INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 14.20.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.
Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
5-02356 Fregolent: Disciplina del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Luigi MARATTIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Luigi MARATTIN (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata, che si riserva di approfondire. Può fin d'ora tuttavia ritenere apprezzabile la parte della risposta in cui si evidenzia la carenza della normativa vigente; meno convincente la parte in cui si evidenzia che le imprese, al fine di operare in condizioni di certezza, possono presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. Si tratta di una procedura che richiede tempi assai lunghi e che non sembra rispondere alle esigenze di celerità e certezza delle quali le imprese avrebbero bisogno.
Si riserva in ogni caso di analizzare con attenzione la risposta fornita dal Sottosegretario, al fine di individuare le modalità di un intervento normativo di rango primario, volto a porre le imprese al riparo da sanzioni derivanti da una errata applicazione della disciplina agevolativa in oggetto.
5-02354 Ruggiero: Irregolarità nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi da parte di soggetti privati abilitati.
Francesca Anna RUGGIERO (M5S) illustra la propria interrogazione.
Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Francesca Anna RUGGIERO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e sottolinea l'importanza di modifiche migliorative alle norme vigenti, nonché della necessità di ottenere risposte più efficaci da parte della Commissione responsabile dell'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione delle società dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione.
5-02355 Giacomoni: Imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali.
Andrea MANDELLI (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Andrea MANDELLI (FI) evidenzia come il gruppo di Forza Italia si potrà dire soddisfatto solo quando il Governo metterà in atto misure concrete per evitare che le piccole realtà debbano pagare quanto i grandi gruppi del web. Rammenta che già durante l'esame del decreto n. 34 del 2019, cosiddetto crescita, il gruppo di Forza Italia si è adoperato affinché alle imprese fiscalmente virtuose fosse applicata una imposta più congrua e più chiara rispetto a quella introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, ed invita il Governo ad un intervento in tal senso.
5-02357 Covolo: Ampliamento del regime fiscale della flat tax.
Silvia COVOLO (Lega) illustra la propria interrogazione.
Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Silvia COVOLO (Lega) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi molto soddisfatta, giacché i dati forniti testimoniano della positività dell'introduzione della flat tax e confermano il giusto intendimento della Lega di pervenire, in Italia, ad una Pag. 96realizzazione compiuta di questa forma di tassazione.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 14.45.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
5-02347 Bignami: Acquisizione di Bper da parte della Fondazione di Sardegna.
Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Galeazzo BIGNAMI (FI) nel riservarsi una approfondita analisi della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia, ritiene di potersi dichiarare soddisfatto, sul piano strettamente tecnico, per quanto detto dal Sottosegretario Bitonci, sebbene si debba osservare che il fatto che la governance di Bper passi sotto la Fondazione Sardegna rischia di produrre una diluizione di circa il 14 per cento dell'attuale azionariato, producendo un possibile depauperamento patrimoniale per decine di migliaia di piccoli azionisti.
Dal punto di vista politico, desta poi forte preoccupazione che il controllo della Banca, radicata nel contesto emiliano, passi sotto la Fondazione di Sardegna con un trasferimento di azioni non transitate sul mercato, soprattutto perché l'Istituto ha sempre rappresentato l'alternativa al sistema economico di potere rappresentato dalla cosiddetta finanza rossa dell'Emilia Romagna.
Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 15.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
C. 1767 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea CASO (M5S), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – il disegno di legge C. 1767, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
L'Accordo in esame, che si ispira in linea di massima al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni Pag. 97predisposto dall'OCSE, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e a costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
La stessa formulazione del titolo e del preambolo dell'Accordo chiarisce che fra gli scopi della Convenzione vi è anche quello di contrastare le opportunità di elusione o di abuso delle relative disposizioni.
L'Accordo si compone di 32 articoli e di due Protocolli.
Per una illustrazione dettagliata dei contenuti dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi in questa sede a richiamare sinteticamente le disposizioni in esso contenute.
L'articolo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo.
Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo riguarda, come indicato dall'articolo 2, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La lettera A) del primo Protocollo chiarisce che tra le imposte italiane è compresa anche l'imposta sul reddito di impresa (IRI).
L'articolo 3 riguarda le definizioni generali relative alle espressioni utilizzate nel testo dell'Accordo e inserisce tra le definizioni quella relativa al fondo pensione riconosciuto di uno Stato. I fondi rientranti nell'ambito soggettivo del trattato da parte italiana sono quelli sui quali esercita la sua vigilanza la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
L'articolo 4 è relativo ai residenti, ovvero ogni persona che, in virtù della legislazione dello Stato di residenza è assoggettata a imposta.
L'articolo 5 definisce l'espressione «stabile organizzazione», enumerandone le diverse tipologie.
L'articolo 6 è relativo ai redditi immobiliari e stabilisce che sono imponibili – anche se non in maniera esclusiva – nel Paese in cui sono situati i beni immobili da cui derivano tali redditi.
L'articolo 7 riguarda gli utili delle imprese e attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
L'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.
L'articolo 9 in materia di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.
L'articolo 10 tratta della disciplina dei dividendi.
Quanto alla disciplina degli interessi e canoni, agli articoli 11 e 12 l'Accordo promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza.
L'articolo 13 disciplina i compensi per servizi.
L'articolo 14 reca disposizioni volte a normare la tassazione degli utili da capitale.
L'articolo 15 prevede che i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente sono imponibili nel Paese di residenza.
L'articolo 16 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato diverse dalle pensioni, che sono tassate nel Paese presso il quale viene prestata l'opera.Pag. 98
L'articolo 17 stabilisce che i compensi degli amministratori e retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
L'articolo 18 prevede, in via generale, che l'imposizione concorrente dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività.
L'articolo 19 in materia di pensioni, annualità e altre remunerazioni analoghe, stabilisce il criterio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del soggetto al quale dette remunerazioni sono corrisposte.
L'articolo 20, in materia di redditi derivanti da funzioni pubbliche, stabilisce che esse sono imponibili soltanto nello Stato pagatore, con delle eccezioni.
L'articolo 21 prevede, nel caso di somme ricevute da studenti per le spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori della Parte contraente di soggiorno, è prevista l'esenzione da imposta in quest'ultima Parte contraente.
L'articolo 22 stabilisce per gli insegnanti e i ricercatori residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente che le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e di ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.
L'articolo 23 tratta della categoria residuale dei redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti, per i quali vale la regola generale, ovvero l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente, salvo il caso di sussistenza di una stabile organizzazione o base fissa nell'altro Stato.
L'articolo 24, al fine di eliminare la doppia imposizione, stabilisce che entrambi gli Stati adottano il metodo dell'imputazione ordinaria (metodo del credito d'imposta).
Per quanto concerne l'Italia, come di consueto per i trattati della medesima specie, il metodo adottato limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Giamaica, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che il credito per le imposte pagate all'estero non spetta nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.
L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità con il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e con la prassi diplomatica italiana.
L'articolo 26 tratta delle procedure amichevoli in materia di risoluzione delle controversie.
In materia di contrasto dell'evasione fiscale transnazionale, le disposizioni di cui all'articolo 27 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti parametri dell'OCSE in materia e rappresentano, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di un'efficace cooperazione amministrativa tra i due Stati.
L'articolo 28 regola i rapporti con altre fonti del diritto al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche.
L'articolo 29 disciplina l'applicazione dell'Accordo attraverso la richiesta di rimborsi della maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quella stabilita dallo stesso Accordo, laddove il sostituto d'imposta non eserciti la propria facoltà di operare direttamente le ritenute convenzionali.
L'articolo 30 stabilisce che il diritto ai benefici previsti dall'Accordo non sarà concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole valutare che l'ottenimento di tale beneficio costituisce uno degli scopi principali della transazione o dell'accordo.Pag. 99
L'articolo 31 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.
L'articolo 32 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti che avverrà per via diplomatica, comunicando la cessazione sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire da giovedì 27 giugno prossimo. Propone, pertanto, di procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sul provvedimento.
Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, che la Commissione Finanze esamina ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura, è volta alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura e la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione. Il provvedimento reca interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e misure di regolazione del prezzo di vendita dei libri. Per tali finalità, si dispone anche un incremento delle risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
A seguito delle modifiche introdotte presso la Commissione di merito, il provvedimento, inizialmente composto da 10 articoli, è ora composto da 13 articoli.
Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi principalmente in questa sede sulle disposizioni che investono le competenze della Commissione Finanze, ovvero le norme di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, e all'articolo 11.
L'articolo 1 dispone che all'attuazione delle finalità indicate dalla proposta di legge contribuiscono lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze.
L'articolo 2 prevede un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, adottato ogni tre anni – con DPCM su proposta del Ministro per i beni e culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti –, che garantisce l'equilibrio territoriale degli interventi in esso previsti e prevede appositi stanziamenti per la loro attuazione.
L'articolo 3 dispone che le regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti privati e pubblici – in particolare, scuole – operanti sul territorio.Pag. 100
L'articolo 4 prevede che, a partire dal 2020, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana, all'esito di un'apposita selezione, il titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui.
L'articolo 5 reca interventi per favorire la digitalizzazione delle opere librarie.
Ai sensi dell'articolo 6 le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.
L'articolo 7 – introdotto dalla Commissione di merito durante l'esame del provvedimento in sede referente – reca misure per il contrasto della povertà educativa e culturale. Di interesse per la Commissione Finanze è il comma 1, che dopo aver istituito la «Carta della cultura», attraverso la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, stabilisce che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Inoltre, il comma 4 dell'articolo 7 dispone che le imprese possono destinare alle finalità del fondo «Carta della cultura» – la cui istituzione nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali è recata dal comma 2 – parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'articolo 8 tratta le donazioni librarie, mentre l'articolo 9 interviene sulla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri, modificando la disciplina del prezzo dei libri e riducendo la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri.
L'articolo 10 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Albo delle «librerie di qualità»; l'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il relativo marchio.
Di interesse per la Commissione Finanze è infine l'articolo 11, volto ad incrementare di 3 milioni 750 mila euro annui, a decorrere dal 2020, gli incentivi fiscali a favore delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, già previsti nella legge di bilancio per il 2018 (che ha riconosciuto a tali attività commerciali la possibilità di usufruire di un credito d'imposta nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019).
L'articolo 12 reca la copertura finanziaria e l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del provvedimento per il 1o gennaio 2020.
Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, che ravvisa nel provvedimento in esame misure rilevanti ai fini del sostegno alle piccole attività commerciali collocate sul territorio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.
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