SEDE CONSULTIVA
Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 13.50.
Sui lavori della Commissione.
Carla RUOCCO, presidente, avverte che il 24 giugno scorso è stato espresso il parere della Banca centrale europea sulla proposta di legge C. 313 Meloni, recante Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia, nonché sulla proposta di legge C. 1064 Borghi, recante Interpretazione autentica dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di gestione delle riserve ufficiali.
Fa presente quindi che il parere è a disposizione dei deputati, nonché disponibile sul sito internet della BCE.
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 1815, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice, ricorda che la VI Commissione Finanze è Pag. 43chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – la proposta di legge C. 1815, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
Il Consiglio d'Europa (CdE), istituito nel 1949 e avente sede a Strasburgo, è l'organizzazione internazionale avente lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. L'Organizzazione si avvale di uffici periferici per agevolare l'attuazione delle proprie attività e programmi.
Il Memorandum è volto ad attribuire all'unità già informalmente operante a Venezia lo status giuridico internazionale di Ufficio del CdE dedicato alla gestione di attività di cooperazione euro-mediterranea nel settore della promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, promosse dal CdE. L'istituzione di un Ufficio periferico del CdE a Venezia permetterà al locale capo della struttura di agire per conto del Segretario generale del CdE, consentendo una più agevole gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio.
Il Memorandum si compone di 30 articoli.
L'articolo 1 istituisce l'Ufficio di Venezia al fine di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto nel Mediterraneo del Sud.
L'articolo 2 definisce gli obiettivi dell'Ufficio, mentre i successivi articoli da 3 a 6 specificano le tipologie di personale di cui sarà dotato l'Ufficio.
L'articolo 7 riconosce all'Ufficio l'esercizio della capacità giuridica del CdE.
Gli articoli da 8 a 12 precisano le immunità e i privilegi di cui gode l'Ufficio.
Di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 11, volto a precisare l'ambito dell'autonomia finanziaria e valutaria di cui gode l'Ufficio. Esso prevede che, senza restrizioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun tipo:
a) l'Ufficio può possedere valuta di ogni tipo e operare conti in qualunque valuta;
b) l'Ufficio può liberamente trasferire i propri fondi da un Paese all'altro o all'interno di ciascun Paese e convertire ogni valuta in suo possesso in qualunque altra valuta;
c) nell'esercizio dei diritti concessigli dalle lettere a) e b), l'Ufficio presterà dovuta attenzione ad ogni osservazione della Repubblica italiana e si rimetterà ad esse fintanto che consideri che esse non pregiudicano gli interessi dell'Ufficio.
Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 12, che regola l'esenzione dell'Ufficio, da ogni imposta diretta, nonché dai dazi doganali e dalle proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione. In particolare, esso prevede che l'Ufficio, i suoi beni, reddito e altre proprietà sono esenti:
a) da ogni imposta diretta;
b) da ogni dazio doganale e proibizioni e restrizioni all'importazione e all'esportazione per gli articoli richiesti dall'Ufficio per uso ufficiale; gli articoli importati in franchigia non saranno venduti nel Paese nel quale sono importati, se non nelle condizioni approvate dal Governo di quel Paese;
c) da ogni dazio doganale, divieto e restrizioni all'importazione all'esportazione per le sue pubblicazioni.
L'articolo 13 riguarda le comunicazioni e la corrispondenza dei funzionari dell'Ufficio e l'uso da parte dell'Ufficio dei mezzi di comunicazione.
Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 14, che indica le immunità e i privilegi concessi ai funzionari dell'Ufficio, che sono esenti da ogni tassazione sugli stipendi e sugli emolumenti loro pagati dal Consiglio d'Europa, ad eccezione del personale assunto localmente, Pag. 44anche di nazionalità italiana (cui si applica l'articolo 15) e dei funzionari distaccati (cui si applica l'articolo 16).
L'articolo 17 precisa che tali immunità e privilegi sono riconosciuti nell'interesse del CdE e non per il beneficio individuale dei singoli funzionari e che il Segretario generale può agire per revocare tali immunità.
L'articolo 18 sancisce che l'Ufficio sarà finanziato con risorse del bilancio ordinario del CdE e con risorse extra-bilancio, ove previsto, per l'attuazione di programmi di cooperazione.
L'articolo 19 autorizza l'uso delle insegne del Consiglio d'Europa presso la sede dell'Ufficio e sui suoi mezzi di trasporto.
Di interesse per la Commissione Finanze è anche l'articolo 20, volto a regolare l'esenzione da accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale.
L'articolo 21 stabilisce l'esenzione dall'applicazione della legislazione italiana sulla previdenza sociale.
L'articolo 22 regola l'immatricolazione con targa diplomatica dei veicoli dell'Ufficio, l'articolo 23 sancisce l'obbligo del rispetto delle leggi locali da parte dei funzionari dell'Ufficio e l'articolo 24 chiarisce che i fornitori di servizi e i consulenti assunti in loco dall'Ufficio rimarranno soggetti alle leggi e ai regolamenti locali.
L'articolo 25 stabilisce che le controversie tra le parti sull'interpretazione o l'applicazione del Memorandum saranno risolte per via diplomatica.
Gli articoli da 26 a 30 definiscono regole e procedure per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale rinnovo o interruzione della validità del Memorandum.
Per quanto riguarda la proposta di legge di ratifica, d'iniziativa della senatrice Vanin ed altri, è stata approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso.
Il provvedimento consta di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Francesca Anna RUGGIERO (M5S), relatrice, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente) – il disegno di legge C. 1476, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative in sede referente da parte delle Commissioni di merito, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia Pag. 45nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
I due Protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando per la terza volta la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già modificate nel 1964 e nel 1982. La Convenzione di Parigi, la Convenzione di Bruxelles e i Protocolli del 1964 e del 1982 sono in vigore, e l'Italia ne è parte.
Con riguardo al contenuto del primo Protocollo, composto da due articoli, è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Esso prevede pertanto un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.
I miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare.
Riveste particolare importanza, ai fini delle competenze della Commissione Finanze, che il risarcimento deve essere previsto dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria. L'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro.
Quanto al secondo Protocollo, che modifica la Convenzione complementare di Bruxelles in conseguenza delle modifiche della Convenzione di Parigi, per gli Stati contraenti la Convenzione di Parigi che siano anche parti della Convenzione complementare di Bruxelles sarà previsto un ulteriore risarcimento finanziato con fondi pubblici per compensare le vittime di danni nucleari, nei casi in cui i fondi della Convenzione di Parigi risultino insufficienti. Tale Protocollo non è ancora in vigore in quanto non sono ancora stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.
Con riferimento al suo contenuto, il Protocollo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V.
Di particolare interesse per la Commissione Finanze è il paragrafo C, che sostituisce l'articolo 3 della Convenzione, prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell'esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile.
Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati. In conformità con le modifiche introdotte alle due Convenzioni, l'articolo 3 interviene in più punti sulla legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.Pag. 46
In particolare l'articolo 3, comma 9, interviene sull'obbligo, disposto dall'articolo 22 della legge n. 1860/1962 per ogni esercente un impianto nucleare, di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge, all'articolo 19, o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine, sostituisce il comma 1 del predetto articolo 22, comma 1, specificando che: l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19: dunque, non deve essere inferiore a 700 milioni di euro; qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato.
Mentre l'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie, il successivo articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
Alla luce di quanto illustrato, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.