CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (C. 1603-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
   rilevato che il provvedimento risulta dallo stralcio del Capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019;
   evidenziato che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;
   considerato che, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi dettati per la richiamate deleghe, rilevano, per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, sia la lettera d) dell'articolo 1 che prescrive di definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite, e degli organismi sportivi, sia le lettere i) e l) dell'articolo 4 che prevedono, rispettivamente, la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno;
   considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari che esprimono atleti in grado di partecipare ed affermarsi in ambito nazionale ed internazionale, compresa la partecipazione ai giochi olimpici;
   rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   sia valutata la possibilità di supportare l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare, e in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (C. 1623 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (C. 1623 Governo);
   rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo;
   evidenziato che l'articolo 2 individua sia le aree oggetto dell'Accordo che sono la politica di sicurezza militare e difesa, lo sviluppo e la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi della difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impiego delle Forze armate, le questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari, nonché le visite ufficiali di delegazioni e lo scambio di esperienze tra esperti delle Parti, sia le modalità della cooperazione nel settore dell'industria della difesa, prevedendo scambi di visite e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa, scambi di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari, corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze dibattiti e simposi organizzati presso istituti civili e militari della difesa, nonché esercitazioni militari;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 6, riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed elenca le categorie di armamenti oggetto della cooperazione;
   considerato che nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge governativo viene precisato che la cooperazione nell'ambito dei prodotti per la difesa potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (C. 1624 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (C. 1624 Governo);
   rilevato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli ed è volto ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;
   rilevato, altresì, che l'Accordo mira a produrre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti;
   sottolineato che l'articolo 2 individua il campo di applicazione che comprende le seguenti aree e modalità di cooperazione: formazione dei militari congolesi negli stabilimenti militari italiani; acquisizione di equipaggiamenti e di materiali; assistenza in materia di sanità, trasmissioni, logistica e servizi; scambio di informazioni strategiche;
   sottolineato, altresì, che l'articolo 3 prevede la possibilità che vengano stipulate ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione di cui all'articolo 2,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.