'articolo 9 limitatamente al riferimento alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4 comma 3» e dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge, ove peraltro viene effettuato il medesimo riferimento e che, per tale motivo, si è reso necessario riesaminare l'intera normativa in materia di cellule e tessuti umani, considerato che la stessa non conteneva le disposizioni europee sulle cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente. Rileva che sul decreto in esame sono stati acquisiti il parere del Consiglio superiore di sanità, Sez. II, del 9 giugno 2015, quello del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 luglio 2015, oltre che la Nota del Garante stesso del 14 settembre 2018 (n. 129339), il parere della Conferenza Stato-regioni e Province autonome del 26 novembre 2015, oltre che il parere del Consiglio di Stato del 6 giugno 2019. Fa presente che il recepimento delle norme sopraindicate avviene con regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, che ha prescritto la modificabilità degli allegati del citato decreto legislativo n. 16 del 2010 con tale procedura, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Osserva che le norme da recepire presentano carattere molto tecnico e riguardano determinate prescrizioni per esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive che modificano alcuni allegati, e in particolare gli allegati II e III della richiamata direttiva 2006/17/CE, peraltro già recepiti con il richiamato decreto legislativo n. 16 del 2010, che ha a sua volta attuato una precedente direttiva del 2004 (direttiva 2004/23/CE) sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza, per quanto qui interessa, per la donazione e distribuzione di tessuti e cellule umani. Per quanto riguarda il dettaglio delle norme contenute negli allegati modificati dallo schema di regolamento in esame rinvia alla dettagliata documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a ricordare che esse riguardano, in particolare, l'Allegato II, par. 1.2 concernente gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule non riproduttive; l'Allegato III, punto 2, in materia di criteri di selezione e di esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive; l'Allegato III, punto 3, in materia di prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici. Ricorda, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l'attuazione del decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione circa la compatibilità con la normativa dell'Unione europea, ribadisce che lo schema di regolamento in esame è finalizzato al Pag. 309recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, il cui termine risultava scaduto il 17 giugno 2014 e che il recepimento in esame dovrebbe quindi risolvere il contenzioso comunitario aperto con la richiamata procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. Con riferimento alla richiamata procedura, ricorda peraltro che la decisione di presentare ricorso era stata presa dalla Commissione europea il 17 maggio 2018 e faceva seguito a una lettera di costituzione in mora del luglio 2014 e a un parere motivato del febbraio 2015 con cui la Commissione europea aveva invitato l'Italia a notificare le misure di recepimento della suddetta direttiva. Rammenta che nel ricorso la Commissione europea rileva che l'Italia non aveva adottato ovvero non aveva comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2012/39/UE, che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, dovevano essere adottate dagli Stati membri entro il 17 giugno 2014. Rileva, pertanto, che la Commissione europea chiede alla Corte di constatare l'inosservanza da parte dell'Italia degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39/UE, e, conseguentemente, di condannarla al pagamento delle spese di giudizio. In conclusione, evidenzia che la questione oggetto dello schema di regolamento in esame è affrontata anche nella recente relazione al Parlamento della Ministra della salute, del 26 giugno 2019, sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'anno 2017. Segnala, in particolare, che nella relazione si evidenzia come l'adeguamento della normativa riguardante la procreazione medicalmente assistita alle sentenze della Consulta e alle direttive europee su cellule e tessuti, di cui lo schema di regolamento all'esame costituisce parte fondamentale, ha consentito e sempre più consentirà l'accesso a tecniche rispettose dei livelli di qualità e sicurezza indicati dagli standard europei. Sottolineando infine che le disposizioni del provvedimento in titolo sono volte, in particolare, ad assicurare una rafforzata tutela al nascituro, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.30.

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