ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.
Atto n. 93.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Elisa TRIPODI (M5S), relatrice per la I Commissione, premesso che svolgerà la relazione introduttiva anche a nome del relatore per la VII Commissione, deputato Furgiuele, evidenzia innanzitutto come lo schema di decreto ministeriale in esame sia stato adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007. Tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell'ordine. Fa presente che la materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale Pag. 1638 agosto 2007, recante disposizioni di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi, che lo schema di decreto in esame provvede integralmente a sostituire e di cui prevede la conseguente abrogazione.
Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, fa presente che esso che si compone di 9 articoli e 5 allegati tecnici, i quali allegati, come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento, «sono stati ampliati, liberando l'articolato dal peso di minuziose disposizioni tecniche (proprie dell'attività regolata), le quali sono state, pertanto, trasfuse nella sede più idonea». Sul testo dello schema è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere emanato.
Per quanto attiene al quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento, ricorda innanzitutto che la figura del cosiddetto steward rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei, in particolare nel Regno Unito; nell'ordinamento italiano, disposizioni specifiche al riguardo sono state introdotte mediante provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Ricorda a tale proposito il decreto-legge n. 28 del 2003 (cosiddetto «decreto Pisanu»), il quale prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato.
L'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989 – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – faceva invece riferimento ai soggetti «incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive», specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia. Successivamente, l'articolo 2-ter del citato decreto-legge n. 8 del 2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cosiddetti steward, ha stabilito che le società sportive, che sono incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, devono comunicare al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo (steward) cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni. Il decreto ministeriale 8 agosto 2007, a sua volta, definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell'ordine.
Per quanto riguarda le attività affidate agli steward, ricorda, in breve, che esse risultano così raggruppate: attività di bonifica (richiedenti un'ispezione dell'intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico); attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici); attività all'interno dell'impianto sportivo; attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto; documentazione delle attività svolte. Ricorda, ancora, che con decreto ministeriale 24 febbraio 2010 sono state apportate modifiche al decreto del 2007, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avvalersi, oltre che degli istituti di sicurezza privati autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Pag. 164delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi, che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. Il decreto prevede che queste ultime devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi. Il personale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2007 e il referente deve essere autorizzato dal questore. Sono disciplinati anche i meccanismi di controllo e di eventuale revoca dell'autorizzazione.
Da ultimo, ricorda l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, che, novellando l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, ha previsto che ai cosiddetti steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l'individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell'interno. Tali servizi sono stati individuati con decreto ministeriale 28 luglio 2011, che ha novellato a tal fine il decreto ministeriale 8 agosto 2007.
Venendo alle singole disposizioni dello schema di decreto in esame, riferisce che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, definisce l'oggetto del provvedimento, richiamando le disposizioni normative di cui costituisce attuazione. Il comma 3 stabilisce l'ambito di applicazione dei servizi di stewarding, ampliandone la portata rispetto al campo di operatività definito dal vigente decreto ministeriale 8 agosto 2007, che è limitato agli impianti sportivi con capienza superiore ai 7.500 posti nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. La nuova disposizione stabilisce, invece, che il decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti.
L'articolo 2 dello schema reca alcune definizioni di termini utilizzati più volte nel testo.
L'articolo 3 definisce in primo luogo, al comma 1, la tipologia di servizi che possono essere svolti dagli steward, in continuità con quanto stabilito ai sensi della normativa vigente. Si tratta di: controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; accoglienza e instradamento degli spettatori; verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi; svolgimento dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze dell'ordine. Si tratta di compiti che le norme di legge sopra richiamate già oggi affidano agli steward.
Tali servizi sono organizzati su un sistema di figure professionali così definito: a) delegato per la gestione dell'evento (DGE); b) responsabile di funzione (RF); c) coordinatore di settore (CS); d) capo unità (CU); e) operatore steward (OS).
I compiti connessi con tali figure professionali, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo sono stabiliti nell'allegato D (che costituisce parte integrante del decreto).
Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli steward sono stabilite nell'allegato E, anch'esso parte integrante del decreto.
L'articolo 4, al comma 1, rinvia alle previsioni dell'allegato A – che costituisce parte integrante del decreto – la determinazione dei requisiti e delle modalità di selezione degli steward. Per le società sportive si stabilisce il divieto di impiegare steward privi dei requisiti indicati nell'allegato A.
In tale allegato, al punto 1.3, viene specificato che, nel caso di impiego di steward privi dei requisiti morali per il Pag. 165rilascio delle autorizzazioni di polizia indicati dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931), il prefetto della provincia dove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (prevista dall'articolo 6-quater, comma 1-bis, della legge n. 401 del 1989) nei confronti della società sportiva stessa.
Si ricorda che i requisiti morali indicati dall'articolo 11 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consistono nel non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o anche inferiore a tre anni nel caso di reati di particolare gravità (fatta salva la riabilitazione); nel non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale; nel non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
L'allegato A indica inoltre, per ogni figura professionale: al punto 2, i requisiti personali (gli steward devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in possesso di un regolare titolo di soggiorno se cittadini extracomunitari o apolidi; qualora non siano cittadini italiani devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; devono avere un'età minima di 18 anni e massima, a seconda della figura, compresa tra 60 e 67 anni); al punto 3, i requisiti fisici (buona salute fisica e mentale, assenza di uso di alcool e stupefacenti, prestanza fisica adeguata); al punto 4, i requisiti culturali minimi (diploma di scuola media superiore o inferiore, a seconda delle figure; la conoscenza di una lingua straniera costituisce, a seconda delle figure, requisito o titolo preferenziale); al punto 5, i requisiti soggettivi (si tratta dei citati requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; di non far parte e non aver fatto parte delle organizzazioni di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetta «legge Mancino», in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa; di non essere sottoposto, né essere stato sottoposto, al Daspo; di non avere riportato, neppure con sentenza non definitiva, condanne per reati per i quali sia prevista l'applicazione del Daspo); ai punti 6 e 7, i requisiti psicoattitudinali e professionali.
In merito rileva come il punto 5 dell'allegato A, relativo ai requisiti soggettivi, menzioni altresì la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge n. 401 del 1989; tuttavia, tale articolo è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto «codice antimafia»).
L'allegato A definisce altresì, al punto 8, le modalità di selezione e formazione, in combinato disposto con le previsioni dell'allegato C, il quale detta i requisiti minimi di formazione e di addestramento.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, per ogni figura professionale, fatta eccezione per il delegato per la gestione dell'evento (DGE), è prevista l'istituzione di un libretto professionale personale, definito nell'allegato E.
È inoltre prescritto l'obbligo per lo steward, durante lo svolgimento del servizio, di tenere il libretto professionale inserito nella tasca trasparente della pettorina in modo che la copertina sia facilmente visibile e si richiede la conformità al modello definito dall'Osservatorio con propria determinazione.
L'articolo 5 ribadisce, al comma 1, in capo alle società sportive organizzatrici della competizione calcistica la responsabilità dello svolgimento dei servizi affidati agli steward (controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; accoglienza e instradamento degli spettatori; verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti; servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo).
Il comma 2 prevede che i servizi degli steward possono essere assicurati dalla medesima società sportiva organizzatrice; da istituti di sicurezza privata (purché muniti di licenza prefettizia ex articolo Pag. 166134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); da agenzie di somministrazione; o da altre società appaltatrici di servizi. A tal fine, questi soggetti possono ricorrere (secondo le disposizioni vigenti in materia) a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio.
In merito rileva, sotto il profilo della formulazione della norma, l'opportunità di non fare riferimento a prestazioni di lavoro accessorio, bensì a prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
In caso di servizi assicurati da agenzie di somministrazione e società appaltatrici, ai sensi del comma 4 esse devono comunicare previamente al questore della provincia in cui abbiano sede il nome dei referenti preposti alla individuazione degli steward.
Tali referenti devono essere autorizzati dal questore, il quale ne verifica i requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5, già citati (assenza di condanne penali, di DASPO, di appartenenza alle organizzazioni di cui alla «legge Mancino»). L'elenco dei referenti autorizzati, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, è tenuto costantemente aggiornato dalla questura (anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi).
Si prevede che il questore revochi l'autorizzazione ai referenti, in caso di perdita dei requisiti soggettivi. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta, dal prefetto su segnalazione del questore, in caso di condotte dei referenti contrastanti con le finalità del provvedimento in esame. Con le medesime modalità può essere disposto nei casi più gravi il divieto per le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici di servizi di fornire steward.
In base al comma 3, la società sportiva organizzatrice che intenda rivolgersi ad un'agenzia di somministrazione o società appaltatrice per ottenere steward, deve preventivamente acquisire il nulla osta del questore circa il rispetto dei requisiti citati.
L'articolo 6 dispone che le strutture formative, per poter svolgere la propria attività di formazione degli steward, debbano avere riconosciuta un'appropriata qualificazione, la quale è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
Al riguardo segnala come l'allegato A dello schema preveda infatti (al punto 8.2) che la selezione e formazione degli steward possano essere effettuate sia dalle società sportive sia da apposite strutture formative (oppure in forma mista, talché le strutture formano e le società selezionano).
I requisiti minimi previsti per le strutture formative sono indicati nell'allegato B, punto 2 (atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico, recanti previsione dell'attività formativa degli steward come scopo statutario; progetto formativo, comprensivo tra l'altro dell'indicazione del direttore dei corsi per ciascuna sede, del programma e materiale didattico, dell'elenco del corpo docente, per cui sono previsti specifici requisiti; tenuta di un registro di formazione; dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto sportivo ove si svolgano competizioni professionistiche, per l'attività didattica e le esercitazioni). Sono previste le seguenti aree di insegnamento: area giuridica; ordine pubblico; sicurezza antincendio; sicurezza sanitaria; psicologico-sociale; accoglienza; tecnico-operativa; ticketing.
In tale contesto il comma 2 dell'articolo 6 dello schema attribuisce all'Osservatorio compiti di controllo, anche a campione, per i quali l'Osservatorio si avvale delle questure.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 l'attestazione delle strutture formative è revocata dall'Osservatorio, allorché (anche su segnalazione del questore) sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura formativa Pag. 167rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.
In base al comma 4 le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione, sono automaticamente iscritte (a cura dell'Osservatorio) in un «Elenco nazionale delle società di formazione» degli steward istituito presso l'Osservatorio stesso e pubblicato anche sul sito web.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, che la questura tenga l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione.
Compito della questura è verificare periodicamente (e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica) la permanenza in capo al personale da impiegare come steward dei requisiti soggettivi, già citati, di cui all'allegato A, punto 5 (assenza di condanne penali, di Daspo, di appartenenza alle organizzazioni di cui alla «legge Mancino»).
I commi 2 e 3 dispongono circa il divieto di impiego negli stadi di steward che non soddisfino «almeno uno» dei requisiti previsti dall'allegato A; il divieto è disposto dal prefetto della provincia (su segnalazione del questore).
Il comma 3 aggiunge che il divieto di impiego negli stadi degli steward sia altresì disposto dal prefetto, su segnalazione del questore, nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, o dalle società calcistiche, agenzie di somministrazione e società appaltatrici; nel caso di condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; e in ogni altro caso di abuso della qualifica.
Al riguardo ricorda che la violenza o minaccia e la resistenza a steward sono punite equiparando a tali fini il predetto soggetto ad un pubblico ufficiale, dall'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989.
L'articolo 8 prevede al comma 1 l'entrata in vigore del decreto il 1o agosto 2019 (dunque, in tempo utile per l'inizio della stagione calcistica 2019-20)
Il comma 2 dispone invece l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.
L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Marco MARIN (FI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, considerata l'importanza del tema oggetto del decreto in esame, chiede che le Commissioni possano disporre di un tempo congruo per valutare approfonditamente le novità introdotte dal provvedimento.
Andrea ROSSI (PD), premesso di concordare con il deputato Marin sull'esigenza di disporre di tempo per l'analisi del provvedimento, chiede se i relatori ritengano opportuno proporre lo svolgimento di audizioni informali sulla materia.
Federico MOLLICONE (FdI), premesso di concordare anch'egli sulla necessità di disporre di tempo per comprendere le implicazioni del provvedimento, evidenzia fin d'ora che esso offre ad ogni modo l'occasione per riflettere sulla normativa generale concernente l'ordine pubblico in occasione dei grandi eventi. Ricorda, in proposito, che attualmente la materia è disciplinata da una circolare a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nota come «circolare Gabrielli», con la quale responsabilità in materia di ordine pubblico e di sicurezza che dovrebbero gravare sugli organi dello Stato vengono scaricate invece sugli enti locali, sugli organizzatori degli eventi o sulle associazioni no-profit. Si tratta, a suo avviso, di una scelta sbagliata, che di fatto ostacola o rende impossibile lo svolgimento di moltissimi eventi, dato che né i comuni né tantomeno i privati sono spesso in grado di assumersi responsabilità in materia di ordine pubblico. Il rischio è che diventi impossibile anche organizzare feste tradizionali che in tante parti d'Italia si organizzano da sempre.
Domenico FURGIUELE (Lega), relatore per la VII Commissione, concorda con i Pag. 168deputati di opposizione sul fatto che la delicatezza della materia richiede un approfondimento. Quanto alla possibilità di svolgere audizioni informali, si dichiara, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, non pregiudizialmente contrario, fermo restando che la decisione al riguardo spetta agli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.
Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.