CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2019
216.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
C. 1771 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che gli oneri recati dal provvedimento in esame sono configurati entro limiti massimi di spesa ed espressamente denominati come «contributi forfetari». Data tale qualificazione, ritiene che andrebbe chiarito se sussistano ulteriori spese – ad esempio di carattere logistico o impiantistico – a carico del comune di Roma e se queste siano sostenibili nel rispetto dei vincoli di bilancio che gravano sull'ente. Inoltre, riguardo alla messa a disposizione di un immobile di proprietà comunale, ritiene che andrebbe chiarito se ciò comporti il venir meno di risorse attese in relazione ad eventuali piani di dismissione o di utilizzo a fini di locazione del medesimo immobile, già scontati ai fini delle previsioni di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021 – del quale l'articolo 4 dispone la riduzione al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge di ratifica, pari complessivamente a 35.000 euro annui a decorrere dal 2019 – reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI evidenzia che la concessione in comodato gratuito a tempo indeterminato dell'immobile, di proprietà del comune di Roma, destinato ad ospitare la sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, non appare suscettibile di determinare ulteriori spese a carico del predetto ente – anche di carattere logistico o impiantisco – rispetto al contributo forfetario, pari ad euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019, riconosciuto a Roma Capitale per gli oneri di manutenzione ordinaria e per le spese di avvio dell'immobile in oggetto.
  Osserva peraltro che la stima del predetto contributo forfetario riveste carattere prudenziale.
  Conferma che la concessione del predetto immobile non risulta, altresì, suscettibile di comportare potenziali oneri in relazione ad eventuali piani di dismissione o di utilizzo ai fini di locazione del medesimo immobile, già scontati ai fini delle previsioni di bilancio.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1771 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019;Pag. 46
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la concessione in comodato gratuito a tempo indeterminato dell'immobile, di proprietà del comune di Roma, destinato ad ospitare la sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, non appare suscettibile di determinare ulteriori spese a carico del predetto ente – anche di carattere logistico o impiantisco – rispetto al contributo forfetario, pari ad euro 10.000 annui a decorrere dal 2019, riconosciuto a Roma Capitale per gli oneri di manutenzione ordinaria e per le spese di avvio dell'immobile in oggetto;
    la stima del predetto contributo forfetario riveste peraltro carattere prudenziale;
    la concessione del predetto immobile non risulta, altresì, suscettibile di comportare potenziali oneri in relazione ad eventuali piani di dismissione o di utilizzo ai fini di locazione del medesimo immobile, già scontati ai fini delle previsioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017, e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Rileva che oggetto di esame sono i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali «oneri valutati». Osserva che la stima dei predetti oneri – di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo – per un importo valutato in 8.818 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, appare comunque coerente nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo – fatta eccezione per gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11) prevede un vincolo di invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non Pag. 47comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe a suo avviso opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 8.818 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, ritiene necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Ciad nell'anno 2019.
  Ciò posto rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento all'articolo 3, evidenzia la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  In merito alla modulazione temporale degli oneri dell'Accordo, conferma inoltre che l'invio di rappresentanti nazionali presso il Paese controparte – nell'ambito delle attività di cooperazione disciplinate dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo – avrà luogo, ad anni alterni, a partire dall'anno 2019.
  Conferma infine che le attività di cooperazione di cui al citato articolo 2 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1623 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
    in merito alla modulazione temporale degli oneri dell'Accordo, si conferma inoltre che l'invio di rappresentanti nazionali presso il Paese controparte – nell'ambito delle attività di cooperazione disciplinate dall'articolo 2 dell'Accordo medesimo – avrà luogo, ad anni alterni, a partire dal 2019;Pag. 48
    le attività di cooperazione di cui al citato articolo 2 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
C. 1624 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 7.464 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. Tali oneri sono riferiti alle spese di missione di cui all'articolo 4 dell'Accordo, relative all'invio nella Repubblica del Congo di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici. Rileva che il suddetto onere, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa, laddove la prassi seguita per altre ratifiche qualifica gli oneri di missione come oneri «valutati». Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe, altresì, a suo parere fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.
  Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non formula osservazioni, nel presupposto che la prima riunione della Commissione tecnica mista si svolga nel 2019 in Congo: in proposito andrebbe a suo avviso acquisita una conferma.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle altre disposizione dell'Accordo e circa la natura meramente eventuale degli oneri di cui all'articoli 5, paragrafo 1, lettera b) (spese mediche e odontoiatriche ed evacuazione di personale, malato, infortunato e deceduto) e 9 (emendamenti all'Accordo). Con specifico riguardo alle disposizioni dell'Accordo da ultimo menzionate, in particolare, osserva che in base a quanto espressamente Pag. 49previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, a tali fattispecie, e agli eventuali conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 7.464 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, reputa necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Congo nell'anno 2019. Ciò posto rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali.
  Ciò premesso segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», come attualmente previsto dal testo in esame.
  Sul punto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La Viceministra Laura CASTELLI, con riferimento all'articolo 3, segnala la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  In merito alla modulazione temporale degli oneri, conferma che la prima riunione della Commissione tecnica mista, di cui all'articolo 4 dell'Accordo in esame, avrà luogo in Congo nell'anno 2019.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1624 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
     in merito alla modulazione temporale degli oneri, si conferma che la prima riunione della Commissione tecnica mista, di cui all'articolo 4 dell'Accordo in esame, avrà luogo in Congo nell'anno 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 50

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.
C. 1814, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca l'autorizzazione alla ratifica dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 e che il relativo testo non è corredato di relazione tecnica.
  Segnala che il disegno di legge ripropone, parzialmente, un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura approvato dalla Camera dei deputati C. 4609, ma non divenuto legge a causa della conclusione della legislatura, corredato di relazione tecnica che viene richiamata ai fini della presente analisi.
  Passando all'esame dei contenuti dello Scambio di note che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3 del disegno di legge, recanti Ratifica di Accordi che trattano di organismi internazionali, rileva che gli oneri quantificati dal disegno di legge di ratifica coincidono con quelli indicati dalla relazione tecnica allegata all'analogo citato disegno di legge C. 4609 della XVII Legislatura. Tale stima si basa sulle minori entrate riferite alle richieste, presentate nel 2014, del personale che già usufruisce dei benefici in questione. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo fornisca elementi volti ad aggiornare ovvero a convalidare la predetta stima alla luce di dati più recenti, ove disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dallo Scambio di note oggetto di ratifica, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

  La Viceministra Laura CASTELLI assicura che gli oneri derivanti dallo Scambio di note oggetto di ratifica risultano correttamente quantificati, anche avuto riguardo al carattere prudenziale delle stime concernenti i benefici fiscali dallo stesso previsti.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1814, approvata dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli oneri derivanti dallo Scambio di note oggetto di ratifica risultano correttamente quantificati, anche avuto riguardo al carattere prudenziale delle stime concernenti i benefici fiscali dallo stesso previsti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 51

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 2 luglio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato). Si riserva quindi di fornire, non appena disponibili, ulteriori elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Atto n. 89.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e che il provvedimento è corredato di una «relazione tecnico-finanziaria», non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame dei profili finanziari dello schema di decreto ministeriale, osserva quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 13, riguardanti composizione, funzionamento, modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, prende atto di quanto affermato nella relazione che evidenzia la riduzione del numero dei componenti dell'organismo e il carattere ordinamentale di gran parte delle previsioni.
  Peraltro, al fine di verificare la neutralità finanziaria del provvedimento, stante l'apposita clausola di invarianza di cui all'articolo 13, andrebbe a suo parere chiarito se la corresponsione ai consiglieri del trattamento economico di missione – prevista dall'articolo 4, comma 7, del testo in esame ma non espressamente contemplata dal vigente regolamento – corrisponda alla prassi già applicata al riguardo o comunque possa essere assicurata nell'ambito degli attuali stanziamenti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 13, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Copertura finanziaria» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

Pag. 52

  La Viceministra Laura CASTELLI ricorda che l'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale n. 236 del 2005, che con il presente schema di decreto si intende abrogare, prevede che al presidente e ai componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) oltre all'indennità si debba corrispondere il trattamento economico di missione, ove spettante. Osserva pertanto che la corresponsione ai componenti del CNAM del trattamento economico di missione, di cui all'articolo 4, comma 7, del provvedimento in oggetto, corrisponde alla prassi già applicata al riguardo e sarà comunque assicurata nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 13, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, evidenzia la necessità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Copertura finanziaria» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»;

  Michele SODANO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 89);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale n. 236 del 2005, che con il presente schema di decreto si intende abrogare, prevede che al presidente e ai componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) oltre all'indennità si debba corrispondere il trattamento economico di missione, ove spettante;
    pertanto la corresponsione ai componenti del CNAM del trattamento economico di missione, di cui all'articolo 4, comma 7, del provvedimento in oggetto, corrisponde alla prassi già applicata al riguardo e sarà comunque assicurata nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in considerazione del contenuto dell'articolo 13, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Copertura finanziaria» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 13 sostituire la rubrica con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Pag. 53

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto in esame reca regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani e che il provvedimento è accompagnato da relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riguardo all'articolo 2, recante clausola di invarianza finanziaria, segnala innanzitutto che la modifica del criterio per sottoporre i donatori al test HTLV-I potrebbe avere un impatto finanziario, in presenza – come sembra verosimile – di situazioni epidemiologiche caratterizzate da una diminuzione di nuovi casi, in virtù, ad esempio, della riduzione dello scambio di siringhe infette o dei maggiori controlli per le trasfusioni di sangue, ma da una persistenza, ancora per un certo numero di anni, di una elevata prevalenza.
  In tal caso, infatti, a legislazione vigente, i test in questione non verrebbero più eseguiti, con conseguenti risparmi per la finanza pubblica. Tra l'altro secondo la relazione illustrativa i dati scientifici e l'esperienza hanno dimostrato che è molto difficile determinare che cos’è un'area ad alta incidenza di HTLV-1, il che fa ipotizzare che attualmente tali test non vengano effettuati.
  Servirebbe quindi a suo avviso un approfondimento sul punto, con l'indicazione del numero di test annui che venivano effettuati finora e la stima per il futuro, unitamente ad informazioni sul costo unitario.
  Chiede poi un chiarimento sulla portata della soppressione del termine «crioconservati» all'allegato III, punto 2, lettera a), per cui la disciplina prima applicabile alle cellule riproduttive che daranno origine ad embrioni crioconservati, d'ora in poi si applicherà alle cellule riproduttive che daranno origine ad embrioni.
  Più in generale, osserva che lo schema di decreto in esame, recependo la direttiva europea del 2012, in rapporto alla quale è in corso una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia proprio in rapporto al suo tardivo recepimento, disciplina espressamente e formalmente i requisiti, le condizioni, i controlli e i procedimenti richiesti per la fecondazione assistita eterologa che, all'epoca dei precedenti interventi normativi, a causa del divieto dell'eterologa posto dalla legge n. 40 del 2004 – pur se dichiarato successivamente incostituzionale –, non era oggetto di specifica disciplina legislativa, solo ora introdotta.
  Osserva tuttavia che, come richiamato dalla relazione tecnica, l'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui nuovi LEA contiene un riferimento alla fecondazione eterologa limitandosi tuttavia ad affermare l'obbligo di contribuzione da parte delle coppie ma senza fornire una descrizione delle prestazioni previste, anche se la relazione tecnica allegata allo schema di decreto forniva una stima dei costi precisando che era stato «valutato il costo delle prestazioni per la selezione dei donatori, il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive in circa 1.000 euro per ogni donatore; applicando le stime europee sul numero dei donatori, risulterebbe un numero complessivo di donatori – tra maschi e femmine – di 4.000 persone, per un costo complessivo pari a 4 milioni di euro». Rileva che non risultava però esplicitata in tale occasione la tipologia di test ed esami che si dovevano condurre sulle cellule per cui non è possibile dedurre che tutti quelli previsti dall'atto in esame siano già compresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA.
  Ritiene che andrebbero quindi fornite puntuali rassicurazioni che negli attuali LEA siano già inclusi l'articolato apparato di anamnesi, analisi e controlli di cui ai punti da 2.1 a 2.6, nonché 3.3 e 3.4 della parte B, dell'allegato III.
  Segnala infatti che, in caso contrario, ovvero nell'ipotesi in cui si sia potenziato il sistema di prevenzione di possibili patologie, al netto di eventuali risparmi correlabili a un minor numero di future patologie, si presenterebbero maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale, che non sembrano addebitabili sic et simpliciter, Pag. 54quale quota di compartecipazione alla relativa spesa, alle coppie che accedono a tali prestazioni, non trattandosi di prestazioni aggiuntive, ma previste ex lege. In ogni caso, anche ipotizzando una crescita della quota di compartecipazione, tale crescita – proprio per il principio della compartecipazione – sarebbe una frazione del nuovo costo aggiuntivo, la cui restante parte resterebbe comunque in capo al Servizio sanitario nazionale.
  Segnala inoltre che il riferimento agli extracosti da parte della relazione tecnica non risulta presente nel citato articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA, che fa riferimento a una compartecipazione del cittadino semplicemente ai costi delle procedure in esame.
  Evidenzia che l'insieme delle questioni correlate alla eventuale differenza fra la prassi finora adottata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e la disciplina ivi prevista, nonché, nell'ipotesi in cui la suddetta differenza in effetti sussista, al ruolo e alle modalità della compartecipazione dei soggetti interessati alle spese per la fecondazione eterologa merita un approfondimento, al fine di valutare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza di cui all'articolo 2.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 86.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta del 26 giugno 2019, il relatore si era riservato di predisporre una proposta di parere sul provvedimento, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella medesima seduta.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il principio di «accomodamento ragionevole», definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si riferisce alle modifiche e agli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;
    la legge n. 18 del 2009 prevede che sia data «piena ed intera esecuzione» alla predetta Convenzione a decorrere dalla Pag. 55data di entrata in vigore della medesima e pertanto il principio dell'accomodamento ragionevole fa già parte dell'ordinamento giuridico interno, per cui dal richiamo effettuato all'articolo 3 dello schema di decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, di cui all'articolo 13, non comporta alcun onere per la finanza pubblica, giacché ai relativi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento;
    dall'articolo 15, che prevede l'attuazione graduale delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2017, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dal punto di vista organizzativo l'attuazione graduale delle predette disposizioni consentirà peraltro alle istituzioni scolastiche e ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di gestire meglio la procedura della certificazione della disabilità, evitando che il primo anno si verifichi un sovraccarico di lavoro;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011.
Atto n. 87.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, fa presente che lo schema di regolamento in esame va inquadrato nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, anche in raccordo con i sistemi e gli schemi di bilancio adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Rileva che, a livello europeo, il riferimento è costituito dalla direttiva 2011/85/UE, facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come Six Pack, volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri. La direttiva ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri; ha richiesto da un lato l'adozione, in sede di programmazione di bilancio, di meccanismi di coordinamento tra tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche, e dall'altro ha evidenziato la necessità di uniformità delle regole e delle procedure contabili.
  Evidenzia come lo schema di regolamento introduca principi uniformi e armonizza i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancata, a fini conoscitivi, dalla contabilità economico-patrimoniale, con riferimento alle amministrazioni diverse dalle regioni, dagli enti locali e loro organismi strumentali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle università e dalle amministrazioni centrali dello Stato. Il testo contiene in particolare disposizioni relative al bilancio di previsione, alla gestione economico-finanziaria ed alla rendicontazione, alla gestione patrimoniale, alle spese delegate, Pag. 56resa dei conti ed uffici decentrati, nonché, infine, al sistema di scritture ed agli uffici di controllo.
  La norma di riferimento generale è costituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale dispone che per il perseguimento della qualità e della trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. Rileva che, a tal fine, il suddetto articolo 4 prevede – al comma 3, lettere a), b) e c) – l'adozione di tre diversi regolamenti, concernenti rispettivamente il piano dei conti integrato (lettera a)), l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche (lettera b)) ed i principi contabili applicati (lettera c)).
  Il regolamento previsto dalla lettera a) è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, quello di cui alla lettera c) non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera b), costituisce l'oggetto del presente schema di decreto. La lettera b) prevede la revisione delle disposizioni previste dal regolamento n. 97 del 2003, concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato – cosiddetti enti parastatali – di cui alla legge n. 70 del 1975; regolamento che, pertanto, viene abrogato dall'articolo 90 dello schema di regolamento in esame.
  Segnala che il termine di scadenza per l'adozione del regolamento risulta ormai decorso, in quanto originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e poi da ultimo posposto al 31 dicembre 2014: il regolamento può comunque essere esaminato, attesa la natura non perentoria – bensì solo ordinatoria – dei termini attinenti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, come diffusamente precisato nella relazione illustrativa del provvedimento.
  Fa presente che lo schema di regolamento in esame si compone di 90 articoli, suddivisi in 8 Titoli e che il provvedimento definisce in primo luogo il proprio ambito di applicazione, vale a dire il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina: queste risultano determinate per esclusione, in quanto si tratta, come già detto, delle amministrazioni pubbliche diverse sia da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali i Ministeri. L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento viene quindi a riguardare, tra gli altri, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza, le Agenzie regionali sanitarie, le autorità indipendenti, gli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri. Quanto ai criteri che presiedono al bilancio di previsione, rileva che lo stesso deve essere formulato in termini di competenza e cassa e sia per le entrate che per le spese vige il criterio dell'integrità: pertanto le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse ed egualmente, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Inoltre, le entrate vanno iscritte previo accertamento della attendibilità delle stesse e, quanto alle spese, ne è preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
  Fa presente che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente va iscritto come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, ed è iscritto egualmente come posta autonoma, tra le entrate del bilancio di cassa, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Si prescrive inoltre che il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio e che le pubbliche amministrazioni i cui organi periferici siano dotati di autonomia amministrativa, gestionale e contabile – per Pag. 57cui gestiscono bilanci separati – siano tenute alla redazione del bilancio di previsione consolidato, con divieto di ogni duplicazione dovuta a trasferimenti interni o somministrazioni di fondi intervenuti tra le diverse gestioni od unità in cui la pubblica amministrazione si articola. Viene poi disciplinato il documento unico di programmazione – DUP, da redigersi da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione entro il 15 ottobre, che dovrà descrivere le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, di norma coincidente con la durata del mandato. Sulla base di quanto contenuto nel DUP, i soggetti preposti ai centri di responsabilità dell'ente avviano il processo di programmazione per la realizzazione dei programmi ad essi attribuiti, descrivendo in un apposito documento le previsioni qualitative e quantitative delle attività che identificano i programmi da realizzarsi nel corso dell'anno o del triennio. Vengono altresì indicati i documenti che danno conto del complessivo processo di pianificazione, programmazione e budget, articolati in sei diversi prodotti, costituiti dai seguenti: documento unico di programmazione, bilancio pluriennale, bilancio di previsione, tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, budget complessivo dei budget dei centri di responsabilità, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
  Segnala che l'ultimo e rilevante elemento delle disposizioni generali dettate dal provvedimento, in quanto costituente la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal regolamento, è il piano dei conti integrato. Questo va adottato dalle amministrazioni per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale. A tal fine, per realizzare la tracciabilità delle operazioni contabili e per garantire la corretta movimentazione dei conti del piano finanziario, economico e patrimoniale, si dispone che ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile sia corredato da una codifica univoca e completa che identifichi la transazione nelle varie fasi dell'entrata e della spesa.
  Rileva che il principale documento di pianificazione e programmazione delle risorse ai fini della realizzazione dei programmi di spesa è il bilancio di previsione (articolo 11), che è predisposto dal direttore generale e deliberato dal competente organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e richiamati dall'articolo 5, comma 2, del presente schema, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le pubbliche amministrazioni ed entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente per gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante.
  Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, entro il 31 luglio i titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale agli obiettivi da conseguire e i fabbisogni finanziari per la realizzazione dei programmi loro attribuiti; ovvero, per le entrate, il presunto ammontare articolato per le fonti di provenienza di cui sono responsabili.
  Fa presente che, ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, dello schema in esame, il direttore generale provvede a rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo con le risorse economiche e finanziarie disponibili per il loro raggiungimento. A tal fine, con il bilancio di previsione, il direttore generale può proporre all'organo di vertice la rimodulazione delle risorse tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di missioni diverse.
  In base al comma 6 dell'articolo 11 il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite agli impegni di spesa.
  Il bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti: preventivo finanziario (articoli 12-13); quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (articoli 14); preventivo economico (articoli 15-16). Pag. 58
  Esso riporta altresì i seguenti allegati: documento unico di programmazione (articolo 7); bilancio pluriennale (articolo 8); tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (articolo 17); piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (articolo 18); relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale (articolo 19).
  Analogamente al bilancio di previsione dello Stato, il preventivo finanziario degli enti della pubblica amministrazione è formulato in termini di competenza e cassa (articolo 12).
  Esso si distingue in decisionale e gestionale. Il preventivo decisionale è deliberato dall'organo di vertice dell'amministrazione pubblica, entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011, ed è redatto secondo lo schema allegato al provvedimento in esame. In un apposito allegato tecnico sono definiti, per ciascun aggregato di spesa, la natura della spesa (inderogabile o di fabbisogno, categorie cui si collega la possibilità o meno di rimodulazione della spesa stessa), i criteri adottati per la formulazione delle previsioni e l'andamento delle previsioni stesse di entrata e di spesa nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le varie unità organizzative in cui eventualmente siano articolati i singoli centri di responsabilità.
  La classificazione delle entrate e delle spese del preventivo finanziario è del tutto analoga a quella adottata per il bilancio dello Stato (articolo 13).
  Le tipologie per l'entrata ed i programmi per la spesa formano l'oggetto di deliberazione da parte degli organi competenti. Le relative risorse finanziarie sono affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa.
  L'articolazione delle entrate e delle spese, nel momento in cui evidenzia come unità elementare di classificazione il capitolo, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti ed attività e per la successiva rendicontazione.
  Per ogni capitolo, il preventivo finanziario gestionale indica: l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa) nell'anno cui il bilancio si riferisce.
  L'articolo 14 dispone che il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
  Il preventivo economico è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutte le unità organizzative in cui possono essere organizzati i singoli centri di responsabilità amministrativa (articolo 15).
  Il preventivo economico dell'amministrazione pubblica racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione. Esso pone a raffronto non solo i ricavi/proventi ed i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.
  Il budget del centro di responsabilità è un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice, costituito dal budget finanziario e dal budget economico (articolo 16). Solo nell'ipotesi di un'unica direzione con un'unica unità organizzativa, esso coincide con il bilancio di previsione dell'amministrazione pubblica.
  Segnala che costituiscono allegati al bilancio di previsione: la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce (articolo 17), con indicazione degli eventuali Pag. 59vincoli che gravano sul relativo importo; il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (articolo 18); la relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e dai collegi sindacali (articolo 19).
  Lo schema dispone che nel bilancio di previsione siano iscritti i seguenti fondi: il fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al 3 per cento e inferiore all'1 per cento del totale delle spese correnti (articolo 20); il fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente (articolo 21). In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato dello stesso; le previsioni, in termini di sola competenza, degli accantonamenti al fondo rischi ed oneri e per spese future (articolo 22). Le somme non utilizzate confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione.
  L'assestamento del bilancio (articolo 23) è deliberato entro il termine del 30 luglio di ciascun anno. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
  L'esercizio provvisorio del bilancio (articolo 24) può essere autorizzato dall'amministrazione vigilante, qualora l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante, ovvero dall'organo di vertice.
  Fa presente che, dopo l'approvazione del bilancio, le risorse stanziate sono assegnate ai titolari dei centri di responsabilità che gestiscono il programma o che sono responsabili della tipologia dell'entrata, mediante il budget dei centri di responsabilità.
  Gli articoli da 25 a 30 disciplinano le fasi della gestione delle entrate, che consistono nell'accertamento, riscossione e versamento; gli articoli da 31 a 38 recano la disciplina delle fasi attraverso cui si attua la gestione delle spese, che consistono nell'impegno, liquidazione e pagamento. Le procedure di gestione della spesa riguardano sia le somme iscritte in bilancio in conto competenza che quelle iscritte in conto residui, di cui all'articolo 37.
  Evidenzia che il Rendiconto generale costituisce il documento che illustra le risultanze della gestione economico-finanziaria delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario, di cui al bilancio di previsione (articolo 29). Esso è predisposto dal direttore generale ed è deliberato dall'organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011, vale a dire entro il 30 aprile dell'anno successivo. Per gli enti vigilati, il rendiconto viene poi approvato dall'Amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno. Il Rendiconto si compone dei seguenti documenti: il conto di bilancio; il conto economico; lo stato patrimoniale; la nota integrativa. Esso riporta i seguenti allegati: la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione; il rapporto sui risultati; la relazione del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale, al cui esame lo schema di rendiconto viene sottoposto almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione da parte dell'organo di vertice; i prospetti SIOPE.
  Rileva che il conto del bilancio è il documento contabile che evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, mettendo a raffronto l'entità effettiva delle entrate e delle uscite rispetto ai dati previsionali (articolo 40). Come il preventivo finanziario, anche il conto del bilancio si articola in «decisionale» e «gestionale». Il rendiconto finanziario decisionale si articola (in coerenza con il preventivo finanziario decisionale di cui al precedente articolo 13) per le entrate, in titoli, tipologie e categorie e, per le spese, in missioni, programmi e macroaggregati. Il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli.
  Il conto economico è il documento che, al termine dell'esercizio, evidenzia i componenti Pag. 60positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica (articolo 42).
  Lo stato patrimoniale (articolo 43) è il documento che espone i risultati della gestione sotto il profilo dell'incidenza patrimoniale ed attraverso il quale è possibile rilevare e valutare le conseguenze (positive e negative) che la gestione ha prodotto, alla fine dell'esercizio, sul patrimonio dell'ente.
  La nota integrativa (articolo 45) è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile che riguarda l'andamento della gestione dell'amministrazione pubblica nei suoi settori operativi nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
  Gli allegati obbligatori al rendiconto sono elencati, come detto in precedenza, dall'articolo 39. I contenuti di alcuni di essi sono ulteriormente dettagliati negli articoli da 46 a 49.
  Fa presente che tra i documenti che espongono le risultanze della gestione viene inserito anche il consuntivo del centro di costo per missioni e programmi (articolo 51). Tali costi sono registrati seguendo le indicazioni del piano dei conti, via via che si sostengono, e sono posti a confronto con quelli del budget economico, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti utili anche ai fini del controllo di gestione.
  Rileva che l'articolo 50 prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni, valutate sulla base del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, del totale delle entrate accertate o del numero di dipendenti, possono redigere il bilancio di previsione e il rendiconto generale in forma abbreviata, anziché secondo la forma ordinaria.
  L'articolo 44 precisa che le amministrazioni pubbliche devono conformare i propri ordinamenti contabili alle disposizioni che verranno dettate dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 91 del 2011, che definirà i principi contabili «applicati» – quelli generali sono già definiti nell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo – riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità. Precisa poi che tale regolamento è in corso di elaborazione.
  Rileva che la disciplina del servizio di cassa o tesoreria (articoli 52-54) ricalca quasi integralmente la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, articoli 50-52) e che le uniche modifiche riguardano il rinvio al codice dei contratti pubblici per la disciplina dell'affidamento del servizio, l'introduzione dell'obbligo di prevedere nella convenzione la partecipazione alla rilevazione SIOPE e, infine, l'introduzione dell'obbligo per il tesoriere di rendicontare all'ente entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
  Fa presente che, per quanto concerne la gestione dei beni, vengono definite specifiche norme di indirizzo, che le amministrazioni devono recepire nei propri regolamenti di contabilità, prevedendo in ogni caso una ricognizione e rivalutazione periodica dei beni (articoli 55-56).
  La disciplina dei funzionari ordinatori e degli agenti della riscossione (articoli 57-62), così come quella degli organi dotati di autonomia gestionale e degli enti collegati (articoli 63-66), ricalca sostanzialmente quella prevista nella normativa vigente, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, con alcuni limitati aggiustamenti. In particolare, si prevede che il pagamento in contanti, comunque ammesso solo nella misura strettamente occorrente, possa avvenire solo nei limiti previsti dalla legge per i privati e che la rendicontazione dei pagamenti debba essere fatta su base annuale e non semestrale (come attualmente previsto), presentandola entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo. Specifiche norme riguardano la redazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica Pag. 61controllante o dell'amministrazione pubblica articolata in organi dotati di autonomia contabile (articolo 67).
  Per quanto riguarda le scritture contabili (articoli 68-73), viene prevista la realizzazione di un sistema contabile integrato, basato sul sistema di contabilità economico-patrimoniale e sul sistema di contabilità economica analitica, di cui vengono richiamati sommariamente principi e finalità. La disciplina relativa ai sistemi di elaborazione automatica delle informazioni e alle rilevazioni finanziarie e patrimoniali ricalca, invece, quella già prevista dalla normativa vigente (Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003).
  Rileva che, in materia di controlli (articoli 74-80) si prevede, innanzitutto, che la disciplina del controllo interno debba essere definita da ciascuna amministrazione nell'ambito del proprio regolamento di contabilità (conformemente alla disciplina legislativa vigente in materia) e che il collegio dei revisori dei conti o il collegio sindacale vigilino sull'adozione del sistema dei controlli sulle strutture periferiche, dando atto, nei verbali del collegio, dell'osservanza di tale obbligo. Specifiche norme riguardano, poi, composizione e compiti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, nonché le modalità di svolgimento del controllo.
  Disposizioni ulteriori riguardano il bilancio tecnico degli enti previdenziali e assistenziali pubblici (articolo 81), l'erogazione di spese su aperture di credito erariali, le trasmissioni alla banca dati unitaria (articolo 83), le spese di rappresentanza (articolo 85) e le attività negoziali (articolo 88).
  L'articolo 90 riguarda, infine, l'entrata in vigore del decreto, disposta per il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Precisa inoltre che le disposizioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame.

  La viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

Pag. 62