CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 giugno 2019
211.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Alessandro MORELLI, presidente, avverte che la deputata Daniela CARDINALE, appartenente al Gruppo Misto, è entrata a far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luciano CANTONE (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e VIII (Ambiente), sul disegno di legge di ratifica in titolo.
  I due protocolli emendativi in esame, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando Pag. 59per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963. Entrambe le Convenzioni, infatti, sono già state modificate, una prima volta dai rispettivi Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e, successivamente, dai Protocolli di Parigi del 16 novembre 1982.
  La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte. Il nostro Paese, infatti, ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei relativi Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.
  La Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), costituisce il primo strumento internazionale sulla questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Attualmente essi sono 15, ossia Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito. Austria e Lussemburgo hanno firmato ma non ancora proceduto alla ratifica.
  Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi princìpi.
   Entrambe le Convenzioni miravano a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, da non ostacolare con un sovraccarico di responsabilità.
  A seguito del grave incidente di Chernobyl, la Comunità internazionale decise di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni, di Parigi e di Vienna, le quali, per quanto ispirate da principi comuni, avevano ambiti di applicazione diversi. La Convenzione di Parigi e la complementare Convenzione di Bruxelles, infatti, hanno portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e sono aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri OCSE possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti. La Convenzione di Vienna ha invece portata universale poiché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e trova applicazione al danno ovunque sofferto.
  Successivamente nel 1988 fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione. Con il Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 147 del 1991, sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna.
  Nel 2004 la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica, ossia il Protocollo emendativo, la cui ratifica è ora all'esame del Parlamento. Il Protocollo del 2004 è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.
  Il Protocollo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare consta degli articoli I e II. L'articolo I reca le modifiche alla Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 come emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982. L'articolo II dispone che il Protocollo del 2004 costituisce parte integrante della Convenzione di Parigi del 1960 come già modificata da Protocolli del 1964 e del 1982. Pag. 60
  I principi fondanti le disposizioni del Protocollo possono essere così sinteticamente riassunti: la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare; il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari; la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica: pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione; la responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata; la responsabilità ricade esclusivamente sull'operatore dell'impianto nucleare; è stato ampliato il concetto di danno e viene prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni «immateriali» alle persone e ai beni, del costo delle «misure di ripristino» dell'ambiente e delle «misure preventive» adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.
  Le modifiche di carattere rafforzativo apportate dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzate sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare. Segnala in particolare che il Protocollo di Parigi (2004) non è ancora in vigore: infatti come accennato, ai sensi dell'articolo II, lettera e), è necessaria la ratifica dei due terzi dei Paesi contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004. L'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004. La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Per quanto attiene al secondo protocollo emendativo all'attenzione della Commissione, ricorda preliminarmente che la convenzione alla quale si riferisce, la Convenzione di Bruxelles, è stata adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare. In base a quanto previsto dalla richiamata Convenzione tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima.
  La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi e il suo ambito di applicazione geografico è limitato al danno subìto sul territorio di una parte contraente o in alto mare, causato da incidenti nucleari diversi da quelli che si verificano interamente nel territorio di uno Stato non contraente.
  Il combinato disposto delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles prevede un risarcimento fino a un importo massimo di circa 330 milioni di euro. Nessuno Stato può diventare o rimanere parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già parte contraente della Convenzione di Parigi. Come accennato l'Italia è parte della Convenzione di Bruxelles e ha ratificato i due protocolli emendativi, del 1964 e del 1982. Il Protocollo fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 in esame, depositato presso il Governo belga, non è ancora in vigore in quanto non sono Pag. 61ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari. Secondo i dati più aggiornati il Protocollo è stato ratificato da Spagna, Svizzera e Norvegia.
  Passando quindi al contenuto del disegno di legge, esso si compone di 5 articoli e, come già anticipato, autorizza la ratifica:
   1) del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
   2) del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.
  L'articolo 3 reca modifiche alla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare ed elenca, in particolare, specifiche definizioni finalizzate all'applicazione della medesima legge.
  Il comma 5 modifica in più punti l'articolo 16 della citata legge n. 1860, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.
  In particolare, si stabilisce, che il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell'esercente dell'impianto all'esercente di un altro impianto può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto, in linea con quanto previsto nel Protocollo emendativo del 2004 (lettera c)).
  Inoltre, il comma 5, lettera e), e i commi 8 e 9 recepiscono le modifiche operate con il Protocollo sub 1) relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente di un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare. In particolare, da un lato si conferma il principio attualmente previsto per il quale l'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, e, dall'altro, si introduce la previsione per la quale il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari al momento dell'incidente nucleare non può comunque avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che approva le condizioni generali della polizza assicurativa. In tal modo, si implementa il principio, sotteso alla Convenzione, come emendata nel 2004, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare, il quale è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a un impianto e in relazione ad esso, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari.
  Il comma 8 interviene poi sostituendo l'articolo 19 della legge n. 1860/1962, che attualmente fissa in circa 3,9 milioni di euro (7.500 milioni di lire) il limite massimo per le indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare. In suo luogo, il nuovo articolo 19 prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati è pari a 700 milioni di euro. Viene Pag. 62demandato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari.
  Infine, nel corso dell'esame in sede referente, al comma 10 è stato introdotto il nuovo comma 3 dell'articolo 23 della richiamata legge n. 1860; in particolare si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscano, nei propri siti internet istituzionali, una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge nonché sulle procedure, sulle modalità e sui termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili per diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti con adeguata evidenza i collegamenti alle sezioni dei siti internet dei due dicasteri competenti di cui al primo periodo.
  L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 dispone in ordine all'entrata in vigore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Raffaella PAITA (PD) chiede alla presidenza che la Commissione proceda all'espressione del parere di competenza nella giornata di domani.

  Alessandro MORELLI, presidente, accogliendo la proposta della deputata Paita, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Simone BALDELLI (FI) richiama l'attenzione della presidenza e della Commissione sulla necessità che il Governo riferisca tempestivamente sul mancato seguito dato agli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione Trasporti, nella seduta del 30 aprile u.s., in ordine all'emanazione del decreto attuativo in materia di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative e in materia di collocazione e modalità di uso degli autovelox.
  Segnala al riguardo una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di autovelox, che dimostra la necessità di una normativa chiara che non dia adito a dubbi applicativi ed interpretativi. Auspica quindi che il Governo possa intervenire per informare la Commissione ed il Parlamento sulle ragioni della mancata emanazione del citato decreto attuativo, previsto da una norma del 2010.

  La seduta termina alle 13.55.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 207 del 19 giugno 2019, a pagina 39, seconda colonna, sedicesima riga, le parole: «a sua prima firma 3.6, 3.7 e 3.8» sono sostituite dalle seguenti «a sua prima firma 3.36, 3.37 e 3.38».