COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 26 giugno 2019.
Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549/A.
Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.10.
Pag. 176SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.
Variazione nella composizione della Commissione.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che la deputata Daniela Cardinale cessa di far parte della Commissione, augurandole buon lavoro nella Commissione di destinazione.
Sulla pubblicità dei lavori.
Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.
(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 giugno 2019.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 27 marzo 2019 il relatore, onorevole Viviani, ha svolto la relazione introduttiva, cui è seguito il dibattito a carattere generale. Successivamente, è stato svolto un ciclo di audizioni, che si è concluso il 12 giugno scorso e che ha visto l'intervento delle associazioni del settore ittico, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni della pesca sportiva e del Comando del Corpo delle Capitanerie di porto.
Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, al termine del ciclo di audizioni, considerato l'obiettivo di pervenire a un testo unificato delle tre proposte di legge in esame, reputa opportuna l'istituzione di un Comitato ristretto. Segnala che, in qualità di relatore, ha già iniziato a lavorare in tale direzione, e che, raccogliendo le sollecitazioni derivanti da alcuni soggetti auditi, ha avviato uno studio approfondito dell'attuale quadro normativo concernente il settore ittico. Evidenzia quindi la complessità di tale attività di ricognizione dovuta anche alla vigenza di norme molto datate, come quelle contenute nel Codice della navigazione.
Auspica quindi il massimo coinvolgimento dei gruppi presenti in Commissione in tale attività istruttoria al fine di poter registrare la più ampia condivisione sul testo unificato che verrà elaborato. Osserva, del resto, che, come è emerso nel corso delle audizioni, il tema oggetto delle proposte di legge in esame si contraddistingue per la sua trasversalità.
Filippo GALLINELLA, presidente, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria e la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge all'esame.
La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto.
Filippo GALLINELLA, presidente, invita i gruppi a designare i componenti del Comitato ristretto. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.
C. 1258 Cillis.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Pag. 177 Paolo PARENTELA (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è finalizzata a colmare il vuoto normativo esistente e ad innovare l'ordinamento vigente con l'introduzione di una disciplina volta alla valorizzazione e alla promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, a tal fine conferendo una delega al Governo per la disciplina del settore.
Segnala che nella relazione illustrativa si evidenzia infatti che, rispetto alle tecniche colturali tradizionali, le partiche colturali fuori suolo presentano il vantaggio di consentire di raggiungere importanti obiettivi di produzione su superfici minime e con notevoli risparmi idrici e di inquinanti residui. A tali positivi aspetti tecnici si somma, inoltre, il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture che, in luogo dello sfruttamento indiscriminato dei terreni, offrono la possibilità di ridare valore a luoghi abbandonati o dismessi, in virtù della grande versatilità del tipo di coltivazione.
Osserva che l'articolo 1, al comma 1, indica l'ambito oggettivo dell'intervento normativo, consistente nel conferimento di una delega al Governo per la disciplina e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alla coltivazione idroponica e acquaponica.
Il comma 2 del medesimo articolo reca le definizioni di: pratica colturale fuori suolo, coltivazione idroponica e coltivazione acquaponica.
Ai sensi della lettera a) del comma 2, per pratica colturale fuori suolo si intende la coltura sviluppata in ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno in una o più fasi dello sviluppo della pianta.
Ai sensi della lettera b), per coltivazione idroponica si intende la coltivazione fuori suolo di specie vegetali svolta in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate sostanze nutritive.
In base alla lettera c), per coltivazione acquaponica si intende infine la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica e l'acquacoltura.
Il comma 3 reca la definizione dei supporti di ordine tecnologico, richiamati dalla definizione di pratica colturale fuori suolo di cui al comma 2, intendendosi per tali: i sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell'habitat più consono allo sviluppo delle piante e i sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.
Osserva che l'articolo 2 conferisce la delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica ed acquaponica.
Tra i principi e i criteri direttivi indicati al comma 1, ai quali il Governo dovrà attenersi figurano: a) la definizione delle tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche più adattabili alla coltivazione acquaponica; b) l'equiparazione del metodo di allevamento acquaponico con quello della produzione agricola con metodo biologico; c) l'incentivazione delle coltivazioni in esame, anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; d) la promozione delle produzioni ortofrutticole ed ittiche ottenute con metodo di coltivazione idroponica e acquaponica, anche attraverso indicazioni specifiche in etichetta che diano conto del metodo di coltivazione seguito e dei benefici in relazione al mancato utilizzo di fitofarmaci e insetticidi; e) la previsione di apposite sanzioni in caso di violazione alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo, con individuazione dell'Autorità competente all'irrogazione delle stesse; f) l'individuazione degli adempimenti cui sono tenute le aziende, con riguardo, in particolare, al c.d. «bilancio di massa» necessario a identificare i materiali Pag. 178che connotano il ciclo di produzione in ingresso e in uscita; g) la previsione di specifiche norme per la conservazione del buono stato dei terreni dove si svolgono le coltivazioni in esame; h) l'inserimento di una specifica classe merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica per l'attribuzione del codice ATECO.
Infine, il comma 2 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevedendo che i relativi schemi siano adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento o Bolzano e che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle medesime Commissioni (o, più correttamente, dalla data di trasmissione alle Camere).
Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
C. 1682 Brunetta.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Raffaele NEVI (FI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 9 articoli, reca Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana.
Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il patrimonio enogastronomico italiano è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e, in tale contesto, il cibo e il vino sono elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. Osserva che la relazione sottolinea, inoltre, che i prodotti agroalimentari di qualità sono veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare, considerato anche che sono alla base dell'offerta gastronomica del nostro Paese che, per la sua estrema ricchezza, risulta essere uno degli elementi di maggiore attrazione per i visitatori.
Fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa, il settore agroalimentare italiano occupa un posto di prim'ordine nell'economia nazionale, come testimoniato dall'ultimo censimento generale dell'agricoltura realizzato dall'ISTAT, secondo il quale nel nostro Paese risultano attive 1.630.420 aziende agricole e zootecniche e l'industria alimentare italiana è la seconda del Paese dopo quella meccanica, con un peso totale del fatturato agroalimentare che rappresenta l'11,3 per cento sui 1.672 miliardi di euro del PIL nazionale del 2016.
Sottolinea che la relazione illustrativa mette in evidenza, quindi, la necessità di valorizzare non solo il radicato legame con la tradizione e la cultura di ogni territorio, ma anche l'aspetto economico e occupazionale del settore enogastronomico italiano. Per tali finalità, l'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.
In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana, in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, assumono la denominazione di città del vino e dell'olio.
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, il comma 2 dispone, dunque, l'istituzione presso il MIPAAFT del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio. Pag. 179
Il comma 3 demanda al decreto ministeriale di cui al comma 1 la definizione dei requisiti che devono possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al Registro, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
All'istituzione e alla tenuta dello stesso registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Rileva che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, allo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, la cui data e modalità organizzative sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'istruzione, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, musei del vino e aziende alimentari italiane.
L'articolo 3, al fine di favorire una strategia di rete nel settore enogastronomico, istituisce presso il MIPAAFT il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, del quale al comma 1 è definita la composizione, che svolge attività di consultazione e di valutazione nell'ambito degli interventi legislativi e riguardo al settore produttivo e commerciale del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane.
Specifica che al nucleo di coordinamento partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei musei del vino, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino di cui alla legge n. 268 del 1999, delle città del vino e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino e del cibo (comma 1).
L'articolo 4 promuove il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano.
Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.
L'articolo in esame prevede, inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica. A tale proposito ricorda che la ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 presenta risorse, per il suddetto fondo, di circa 1,8 miliardi di euro per il 2019 e di circa 1,79 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 7236 del MIUR).
Il medesimo articolo stabilisce infine che il Ministero dell'istruzione e le altre istituzioni pubbliche competenti sono chiamati a promuovere programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera (ossia della vite comune).
L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT la Commissione dell'enogastronomia di qualità con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» (comma 1).
Osserva che tale Commissione, che dura in carica tre anni, è composta da sei membri, nominati con decreto del Ministro Pag. 180delle politiche agricole in base ai criteri stabiliti al comma 2, per i quali non è previsto la corresponsione di alcun compenso o rimborso.
La predetta Commissione è composta da: a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore dei beni culturali immateriali; b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, scelti tra funzionari e dirigenti esperti in progetti di alternanza scuola-lavoro; c) due rappresentanti del MIPAAFT, scelti tra funzionari e dirigenti esperti nel settore delle eccellenze enogastronomiche.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale, redatto, anche avvalendosi delle informazioni raccolte dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica. Tale articolo dispone, infatti, che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari e di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle strutture scolastiche, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono la fornitura o la somministrazione di prodotti tipici della dieta mediterranea.
Ricorda che dal 2013 la dieta mediterranea è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco. Rammento inoltre che, in materia di mense scolastiche, l'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), reca alcune disposizioni in materia di educazione alimentare e sulle gare d'appalto nei servizi di refezione scolastica. Tali disposizioni prevedono, innanzitutto, che il MIPAAFT, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabori appositi programmi di educazione alimentare, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di iniziative già avviate (comma 5 dell'articolo 4). In tale ambito, il comma 5-quater dispone, in particolare, che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea».
Segnala che l'articolo 7 prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale, nonché alle eccellenze gastronomiche italiane (comma 1).
Il comma 2 novella l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001) introducendovi due commi aggiuntivi. Si prevede, al nuovo comma 3-bis, che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche, non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, Pag. 181n. 2033 (convertito dalla legge n. 562 del 1926), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.
Con l'introduzione del comma 3-ter si precisa poi che i messaggi pubblicitari, ai fini della loro trasmissione in deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 13, debbano essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
Rileva che l'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, prevede che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della proposta di legge in esame. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine, osserva che l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
Renato BRUNETTA (FI) nel ringraziare l'onorevole Nevi per la sua esaustiva relazione, ritiene doveroso ripercorrere le tappe che hanno portato alla presentazione della proposta di legge in esame. Rammenta quindi l'istituzione di un Intergruppo parlamentare, che ha visto l'adesione di numerosissimi colleghi, che ringrazia, con l'obiettivo di predisporre un progetto di legge finalizzato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del Paese, con particolare riferimento alla loro valenza culturale, storica, territoriale e ovviamente anche economica.
Rammenta, inoltre, che su suggerimento del cofirmatario della proposta di legge, presidente Gallinella, è stata esplorata anche la strada di un coinvolgimento della Commissione cultura nell'esame del testo al fine di valutare di inserire nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nella formazione scolastica, l'educazione culturale alle eccellenze enogastronomiche. Tale tentativo si è concluso positivamente con l'inserimento nella proposta di legge C. 682 e abbinate, sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica – approvata dalla Camera lo scorso 2 maggio, e ora all'esame del Senato – del riferimento, tra le tematiche dell'educazione civica, delle «eccellenze agroalimentari». Ricorda, a tale proposito, che in Assemblea è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Ministro dell'istruzione a prevedere nelle linee guida dell'insegnamento dell'educazione civica il riferimento esplicito alle «eccellenze enogastronomiche».
Ricorda, infatti, la differenza tra il concetto di «agroalimentare», che racchiude l'insieme dei processi produttivi, distributivi e commerciali dei prodotti agricoli, e quello di «enogastronomia», che attiene specificamente alla valenza storico-culturale dei prodotti agricoli.
Evidenzia, quindi, che lo scopo della proposta di legge in oggetto è mettere a sistema l'insieme della cultura normativa del nostro Paese che ha portato all'istituzione, ad esempio, delle Città del vino e dell'olio, delle strade del vino e dei vari albi dei produttori di olio e di vino, per fornire un quadro unitario di riferimento alle eccellenze enogastronomiche che non sono solo pezzi di storia dell'Italia, ma anche fattori di attrazione economica e turistica. Cita, a tale proposito, l'Ecomuseo della Dieta mediterranea, nata in Italia grazie allo scienziato Keys, a Pioppi, nel Cilento.
Rileva che, come testimoniato dai numerosissimi firmatari della proposta di legge, appartenenti a diversi gruppi parlamentari, il testo in esame è basato su un approccio multipartisan che mira a mettere a sistema la cultura normativa e non Pag. 182solo del settore, usando dei moderni strumenti di comunicazione, come la Rai, e la formazione scolastica e universitaria per fare delle eccellenze enogastronomiche una cultura orizzontale. La proposta nel suo complesso intende anche valorizzare il ruolo degli enti locali che sono in prima linea sul territorio rispetto ai prodotti di eccellenza.
Auspica che la proposta di legge in titolo possa formare oggetto di grande attenzione da parte di tutti i gruppi, anche attraverso la presentazione di emendamenti migliorativi e di completamento del testo. Ribadisce quindi che l'intervento normativo che essa ha ad oggetto riguarda la storia dell'Italia, perché al di là degli specifici metodi produttivi settoriali le eccellenze enogastronomiche hanno innanzitutto una valenza identitaria.
Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
C. 1824 Liuni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Martina LOSS (Lega), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di 16 articoli, reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività florovivaistiche.
Osserva preliminarmente che la normativa attuale vigente relativa al settore del florovivaismo è composta da diversi provvedimenti che hanno disciplinato alcune parti della materia, cui oggi si vuole dare una visione unitaria e una completezza normativa.
La legislazione nazionale sui materiali di moltiplicazione discende quasi esclusivamente dalla regolamentazione comunitaria. Tuttavia il settore floricolo non ha mai potuto godere, a livello di regolamentazione comunitaria, di una OCM (Organizzazione Comune del Mercato) propria, che prevedesse opportunità e provvedimenti per il settore.
La legislazione nazionale del settore non presenta norme specifiche unitarie e si è ritenuto quindi essenziale poter avere oggi un testo chiaro e definitivo che, oltre a dare inquadramento alle principali attività del settore, dia seguito alle istanze dei numerosi operatori.
Come riportato dal piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016, rileva che il comparto comprende il segmento dei fiori e delle fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde.
L'entità della superficie agricola utilizzata (SAU) è del 30 per cento della superficie europea complessiva, il che conferisce all'Italia una posizione dominante in ambito europeo. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono infatti circa 300.000 gli ettari destinati alla floricoltura intensiva e floro-ornamentale. Le aziende, secondo quanto riporta il piano, agiscono su una superficie limitata: mediamente inferiore a 1 ettaro quelle floricole, e superiore a 2 ettari quelle che producono in vaso e prodotti vivaistici.
Dal lato degli scambi, l'Italia è un Paese esportatore netto di piante, alberi, arbusti e di fogliame e fronde. Il settore vanta una produzione pari a 2,6 miliardi di euro, suddivisa paritariamente tra il mercato dei fiori e delle piante in vaso e quello per i prodotti florovivaistici.
La relazione illustrativa evidenzia tuttavia che, ancorché i prodotti della floricoltura intensiva (fiori e fronde recisi, piante in vaso, fiorite e da fogliame per interno) rappresentino una delle tradizionali eccellenze italiane, il mancato supporto a tali produzioni e un'aggressiva e non sempre corretta competizione internazionale abbiano portato, negli ultimi anni, a una forte crisi che si è manifestata con la riduzione del numero di aziende e delle superfici.Pag. 183
In questo contesto, la relazione illustrativa evidenzia inoltre come i prodotti del florovivaismo e in particolare le piante utilizzate per la realizzazione del verde pubblico rappresentino un prodotto strategico in grado di qualificare, valorizzare e innovare il verde urbano, determinando un miglioramento dell'equilibrio ecologico dei territori urbani e del benessere degli abitanti, e di diventare motore di sviluppo sostenibile.
Per tali ragioni, la proposta di legge persegue la finalità di introdurre, racchiudendole in un unico contesto normativo, norme in materia di coltivazione, promozione, valorizzazione, comunicazione, commercializzazione, qualità e utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico.
Fa presente che l'articolo 1 reca la definizione delle attività del settore florovivaistico.
Nel dettaglio, il comma 1 delinea l'ambito di intervento del provvedimento.
Il comma 2 specifica che il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione sia ornamentale che non ornamentale.
Il comma 3 individua i seguenti cinque macro-comparti produttivi, specificandone l'ambito produttivo: floricoltura intensiva; produzione di organi di propagazione gamica; vivaismo ornamentale; vivaismo ortofrutticolo e vivaismo non ornamentale.
Il comma 4 statuisce che il settore florovivaistico comprende attività di tipo agricolo, industriale e di servizio, individuando tutti i soggetti coinvolti nelle attività del settore.
A tale proposito, rileva che il medesimo comma 4 specifica che il settore include: a) i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i fattori di produzione intermedi, ovvero vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali condizionati, impiantistica e macchinari specializzati di vario genere; b) i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili e la distribuzione al dettaglio, che comprende: mercati pubblici e privati, progettisti del verde, giardinieri, fioristi e fiorai, punti vendita, centri per il giardinaggio, la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata, compresi i centri del «fai da te» e di bricolage, ambulanti, rivenditori e impiantisti.
Il comma 5 stabilisce che, nell'ambito delle attività di intermediazione e di vendita al dettaglio di cui alla lettera b) rientrano tutti i servizi relativi alla logistica, nonché le attività svolte dalle società che gestiscono i brevetti per le novità vegetali e dai professionisti operanti nelle attività di consulenza e assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano e forestale.
L'articolo 2, nel recare la definizione di attività agricola florovivaistica, specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo, come definito dall'articolo 2135 del codice civile, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, e che consiste nell'attività diretta alla produzione e alla manipolazione del vegetale.
Tale articolo definisce, inoltre, la figura dell'operatore professionale che, in base all'articolo 2, numero 9) del regolamento (UE) 2016/2031, è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge, a titolo professionale, una o più delle seguenti attività: impianto, riproduzione, produzione (compresi la coltivazione, la ricoltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento), introduzione e movimentazione dentro e fuori dall'Unione europea, commercializzazione, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
Ai sensi del comma 3, sono considerate attività rientranti nell'ambito della produzione e della vendita delle piante: la stipula di contratti di coltivazione degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbani, insieme al trasporto e alla messa a dimora. Sono, altresì, considerate attività agricole le operazioni di manutenzione degli spazi di verde nel territorio urbano.Pag. 184
Il comma 4 prevede che le aziende vivaistiche già attive nell'accrescimento di specie forestali possono stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche regionali per produrre materiale forestale certificato.
Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione degli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; delle principali figure professionali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione nonché della collocazione funzionale dei centri per il giardinaggio disciplinati dal successivo articolo 11.
Rileva che l'articolo 3 disciplina i distretti florovivaistici, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare tali distretti quali ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate alle attività florovivaistiche al fine di beneficiare di premialità legate ai Fondi per lo sviluppo rurale (comma 1). Una volta costituiti i distretti, le regioni e le province autonome adeguano i contenuti dei piani di gestione del territorio locali ai fini della loro corretta applicazione (comma 4).
Ai distretti florovivaistici sono equiparate direttamente dal provvedimento in esame le aree agricole, coerenti con i contenuti dei piani di gestione del territorio locali, aventi valenza di piano paesaggistico, destinate all'attività vivaistica da almeno dieci anni (comma 1).
Nei distretti sono previste azioni per la salvaguardia delle aziende florovivaistiche, con particolare riferimento agli aspetti fitosanitari (comma 1).
Nelle aree destinate alle attività vivaistiche sono altresì consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico (comma 2).
Nei distretti florovivaistici possono essere favorite attività connesse all'agricoltura, tra le quali gli agriturismi (comma 3).
Osserva che l'articolo 4 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, del Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti consultivi, di indirizzo e di monitoraggio (comma 1), del quale definisce la composizione (comma 2) stabilendo inoltre che ai suoi componenti non spetti alcun compenso (comma 3).
Il Tavolo esercita un ruolo consultivo per il Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT e, in particolare, esprime pareri e formula proposte sulla gestione delle emergenze fitosanitarie. I membri del Tavolo contribuiscono alla predisposizione e alla modifica del Piano nazionale del settore florovivaistico e partecipano alla sua approvazione (commi 8 e 9).
Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici con il compito di raccogliere i dati relativi alla produzione e all'evoluzione delle superfici divise per la tipologia di produzione, il numero degli addetti, i prezzi e l'andamento di mercato, i volumi di importazione ed esportazione (comma 4).
Nell'ambito del Tavolo è, altresì, istituito l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di promuovere la qualità dei materiali vivaistici, di stimolare l'applicazione dei migliori protocolli per rendere sostenibili gli impianti a verde, nonché di esprimere pareri.
Segnala che l'articolo 5 istituisce un ufficio dirigenziale non generale per il florovivaismo presso il MIPAAFT.
L'articolo 6, dedicato alla disciplina dei rapporti con le amministrazioni centrali, prevede che il Tavolo sia consultato dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (comma 1) e sulle tematiche relative ai criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (comma 2).Pag. 185
L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.
Il Piano, di durata triennale, fornisce alle regioni e alle province autonome gli indirizzi in ordine alle misure e agli obiettivi del settore, anche al fine del loro recepimento nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
Il piano individua, in particolare, le politiche da attuare in materia di: aggiornamento normativo, formazione professionale, valorizzazione e qualificazione delle produzioni, ricerca e sperimentazione, innovazione tecnologica, certificazione di processo e di prodotto, comunicazione, promozione, internazionalizzazione, logistica, informazione a livello europeo.
L'articolo 8 dedicato alla qualità delle produzioni e dei marchi, prevede che le regioni possono istituire marchi che certifichino il rispetto degli standard di prodotto e di processo per i prodotti florovivaistici (comma 1). Il MIPAAFT è chiamato a promuovere il marchio «VivaiFiori» (comma 2) e a promuovere, altresì, la stipula di protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica nel settore (comma 3).
L'articolo 9 prevede che l'Osservatorio per i dati statistici ed economici è chiamato a seguire i lavori del Comitato di gestione ortofrutta dell'Unione europea e a coordinarsi con l'Agenzia delle dogane relativamente alle questioni riguardanti i Codici doganali internazionali (comma 1). Un funzionario del Servizio fitosanitario centrale del MIPAAFT partecipa all'Osservatorio con il compito di raccordarsi all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e con le attività che vengono svolte nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (comma 2). Ai sensi del comma 3 l'Osservatorio cura la pubblicazione della normativa vigente attraverso uno specifico portale web (www.phytoweb.it).
L'articolo 10 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Tale articolo prevede l'aggiornamento periodico della sezione relativa al settore florovivaistico del sito del MIPAAFT e la predisposizione da parte del Ministero del Piano fieristico nazionale, che dovrà essere adottato di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. In base a quanto stabilito dal comma 3, il Dicastero agricolo può inoltre attivare iniziative di comunicazione e di promozione, stipulando convenzioni o prevedendo collaborazioni con i media radio televisivi.
L'articolo 11 disciplina i centri per il giardinaggio, individuandoli nelle aziende agricole che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola, dotate di punto vendita, impegnate nelle attività di produzione e di vendita organizzata al dettaglio. L'attuazione dell'articolo è affidata a un decreto del Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 12 disciplina l'attività di manutentore del verde, prevedendo che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame debba essere adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154.
Ricorda, al riguardo, che il 22 febbraio 2018 è stato sancito in sede di Conferenza Stato-regioni l'accordo sul Documento relativo allo Standard professionale e formativo di manutentore del verde, predisposto in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. L'area di attività è riferita alla costruzione, cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini (non sono compresi i lavori di silvicoltura e quelli inerenti il verde storico). I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono rivolti al titolare d'impresa o al preposto facente parte dell'organico dell'impresa. I corsi sono erogati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati. I requisiti di ammissione sono il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, 18 anni di età o un'età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto Pag. 186dovere all'istruzione. Sono, poi, previsti specifici casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo.
L'articolo 13 prevede che le amministrazioni possono stipulare accordi quadro per la durata massima di sette anni, ai fini della stipula di contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere oggetto di subappalto nella misura massima del 30 per cento ad esclusione dei servizi di fornitura, messa a dimora e successiva cura dell'alberatura.
L'articolo 14 prevede che il MIPAAFT incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
In base all'articolo 15, il Dicastero agricolo è chiamato poi a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.
Infine, l'articolo 16 individua la copertura finanziaria prevedendo che: il Ministero è chiamato a destinare una quota delle risorse disponibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, per le attività di comunicazione e di promozione del settore (comma 1); una quota delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 2 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo del settore.
Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 giugno 2019.
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 26 giugno 2019.
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.