SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE, indi del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.
La seduta comincia alle 16.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
C. 1648-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio scorso, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Rammenta, altresì, che in data 15 maggio 2019 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.
Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
C. 622-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.
Antonio ZENNARO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 maggio scorso, deliberando in quella sede un parere favorevole con due condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Rammenta, altresì, che in data 9 maggio 2019 la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le suddette condizioni.
Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.
Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
C. 1678, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 e dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. Segnala che il testo originario del disegno di legge in esame presentato al Senato, di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica ma che nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica pienamente utilizzabile, cui si fa riferimento nell'ambito del presente esame.
Passando alla disamina dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle Pag. 77informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che, per entrambi gli Accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: reputa dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.
Inoltre, relativamente alla Commissione mista (di cui all'articolo 7 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica), che si riunisce ogni 3 anni a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe a suo parere acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione.
In merito alla Commissione prevista all'articolo 8 dell'Accordo di cooperazione culturale, evidenzia come la relazione tecnica ipotizzi un solo incontro della Commissione nel corso del 2021 mentre la norma prevede che la Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali, in date da stabilire attraverso canali diplomatici. Andrebbero dunque a suo avviso acquisiti chiarimenti in merito alle modalità seguite dalla relazione tecnica per la quantificazione di tale onere.
Ferme restando le predette osservazioni, con riferimento ad entrambe le Commissioni menzionate, segnala che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei membri italiani in Belarus: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari bielorussi.
Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (cooperazione scientifica e tecnologica) e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), (cooperazione culturale), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 4 (forme di cooperazione scientifica e tecnologica) e 7 (Commissione mista) dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo bielorusso in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e che il successivo comma 2 autorizza la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dal 2021 per l'attuazione degli articoli 2 (forme di collaborazione in ambito culturale), 3 (cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio storico e culturale) e 8 (Commissione mista) dell'Accordo tra il tra il Governo italiano e il Governo bielorusso sulla cooperazione culturale. Osserva che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 170.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 176.820 euro a decorrere dal 2021, il comma 3 dell'articolo 3 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non ha osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.
Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
C. 1679, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. Segnala che il testo originario del disegno di legge presentato al Senato, di iniziativa parlamentare, non era corredato di relazione tecnica e che nel corso dell'esame al Senato è stata acquisita una relazione tecnica.
Passando alla disamina dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che, per entrambi gli accordi, tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.
Inoltre, in merito alle Commissioni previste dall'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione culturale e dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, che si riuniscono ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto – sul quale andrebbe a suo avviso acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni delle Commissioni.
Sempre con riferimento alle Commissioni ora menzionate, rileva che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Corea: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari coreani.
Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (cooperazione culturale), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (cooperazione scientifica e tecnologica), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 3 (diffusione dello studio dell'italiano e del coreano), 4 Pag. 79(collaborazione nel campo dell'istruzione), 6 (collaborazione fra università), 7 (collaborazione in materia di arti visive), 8 (promozione dell'attività cinematografica), 9 (cooperazione nel settore della proprietà intellettuale), 11 (cooperazione tra musei e tra biblioteche), 13 (borse di studio), 16 (cooperazione nei settori dei giovani e dello sport) e 19 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in materia di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.
Fa inoltre presente che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione degli articoli 5 (attività di cooperazione), 7 e paragrafo 2.2.3 dell'Annesso (trattamento della proprietà industriale) e 8 (istituzione di una Commissione mista) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di cooperazione scientifica a tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea.
Rileva che il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari complessivamente a 790.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 815.170 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
Ciò posto, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento, pur includendo oneri di missione, siano configurati come limiti massimi di spesa, non ha osservazioni da formulare riguardo alla copertura finanziaria degli oneri medesimi, stante l'esiguità dei citati oneri di missione.
Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Nuovo testo C. 1603-bis Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – reca deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione e che le disposizioni in esame sono corredate di relazione tecnica riferita al testo originario, precedente lo stralcio.
Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli 1, 5 e 13, recanti deleghe al Governo in materia di CONI e di ordinamento sportivo, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme sopra descritte contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (articolo 1), ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e all'esercizio della professione di agente sportivo (articolo 5), agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti riconosciuti dal CONI (articolo 13). Osserva che tali disposizioni sono corredate di clausole di invarianza finanziaria e che la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle summenzionate deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, Pag. 80rammenta che la delega contenuta all'articolo 13, comma 1, prevede un ulteriore meccanismo volto ad assicurare la copertura di eventuali oneri, consistente nel rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tanto premesso, non formula osservazioni nel presupposto che la neutralità delle normative delegate ovvero eventuali effetti onerosi, non determinabili in questa fase, potranno essere verificati in occasione della predisposizione della normativa delegata. Peraltro, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo (articolo 1, comma 1), andrebbe a suo parere acquista una valutazione in merito alla possibilità che si verifichino effetti di minor gettito, nel caso in cui sia disposto (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e-bis)) il divieto di scommesse sulle partite di calcio delle società della Lega nazionale dilettanti. Ciò al fine di suffragare l'assunzione che il predetto criterio di delega possa essere attuato a condizioni di invarianza finanziaria, come previsto dalla clausola di neutralità riportata al comma 4 dello stesso articolo 1.
In merito all'articolo 2, concernente i Centri sportivi scolastici, in ordine ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla possibilità per le scuole di istituire enti per la pratica di attività sportive, anche appartenenti al terzo settore, non formula osservazioni nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – la norma si limiti a disciplinare una facoltà già prevista a legislazione vigente.
Segnala, altresì, che tra le modifiche ed integrazioni approvate dalla Commissione di merito viene previsto che le scuole, nel regolamento del centro sportivo scolastico, possano stabilire che le attività sportive vengano rese in favore dei propri studenti, «di norma», a titolo gratuito. A tale riguardo, non formula osservazioni per i profili di quantificazione in considerazione della natura facoltativa delle disposizioni e della previsione di attuazione dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.
Sempre con riferimento alla clausola generale di non onerosità riportata all'ultimo comma, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo in esame ad invarianza di oneri.
Con riferimento all'articolo 3, relativo alla disciplina del titolo sportivo, circa i profili di quantificazione, nel rilevare che la relazione tecnica non considera la norma, fa presente che la disposizione riguarda trasferimenti tra soggetti privati. La stessa appare quindi priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito sarebbe comunque a suo avviso utile acquisire una conferma.
Con riguardo all'articolo 3-bis, concernente gli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi, in merito ai profili di quantificazione, non formulano osservazioni, tenuto conto che l'obbligo in questione fa capo a soggetti privati.
In merito agli articoli 4, 12 e 14, recanti deleghe al Governo in materia di professioni sportive, di impianti sportivi e di discipline sportive invernali, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme contengono una serie di deleghe legislative per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di enti sportivi e di rapporto di lavoro sportivo, di impianti sportivi nonché in materia di discipline sportive invernali. Osserva che tali disposizioni sono tutte corredate di clausole di invarianza finanziaria e la relazione tecnica, in merito all'attuazione delle deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con specifico riguardo all'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, viene previsto sia l'utilizzo del Fondo per gli interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, sia il rinvio al meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
Osserva che anche per quanto concerne la delega contenuta all'articolo 14, comma 1, è prevista l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Pag. 81
Tanto premesso, non formula osservazioni, tenuto conto che la verifica della neutralità ovvero degli oneri (e delle relative coperture) derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, potrà essere effettuata in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati.
Tuttavia, con specifico riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), n. 2-bis – che prevede l'obbligo di dotare, dove sia possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata – stante il carattere puntuale del criterio medesimo, sarebbe a suo parere opportuno acquisire una valutazione circa il potenziale impatto finanziario della previsione per i casi in cui l'obbligo ricada su soggetti pubblici.
Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
Nuovo testo C. 1822.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, reca il differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi e che tale proposta d'iniziativa parlamentare e gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione non sono corredati di relazione tecnica.
Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha alcunché da osservare in merito ai profili di quantificazione.
Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel rilevare il carattere ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare.
Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Ulteriore nuovo testo C. 1549.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, fa presente che il provvedimento reca disposizioni in materia di limitazioni alla vendita di prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso, nonché per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Rammenta che oggetto del presente esame è il testo elaborato dalla Commissione di merito e che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.
Passando alla disamina delle disposizioni che presentano profili di carattere Pag. 82finanziario, osserva, circa i profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, riguardanti limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, che le disposizioni vietano le aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ed escludono la possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari. Rileva che tali disposizioni, stante il tenore delle stesse, non appaiono determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
Evidenzia che andrebbero peraltro esclusi effetti, benché di carattere eventuale ed indiretto, di maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti riconducibili ai predetti divieti.
Circa i profili di quantificazione degli articoli 4 e 5, relativi al sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione, rileva che le norme sopra descritte contengono una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Osserva che la normativa delegata dovrà prevedere, fra l'altro, l'introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare.
Segnala che la norma di delega è corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri. Pertanto, benché l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura, sarebbe utile, a suo parere, acquisire dati ed elementi di valutazione, anche di massima, riguardo al potenziale impatto finanziario delle misure agevolative che si intende introdurre e alle risorse per farvi fronte.
Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.
Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.