SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.
La seduta comincia alle 12.05.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Tullio PATASSINI (Lega), relatore, osserva che i due Protocolli oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione in sede consultiva, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate dai rispettivi Protocolli addizionali del 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 1982. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, in quanto l'Italia ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.
Il Protocollo del 2004 in esame, non ancora in vigore, è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali. Il Protocollo consta degli articoli I e II. L'articolo I, sottoarticolato in 26 lettere, contiene le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982. L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. L'entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte dei due terzi dei Paesi contraenti. Sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa, i principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica e pertanto si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta e, ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» Pag. 65adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.
I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti: la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente; la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari; il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni; l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro. Il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro; la Convenzione di Parigi è stata migliorata per quanto concerne i danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da considerare a basso rischio, passando da indennizzi di circa 7 milioni di euro per le due tipologie a, rispettivamente, 70 e 80 milioni di euro; è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.
La Convenzione di Bruxelles, come detto complementare alla Convenzione di Parigi, è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi, e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subito sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente. Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi. La Convenzione di Bruxelles rimarrà in vigore fino a quando rimarrà in vigore anche la Convenzione di Parigi. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore. Con riferimento al contenuto, il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due protocolli si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.
L'articolo 3 modifica in più punti la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente Pag. 66dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge. In particolare il comma 1 prevede che le modifiche alla citata legge n. 1860 del 1962 decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963, gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dall'articolo in esame, sono, rispettivamente, fissati in 700 milioni di euro e, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, in circa 38,7 milioni di euro. In particolare, gli importi previsti dai citati commi 2 e 3 dell'articolo 19, riguardano, rispettivamente, la quota di danno eccedente l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro, che è posta a carico dello Stato, e la quota di danno eccedente l'ammontare di 1,2 miliardi di euro fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, che è posta a carico delle parti contraenti del Protocollo del 2004. Il comma 2, modifica le definizioni di incidente nucleare e impianto nucleare e introduce le definizioni di danno nucleare, misure di reintegro, misure preventive e misure ragionevoli. Secondo la nuova definizione si intende per incidente nucleare qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari. Alcune modifiche sono poi apportate alla definizione di impianti nucleari, volte a specificare che sono impianti nucleari gli impianti – anziché, come attualmente previsto, gli stabilimenti – per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari e per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, nonché per il riprocessamento (anziché la rigenerazione) di combustibili nucleari irraggiati. Viene altresì precisato che sono impianti nucleari gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari e ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione. Nella attuale previsione per cui un impianto nucleare può comprendere vari impianti, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale, viene introdotta la precisazione che si deve trattare di impianti dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi. Viene confermata la qualifica di impianti nucleari riconosciuta dalla disciplina vigente: ai reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto, agli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie nonché a tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Per danno si intende qualsiasi decesso o danno alle persone e ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni. Le misure di reintegro comprendono tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. Per misure preventive si intendono tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate. Per misure ragionevoli si intendono tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le Pag. 67circostanze, quali ad esempio: la natura e l'ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno; il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci; le relative conoscenze scientifiche e tecniche. Si stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che recepisce le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali, deve essere emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente. Si estende la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e si esclude dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Viene inoltre soppressa la disposizione per cui l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare. Viene modificata la disciplina della responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.
Si stabilisce, inoltre, che il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto. Si estende la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento. Tra i casi previsti per il diritto al risarcimento, sono introdotte tre nuove disposizioni: la prima prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione o omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona; la seconda prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente; la terza prevede che le persone che hanno subìto danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover avviare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. Viene modificata la disposizione concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari. In particolare, con riguardo alla decadenza, si conferma il termine di tre anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento. Tale termine decorre, così come nella legislazione vigente, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile. Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone, il termine è ampliato da 10 a 30 anni decorrenti dalla data dell'incidente. Resta invece invariato il termine di 10 anni dall'incidente per tutti gli altri casi di danno nucleare. Vengono recepite le modifiche operate con il Protocollo del 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione del 1963, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. Si conferma il principio Pag. 68attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa. Si prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, è pari a 700 milioni di euro. Viene demandato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a euro 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari. Si prevede inoltre che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti dei Protocolli in esame. Si interviene poi sull'obbligo di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine si specifica che: l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore a 700 milioni di euro, e qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di stabilire i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa che il decreto del Ministro dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza di assicurazione debba essere adottato, oltre che con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche con il concerto del Ministro dell'economia e finanze. Rimane ferma la previsione per la quale, qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. Si interviene, infine, sulla disciplina della non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari. La norma specifica che si deve trattare di danni Pag. 69nucleari. Si prevede poi che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.
L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei Protocolli in esame. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Carlo PIASTRA (Lega), relatore, sottolinea che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, è volto a predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
L'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo mentre l'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dell'Accordo.
L'articolo 3 disciplina l'attuazione, le aree di cooperazione e i metodi di attuazione dell'Accordo. Tra le aree che interessano le competenze della X Commissione rientrano lo sviluppo e ricerca scientifica, l'industria militare e della difesa. La cooperazione potrà includere tra l'altro scambio di esperienze tra esperti delle Parti, scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari, conferenze e simposi e supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa.
L'articolo 4 disciplina la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, individuando varie categorie di armamenti. Per quanto attiene all'attuazione dell'Accordo, le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo di equipaggiamento militare e del munizionamento possono realizzarsi tra l'altro attraverso ricerca e sviluppo scientifico e scambio di esperienze nel campo della tecnologia.
L'articolo 5, che investe direttamente le competenze della X Commissione, impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione mentre l'articolo 7 riguarda la giurisdizione.
L'articolo 8 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante con un accordo tra le Parti.
L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti, approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Pag. 70
L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte mediante negoziazioni e consultazioni.
L'articolo 11 prevede la possibilità che vengano sottoscritti protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati, che saranno parti integranti dell'Accordo.
L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica per iscritto con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure richieste a tal fine e avrà durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo, inviando, almeno sei mesi prima della risoluzione dell'Accordo stesso, una notifica scritta all'altra Parte.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, che ammontano a 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si stabilisce peraltro che agli oneri eventualmente connessi a spese mediche ed odontoiatriche o derivanti dalla rimozione o evacuazione di proprio personale infortunato, malato o deceduto, dagli obblighi di risarcimento del danno ovvero da Protocolli aggiuntivi e modifiche all'Accordo stesso si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Sara MORETTO (PD) chiede se il voto sulla proposta di parere formulata dal relatore sul disegno di legge n. 1625 è previsto per la seduta odierna.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che per il disegno di legge di ratifica sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare sono state previste due sedute di esame, in quanto si tratta di un provvedimento complesso che, nel disegno di legge, interviene a modificare anche la normativa nazionale. Per gli altri provvedimenti oggi all'esame della Commissione, che sono disegni di legge puramente di ratifica di accordi internazionali, è stato previsto, come di prassi per questo tipo di atti, una sola seduta di esame. Il voto, quindi, è previsto per la seduta odierna, ma, se ne viene fatta richiesta, la Presidenza non ha nulla in contrario a rinviare il voto alla seduta di domani.
Sara MORETTO (PD) chiede di rinviare il voto sul parere al disegno di legge n. 1625 ed anche per il voto sui pareri ai disegni di legge n. 1626, 1641 e 1678 ad altra seduta.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
C. 1626 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, rileva che l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per Pag. 71la difesa, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, è finalizzato al consolidamento della collaborazione in materia di sicurezza, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.
L'Accordo è composto da undici articoli, preceduti da un breve preambolo.
L'articolo I enuncia gli obiettivi dell'Accordo, dichiarando che esso intende disciplinare la reciproca fornitura di supporto tecnico e amministrativo a iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore.
L'articolo II è dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nel corpo dell'articolato.
L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui princìpi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza.
L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. Si tratta, tra l'altro, di sistemi terrestri, sistemi di monitoraggio atmosferico ed oceanico, sistemi di previsione atmosferica e oceanica, aeromobili e sistemi di addestramento a terra, elicotteri, sistemi di difesa aerea, sistemi senza equipaggio.
Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.
L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non prevede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.
L'articolo VII, che investe le competenze dirette della X Commissione, disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo; essa avverrà ai sensi delle rispettive normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente da chi abbia una specifica necessità di conoscerle e sia provvisto di un'adeguata abilitazione di sicurezza, nonché per gli scopi contemplati dall'Accordo, e che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano.
L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.
L'articolo XI, infine, contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore, fino a un'eventuale denuncia di una Parte, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali. L'eventuale denuncia di una Parte sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica all'altra Parte. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata Pag. 72in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, osserva che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della X Commissione, si pone il duplice obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge n. 140 del 1996, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte.
L'accordo di compone di un breve preambolo e di 10 articoli.
L'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.
L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici; indica che tale cooperazione avverrà mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.
L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale. In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale.
L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli.
L'articolo V prevede che le parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione. I risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.
L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese.
L'articolo VII riguarda eventuali divergenze o controversie tra le Parti sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e stabilisce che vengano risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici. Pag. 73
L'articolo VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo.
L'articolo IX stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
L'articolo X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata. L'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, dispone la ratifica di due Accordi tra l'Italia e la Bielorussia rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale.
I due Accordi sono composti ciascuno di 11 articoli.
Il primo dei due Accordi è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi internazionali dei due Paesi. L'Accordo rileva per le competenze della X Commissione in quanto, come stabilito dall'articolo 3, concerne i settori della ricerca fondamentale ed applicata, della tecnologia industriale e dell'innovazione. L'articolo 4 dispone che la cooperazione potrà essere attuata nelle forme dello scambio di documentazione e d'informazioni scientifico-tecnologiche, di scienziati e specialisti, nonché per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e progettazione, per l'organizzazione di seminari e conferenze e per il sostegno alla commercializzazione di progetti congiunti. L'articolo 5 poi prevede che le Parti si impegnino in progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Ai sensi dell'articolo 7 ad una Commissione mista è affidato il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificarne l'applicazione. L'articolo 8 prevede espressamente che le disposizioni dell'Accordo non debbano pregiudicare i diritti e gli impegni delle Pag. 74Parti derivanti da Convenzioni internazionali o, nel caso del nostro Paese, dall'appartenenza all'Unione europea. L'Accordo sulla cooperazione culturale è finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività comuni per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale, che potranno assumere, tra le altre, forme dell'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche, della promozione di contatti tra enti ed associazioni culturali, della traduzione di opere letterarie, dell'intensificazione dei rapporti tra istituzioni museali.
Il progetto di legge di ratifica si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria per gli articoli 4 e 7 del primo Accordo e degli articoli 2, 3 e 8 del secondo. L'articolo 4 dispone la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti degli Accordi mentre l'articolo 5 è relativo all'entrata in vigore del provvedimento.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, come convenuto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.25.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.
La seduta comincia alle 12.25.
Programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 88.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.
Alex BAZZARO (Lega), relatore, osserva che l'Atto del Governo n. 88, di cui la X Commissione avvia oggi l'esame al fine dell'espressione del prescritto parere, reca il programma di utilizzo, per l'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. La richiesta di parere parlamentare è avanzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 recante «Norme in materia di attività produttive», la cosiddetta legge Bersani-bis. L'articolo 3, rubricato «Studi e ricerche per la politica industriale», autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi, per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché ad avvalersi di un Nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto. L'onere per far fronte alla predetta attività, comprensivo di quello relativo all'ulteriore attività consentita dall'articolo 2, comma 3, lettera f) della medesima legge n. 140 del 1999 – disposizione relativa all'utilizzo di esperti di alta qualificazione per la realizzazione da parte di imprese italiane di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale – è stato inizialmente individuato in 6 miliardi di lire annue (corrispondenti a 3.098.741,39 euro) a decorrere dal 1999.
Come nelle precedenti occasioni, la richiesta di parere parlamentare non ha per oggetto uno schema di provvedimento, bensì una Relazione in cui il Ministro sottopone al parere delle competenti Commissioni Pag. 75parlamentari le linee essenziali di un programma relativo all'utilizzazione delle risorse stanziate dall'articolo 3.
Per l'anno 2019, l'entità delle risorse riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 è stabilita in 105.994 euro, iscritti, ai sensi della legge di bilancio 2019, la legge n. 145 del 2018, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e assegnati al centro di responsabilità «Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese» – Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» – Programma 11.5 – «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale e movimento cooperativo» – Azione «Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale» (capitolo 2234). La relazione segnala che si tratta di spesa corrente da sostenere entro l'anno di competenza, in quanto gli interventi da realizzare sono stati limitati ad attività di studio, analisi e ricerche, che non comportano impegni pluriennali. Nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 – che dispongono, tra l'altro, la gratuità della partecipazione ad organismi collegiali – il programma ipotizza di destinare le risorse all'attuazione di alcune linee programmatiche del Ministero, enunciate nell'atto di indirizzo del 27 settembre 2018, che individua tra le priorità per il 2019, nell'ambito dell’«Incentivazione e sostegno del mondo produttivo», le seguenti Azioni: «Focus su PMI e innovazione» e «Incremento degli investimenti». La relazione specifica, quindi, che, al fine di dare attuazione alle citate priorità politiche, sono state programmate specifiche attività. Con riferimento al Piano nazionale Industria 4.0, la Relazione si sofferma su alcuni degli obiettivi delineati nel Piano (ora Impresa 4.0) e, in primo luogo, sulla finalità del sostegno del sistema produttivo italiano attraverso un insieme di misure organiche e complementari a supporto degli investimenti per l'innovazione e per la competitività, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici in atto in un contesto economico globalizzato e interconnesso: si evidenzia, quindi, il contributo offerto dal Piano in termini di supporto agli investimenti, alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla valorizzazione della produttività dei lavoratori, alla formazione di competenze adeguate e allo sviluppo di nuovi prodotti e processi. La Relazione pone l'accento sulle principali linee guida del Piano (tecnologica; azioni orizzontali e misure fiscali accessibili a tutte le imprese, indipendentemente da localizzazione geografica, settore, forma giuridica e dimensione; sostegno ai fattori abilitanti: investimenti, infrastrutture, competenze) e sui principali strumenti di agevolazione fiscale delineati nel Piano (iperammortamento; credito d'imposta ricerca e sviluppo; credito d'imposta in formazione 4.0). Con riferimento al credito di imposta per ricerca e sviluppo e all'iperammortamento, nella Relazione si evidenzia che, sebbene si tratti di agevolazioni fiscali di natura «automatica», ad oggi oltre 2000 imprese hanno richiesto l'acquisizione di un parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico, esercitando una facoltà prevista per la risoluzione di quesiti sull'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e in relazione ad ambiti estremamente tecnici. La Relazione rileva la necessità che si è riscontrata di integrare le risorse della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese con professionalità tecniche di elevata specializzazione e, in particolare, con ingegneri esperti con competenze specifiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0. A tale fine, si segnala che è stata innanzitutto portata a termine una procedura di selezione comparativa avviata nel corso del 2017, che ha portato alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'importo di complessivi 18.000 euro. Successivamente, in ragione della quantità, della complessità e specificità delle attività richieste, è stato necessario consolidare e integrare il personale assegnato alla gestione delle misure attuative del Piano Industria 4.0, mediante Pag. 76l'attivazione di contratti con esperti esterni, per l'importo di circa 40.000 euro. Nell'ambito della priorità politica «Imprese» individuata nel Piano della Performance 2019-2021, nella Relazione si evidenzia che la citata Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico intende avviare un'attività di monitoraggio per l'identificazione di situazioni di crisi d'impresa, da attuarsi mediante l'elaborazione di indicatori originali che integrino le classiche rilevazioni macroeconomiche con elementi cicroeconomici desumibili dai bilanci delle imprese. A tal fine, il Ministero si avvarrà della collaborazione della Società Cerved, mediante la stipula di un contratto di fornitura di servizi per l'importo di circa 40.000 euro.
Al Programma è allegata, ai sensi del medesimo articolo 3 della legge n. 140 del 1999, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza negli anni 2017 e 2018, nella quale sono indicati i singoli impegni assunti per il capitolo 2234. Più in dettaglio, nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2017 si segnala che, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano nazionale Industria 4.0, il Ministero ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione campionaria delle imprese italiane, finalizzata ad acquisire un quadro dettagliato delle dimensioni e delle strategie aziendali sui quali il Piano stesso può incidere. È stata pertanto effettuata una trattativa diretta tramite il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (procedura MEPA) con la società MET, per lo svolgimento, per un ammontare di 43.920 euro, di un'indagine finalizzata ad acquisire informazioni in merito alle strategie di innovazione attuate dalle imprese italiane, al ricorso alle misure previste dal Piano nazionale Industria 4.0 e ai fabbisogni di competenze e formazione. L'indagine ha evidenziato il principale impatto del Piano per le imprese, consistente nell'immediato rinnovamento del parco macchine, a testimonianza del forte interesse nelle strategie di innovazione, nonché nel ricorso a misure di sostegno agli investimenti (superammortamento, iperammortamento, Nuova Sabatini e credito d'imposta per ricerca e sviluppo) in tutte le classi dimensionali di impresa. Sempre nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2017 si evidenzia che il servizio nazionale di assistenza tecnica, di cui all'articolo 124 del regolamento REACH (il regolamento dell'Unione europea (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) ha registrato anche nel 2017 un costante aumento del livello di attività rispetto agli anni precedenti. Si evidenzia, in particolare, oltre all'implementazione ulteriore del servizio di assistenza alle imprese, il rafforzamento dell'attività di comunicazione pubblica finalizzata a sensibilizzare le imprese e i consumatori sui benefici del citato regolamento REACH per la protezione della salute umana e dell'ambiente. A riguardo, si sottolinea che è stata implementata la campagna di comunicazione «Carta di identità delle sostanze chimiche: 2018 ultima scadenza». Inoltre, alla luce degli indirizzi di policy comunitari in tema di economia circolare, promozione di un ambiente non tossico, riduzione dei rifiuti, convergenti sull'obiettivo della sostituzione delle sostanze pericolose, nonché del crescente fabbisogno di assistenza da parte delle imprese, l’helpdesk REACH ha promosso la realizzazione di azioni di comunicazione volte a sensibilizzare il tessuto produttivo sulle opportunità di investire in prodotti e processi innovativi più sicuri per l'uomo e per l'ambiente. Sono state altresì realizzate iniziative di alta formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche necessarie ad analizzare preventivamente gli impatti sugli aspetti socio-economici legati alle decisioni di autorizzare e restringere la produzione, importazione e uso delle sostanze chimiche. In considerazione del carattere fortemente tecnico-specialistico di tali attività, il 10 maggio 2017 è stato emanato un bando per il conferimento, tramite procedura di selezione comparativa, di un incarico individuale di collaborazione tecnico-scientifica, Pag. 77da svolgersi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un esperto di particolare e comprovata specializzazione, della durata di 12 mesi e per un corrispettivo di 14.000 euro complessivi, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. All'esito dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria, in data 24 ottobre si è proceduto alla stipula del contratto in questione.
Nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2018, si evidenzia che l'utilizzazione delle risorse del 2018 ha riguardato il perfezionamento di due procedure selettive ad evidenza pubblica mediante la sottoscrizione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa a esperti di elevata specializzazione nel campo della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0. Si rileva che anche per il 2018 il servizio nazionale di assistenza tecnica, di cui al citato articolo 124 del Regolamento REACH, ha registrato un incremento di attività rispetto agli anni precedenti, in ragione dell'aumento delle interrogazioni da parte delle imprese volte ad ottenere chiarimenti sugli adempimenti necessari alla registrazione presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate in quantitativi a partire da una tonnellata per anno, da effettuarsi entro il 31 maggio 2018. Inoltre, si segnala che nel 2018 è proseguito il servizio di incontro face-to-face con le imprese. A integrazione dell'assistenza diretta alle imprese, l’helpdesk ha approfondito la tematica della sostituzione delle sostanze pericolose, attraverso una serie di attività finalizzate a promuovere il networking, lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra gli stakeholders interessati.
Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.35.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 25 giugno 2019.
Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698 Governo.
Il Comitato si è riunito dalle 13 alle 13.10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 208 del 20 giugno 2019, a pagina 61, seconda colonna, ventesima riga, le parole: «del Movimento 5 Stelle» sono sostituite dalle seguenti «della Lega».
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