CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Nuovo testo C. 478 Piccoli Nardelli ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, avverte che la VII Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che, pertanto, nella seduta in corso, si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad Pag. 50esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura» (A.C. 478 Piccoli Nardelli e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.
  Rileva che la proposta di legge è volta – attraverso interventi di diversa natura, riguardanti, tra l'altro, incentivi alla digitalizzazione delle opere, disposizioni in materia di promozione della lettura nelle scuole e di prezzo di vendita dei libri nonché misure per il contrasto della povertà educativa e culturale – alla promozione e al sostegno della lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione dei contenuti del provvedimento, precisa che in questa sede si limita ad illustrare i profili di competenza della Commissione Giustizia.
  Segnala a tal fine che l'articolo 9 modifica in più punti la disciplina del prezzo dei libri recata dalla legge 27 luglio 2011, n. 128. In primo luogo, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1, si precisa che tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale (comma 1 dell'articolo 9). Inoltre, vengono sostituiti i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge (comma 2 dell'articolo 9), riducendo al 5 per cento la percentuale massima di sconto sulla vendita dei libri; tale limite è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto sopra indicati si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet e non si applicano invece alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. Tuttavia, è consentito alle case editrici, per un solo mese l'anno, per ciascun marchio editoriale, di praticare uno sconto non superiore al 20 per cento sul prezzo di vendita dei libri, con l'esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello della vendita.
  Il medesimo articolo 9 del provvedimento al nostro esame, sopprimendo il comma 9 dell'articolo 2 della citata legge ed introducendovi un nuovo articolo 3-bis, attribuisce la vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute non più al comune, come attualmente previsto, ma all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrà avvalersi della Guardia di finanza, nonché, all'occorrenza, della collaborazione di altri organi dello Stato. L'Autorità provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 128 del 2011. Tale comma stabilisce che la vendita di libri, effettuata in difformità dalle recate disposizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
  A tale proposito, rammenta che l'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998 prevede che chiunque violi le disposizioni in materia di orario di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita (articolo 11), pubblicità dei prezzi (articolo 14), vendite straordinarie (articolo 15) nonché di comunicazione al comune competente per territorio del trasferimento della gestione o della proprietà degli esercizi di vendita (articolo 26, comma 5) del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. Quanto ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo, chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla relativa deliberazione del comune è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire Pag. 511.000.000 a lire 6.000.000. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane.
C. 1908, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione nella seduta odierna è chiamata ad esaminare il progetto di legge AC 1908, approvato in prima lettura dal Senato il 12 giugno scorso, recante modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane. Il provvedimento si compone di 2 articoli attraverso i quali mira a contrastare le frodi nei confronti di soggetti vulnerabili a causa dell'età avanzata.
  Ricorda che attualmente l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (c.d. minorata difesa). La legge 15 luglio 2009, n. 94, infatti, codificando un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, ha modificato l'articolo 61 del codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni. A seguito di tale modifica, il citato articolo qualifica come aggravante di tutti i reati «l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n.  5). Anche dopo tale riforma, l'aggravante è configurabile nelle sole situazioni in cui l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica. Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n.  94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5».
  Osserva che il provvedimento all'esame della Commissione interviene sull'articolo 643 del codice penale, rubricato «Circonvenzione di persone incapaci», che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. Con l'articolo 1 del progetto di legge in esame viene infatti aggiunto un nuovo comma al citato articolo 643 che introduce la fattispecie di circonvenzione di anziano, punendo con la medesima pena (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 206 a 2.065 euro) chiunque allo stesso fine (per procurare a sé o ad altri un profitto), abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a Pag. 52compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.
  Come emerge anche dal titolo dell'A.C. 1908, rammenta che finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane. La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età alla quale si riferisce – genericamente – la disposizione sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del progetto di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.
  Osserva, infine, che l'articolo 2 del progetto di legge in esame interviene sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (come detto, articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che al provvedimento in discussione sia abbinata la proposta di legge Prestigiacomo C. 1014, vertente su materia analoga.

  Alessia MORANI (PD) fa presente che risulta assegnata alla Commissione Giustizia anche la proposta di legge Ermini C. 241, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace». Chiede, pertanto, che tale proposta di legge sia abbinata al provvedimento in titolo e che la stessa sia adottata come testo base per il prosieguo dell'esame.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nel riservarsi di verificare la possibilità di abbinare le proposte di legge testé segnalate dalle colleghe Bartolozzi e Morani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017» (A.C. 1623).
  Rammenta che l'Accordo con il Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa intende definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo).
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve Pag. 53preambolo e da 12 articoli, si sofferma esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, osserva che l'articolo 4 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante, per quanto concerne: a) i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b) i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  Rammenta che l'articolo 5 tratta del risarcimento dei danni e stabilisce che eventuali danni provocati alla parte ospitante da un membro della parte inviante in relazione alla missione prevista dall'Accordo sarà risarcito dalla parte inviante o da entrambe le Parti nel caso di responsabilità congiunta.
  Segnala che l'articolo 7 è relativo alla proprietà intellettuale e l'impegno delle Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti dalle attività svolte sulla base dell'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di cinque articoli.
  Ricorda che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, in fine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

  La Commissione concorda.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
C. 1624 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella giornata odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017» (A.C. 1624).
  Rammenta che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, firmato a Roma il 27 giugno 2017, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Pag. 54Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. L'Accordo in esame, una volta entrato in vigore, rappresenterà l'unico Accordo in materia di cooperazione militare e tecnica con il Congo, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.
  Quanto al contenuto, segnala che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica in esame si compone di un breve preambolo e dodici articoli.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  Osserva che l'articolo 7 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in discussione, rammenta che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

  La Commissione concorda.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1476, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del Pag. 5529 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», nel testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative in sede referente da parte delle Commissioni riunite III e VIII.
  Segnala preliminarmente che il parere da rendere alle Commissioni di merito è rinforzato: il disegno di legge in esame è stato infatti assegnato a questa Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, recando disposizioni che investono in misura rilevante la competenza della Commissione Giustizia.
  Con riguardo ai due Protocolli oggetto del disegno di ratifica ed esecuzione, evidenzia che essi, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già modificate nel 1964 e nel 1982.
  Ricorda brevemente che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica. Quanto alla complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, essa è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi si rivelassero insufficienti. Le modifiche adottate nel 2004 alle due Convenzioni con i citati Protocolli sono state stabilite a seguito del grave incidente nucleare di Chernobyl, che ha evidenziato le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile.
  Con riguardo al contenuto dei singoli Protocolli, segnala che il primo è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede pertanto un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.
  Sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento, osserva che i principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene Pag. 56prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.
  Fa presente che i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti: la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente; la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari; il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni; l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro; è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.
  Segnala che l'entrata in vigore del Protocollo è subordinata alla ratifica da parte di 2/3 dei Paesi contraenti (articolo 20 della Convenzione di Parigi). e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e successivamente (20 giugno 2013) chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica. Quanto ai motivi all'origine del ritardo italiano nella ratifica, occorre rilevare che l'Italia ha espresso alcune riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo del Protocollo, presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali. Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/Pag. 57OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.
  Quanto al secondo Protocollo, che modifica la Convenzione complementare di Bruxelles in conseguenza delle modifiche della Convenzione di Parigi, rammenta che per gli Stati contraenti la Convenzione di Parigi che siano anche parti della Convenzione complementare di Bruxelles sarà previsto un ulteriore risarcimento finanziato con fondi pubblici per compensare le vittime di danni nucleari nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi risultino insufficienti. Pertanto, a partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile; se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà interstatale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione. In sostanza, il risarcimento totale disponibile per le vittime di danni nucleari ai sensi della Convenzione complementare di Bruxelles è di 1.500 milioni di euro, con limitate ipotesi in cui è consentito superare tale soglia.
  Conformemente con quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, sottolinea che è ribadita la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso, l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni. Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza. Sono inoltre regolati gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altri Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro, al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi. Tale Protocollo, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.
  Quanto al disegno di legge, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. In conformità con le modifiche introdotte alle due Convenzioni, l'articolo 3 interviene in più punti sulla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. È oggetto di modifica innanzitutto il testo dell'articolo 1, relativamente alle definizioni di «incidente nucleare», «impianto nucleare», «danno nucleare», «misure di reintegro», «misure preventive» e «misure ragionevoli». Tra le altre modifiche introdotte alla citata legge segnalo in particolare: un comma per il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto nucleare, che può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto; un comma con il quale si prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare deriva, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subìto il danno ovvero da un'azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare, in tutto o in parte, l'esercente dall'obbligo di risarcimento del danno subìto da tale persona; un comma con il quale si prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, Pag. 58questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente; un comma il quale consenta alle persone che hanno subìto danni nucleari di far valere i loro diritti a un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.
  Segnala inoltre che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni di merito hanno approvato un emendamento che interviene sul comma 10 dell'articolo 3, al fine di introdurre nella citata normativa di riferimento l'obbligo di rendere disponibili in un'apposita sezione dei siti internet istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico tutte le informazioni sui diritti al risarcimento per danno nucleare e sulle procedure, modalità e termini per l'esercizio di tali diritti, nonché i documenti utili per diffonderne la conoscenza. A tal fine i siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori devono prevedere un collegamento alle sezioni dei siti internet dei Ministeri.
  Segnala, infine, che mentre l'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie, il successivo articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, se non vi sono obiezioni, propone di procedere alla votazione della proposta di parere già nella seduta odierna.

  La Commissione concorda.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.45.