SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Simone Valente.
La seduta comincia alle 16.
Sulla pubblicità dei lavori.
Marica FANTUZ, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-bis Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Roberto ROSSINI (M5S), relatore, desidera innanzitutto esprimere sentimenti di vicinanza all'Arma dei carabinieri e di cordoglio ai familiari dell'appuntato scelto Emanuele Anzini, travolto e ucciso a un posto di controllo a Terno d'Isola da un automobilista risultato positivo all'alcoltest. Pag. 66
Rileva, quindi, che il provvedimento in esame risulta dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019.
Ricorda che lo stralcio è stato disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, in quanto il contenuto del Capo III – che è confluito in un autonomo disegno di legge (C. 1603-ter) – reca disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive che sono, quindi, estranee all'oggetto complessivo del provvedimento stesso, come preannunciato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
Sottolinea, dunque, che l'iniziativa legislativa è volta a realizzare una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, attraverso disposizioni di diretta applicazione, ma anche mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio.
Nello specifico, il capo I (articoli da 1 a 3) prevede in primo luogo una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); attribuisce poi alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici; infine, disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche.
In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore, dettando specifici principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.
Con riguardo alle competenze della Commissione Difesa, segnala la lettera d) – così come modificata dall'esame degli emendamenti – secondo la quale nell'esercizio della delega occorrerà definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi.
L'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole, di costituire Centri sportivi scolastici secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, ossia il corpo di norme dettate dal decreto legislativo n. 117 del 2017 che disciplina l'attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti filantropici e così via.
In particolare, con riguardo al comma 1-bis che prevede che le attività del centro sportivo scolastico siano programmate dal consiglio di istituto che può sentire, laddove presenti, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, aventi la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico, osserva che non è infrequente il caso in cui le ASD con sede legale in comuni limitrofi abbiano costituito una nuova associazione tramite lo strumento della fusione. Pertanto, mantenendo tale vincolo, si rischia che un centro sportivo scolastico non possa coinvolgere l'ASD in cui sono iscritti ragazzi residenti nel medesimo comune non avendo la propria sede legale nel comune in cui opera il centro sportivo scolastico.
L'articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, inteso come l'insieme delle condizioni giuridiche che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 3-bis, che novella l'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, introducendo il nuovo comma 6-bis che prevede la costituzione, da parte delle società sportive (S.p.A. o s.r.l.) di un organo consultivo con il compito di provvedere alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. La medesima disposizione prevede anche che i componenti di tale organo vengano eletti dagli abbonati alla società sportiva tramite un «sistema elettronico», sulla base di un apposito regolamento che dovrà contenere regole in materia di riservatezza. Al riguardo evidenzia che il predetto sistema, tramite cui Pag. 67l'abbonato potrà esprimere il proprio voto, dovrebbe consentire sia che le operazioni di voto avvengano garantendo l'identificazione del votante con certezza (ad esempio attraverso il sistema pubblico di identità digitale – SPID), sia l'integrità del dato da esso prodotto all'interno del sistema nonché la sua conservazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Passando al capo II (articoli 4 e 5), sottolinea che esso reca le deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive.
In particolare, l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo precisando che questa è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico.
In questo ambito, il Governo dovrà osservare alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali rilevano – con riguardo alle competenze della Commissione Difesa – quelli di cui alla lettera i) ed alla lettera l).
Nello specifico, la lettera i) prevede che i decreti legislativi dovranno procedere alla revisione e al trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
La lettera l) prevede, invece, il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno.
L'articolo 5 reca la delega per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
Gli articoli da 6 a 11, come sopra ricordato, sono stati stralciati.
L'articolo 12 contiene la delega al Governo in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché in materia di costruzione di nuovi impianti sportivi e di ristrutturazione e ripristino di quelli già esistenti.
L'articolo 13 contiene la delega al Governo in materia di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile a carico di federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite e delle loro affiliate. In particolare, il Governo dovrà assicurare la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità perseguite.
Infine, l'articolo 14 contiene la delega in materia di discipline sportive invernali, finalizzata a garantire standard di sicurezza più elevati.
Ciò premesso, segnala che per tutte le deleghe è previsto che i decreti attuativi siano adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I relativi schemi dovranno essere prima trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo sarà possibile per il Governo correggere i provvedimenti con norme integrative e correttive, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Dall'attuazione delle deleghe non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conclude ricordando a tutti il ruolo fondamentale ricoperto dallo sport all'interno Pag. 68del nostro contesto culturale e in particolare tra i giovani; lo sport non è solamente importante per la salute di chi lo pratica, ma è anche uno strumento educativo e di integrazione sociale. Per questa ragione, ritiene sia assolutamente condivisibile una riforma dell'ordinamento sportivo e, in particolare, l'introduzione di centri sportivi scolastici che possano creare delle sinergie con le associazioni sportive dilettantesche che agiscono sul territorio definendo percorsi di formazione e di crescita condivisi.
Infine, evidenzia l'opportunità di una riforma in materia di ordinamento sportivo che possa favorire la diffusione, tra i nostri ragazzi, di discipline altrimenti non conosciute e di conseguenza non praticate, anche al fine di scoprire e valorizzare atleti che potranno ottenere, in Europa e nel mondo, quei successi che potranno dare al nostro Paese il prestigio che merita.
Alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.
C. 1623 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luca TOCCALINI (LEGA), relatore, riferisce che lo scopo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Ciad è quello di definire una cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale in tale settore, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.
Rileva, quindi, che l'Accordo è composto da 12 articoli e da un breve preambolo.
Entrando nel dettaglio, evidenzia che l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovvero quello di agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali sottoscritti.
L'articolo 2 attribuisce la responsabilità della gestione delle attività ai rispettivi ministeri della difesa e individua aree e modalità di gestione stabilendo, altresì, che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere luogo alternativamente in Italia e in Ciad.
Con riguardo alle aree interessate dall'Accordo, segnala la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti.
Quanto, invece, alle modalità di cooperazione nel settore dell'industria della difesa, sono previsti scambi di visite di delegazioni civili e militari e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari.
L'articolo 3 riguarda gli aspetti finanziari e prevede che ciascuna Parte provveda Pag. 69alle spese di sua competenza, stabilendo altresì che la parte ospitante fornirà le cure di emergenza al personale invitato, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari.
L'articolo 4 riguarda la giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Viene inoltre riconosciuto allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile nei casi in cui i reati commessi minaccino la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
L'articolo 5 reca la disciplina in materia di risarcimento dei danni.
L'articolo 6 riguarda, invece, la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione.
Come precisato nella relazione che correda il disegno di legge, la cooperazione nel settore degli armamenti potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge n. 185 del 1990.
Gli articoli 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la proprietà intellettuale e il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati.
In particolare, segnala che per quanto riguarda gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo l'articolo 8 prevede che dovrà essere stipulato uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
L'articolo 9 contiene le disposizioni che regolano le eventuali controversie relative dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge.
Infine, l'articolo 11 prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione e rivedere o emendare l'Accordo, mentre l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo resterà in vigore fino all'avvenuta denuncia di una delle due Parti, fatte salve le attività in corso, se non diversamente concordato.
Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente le consuete clausole relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad 8.818 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, in relazione allo svolgimento delle visite ufficiali e delle consultazioni tra le rispettive delegazioni previste dall'articolo 2 dell'Accordo.
L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.
C. 1624 Governo
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giovanni RUSSO (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento evidenziando che l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, firmato a Roma il 27 giugno 2017, è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
Inoltre sottolinea che l'Accordo mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti.
Passando al contenuto di merito dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 precisa che lo strumento pattizio è volto a stabilire le condizioni generali per la cooperazione nel settore della difesa su base reciproca e in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici.
L'articolo 2 individua, invece, il campo di applicazione che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche.
L'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2.
L'articolo 4 istituisce una Commissione tecnica mista incaricata di seguire l'applicazione dell'Accordo e degli atti che ne discendono, che si riunirà una volta all'anno alternativamente nei due Paesi.
L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte – fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza, da fornire se possibile presso le infrastrutture militari – sosterrà le spese di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 6 riguarda la giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale civile e militare ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. La giurisdizione potrà, invece, essere esercitata dallo Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale, nei casi in cui minaccino la sicurezza o il patrimonio dello Stato medesimo e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso.
Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e con l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
L'articolo 7 è volto a garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, mentre l'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre precisato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti.
L'articolo 9 disciplina la durata dell'Accordo, stabilita in 5 anni rinnovabili automaticamente salvo denuncia.
L'articolo 10 prevede che, in caso di forza maggiore, le Parti possano, previo incontro, decidere di continuare, sospendere o risolvere l'Accordo a seguito di un comune esame della situazione nell'ambito di una Commissione tecnica straordinaria.
L'articolo 11 disciplina le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, che verranno risolte amichevolmente tra le Parti Pag. 71o, in caso di persistente disaccordo, tramite ricorso alle norme internazionali che regolano la materia.
L'articolo 12, infine, riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo e delle successive modifiche.
Quanto al disegno di legge governativo, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 dispone la copertura degli oneri finanziari – pari a 7.464 euro annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2019 – discendenti dall'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo.
L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 16.30.
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