CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 187

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla VII Commissione cultura sul nuovo testo della proposta di legge n. 478 e abbinati, in materia di promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati nella giornata di ieri dalla Commissione di merito. Osserva che si tratta di un testo oggetto di lunga maturazione in questa legislatura, il quale peraltro tesaurizza un lavoro già sviluppato nella scorsa. Con Pag. 188riferimento al testo all'esame, ricorda che l'articolo 1 reca le finalità e i principi della legge, individuandoli nella promozione e nel favore alla lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. Tutto ciò deve avvenire con interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del «Benessere equo e sostenibile» (BES). Rimarca che a questi obiettivi devono concorrere tutti i livelli di governo. Segnala che nell'articolo 2 è prevista l'adozione di un triennale Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si segnala, in particolare, tra le finalità specifiche del Piano, quella di prevedere la promozione della parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali in coerenza agli impegni previsti dal Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013. A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018), di recente approvazione, contiene disposizioni attuative della direttiva (UE) 2017/1564, la quale mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali –, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale, prevedendo a tal fine, eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.
  Segnala che la predisposizione della proposta di Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171; quest'ultimo dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso al Parlamento. Rileva che nell'articolo 3 sono previsti i Patti locali per la lettura, mentre nell'articolo 4 è prevista da parte del Consiglio dei ministri l'assegnazione annuale ad una città del titolo di «Capitale italiana del libro», alla città che superi un'apposita selezione per qualità di diffusione e qualità della lettura. Ricorda che all'articolo 5 è prevista la digitalizzazione dei patrimoni culturali dei soggetti pubblici, anche al fine di rendere accessibili le loro risorse archivistiche e culturali mentre nell'articolo 6 sono previste misure di promozione della lettura a scuola, sulla base del principio che la lettura sia un momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Sottolinea che all'articolo 7 è prevista la cosiddetta «card per il libro». In particolare, si prevede che, per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». La carta, che reca un contributo di 100 euro, può essere utilizzata entro un anno dal suo rilascio per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore testo all'esame, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta. Segnala che all'articolo 8 è inserita una disposizione ampliativa in materia di donazioni librarie, mentre con l'articolo 9 si affronta l'annoso tema della Pag. 189scontistica sui libri, che era stata già disciplinata nella XVI legislatura con la cosiddetta legge Levi (la n. 128 del 2011). La parte saliente della modifica sta nel novellato articolo 2, i cui nuovi commi 2, 3 e 4 prevedono ora che la vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto. Il limite massimo di sconto è elevato al 15 per cento per i libri scolastici. Ricorda che per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire uno sconto sul prezzo di vendita dei propri libri maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Sottolinea, inoltre, che l'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno stabiliti da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con esclusione del mese di dicembre, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Sottolinea altresì che l'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione mentre è fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. Rimarca che in uno dei mesi così individuati, una sola volta l'anno, i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Rileva che sono invece vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti mentre sono esclusi dall'ambito di applicazione i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. Poteri di vigilanza in questo settore sono assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnala che nell'articolo 10 è previsto che per promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché per accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità in cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti da apposito decreto ministeriale.
  Sottolinea inoltre che nell'articolo 11 viene rifinanziato per 3 milioni e 750 mila euro complessivi l'intervento in favore delle librerie indipendenti, previsto nella legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 319-321). Ricorda infine che nell'articolo 12 è prevista la copertura finanziaria e nell'articolo 13 l'entrata in vigore. Osserva che dal punto di vista delle competenze della Commissione, strettamente intese, il testo appare in linea e conformità a numerosi snodi del diritto primario dell'Unione europea. Rileva infatti che la Carta di Nizza – in primo luogo – appare ispirata alla concezione di dignità e di cittadinanza tutta imperniata su una persona consapevole, informata e incline all'esercizio pieno dei propri diritti: si vedano al riguardo il diritto di espressione e d'informazione (articolo 11); la libertà delle arti e della scienza (articolo 13) e il diritto all'istruzione (articolo 14).
  Ricorda inoltre che, in materia di politiche culturali e nel settore dell'istruzione, gli articoli 6, 165 e 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuiscono all'Unione europea una competenza cosiddetta di sostegno per svolgere azioni tese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Rammenta, in particolare, che l'articolo 167 del TFUE fornisce maggiori dettagli sull'azione dell'Unione europea in ambito culturale e stabilisce che essa contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. L'articolo citato afferma anche che l'azione dell'Unione europea è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e Pag. 190della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
  Sottolinea altresì che l'Unione europea e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. Evidenzia inoltre che l'Unione europea tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa per gli anni 2021-2027, sul quale la XIV Commissione ha reso parere favorevole ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati. In particolare, ricorda che il nuovo regolamento sostiene, nell'ambito della promozione della lettura, la traduzione e la promozione di opere letterarie in tutta l'Unione europea. Infine, ritiene che meritino di essere accennate le Comunicazioni della Commissione «Una nuova agenda europea per la cultura» (COM(2018)267 final) e «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura» (COM(2018)268 final), entrambe esaminate dalla XIV Commissione, Comunicazioni che si inseriscono nell'ambito delle misure non legislative volte a promuovere, potenziare e salvaguardare le politiche e il patrimonio culturali. Rimettendosi all'esito del dibattito in Commissione, anticipa comunque un parere favorevole sul testo in titolo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che vi siano le condizioni affinché la Commissione possa esprimere il proprio parere in questa seduta, ricordando che al testo all'esame è peraltro abbinato il progetto di legge a prima firma dell'onorevole Casciello (C. 1686). Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul parere anticipato dalla relatrice. Nel rilevare come la tematica sia particolarmente importante, lamenta tuttavia una certa tristezza nel rilevare come, con le norme relative alla scontistica per i libri questi ultimi sembrino essere trattati come capi di abbigliamento sui quali applicare i saldi stagionali. Conclude esprimendo un unico rammarico: che non sia stata prestata maggiore attenzione al sostegno alla lettura e alla diffusione dei libri espressione delle cosiddette lingue minoritarie.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice evidenziando tuttavia che il testo non contempla interventi su uno specifico aspetto relativo all'acquisto dei testi che invece è molto a cuore presso i giovani consumatori di cultura: l'incorporazione della versione e-book, ove esistente, in caso di acquisto della copia cartacea di un testo. Sottolinea infatti che chi intendesse avere anche la versione elettronica del libro senza rinunciare a possedere anche una copia cartacea, deve procedere a due acquisti separati, cosa che sui giovani ha un impatto economico non indifferente. Ritiene quindi opportuno che la politica impegni le sue forze per unificare queste due strade e incentivi, anche fiscalmente, gli editori a vendere unitariamente, laddove esistenti, i due prodotti facendo pagare un unico prezzo e facendo sopportare agli acquirenti un unico costo.

  Elena MURELLI (Lega) si associa alle valutazioni espresse dai commissari intervenuti nel dibattito e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Ritiene utile aggiungere alcune riflessioni. La prima riguarda l'opportunità che venga rafforzato il mondo delle librerie, negozi di prossimità che non solo forniscono un accesso diretto al prodotto ma che rivestono anche un importante ruolo sociale e come tali dovrebbero essere supportati e agevolati in materia di sconti in quanto non sono in Pag. 191grado di sostenere la competizione con i grandi centri di vendita libraria (tradizionale, come quella nei supermarket, o a distanza, come quella on-line). La seconda è relativa alla ricorrente critica da parte delle famiglie che protestano per le continue nuove edizioni dei libri di testo scolastici, anche quando il testo dell'anno appena terminato resta praticamente inutilizzato costringendole ad acquistarne uno nuovo perché viene pubblicata una nuova versione, anche solo minimamente diversa dalla precedente. In tal senso ritiene che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrebbe incentivare i docenti scolastici a non sostituire o cambiare quei testi ancora inutilizzati. Conclude sottolineando che anche questo nuovo atteggiamento circa la tematica della lettura e della diffusione della cultura è uno dei segnali che il Governo del cambiamento intende dare con chiarezza.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, valuta gli spunti di discussione emersi nel corso del dibattito assai interessanti e ringrazia i commissari per il contributo che hanno voluto fornire. Tuttavia rileva come essi afferiscano principalmente alla competenza della Commissione di merito. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali in materia, richiama le misure recate nell'articolo 11 del provvedimento all'esame. Formula quindi una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

  Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e ricorda che, in materia, Fratelli d'Italia è da tempo promotore di iniziative legislative volte a rendere effettiva l'adozione di testi scolastici non obbligatori cosa che costringerebbe gli editori ad adeguarsi alle esigenze scolastiche, e non viceversa, osservando invece che gli interessi della scuola hanno in molti casi coinciso con quelli delle case editrici, che hanno avuto gioco facile nel condizionare e indirizzare le adozioni e le vendite dei libri di testo con una semplicissima speculazione sulle nuove edizioni, spesso diverse dalle precedenti solo in minima parte.

  Sergio BATTELLI, presidente, invita a mantenere gli interventi nell'ambito del perimetro delle competenze della Commissione.

  Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice ricordando che la proposta di legge all'esame è d'iniziativa del Partito democratico.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 192

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che i due Protocolli all'esame delle Commissioni III e VIII, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge 5 marzo 1985, n. 131. Evidenzia, in particolare, che il Protocollo del 2004 in esame è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari e prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali. Osserva che il Protocollo consta degli articoli I e II. L'articolo I, sottoarticolato in 26 lettere, contiene le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 mentre l'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. Segnala che il Protocollo sarà soggetto a ratifica, adesione o accettazione e i relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario generale dell'OSCE ed è aperto all'adesione anche di stati non membri OSCE previo consenso unanime di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione di Parigi, evidenziando che l'entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte di due terzi dei Paesi contraenti, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un maggiore approfondimento, evidenzia, brevemente, che i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare. Segnala che il Protocollo di Parigi del 2004 non è ancora in vigore essendo necessaria, come accennato in precedenza, ai sensi dell'articolo II, lettera e), la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti, quota che potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Rammenta che tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica e, al momento, l'Italia risulta l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. Rileva quindi che la mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Quanto ai motivi all'origine del ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese, segnala che nella relazione illustrativa si evidenzia che l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (Exposé des Motifs), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. Rammenta che in tale documento si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento Pag. 193a eventi incidentali, riserva che ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.
  Ricorda quindi che la Convenzione di Bruxelles, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, dove i fondi della Convenzione di Parigi si erano rivelati insufficienti: essa stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. Sottolinea che la Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente. Evidenzia, inoltre, che il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Osserva che nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi e, inoltre, che la prima rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore anche la seconda. Con riferimento al contenuto, segnala che il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici e messa a disposizione dei commissari. Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. Rileva che l'articolo 3 modifica in più punti la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge. In particolare evidenzia che l'articolo 3, comma 2, modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e, alla lettera c), introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli, nell'ambito delle definizioni elencate all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e ricorda che tali modifiche risultano in accordo con le modifiche recate all'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 1960 dal Protocollo emendativo del 2004. L'articolo 3, comma 3, modifica l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1860 del 1962, al fine di stabilire che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE, in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Osserva quindi che l'articolo 3, comma 4, modifica in più punti l'articolo 15 della legge n. 1860 del 1962, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Sottolinea, inoltre, che viene soppressa la disposizione per cui Pag. 194l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare. Segnala che il comma 5 dell'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare e ricorda che le modifiche, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3, recate agli articoli 17 e 18 della legge n. 1860 del 1962 sono principalmente volte ad estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Rileva che il comma 5, lettera e), e i commi 8 e 9, recepiscono le modifiche operate con il Protocollo del 12 febbraio 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione del 1963 complementare alla Convenzione di Parigi, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. Evidenzia quindi che il comma 10 dell'articolo 3 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 1860 del 1962, concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari. In proposito, segnala che con una modifica inserita nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dal disegno di legge in esame, nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore, che è stabilita per il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Guido Germano PETTARIN (FI) nel rappresentare la condivisione del suo gruppo rispetto al provvedimento, evidenzia che il tema in discussione è assai rilevante e auspica che la prossima volta non intercorra, come avvenuto in questo caso, tutto questo tempo tra la firma dei protocolli e la loro ratifica. Conclude ricordando che la problematica è particolarmente sentita nel suo territorio di provenienza considerando che a pochi chilometri del confine italiano, in Slovenia, è installata la centrale nucleare di Krško.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede chiarimenti su cosa sia esattamente intervenuta l'azione emendativa riferita dalla relatrice circa la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni dipendenti da incidenti nucleari disposto dell'articolo 3, comma 10, del provvedimento in titolo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, replicando alla richiesta della deputata Rossini rileva che con una modifica inserita nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dal disegno di legge in esame, nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Segnala infine che il provvedimento è volto anche evitare definitivamente una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente Pag. 195(20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Conclude ricordando il prudente atteggiamento continuamente tenuto dall'Italia in materia di definizione del danno e per il rafforzamento delle misure di sicurezza in ambito nucleare.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta dei chiarimenti forniti dalla relatrice.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 10.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.45.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: UE-Cina – Una prospettiva strategica.
JOIN(2019)5.
(Parere alla III Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 giugno 2019.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3) sottolineando come essa tenga conto delle risultanze del dibattito sviluppatosi in Commissione e, in particolare, delle questioni indicate dal deputato Pettarin.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringraziato il relatore che, in una tematica così rilevante, ha inteso accogliere quanto da lui suggerito nel corso del dibattito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Piero DE LUCA (PD) pur valutando positivamente quanto proposto dal relatore, dichiara il suo imbarazzo di fronte all'atteggiamento, a suo avviso, ondivago della maggioranza e del Governo, ricordando che anche recentemente quest'ultimo ha operato in modo incoerente con le posizioni dell'Unione europea sulla questione dei rapporti con la Cina, ad esempio, firmando, nello scorso mese di marzo, tre Memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative, sul Commercio elettronico e sulle Startup, in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Ricorda che il Partito democratico ha criticato aspramente tale comportamento che non solo non ha coinvolto il Parlamento italiano, ma ha altresì ottenuto il risultato di indebolire la posizione italiana nel contesto europeo – e persino di fronte alla medesima Cina considerate le rispettive e sbilanciate dimensioni politico economiche dei due Paesi – e di sottovalutare i rischi connessi ad una possibile colonizzazione tecnologica nonché al controllo occulto delle reti 5G, attraverso le cosiddette backdoors, che ne potrebbe derivare.
  Ribadisce quindi che, mentre in questo momento la maggioranza sembra essere d'accordo, attraverso la formulazione di un parere favorevole con osservazioni, con l'approccio integrato che viene proposto dalle istituzioni dell'Unione europea, il Governo ha seguito un atteggiamento molto diverso. Conclude preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in relazione al contenuto della Comunicazione in esame.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, replicando al deputato De Luca ricorda quanto è stato detto in Assemblea nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al Documento di Pag. 196intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico «Via della Seta» e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo, e cioè che occorre evitare che gli Stati membri dell'Unione europea procedano in ordine sparso su questi temi. Sottolinea come la colpevolizzazione dell'atteggiamento dell'Italia effettuata dal deputato De Luca non sia condivisibile, in quanto tale atteggiamento va messo in relazione a quello di molto Paesi europei che hanno autonomamente intrapreso la strada di rapporti bilaterali in luogo di un approccio multilaterale a livello europeo. In tal senso, ad esempio, segnala che in occasione del recente viaggio negli Stati Uniti del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Matteo Salvini, il Vicepresidente americano Mike Pence ha espresso l'auspicio di continuare a collaborare a lungo con il Governo dell'Italia, considerato il Paese più attendibile per gli Stati Uniti come sponda di dialogo in Europa. Osserva inoltre che le stesse istituzioni dell'Unione europea non solo non hanno sempre dato prova di efficacia politica ma che, a volte, sono state direttamente bypassate anche da taluni Stati membri molto spesso additati come esempi di europeismo: intende ad esempio riferirsi alla caso della crisi con la Russia di Putin, quando il Presidente francese e la Cancelliera tedesca sono andati direttamente ad interloquire con Mosca senza passare per gli uffici dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, evidentemente, a suo avviso, non tenuta in alcuna considerazione. Sottolinea che per trattare questioni a livello internazionale sia necessario avere capacità e approfondite conoscenze delle materie e, in tal senso, ricorda che, ad esempio, il problema relativo al 5G è noto da almeno cinque anni. Osserva peraltro che non gli risulta una corsa delle cancellerie europee per ribadire gli impegni in materia ambientale alla Cina che, nell'ambito dei paesi del cosiddetto gruppo BRICS insieme in particolare all'India, risulta uno dei maggiori produttori di inquinamento del mondo. Conclude ricordando che, fino a quando saranno presenti egoismi nazionali, saranno i singoli Paesi a dovere individuare quali siano gli strumenti migliori per tutelare i propri interessi e che l'Italia, date anche le sue piccole dimensioni, ma anche della sua posizione centrale deve quindi trovare un sistema di relazioni strategiche che tenga conto della realtà e soddisfi le sue aspirazioni.

  Filippo SENSI (PD) associandosi a quanto già espresso dal deputato De Luca, dopo aver osservato che Mike Pence non è l'omologo americano di Matteo Salvini, stigmatizza le considerazioni del deputato Bazzaro circa il presunto ruolo dell'onorevole Federica Mogherini come Alto rappresentate dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune. Osserva inoltre come si debba accettare l'evidenza dell'irrilevanza del peso politico dell'Italia nelle sedi europee in ragione dell'operato del Governo in carica. In relazione agli aspetti strategici toccati dal relatore Bazzaro nella sua replica ma, sottolinea, come più che un atteggiamento di colpevolizzazione dell'Italia da parte deputato De Luca sembri sussistere invece un tentativo di colpevolizzare l'Unione europea da parte del relatore. Osserva inoltre che l'atteggiamento ondivago del Governo è palese e, forse, prevedibile, considerate le parti politiche che lo compongono. Conclude invitando i commissari a non semplificare, per ragioni polemiche, le posizioni politiche del Partito democratico.

  Marina BERLINGHIERI (PD) osserva che nel merito condivide quanto contenuto nella proposta di parere del relatore, ivi comprese le osservazioni proposte. Tuttavia rileva che il dibattito si sta sviluppando verso un aspetto del tutto differente. Rileva che la Comunicazione all'esame si impernia su una serie di azioni da compiere insieme, e che impegnano l'Unione europea e i suoi Stati membri in un quadro di multilateralismo, laddove il Governo italiano, almeno recentemente, ha Pag. 197invece mostrato di agire privilegiando il rapporto bilaterale con la Cina osservando, peraltro, che ciò ha per il momento prodotto assai scarsi effetti, limitati di fatto al settore delle arance. Per il futuro sottolinea l'esigenza di tenere in conto gli aspetti centrali proposti nella Comunicazione in titolo. Ricorda in proposito come nell'atto in esame si evidenzi la necessità di un'azione unitaria a livello di Unione europea, in mancanza della quale il rischio è di rimanere schiacciati singolarmente dalla Cina. Osserva inoltre che la consapevolezza dei differenti interessi degli Stati membri dell'Unione europea non deve impedire all'Italia di far valere ai tavoli di discussione tutta la propria autorevolezza, legata al suo ruolo di Paese fondatore e potenza industriale, nonché i suoi particolari interessi. Crede inoltre che, in occasione della recente visita di Stato del Presidente cinese, l'Italia abbia, in qualche modo, perso l'occasione di assicurarsi un risultato strategico avendo giocato il suo ruolo in modo solitario e autonomo, limitandosi ad accordi commerciali pure importanti, ma economicamente ben lontani da quelli stipulati con altri Paesi europei. Sottolinea peraltro che l'Italia gode di ottima reputazione in Cina che ne apprezza la cultura e la storia. È dell'avviso che anche questa nostra peculiarità possa rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, a condizione che sia giocata all'interno dell'Unione europea. Conclude ricordando che, anche nella recente riunione COSAC di Bucarest, svoltasi dal 23 al 25 giugno 2019, è stata riaffermata, in particolare da parte del Presidente del Comitato economico e sociale europeo, Luca Jahier, l'importanza dell'approccio multilaterale, elemento centrale ribadito nella Comunicazione oggi all'esame.

  Angela IANARO (M5S) ritiene la visione proposta negli interventi dei colleghi del gruppo PD non corrisponda alla realtà. Ricorda in tal senso che la stessa Francia ha proceduto a concludere accordi bilaterali con la Cina e non vede perché un'aspra critica debba essere rivolta sempre e solo al Governo italiano, la cui unica colpa è quella di aver cercato delle intese commerciali in un quadro che, a livello europeo, non evidenzia una piena convergenza di azione da parte degli Stati membri. Ritiene quindi che il Governo italiano abbia condotto un'azione tutt'altro che ondivaga.

  Piero DE LUCA (PD) crede non sia ancora abbastanza chiaro se le forze politiche di maggioranza si lamentino di un'Europa debole ovvero di una presenza europea eccessiva. Qualora la critica principale riguardasse la sua debolezza si chiede perché la maggioranza non agisca affinché il ruolo dell'Europa venga rafforzato. Osserva peraltro che l'attuale Governo italiano risulta essere il più debole nei confronti dell'Europa perché, a seguito della nomina alla presidenza della Consob di Paolo Savona, non ha ancora un Ministro per gli affari europei, indebolendo la sua capacità di incidere a livello europeo. Crede che non si possa rafforzare il proprio ruolo in Europa, restando assenti nelle sedi decisionali, come spesso ha fatto il ministro Salvini che non ha partecipato a numerosi vertici europei. Evidenzia che una delle conseguenze dell'assenza italiana è che le istituzioni europee hanno, invece, assunto decisioni e preso posizioni senza la partecipazione dell'Italia come sembra dimostrato anche dal fatto che il documento all'esame è un documento politico i cui contenuti sono incoerenti con la recente azione politica italiana. Per quanto riguarda la definizione di accordi commerciali con la Cina, rileva che essi sono stati sempre fatti in passato ma, sottolinea, in questo caso si tratta di un piano di azione politica assai più complesso con un carattere strategico che l'Unione europea sembra aver concepito senza l'intervento italiano ed è come dire che l'Unione europea marcia unita ma senza l'Italia, che siamo isolati e che non possiamo esprimere, di fatto, una posizione di peso all'interno dell'Unione. Conclude riaffermando che, in questo modo, l'Italia, giocando al ribasso attraverso accordi particolari con la Cina, non contribuisce a Pag. 198rafforzare certamente le politiche dell'Unione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte che l'Assemblea è in procinto di affrontare il seguito della discussione delle mozioni all'ordine del giorno odierno.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, osserva che l'ampio dibattito sviluppatosi rappresenta un momento di confronto estremamente positivo per la Commissione, esprimendo il proprio rammarico per l'eventuale disagio causato da sue eventuali intemperanze, a suo avviso ascrivibili solo alla passione con la quale ha affrontato la questione. Ritiene, tuttavia, che non via siano ragioni per modificare la sua proposta di parere favorevole con osservazioni che, pertanto, conferma nella sua formulazione originale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 11.15.

Pag. 199