SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.
La seduta comincia alle 8.35.
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia.
S. 641.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, illustra la proposta di legge che, composta da un solo articolo, prevede che sia resa obbligatoria una formazione adeguata nell'ambito del pronto intervento per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che consente di rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e risolvere così molti casi di soffocamento. Ciò attraverso una modifica del decreto legislativo n. 59 del 2004, recante norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione.
Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del Pag. 204Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 90 giorno dall'entrata in vigore della norma.
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento attiene alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n).
Formula dunque una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. «DL Crescita»).
S. 1354.
(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione si è già espressa nella seduta del 14 maggio 2019 sul testo originario del provvedimento. In quell'occasione la Commissione aveva formulato alcune osservazioni. Propone quindi di riprodurre nel parere le osservazioni non recepite di cui darà lettura nell'esposizione della proposta di parere.
Segnala poi che il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame alla Camera: si è infatti passati dai 51 articoli originari a 118. Nel rinviare quindi alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'illustrazione del provvedimento si sofferma sulle disposizioni inserite nel provvedimento che possono presentare profili d'interesse per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
In primo luogo, l'articolo 15-bis introduce per comuni, province, città metropolitane, l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche.
L'articolo 15-ter consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni.
L'articolo 15-quater rinvia di due anni l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
L'articolo 30-ter introduce un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura o l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
L'articolo 33-ter reca disposizioni di finanza pubblica d'interesse delle regioni a statuto speciale. In particolare si interviene in ordine alle modalità con cui lo Stato acquisisce i contributi alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta e Sicilia e si dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e la regione Friuli Venezia Giulia.
L'articolo 38, che nel testo originario prevedeva interventi per agevolare il rientro dal debito di Roma Capitale, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera prevede anche l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo.
L'articolo 38-quater reca disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la regione siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione. L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra governo e regione siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.Pag. 205
L'articolo 44, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di un unico piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti. L'Agenzia per la coesione provvederà alla riclassificazione d'intesa con le Amministrazioni interessate.
Rileva che le disposizioni sopra richiamate non appaiono comunque presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.
Il senatore Daniele MANCA (PD), dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare non tanto con riferimento al merito delle osservazioni, che pure dichiara di condividere, quanto per i tempi di esame che hanno caratterizzato l’iter di questo provvedimento. Il decreto-legge è stato infatti trattenuto molto a lungo presso la Camera dei deputati, dove è stato addirittura raddoppiato il numero degli articoli, mentre non ci sarà modo, al Senato, di entrare nel merito del provvedimento, né di dare seguito alle osservazioni della Commissione. Rileva inoltre come questo modo di procedere sancisca, di fatto, il superamento del bicameralismo perché il Senato è di fatto privato della possibilità di procedere al dovuto approfondimento.
Emanuela CORDA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).
Legge di delegazione europea 2018.
S. 944 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2019.
La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, nell'illustrare il provvedimento, ricorda che all'articolo 1 viene previsto che lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, contribuiscano all'attuazione della finalità di promozione della lettura secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.
L'articolo 2 prevede l'adozione di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. Il Piano – la cui proposta è predisposta dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), adottato, ogni 3 anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti – garantisce l'equilibrata distribuzione territoriale degli interventi in esso previsti e prevede stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui per la sua attuazione. Il primo Piano è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Pag. 206
L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali diano attuazione al Piano d'azione nazionale, a livello locale, attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio.
L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal 2020, il Consiglio dei ministri assegni annualmente il titolo di Capitale italiana del libro a una città italiana, all'esito di una selezione basata sui progetti presentati dalle città che si candidano al titolo. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. In particolare, dispone che i soggetti pubblici realizzano o promuovono iniziative di digitalizzazione, anche attraverso contratti o convenzioni, al fine di assicurare e incrementare l'accesso al patrimonio culturale, compreso quello custodito presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e la sua libera fruizione, nel rispetto dei diritti sussistenti sulle opere.
L'articolo 6, nel prevedere che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza, dispone che, attraverso appositi bandi, gli uffici scolastici regionali individuano nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015) una scuola che opera quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado».
L'articolo 7 prevede, al fine di contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, l'istituzione di una «Carta della cultura». Si tratta di una Carta elettronica destinata all'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.
L'articolo 8 esclude dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.
L'articolo 9 riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata – comprese le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet – fissandola, in via generale, al 5 per cento, elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.
L'articolo 10 concerne l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Albo delle librerie di qualità.
L'articolo 11 incrementa di 3.750.000 euro annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (articolo 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017).
L'articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che il testo è riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente.
Sottolinea come rilevino, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo Pag. 207comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Rileva, infine, che, con riferimento all'articolo 2, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere.
Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), concorda con la richiesta di modificare l'articolo 2 del provvedimento inserendo la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché un parere.
La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, formula dunque una proposta di parere favorevole con un'osservazione.
La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).
La seduta termina alle 9.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.35.
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