CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 139

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

  La seduta comincia alle 14.15.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02358 Moretto: Sullo sviluppo del settore italiano dell’automotive.

  Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad avere un aggiornamento sull'eventuale ruolo svolto dal Ministero dello sviluppo economico nella vicenda dell'ipotesi di fusione tra FCA e Renault e a conoscere gli orientamenti del medesimo Ministero, anche in relazione allo sviluppo del settore automotive italiano.

  Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Sara MORETTO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatta della sua risposta, dalla quale si deduce che il Governo non ha svolto un ruolo diretto nella vicenda, dato che tale non si può definire l'apertura di un tavolo di confronto con gli operatori del settore automotive. Ricorda le azioni intraprese nella passata legislatura a sostegno di un settore di rilevanza strategica come quello dell’automotive, azioni come Impresa 4.0, il cui attuale depotenziamento certo non è di aiuto al settore medesimo. Sottolinea, infatti, come siano importanti gli accordi di programma con le Regioni citati dal rappresentante del Governo, ma le vetture ibride ed elettriche vanno poi prodotte. Si augura, quindi, che il Governo intervenga a sostegno di un settore che, lo ribadisce, è di grande rilevanza strategica per il nostro paese.

5-02359 Squeri: Sugli investimenti previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

  Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, nata dalla previsione contenuta nel Piano nazionale energia e clima, di 184 miliardi di investimenti aggiuntivi necessari per la transizione energetica del Paese. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico come si intenda coprire tale costo e quale sarà la parte di spesa che graverà sulle bollette energetiche.

  Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Luca SQUERI (FI), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara fortemente insoddisfatto della sua risposta che conferma la politica, a suo avviso del tutto errata, di puntare solo su due fonti rinnovabili, il fotovoltaico e l'eolico. Ricorda come il costo delle bollette di fornitura energetica a piccole e medie imprese in Italia sia superiore del 27 per cento della media europea e sottolinea come invece in Francia siano stati aperti a costo zero 900.000 impianti ad autoconsumo.

  Gianluca BENAMATI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco RIZZONE (M5S) osserva che il nuovo testo della proposta di legge C. 478, adottato come testo base dalla VII Commissione e modificato in sede di esame delle proposte emendative presentate, è volto alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Il testo consta di 13 articoli.
  L'articolo 1 dispone che all'attuazione delle finalità indicate dalla proposta di legge contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.
  L'articolo 2 prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Il primo Piano è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Piano garantisce l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti, prevede appositi stanziamenti per la loro attuazione e tiene conto delle seguenti finalità: diffondere l'abitudine alla lettura e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura; promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la conoscenza della produzione libraria italiana; valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro, favorendone, in particolare, la diffusione tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario; promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione dello stesso Piano; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche; prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale. Inoltre, contiene indicazioni circa le azioni volte a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura negli istituti penitenziari e negli ospedali, con particolare riguardo ai minori; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura ovvero disabilità fisiche o sensoriali e promuovere la lettura presso i teatri, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival. Il coordinamento e l'attuazione Pag. 141delle attività del Piano, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura. Si dispone poi che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, individuano sistemi di certificazione atti a garantire che la carta utilizzata per le pubblicazioni abbia un'origine forestale ecologicamente responsabile.
  L'articolo 3 dispone, innanzitutto, che le regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tal fine, sono previsti specifici finanziamenti nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti. Il censimento periodico e la raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali sono affidati al Centro per il libro e la lettura.
  L'articolo 4 dispone che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri, a partire dal 2020, assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere. Si prevede che i soggetti pubblici realizzano o promuovono, iniziative di digitalizzazione al fine di assicurare l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale e alla sua libera fruizione, di contribuire a sostenere l'innovazione tecnologica nel settore editoriale e di favorire l'utilizzo di strumenti didattici in versione digitale nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione.
  L'articolo 6 dispone che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza. A tal fine gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi la scuola che opera quale «Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, indicata come «scuola polo». Ciascuna delle scuole polo promuove la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani, assicurando ai relativi progetti una identità comune denominata «Ad alta voce» e organizza la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.
  L'articolo 7 reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale. Si stabilisce che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati al consumo personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. La suddetta contribuzione si realizza mediante l'assegnazione di una carta elettronica di un importo nominale pari a euro 100, utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, intestata al titolare utilizzabile nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti Pag. 142di codice ISBN. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali il fondo «Carta della cultura» e sono definiti i requisiti per ottenere l'assegnazione della carta e le modalità di attribuzione e di utilizzo della stessa. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.
  Una disposizione di particolare interesse per la X Commissione è quella che prevede che le imprese possono poi destinare alle finalità del fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.
  L'articolo 8 integra l'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, articolo concernente disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, inserendo tra le tipologie di beni ivi previste libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.
  L'articolo 9, che interessa le competenze della X Commissione, reca modifiche alla legge n. 128 del 2011, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri. Tra l'altro si stabilisce che la vendita di libri ai consumatori finali è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto. Il limite massimo di sconto è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet e non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Si stabilisce che per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire uno sconto maggiore sul prezzo di vendita dei propri libri, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti, da un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. In uno dei mesi individuati con le suddette modalità, una sola volta l'anno, i punti vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo». È affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il rispetto delle disposizioni della legge, avvalendosi della Guardia di finanza, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 143e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al suo successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni del presente articolo sul settore del libro.
  L'articolo 10, anch'esso di interesse per le competenze della X Commissione, al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle librerie di qualità a cui sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità» che è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.
  L'articolo 11 reca incentivi fiscali per le librerie.
  L'articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 13 dispone in merito alla sua entrata in vigore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Sara MORETTO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Ricorda che la proposta di legge in esame è stata presentata per iniziativa di una deputata del suo gruppo e poi modificata in sede referente con un contributo trasversale. Sottolinea come il risultato finale sia positivo non solo per l'affermazione del principio del sostegno alla lettura, ma anche per le misure a sostegno delle piccole librerie, elemento centrale del settore del commercio, e dell'editoria, specialmente piccola.

  Claudia PORCHIETTO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore. Desidera però lasciare agli atti una riflessione in merito alla disposizione del testo che prevede che le imprese che destinano almeno l'un per cento del loro fatturato alle finalità del Fondo «Carta della cultura», siano autorizzate ad utilizzare un logo che certifica l'impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale. A suo avviso, in alcuni casi l'un per cento potrebbe costituire una cifra non irrilevante e scoraggiare le imprese a destinare tale somma al Fondo. Sarebbe stato più costruttivo, a suo avviso, prevedere un tetto massimo di finanziamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

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  Tullio PATASSINI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. La ratifica proposta, con le conseguenti modifiche alla disciplina nazionale, rappresenta un fatto positivo, dato che si tratta di una questione che si trascina da molto tempo. Viene fatta chiarezza sulle responsabilità degli esercenti di impianti nucleari ad uso pacifico, questione che interessa anche l'Italia e della quale si è discusso in Commissione in altra sede. Sono state aggiornate le definizioni relative agli esercenti medesimi e ai rischi derivanti dal nucleare e viene data maggiore tutela ai cittadini, dando continuità a interventi volti a mettere in ordine il sistema italiano, come, ad esempio, l'istituzione dell'ISIN, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Carlo PIASTRA (Lega), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole, già formulata nella seduta di ieri.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
C. 1626 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che la relatrice, che sostituisce, in quanto impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 6).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che la relatrice, che sostituisce, in quanto impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 7).

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che il relatore, che sostituisce, in quanto impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha già formulato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 8).

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 88.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Sara MORETTO (PD) evidenzia come l'Atto in esame rispecchi una ripartizione di fondi in continuità con gli Atti analoghi relativi ad altri anni, con la differenza della previsione del 40 per cento per l'attività di consulenza mentre nel 60 per cento di spese per il personale l'Atto ovviamente non entra nel dettaglio. In base a questi ragionamenti anticipa che, nel caso in cui, come crede, il relatore formulerà una proposta di parere favorevole, la posizione del gruppo del Partito Democratico sarà di astensione.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, chiede, in considerazione dell'opportunità di approfondire la posizione della 10o Commissione del Senato, che deve anch'essa esprimersi sull'atto in esame, di poter formulare il proprio parere nella seduta di martedì prossimo.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade martedì 2 luglio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 giugno 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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