CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)392 final.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
COM(2018)393 final.
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
COM(2018)394 final.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 19 settembre 2018 i relatori, onorevoli Cassese, Pignatone e Golinelli, hanno introdotto la discussione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune, recanti, rispettivamente, norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (COM(2018)392 final), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2018)393 final) e sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2018)394 final).
   Ricorda altresì che è stato successivamente svolto un ampio ciclo di audizioni, che si è concluso il 3 luglio scorso.
  Propone che, per economia dei lavori l'esame di tali atti si svolga congiuntamente fermo restando che la Commissione, all'esito dell'esame, valuterà se approvare un unico documento finale ovvero un documento per ciascuno schema di regolamento in esame.

  Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, intervenendo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che reca, tra l'altro, modifiche all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2018)394 final), osserva preliminarmente che, rispetto alle altre due proposte di riforma della PAC in discussione, quella di cui è relatore reca modifiche di minore impatto sulla legislazione vigente.
  Sottolinea, quindi, che le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, concernono solo il settore vitivinicolo relativamente alle possibilità di produzione e alle denominazioni. Osserva, a tale riguardo – come ha già rilevato in sede di relazione – che l'introduzione nell'ambito delle categorie dei «prodotti vitivinicoli» dei prodotti vitivinicoli «dealcolizzati» e «parzialmente dealcolizzati», suscita notevoli perplessità, stante la diversità dei prodotti in questione rispetto al vino, la cui denominazione risponde a precise caratteristiche. Tale modifica, a suo avviso, produrrebbe l'effetto di ampliare la produzione a un prodotto sostanzialmente diverso dal vino, come sicuramente si può riscontrare nei prodotti dealcolizzati. Pag. 288
  Esprime apprezzamento per il previsto ampliamento della superficie vitivinicola, nella misura dell'1 per cento all'anno, e per il mantenimento in capo allo Stato membro e alle regioni della programmazione nell'ottica di favorire una visione strategica del settore.
  Rileva la necessità di valutare attentamente l'impatto dell'introduzione di nuove varietà produttive, che consentirebbe di ampliare l'offerta di prodotto a livello europeo, tenuto conto che attualmente la produzione di vino è possibile solo in determinati areali, che presentano determinati climi. Osserva, da un lato, che l'ampliamento delle tipologie di uva ammesse alla produzione, e conseguentemente anche degli «ibridi», potrebbe produrre effetti positivi sul piano della ricerca della resistenza a determinate patologie, migliorando, quindi, qualità e potenzialità produttive. Dall'altro lato, sottolinea, però, che l'ampliamento delle superfici produttive comporterebbe un aumento dell'offerta dei prodotti che per l'Italia non è necessariamente un fattore positivo, in quanto si determinerebbe una maggiore concorrenza nella produzione di vino, con una maggiore offerta sul mercato, alla quale, a domanda invariata, potrebbe corrisponderebbe una diminuzione dei prezzi.
  Manifesta, invece, apprezzamento per le misure di semplificazione del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche.
  Segnala, infine, che le modifiche riguardanti la protezione dell'indicazione geografica dei prodotti aromatizzati, concernendo soltanto pochi prodotti, non produrranno effetti negativi sul settore.

  Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, intervenendo sulla proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (COM(2018)392 final), il cui esame si inserisce nell'ambito di un importante progetto su cui la Commissione sta lavorando da tempo che concerne il futuro della politica agricola post-2020, sottolinea l'importanza degli stimoli raccolti nel corso delle numerose audizioni svolte.
  Osserva che i numerosi interventi e contributi costruttivi messi a disposizione della Commissione nel corso del nutrito ciclo di audizioni da una molteplicità di operatori e soggettività del settore, hanno permesso di ampliare la visuale su una materia tanto complessa quanto importante, che attualmente è in un momento cruciale di revisione, innovazione, fornendo dunque una preziosa opportunità di miglioramento per rilanciare le politiche agricole nazionali in ambito europeo.
  Prima di entrare nel merito delle osservazioni svolte sul regolamento sui piani strategici, si sofferma su due aspetti che, pur non essendo oggetto di tale regolamento, sottopone all'attenzione dei colleghi in quanto di primaria rilevanza nella più generale discussione sul futuro della PAC.
  Evidenzia, quindi, che il primo aspetto riguarda la necessità – sulla quale tutti i soggetti auditi hanno concordato – di difendere il budget nazionale destinato all'agricoltura. Il secondo aspetto riguarda la necessità di bloccare la «convergenza esterna» o, al limite, di parametrizzarla al costo del lavoro per evitare «dumping sociale» tra i Paesi.
  Rileva che dalle audizioni sono emersi alcuni spunti di particolare rilevanza che potranno formare oggetto di successivi approfondimenti. Sottolinea, quindi, la necessità di sottoporre ad un'attenta valutazione la definizione nel piano strategico dell'agricoltore «vero e proprio», considerato che il sostegno al reddito sarà riservato solo agli agricoltori cosiddetti veri e propri. Occorre a suo avviso trovare risposte adeguate in relazione ai criteri in base ai quali definire definiamo l'agricoltore vero e proprio e agli strumenti attraverso i quali lo Stato membro dovrà procedere nell'accertamento di tale condizione.
   Osserva che l'altra questione emersa riguarda l'idea dei «piani strategici» come indirizzo nazionale su particolari settori del comparto agricolo nazionale, che permetterà a ogni Stato membro di sviluppare strategie nazionali. Evidenzia, tuttavia, che tale concetto va calato nel contesto nazionale, Pag. 289e quindi, con riferimento all'Italia deve essere coniugato con la necessità di confrontarsi con le regioni, che sono le autorità di gestione, trovando un equilibro tra le specificità regionali e l'indirizzo del Paese. In questo contesto, sottolinea che occorre individuare gli strumenti atti a consentire alle nostre regioni di non incappare negli errori compiuti nel recente passato, posto che alcune regioni sono riuscite a chiudere i bandi legati al piano strategico addirittura in anticipo, mentre altre regioni, allo stato attuale, non sono state nemmeno in grado di avviare il piano.
  Evidenzia, inoltre, la necessità di legare gli «aiuti accoppiati» anche all'occupazione, all'assicurazione, ai contratti di filiera, in modo da evitare i rischi di facili speculazioni
   Ritiene che il «pagamento redistributivo» debba essere facoltativo e non obbligatorio attraverso un'azione vincolante: ciò in quanto, in assenza di una formula giusta si rischia di disperdere risorse che invece – là dove si riscontri un deficit nell'efficienza – devono poter essere destinate a specifici settori.
  In riferimento alla «gestione del rischio», ritiene corretto che le misure di gestione siano affidate allo Stato membro pur mantenendo il massimale al 70 per cento.
  Un altro tema sul quale ritiene importante soffermarsi è quello che riguarda la definizione di «agricoltore attivo», da lasciare allo Stato Membro, che a suo avviso dovrebbe dotarsi di una black list comune, per evitare l'effetto che giudica paradossale che chi non è agricoltore attivo in Italia, possa esserlo in un altro paese dell'Unione europea.
   Sottolinea poi che un ulteriore aspetto di rilevante importanza riguarda la necessità di superare il sistema dei titoli storici, a suo giudizio assolutamente anacronistico sul piano economico e sociale, per passare ad un sistema di pagamento per ettaro uniforme di eguale valore per tutti. Pur consapevole del fatto che ciò potrà scontentare qualche regione, ritiene che tale modifica potrà creare un sistema più equo e uniforme in tutto il Paese.
   Si sofferma, quindi, sulla necessità di aumentare la «dimensione» per il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori (OP) anche introducendo una gradualità negli anni per favorire l'aggregazione e per combattere allo stesso tempo le false OP, invitando i colleghi a riflettere anche su tale aspetto.
  Infine, ritiene necessario prevedere un sistema di supporto tra le regioni per evitare che con il disimpegno si perdano risorse e almeno per fare in modo che, in ogni caso, l'eventuale decurtazione rimanga nelle disponibilità dello Stato Membro.
  Auspica che sugli aspetti evidenziati e sugli altri profili che potranno essere oggetto di sollecitazione da parte dei colleghi, si sviluppi un proficuo approfondimento per affrontare al meglio l'importante sfida che la Commissione Agricoltura e, prima ancora, il comparto agricolo hanno di fronte.

  Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), relatore, intervenendo sulla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (cosiddetto regolamento orizzontale) evidenzia alcune criticità emerse nel corso delle audizioni.
  Sottolinea quindi che numerosi auditi hanno sollevato una serie di perplessità in relazione alla misurazione delle performance. Fa presente che il funzionamento della PAC e la corretta gestione dei contributi passa attraverso un'analisi effettiva e puntuale dei risultati ottenuti e che, pertanto, l'efficacia effettiva della politica agricola sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori di impatto. Rileva, inoltre, che la nuova PAC si caratterizzerà non tanto per una mera conformità ai risultati, bensì per l'ottenimento di risultati e l'efficienza delle politiche agricole.
  Evidenzia, tuttavia, che, se pure tale criterio può essere ritenuto valido, desta perplessità la tempistica di rilevamento, Pag. 290considerato che è previsto un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell'attuazione delle politiche agricole. Ricorda, infatti, che ogni anno ciascuno Stato membro dovrà presentare una relazione sull'efficacia dell'attuazione dei piani strategici. In relazione a tale aspetto sottolinea che in sede di audizione è stato sollevato in particolare il rischio di rendere il sistema di misurazione particolarmente complesso aumentando gli adempimenti burocratici, producendo un effetto certamente non voluto dagli Stati e soprattutto dall'Italia.
  Rileva che le perplessità maggiori attengono anche ai tempi di attuazione. Sottolinea, infatti, che in relazione alla previsione di una rilevazione annuale, da più parti è stato evidenziato il rischio che molte aree non siano dotate degli strumenti idonei ad effettuare la rilevazione e che un anno sia un periodo troppo breve per poter effettuare la rilevazione, raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli. Rimarca quindi che queste lungaggini burocratiche rischierebbero di ridurre, se non di vanificare, l'impatto stesso degli aiuti.
  Segnala che, cogliendo le riflessioni svolte dalle audizioni, è stato suggerito anche di rivedere la tempistica dei controlli almeno per quel che attiene al primo periodo prevedendo che la prima rilevazione sia biennale piuttosto che annuale.
  Si sofferma poi su un altro aspetto emerso dalle audizioni che è quello di agevolare i piccoli agricoltori tramite uno strumento che consenta loro di ottenere dei contributi in maniera più agevole e con minore burocrazia. Osserva che attualmente i piccoli agricoltori hanno la possibilità di accedere a uno strumento simile con dei pagamenti che vanno da 500 a 1.250 euro e che in Italia circa 550.000 agricoltori hanno scelto questo strumento. Si potrebbe, a suo avviso, prevedere di alzare anche la soglia di pagamento aumentando la platea dei piccoli agricoltori interessati a questo regime con un duplice effetto: da un lato, una riduzione della burocrazia per i piccoli agricoltori, dall'altro, il fatto che il personale e le risorse impiegate dagli attuali enti di gestione dei pagamenti potrebbe concentrarsi sul numero di pratiche risultando in questo modo maggiormente efficiente.
  Analizza poi un ulteriore aspetto che attiene al capping e alla degressività che, come noto, sono due elementi che caratterizzeranno la futura PAC (con la degressività applicata già a partire da 60.000 euro e il capping con la fissazione di un tetto massimo pari a 100.000 euro). Al fine di favorire l'emersione del lavoro nero si potrebbe ipotizzare un sistema che non solo sconti da tali strumenti il costo del lavoro, ma che addirittura possa introdurre una premialità prendendo in considerazione il costo del lavoro meno oneroso favorendo l'occupazione.
  Si sofferma su un'altra perplessità emersa nel corso dell'attività conoscitiva che riguarda il disimpegno. Osserva che in caso di disimpegno è previsto, infatti, che le somme ritornino all'Unione europea; osserva, tuttavia, che questo sistema può essere particolarmente dannoso per gli Stati, come l'Italia, che presentano delle regioni a maggiore o minore efficienza di spesa. Segnala quindi che è stata avanzata la proposta che le somme destinate allo Stato membro in caso di disimpegno di alcune regioni rimangano comunque dello Stato membro che avrà la possibilità di allocare le risorse nelle aree ad alta efficienza di spesa.
  Infine fa presente che molti enti, soprattutto le regioni, hanno sollevato dubbi e perplessità in relazione alla gestione unica, considerato che la proposta di modifica del regolamento prevede che all'interno di ogni Stato membro vi sia un unico ente di gestione, introducendo un metodo che ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Osserva, d'altro canto, che anche le regioni hanno evidenziato che l'esistenza di 20 PSR hanno portato ad una serie di inefficienze in termini di minore o maggiore capacità di spesa e che non vi è stata una piena visione agricola unitaria del Paese. Rileva inoltre che un altro elemento di criticità sollevato le stesse regioni attiene alle difficoltà di gestire le macro aree agricole che ricadono su più regioni. Pag. 291
  Ritiene quindi che, da un lato, con una gestione unica si potrebbero ridurre questi aspetti, ma che, dall'altro, anche la gestione unica presenta diverse criticità: in particolare evidenzia il rischio che una gestione unica risulti troppo rigida, che non riesca a raccogliere le esigenze del territorio e che, in definitiva, possa rendere di difficile attuazione le politiche agricole sui territori. A tale proposito, fa presente che è emersa la possibilità di prevedere uno strumento simile a quello della Conferenza Stato-regioni, nel quale ciascuna regione potrà far confluire la propria visione per addivenire ad un unico punto di vista, valutando la possibilità per le regioni stesse di gestire direttamente le somme. Si otterrebbe così, da un lato, una visione organica dell'agricoltura del Paese – frutto però delle voci delle singole regioni – e, dall'altro, si lascerebbe poi alle singole regioni il compito di calare nel proprio territorio le rispettive peculiarità.
  Invita i colleghi a fargli pervenire riflessioni e suggerimenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, interviene nel merito del dibattito per svolgere alcune riflessioni che tengono conto anche delle osservazioni emerse dal nutrito ciclo di audizioni svolto dalla Commissione e delle numerose segnalazioni da lui ricevute nel corso dell'attività di esame delle proposte di riforma della PAC, la cui applicazione, per diverse ragioni, avverrà probabilmente nel 2021-2022, con un prolungamento quindi dell'impianto attuale.
  Ritiene che la questione del budget agricolo sia il tema chiave dell'intera discussione e giudica estremamente opportuno che il Governo italiano abbia annunciato che voterà in senso contrario alla proposta di bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027 della Commissione qualora vi sarà un taglio delle risorse destinate alla PAC. Reputa infatti che ciò rappresenti una fondamentale azione a difesa del mondo agricolo – sulla quale deve registrarsi il massimo sostegno da parte di tutti i soggetti coinvolti – poiché, se è vero che, da un lato, occorre produrre, dall'altro, è necessario salvaguardare i beni ambientali. Osserva, infatti, che la visione ambientale, come è emerso dalle riflessioni dei relatori, richiederà uno sforzo maggiore agli agricoltori, tramite il sistema degli indicatori, imponendo loro maggiori oneri e se a ciò corrisponderà una diminuzione delle risorse a loro destinate, si potrà produrre l'effetto di bloccare il sistema.
  Riguardo alla questione dei piani strategici, degli indicatori e dell'unico soggetto interlocutorio come strumenti per una semplificazione del sistema – che costituivano oggetto della «scommessa» fatta dal Commissario Phil Hogan – osserva che tale sistema si scontra con le realtà regionali, che in Italia, così come in altri Paesi, hanno specifiche competenze in materia agricola, costituzionalmente tutelate, o con il fatto che alcune regioni non hanno la capacità annuale di misurare le performance, fermo restando che gli obiettivi comuni devono trovare applicazione sull'intero territorio. Ritiene, quindi, che nella gestione del sistema occorra difendere una visione regionalista, anche se occorre riflettere sugli effetti di sperequazione che si producono in capo alle aziende, avendo misure, come quelle che ad esempio riguardano il mantenimento del metodo biologico o il benessere animale, che variano da regione a regione, imponendo maggiori o minori oneri. Ribadisce pertanto l'opportunità di mantenere una visione di Paese, fermo restando che, come sottolineato dall'onorevole Pignatone, è necessario agire per assicurare il pieno esercizio delle funzioni delle regioni. In tale contesto, ricorda, peraltro, che in sede di audizione, l'assessore Caselli ha evidenziato la mancanza di un automatismo tra sistema centrale e maggiore efficienza dello stesso, portando l'esempio del FEAMP che ha una capacità di spesa inferiore rispetto alla media della politica agricola comune.
  Con riferimento all'OCM, segnala la questione delle misure di calcolo dell'invecchiamento dei distillati, ricordando che in audizione sono state evidenziate le problematiche connesse al ricorso al metodo Solera che non essendo un metodo di Pag. 292invecchiamento statico potrebbe produrre effetti negativi per i nostri prodotti, come il brandy.
  Infine, sottopone ai colleghi le sue perplessità circa l'opportunità di definire agricoltore attivo il soggetto che produce un reddito di 350 euro all'anno, come previsto dalla soglia attualmente fissata per l'accesso ai pagamenti diretti. Considerata la scarsità di risorse a disposizione, reputa che sarebbe opportuno ottimizzare tali risorse destinandole ai soggetti che svolgono effettivamente attività agricole e che producono occupazione, indirizzando in tal senso l'azione del Governo.

  Maria Chiara GADDA (PD) dopo aver ringraziato i relatori per le utili osservazioni svolte in relazione a quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, interviene sull'ordine dei lavori per chiedere chiarimenti in ordine alle modalità con le quali la Commissione proseguirà nell'esame delle proposte di regolamento in oggetto. Sottolinea, infatti, che i contenuti degli atti in esame non sono ancora definitivi, essendo attualmente in corso le trattative tra le competenti istituzioni europee, e che ciò suggerirebbe alla Commissione di procedere attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo, anche al fine di dare organicità ai lavori, come peraltro fatto nella passata legislatura.

  Filippo GALLINELLA, presidente, fa presente che rispetto all'organizzazione dei lavori programmata in fase di avvio dell'esame degli atti europei in titolo, sono intervenuti mutamenti a livello istituzionale che hanno modificato anche l'orizzonte temporale a disposizione. Fa presente altresì di aver ritenuto opportuno, al termine di un nutrito ciclo di audizioni, che si è concluso soltanto il 3 luglio scorso con l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, incaricare i relatori di dare conto delle principali questioni rappresentanti dai numerosi soggetti auditi al fine di poter svolgere un dibattito approfondito sui contenuti degli atti in esame.
  Osserva, inoltre, che l'odierno dibattito potrà essere utile anche in relazione alle comunicazioni che il Governo renderà domani – in sede di Commissioni riunite XIII-XIV della Camera e 9a-14a del Senato – in vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca, previsto per il 15 luglio 2019.
  Ritiene che parallelamente all'esame delle proposte di regolamento in oggetto, la Commissione possa esprimersi attraverso un atto d'indirizzo utile ad orientare il Governo nelle trattative che sono in corso a livello europeo sul tema della riforma della PAC. Ferma restando la facoltà di ciascun gruppo di presentare una propria risoluzione, auspica a tale riguardo che, come è avvenuto su tale materia nella precedente legislatura, la Commissione Agricoltura possa esprimersi con un atto di indirizzo unitario.

  Maria Chiara GADDA (PD) osserva che, a suo avviso, sarebbe stato più utile per la Commissione approvare un atto d'indirizzo in tempo utile per il Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca, che si terrà il 15 luglio 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, fa presente che, essendosi svolta l'ultima audizione il 3 luglio scorso, la Commissione non ha avuto a disposizione i tempi tecnici necessari per approvare una risoluzione.

  Dario BOND (FI) chiede di poter conoscere il testo degli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni alle proposte di regolamento concernenti la riforma della PAC.

  Filippo GALLINELLA, presidente, accoglie la richiesta avanzata dal deputato Bond facendo presente che si tratta di atti acquisiti dalla Commissione nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni. Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.15.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 27 giugno scorso, la Commissione ha deliberato di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni. Avverte quindi che i deputati Golinelli e Gagnarli hanno predisposto una proposta di risoluzione unitaria, che è stata inviata ai colleghi nella giornata di ieri (vedi allegato).

  Guglielmo GOLINELLI (Lega) illustra, anche a nome della collega Gagnarli, la proposta di risoluzione unitaria. Evidenzia, quindi, che mentre la normativa europea, con il regolamento (UE) 1169/2011 ha previsto l'obbligo per il produttore/allevatore di indicare in etichetta il luogo di nascita in taluni casi, nonché dell'allevamento e della macellazione per le carni fresche, refrigerate o congelate suine, ovine, caprine e di volatili, a tutt'oggi la carne di coniglio resta ancora esclusa da tale obbligo di etichettatura.
  Rammenta inoltre che il regolamento (CE) n. 1760/2000 ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che garantisce al massimo livello la tracciabilità per ogni singolo animale dotandolo di un passaporto.
  Sottolinea quindi che, con la proposta di risoluzione unitaria in esame, si impegna il Governo ad attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento, nella normativa dell'Unione, dell'obbligo di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, sia intero che porzionato, oltre a quello di allevamento e di macellazione, al fine di salvaguardare un comparto importante della zootecnia nazionale e garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori. Sottolinea, infatti, che l'Italia non è un Paese autosufficiente per quanto riguarda la produzione di carne cunicola e che spesso dalle importazioni da Paesi extra UE arrivano sulle tavole degli italiani conigli surgelati dei quali è difficile individuare la provenienza. Ciò danneggia i nostri produttori anche con una forma di dumping produttivo con i costi di produzione che all'estero sono inferiori e conseguente necessità di allineare al ribasso il prezzo della carne italiana.
  Evidenzia inoltre l'importanza dell'impegno relativo a inserire in etichetta anche le informazioni relative al sistema di allevamento dei conigli per poter distinguere l'allevamento convenzionale in gabbia da quello allo stato brado, nonché dell'assunzione di iniziative volte a migliorare la tracciabilità e la trasparenza di mercato.

  Chiara GAGNARLI (M5S) ringrazia il collega Golinelli che per primo ha portato all'attenzione della Commissione il tema della crisi del settore cunicolo. Rimarca quindi l'importanza dell'impegno rivolto al Governo ad attivarsi per estendere l'obbligo di etichettatura, previsto dal regolamento (UE) 1169/2011, alla carne cunicola. Manifesta inoltre apprezzamento per Pag. 294l'inserimento – su impulso anche del presidente Gallinella – dell'impegno volto a prevedere l'indicazione in etichetta anche delle informazioni relative al sistema di allevamento. Considerata la sensibilità dimostrata dai consumatori al tema dei metodi di allevamento più rispettosi del benessere animale, ritiene che tale genere di informazione potrebbe contribuire a incrementare il consumo interno.
  Reputa, quindi, che la proposta di risoluzione unitaria rappresenti un buon lavoro di sintesi e auspica che il Governo dia ad essa una rapida attuazione.

  Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Atto n. 94.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 1o agosto 2019.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che rappresenta un testo frutto di un lavoro intenso e molto lungo svolto nella precedente legislatura dalla Commissione con il coinvolgimento di tutti i gruppi e delle associazioni rappresentative delle categorie del settore.
  In particolare, ricorda che l'articolo 7 della legge n. 238 ha previsto che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» (comma 1).
  Il comma 2 specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite.
  Il comma 3 rinvia, quindi, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per: l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1; la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa Pag. 295al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore.
  A tal fine, sempre in base al comma 3, il decreto può fare riferimento alle tecniche e ai materiali sostenibili impiegabili, ai quali è richiesto il rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e delle identità locali, all'agricoltura tradizionale, alla produzione integrata, per la quale richiama le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) e il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), e all'agricoltura biologica.
  Il decreto è chiamato inoltre a stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero. Il comma 4 dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici». Il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni.
  Venendo ai contenuti dello schema di decreto ministeriale, osserva che l'articolo 1 reca talune definizioni in ordine a: a) Ministero per il quale deve intendersi il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; b) Regioni intese come le regioni e le province di Trento e Bolzano; c) Registro per il quale deve intendersi il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; d) PNS inteso come Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013; e) Piccole isole, le isole con superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.
  Quanto al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, fa presente che è stato previsto dal decreto ministeriale n. 17070 del 2012 che ha istituito, con esso, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Ad esso è stato attribuito il compito di elaborare strategie di intervento a tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, di effettuare, a tal fine, appositi censimenti e di gestire, appunto, il Registro nazionale. Quest'ultimo identifica e cataloga i paesaggi rurali tradizionali, seleziona le eventuali candidature per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità o nella Rete delle riserve di Biosfera dell'UNESCO.
  Quanto al Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo, rileva che esso viene predisposto in attuazione di quanto previsto per il settore dal regolamento n. 1308 del 2013, che prevede specifici finanziamenti per le seguenti misure: promozione sui mercati esteri (alla quale è destinata per il 2019 la cifra di circa 99 milioni); ristrutturazione e riconversione dei vigneti (per le quali sono stanziati, sempre per il 2019, circa 126 milioni); investimenti (per i quali è assegnata una quota di circa 90 milioni); distillazione dei sottoprodotti (al quale è assegnato un ammontare di circa 21 milioni) per un totale di circa 336 milioni di euro.
  L'articolo 2 reca una definizione dei vigneti eroici e dei vigneti storici. Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, inoltre, il decreto reca una definizione di «vigneto eroico» e di «vigneto storico» enucleata declinando ed adattando al contesto vitivinicolo, quanto stabilito da istituzioni governative e internazionali in quanto si tratta di categorie non espressamente definite dalla normativa nazionale.
  Sempre la relazione illustrativa specifica che, al fine di garantire il rispetto di quanto dettato dalla legge in parola, sono stati individuati specifici ed oggettivi requisiti che i vigneti debbono possedere per Pag. 296poter essere definiti «eroici» o «storici», in modo da evitare possibili speculazioni.
  In particolare, l'articolo 2, comma 1, definisce eroici quei vigneti che: – ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; – sono situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; – sono ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; – sono situati nelle piccole isole. Il comma 2 definisce storici quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.
  L'articolo 3 definisce i criteri – tratti dai parametri elaborati dal CERVIM, associazione che ha come fine l'attività di ricerca, studi e salvaguardia della viticoltura montana, intesa come quell'agricoltura caratterizzata da difficoltà strutturali permanenti – per l'individuazione dei territori. Il comma 1 statuisce che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere uno o più dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.
  I vigneti storici, ai sensi dei commi 2 e 3, sono quelli che: vantano una superficie/ particella in data antecedente al 1960; abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) utilizzino forme di conduzione tradizionali connesse ai luoghi di produzione, specificamente documentate b) vantino sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come individuate nell'Allegato I (terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio e spina). Ai sensi del comma 3 sono, altresì, considerati storici i vigneti che: 1) appartengono ai paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura rappresenti la ragione dell'iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ha giustificato l'inserimento nel registro; 2) afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale da parte dell'UNESCO e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; 3) ricadano in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.
  Con riferimento alla formulazione degli articoli 2 e 3, ritiene che si debba avviare un'interlocuzione con il Governo al fine di acquisire elementi per specificarne la portata applicativa. Precisa che è in particolare necessario comprendere se i requisiti indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 e distinguere più accuratamente i requisiti per l'individuazione dei vigneti storici da quelli dei vigneti eroici al fine di evitare sovrapposizioni.
  L'articolo 4 individua i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi. Il comma 1 specifica che le tipologie di intervento devono essere finalizzate al ripristino, recupero, manutenzione dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (recte: i vigneti e i territori di cui agli articoli 2 e 3) e dovranno soddisfare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto dovranno essere in linea con le pratiche di ciascun territorio (densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno) ed assicurare il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito; gli interventi effettuati devono prevedere il consolidamento delle strutture, con la realizzazione, a titolo di esempio, di muretti a secco, ciglioni, inerbimento, al fine di preservare il suolo dal dissesto idrogeologico; il ripristino dovrà essere effettuato con l'utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona; l'intervento dovrà riguardare la promozione e la pubblicità delle produzioni riferibili alla «viticoltura eroica o storica», anche attraverso Pag. 297l'utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato.
  Il comma 2 prevede che per gli interventi in esame, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità, compito peraltro attribuito dall'articolo 7 della legge 238 direttamente al decreto de quo.
  Infine, l'articolo 5, recante disposizioni finali, prevede che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti individuati all'articolo 3. Le regioni, ai sensi del comma 2, svolgono l'istruttoria ai fini del riconoscimento nell'elenco dei vigneti storici o eroici, che saranno tenuti dalle regioni. Le stesse sono chiamate a svolgere i relativi controlli in ordine alla permanenza dei requisiti.
  In conclusione, evidenzia la necessità di interloquire con il Governo al fine non solo di chiarire – come già rilevato – alcune definizioni che nella lettura combinata degli articoli 2 e 3 rischiano di ingenerare incertezze sulla loro portata applicativa, ma anche sulla portata dei rinvii a ulteriori decreti disposti dallo schema in esame, nonché in merito al marchio nazionale. A suo avviso, occorre a tale proposito chiarire se lo schema fa riferimento a un marchio che si intende istituire o al marchio già esistente creato dal CERVIM nell'ambito delle sue iniziative sulla materia in oggetto. Sottolinea da ultimo che vi è grande interesse e attesa per l'attuazione di questa parte della legge n. 238 del 2016.

  Filippo GALLINELLA, presidente, accogliendo le richieste di approfondimento evidenziate dalla relatrice, assicura che la Commissione si soffermerà sulle questioni emerse al fine di poter esprimere un parere nella piena consapevolezza dell'importanza di salvaguardare le produzioni che si svolgono in luoghi particolarmente difficili, tutelando, in tal modo, la storicità e la biodiversità.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che la Commissione di merito, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 15, intende votare il mandato al relatore domani, giovedì 11 luglio, per cui la Commissione dovrà esprimersi nella seduta già convocata per domani mattina.

  Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, un parere alla Commissione Trasporti sul testo unificato delle proposte di legge concernenti modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 24 e abbinate), Pag. 298come risultante dagli emendamenti approvati.
  Segnala che il testo, che si compone di 10 articoli, reca, all'articolo 1, numerosi interventi per la tutela dei soggetti vulnerabili, a partire dalla sostituzione, in tutto il Codice della strada, delle diciture attualmente usate per indicare gli invalidi, con quelle di «persone con disabilità», in ossequio ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.
  Il testo unificato reca poi disposizioni finalizzate alla sicurezza stradale (articolo 2), a favorire la mobilità urbana ed extraurbana (articolo 3), nonché la mobilità personale e la mobilità ciclistica (articolo 4).
  Il testo unificato prevede, inoltre, disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza (articolo 5), di veicoli pesanti e di macchine agricole (articolo 6), di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico (articolo 7) e di veicoli di soccorso (articolo 8), in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (articolo 9) nonché disposizioni di attuazione e finali (articolo 10).
  Con riferimento agli aspetti di competenza della XIII Commissione, osserva che l'articolo 1, alla lettera l) del comma 2, sostituisce l'articolo 70 del Codice che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte al fine di limitarlo, nel primo caso, a servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche.
  Rileva che attualmente l'articolo 70 consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
  Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell'articolo 70 del Codice. In dettaglio si consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Si prevede inoltre con il successivo comma 6 dell'articolo 1 che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge debbano essere adeguati i regolamenti comunali, prevedendo la possibilità di riconvertire le licenze esistenti in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
  Il comma 7 prevede poi che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza ed in servizi pubblici non di linea, ad Associazioni di protezione animale riconosciute.
  Nell'ambito dell'articolo 5 – che interviene su alcuni articoli del Codice della strada, recando, tra l'altro, misure di semplificazione – la lettera c) modifica l'articolo 93 del Codice della strada, aggiungendo un nuovo comma 12-bis che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal Codice.
  Si prevede che, qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo all'Ufficio Pag. 299della Direzione generale della M.C.T.C. entro 15 giorni dalla sua effettuazione. Per chi non ottempera a tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa a da 85 a 338 euro.
  Segnala che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle macchine agricole e alle macchine operatrici, in particolare nei casi previsti dagli articoli 108 (rilascio delle carte di circolazione per le macchine agricole), 110 (immatricolazione delle macchine agricole), 111 (revisione delle macchine agricole) e 114 (circolazione su strada delle macchine operatrici).
  Osserva che l'articolo 6, comma 1, lettere b), d) ed e) modifica gli articoli 57, 104 e 105 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), relativi alle macchine agricole.
  Nello specifico, con la lettera b) n. 1) viene modificata la definizione di macchine agricole operatrici trainate contenuta all'articolo 57 del Codice, in particolare al comma 2, lett. b), al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto, ove ricorrano, delle prescrizioni ADR, di cui all'articolo 168 sui prodotti tossici o pericolosi.
  L'articolo 168 del Codice disciplina il trasporto su strada di materiali pericolosi disponendo che ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, che è stato siglato a Ginevra nel 1957 e ratificato con la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni. Si tratta dell'accordo c.d. ADR (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) per il quale la direttiva 94/55/CE ne ha resa obbligatoria l'osservanza anche per i trasporti nazionali a partire dal 1997. L'accordo viene aggiornato ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose.
  Il punto n. 2) della lettera b) estende poi alle macchine agricole semoventi a cingoli in gomma la previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente, ai fini della circolazione su strada, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (articolo 57, comma 3).
  Le lettere d) ed e) modificano le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole, disciplinate dagli articoli 104 e 105 del Codice. Nel dettaglio, con la lettera d), n. 1) si dispone l'aumento del limite di massa, previsto dal comma 3 dell'articolo 104, da 14 a 18 tonnellate e da 20 a 24 tonnellate per le macchine agricole semoventi, nel caso in cui il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 nonché nel caso di veicoli a tre o più assi (recte: a due o più assi).
  Inoltre, con la lettera d) n. 2) si novella il comma 4 dell'articolo 104, relativo alle modalità di calcolo della massa massima per asse delle macchine agricole: con la nuova formulazione si stabilisce che la massa massima sull'asse più caricato non possa superare 10 tonnellate per asse non motore e 11,5 tonnellate per asse motore, mentre nella formulazione attuale non si distingue tra assi motore ed assi non motore, fissando un limite unico a 10 tonnellate, mentre nel caso di due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non si possono superare le 11 tonnellate e, nel caso di distanza non inferiore a 1,20 m, le 14 tonnellate.
  Con la lettera d) n. 3 si prevede l'aumento (mediante una novella al comma 6 dell'articolo 104) da 16 a 32 tonnellate del limite di massa per le macchine agricole cingolate.
  Alla lettera e) si modifica l'articolo 105 del Codice, al comma 1, prevedendo l'aumento della lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate, da 16,50 a 18 metri, nonché la contestuale introduzione di un limite di massa a 44 tonnellate.Pag. 300
  Osserva, inoltre, che con la lettera f) dell'articolo 6 si modifica l'articolo 110 del Codice, in materia di immatricolazione di macchine agricole, introducendo al comma 2 un periodo in base al quale si rende possibile l'immatricolazione di macchine agricole – attualmente consentita a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici – anche a nome di commercianti nonché a nome di colui che si dichiari proprietario del mezzo ma, in tale ultimo caso, limitatamente alle macchine agricole (escluse quelle operatrici ad un asse) con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti per la circolazione cui all'articolo 57, comma 3 (le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h e quelle a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini la velocità di 15 km/h), nonché ai rimorchi agricoli (escluse le macchine operatrici) con massa complessiva non superiore a 6 t.
  La lettera g) dell'articolo 6 aggiunge poi un nuovo comma 2-bis all'articolo 110 del Codice che, ricordo, disciplina l'immatricolazione delle macchine agricole e dei rimorchi agricoli, stabilendo che, al fine di incentivare lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.
  Rileva poi che l'articolo 7 – che interviene in materia di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico – alla lettera a) n. 1), modifica l'articolo 60 del Codice, comma 1, al fine di estendere alle macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico, collezionistico, il regime di veicolo atipico già previsto dal medesimo articolo per i motoveicoli e gli autoveicoli.
  Allo stesso scopo, con la lettera a) n. 2), è esteso alle macchine agricole quanto previsto dal comma 2 della disposizione che definisce come «veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione» prevedendo poi che tali veicoli siano iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri». Viene conseguentemente rinominata, in base al n. 3) della lettera a), la rubrica dell'articolo 60 inserendo la condizione, per tutti i veicoli contemplati dall'articolo, che siano iscritti negli appositi registri.
  Si prevede infine con la lettera b), attraverso l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 80, che per tali veicoli la revisione sia effettuata ogni quattro anni.
  Il comma 2 dell'articolo 7 introduce la classificazione come veicolo d'interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), delle macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno 40 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.
  Il richiamato articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice prevede che siano classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Pag. 301Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6, i quali subordinano la circolazione alla verifica di talune prescrizioni tecniche indicate in appendice al regolamento e relative ai sistemi di frenatura, segnalazione acustica e visiva, ai tubi di scarico ed agli pneumatici.
  Il comma 2 prevede altresì che le caratteristiche tecniche debbano comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice della strada, prevedendo il conseguente adeguamento entro un mese del regolamento esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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