SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.
La seduta comincia alle 13.40.
Sull'ordine dei lavori
Francesca BUSINAROLO, presidente, propone di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima alla trattazione della sede consultiva, per passare successivamente alla sede referente.
La Commissione consente.
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Nuovo testo C. 1603-bis Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Francesca BUSINAROLO (M5S), presidente, ricorda che nel corso della seduta si dovrà procedere anche alla deliberazione sul prescritto parere.
Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad Pag. 47esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1603-bis recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Rammenta che il provvedimento risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, del Capo III (articoli da 6 a 11, recanti disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive) del disegno di legge A.C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). L'A.C. 1603 era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2019 e presentato alla Camera, in prima lettura, il 15 febbraio 2019. Gli articoli da 6 a 11 sono, invece, confluiti nell'A.C, 1603-ter, assegnato in sede referente all'esame della Commissione Giustizia.
Segnalo che il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, è organizzato – al netto dello stralcio dell'originario Capo III – in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto da quattro articoli, da 1 a 3-bis), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto da 4 articoli, da 12 a 14-bis), Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede precisa che si soffermerà esclusivamente sui limitati profili di stretta competenza della Commissione giustizia.
Segnala, quindi, che il comma 3-bis dell'articolo 2 – che interviene in materia di centri sportivi scolastici – introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Anticipo che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera g-bis), del provvedimento in esame, sul quale tornerò successivamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi dettati al Governo nell'esercizio della delega per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Ricordo in proposito che l'articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 104 del 2013, nell'introdurre disposizioni per la tutela della salute delle scuole, prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati. L'articolo 3-bis del provvedimento in esame, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge due nuovi commi all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, stabilendo che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo volto alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. I membri di tale organo sono eletti, in numero da tre a cinque, tra gli abbonati alla società sportiva, in base a un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che dovrà contenere regole in materia di riservatezza nonché indicare le cause di ineleggibilità e decadenza. Tra di esse sono previsti espressamente i casi in cui nei confronti del tifoso: sia stato disposto dal questore il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate (di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento Pag. 48di manifestazioni sportive); sia stato emesso un provvedimento di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); ovvero sia stato emesso un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono poi fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Passando all'articolo 5, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, segnala che esso individua, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 1, la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (lettera h, introdotta durante l'esame da parte della VII Commissione).
L'articolo 12 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti. In particolare, segnalo che tra i principi e i criteri direttivi previsti per l'adozione dei citati decreti legislativi sono individuati: la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo (lettera a) del comma 2); la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e la riduzione dei termini procedurali previsti per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi dall'articolo 1, comma 304, della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), come modificato e integrato dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali criteri sono applicati in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (lettera d) del comma 2).
L'articolo 14, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati, indica, tra i principi e i criteri direttivi stabiliti per l'adozione dei citati decreti legislativi: al numero 3) della lettera b) del comma 1, la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo in particolare l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, con la previsione di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; al numero 4) della lettera b) del comma 1, il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.
Ciò premesso, riservandosi di valutare comunque eventuali rilievi che dovessero essere avanzati dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.
Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549 Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2019.
Francesca BUSINAROLO (M5S), presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della seduta, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206 Costa.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.
Francesca BUSINAROLO, presidente, comunica che sono state presentate 12 proposte emendative (vedi allegato 2).
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 01.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 1.1 e Conte 1.2 e 1.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Sarno 1.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Esprime infine parere contrario sull'emendamento Cirielli 1.5, sugli identici articoli aggiuntivi Vitiello 1.01 e Colletti 1.02, nonché sugli articoli aggiuntivi Vitiello 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme al relatore.
Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) sottoscrive l'emendamento Colletti 01.1, accogliendo la riformulazione proposta dal relatore.
La Commissione approva l'emendamento Colletti 01.1 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3) e respinge l'emendamento Colletti 1.1.
Federico CONTE (LeU) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.2, analogamente al successivo 1.3, interviene sull'entità della riparazione, con l'obiettivo di innalzarne il limite massimo. Nel riconoscere che la soluzione adottata dall'emendamento 1.2, introducendo il criterio del maggior danno subito dalla vittima di ingiusta detenzione, potrebbe ingenerare il dubbio che si stia snaturando l'istituto in direzione del risarcimento, invita tuttavia ad una riflessione sull'emendamento a sua firma 1.3 che invece si limita ad elevare il limite massimo della riparazione a 1 milione di euro, ritenendo maturi i tempi per un adeguamento delle cifre previste dal codice di procedura penale. Evidenzia infatti Pag. 50l'enorme danno che viene inflitto ad un soggetto che risulti essere stato ingiustamente detenuto per reati molto gravi, quali la partecipazione a consorterie delinquenziali o la violenza sessuale, senza contare il caso di imprenditori che hanno visto conclusa la loro attività a seguito di infondati coinvolgimenti in ipotesi di bancarotta fraudolenta.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Conte 1.2 e 1.3.
Gianfranco DI SARNO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.4 proposta dal relatore.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel sottolineare che la riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4 proposta dal relatore è condivisa dal Governo, precisa che essa è volta a precisare che la grave violazione di legge deve riguardare alcune specifiche norme del codice di procedura penale.
Alfredo BAZOLI (PD) interviene per chiedere chiarimenti sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, considerato che il testo originario della proposta di legge presenta una formulazione molto chiara, prevedendo che le sentenze che accolgono le domande di riparazione sono comunque trasmesse agli organi titolari dell'azione disciplinare per le opportune valutazioni. Ritiene che al contrario la proposta di riformulazione introduca una incomprensibile e irragionevole distinzione.
Federico CONTE (LeU), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, rileva che la distinzione introdotta dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4 presenta profili di dubbia legittimità costituzionale considerato che l'azione disciplinare del procuratore generale della Corte di cassazione è obbligatoria, mentre non lo è l'azione disciplinare del Ministro della giustizia. Ritiene inoltre che, pur essendo in apparenza più rigorosa, la proposta di riformulazione sembra lasciare spazio alla discrezionalità politica del Ministro, rendendo incerto l'esercizio dell'azione disciplinare.
Enrico COSTA (FI), con riferimento alle considerazioni dei colleghi Conte e Bazoli, evidenzia che il testo originario della proposta di legge a sua firma presenta una formulazione molto chiara, garantendo la neutralità dell'azione della Corte d'appello che allo stato deve limitarsi ad accertare se vi sia stata misura di restrizione della libertà personale, da una parte, e una sentenza di assoluzione, dall'altra, e di conseguenza stabilire l'entità della misura compensativa, per poi trasferire gli atti alle autorità competenti per l'azione disciplinare. Rileva che con la riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, la Corte d'Appello è sostanzialmente tenuta ad un'azione istruttoria complessa, dovendo verificare la sussistenza della grave violazione di legge per l'invio dell'ordinanza al procuratore generale della Corte di cassazione. Nel ritenere che in tal modo si attribuisca alla Corte d'appello un onere non indifferente, per di più con riguardo a funzioni che non le competono, ricorda tuttavia che l'obiettivo prioritario è quello di raggiungere il consenso necessario ad approvare il provvedimento, che è esaminato in quota opposizione. Auspica comunque che vi sia comunque la possibilità nel prosieguo dell’iter della proposta di legge di introdurre eventuali miglioramenti.
Pierantonio ZANETTIN (FI), integrando le considerazioni del collega Costa, rileva che nella sua formulazione originaria la proposta di legge prevede l'automatica trasmissione di tutte le ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione, con il rischio di un vaglio «casuale». Evidenzia che al contrario, con la modifica introdotta dalla riformulazione dell'emendamento Di Sarno 1.4, al procuratore generale della Corte di cassazione verranno inviate soltanto specifiche ordinanze, motivate e argomentate, che sicuramente non potranno finire relegate in un armadio e che saranno oggetto del necessario approfondimento. Pag. 51Ritiene pertanto che il testo modificato risulterà più efficace con riguardo alla finalità ultima di evidenziare al procuratore generale i profili di responsabilità disciplinare in materia di ingiusta detenzione.
La Commissione approva l'emendamento Di Sarno 1.4 (Nuova formulazione) (vedi allegato 3).
Francesca BUSINAROLO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cirielli 1.5 e dell'articolo aggiuntivo Colletti 1.02; s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vitiello 1.01.
Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) evidenzia che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.03 si prefigge, analogamente ai successivi 1.04, 1.05 e 1.06, di valorizzare la trasmissione dell'ordinanza, dando un contenuto all'illecito disciplinare rilevato, anche allo scopo di evitare che gli atti finiscano in un armadio, come ventilato dal collega Zanettin. Precisa pertanto che a tal fine gli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.04 modificano il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, integrando l'elenco degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni con le ipotesi di ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale, determinata da grave negligenza, nonché con le ipotesi di errore giudiziario di cui all'articolo 643 del medesimo codice, determinato da grave negligenza. Segnala inoltre che gli articoli aggiuntivi 1.05 e 1.06 intervengono sul decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che disciplina l'accesso in magistratura, nonché la progressione economica e le funzioni dei magistrati, prevedendo che nella valutazione di professionalità con riguardo alla capacità del magistrato si tenga conto, oltre degli altri elementi indicati alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, anche delle ipotesi di ingiusta detenzione e di errore giudiziario, determinati da grave negligenza.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vitiello 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06.
Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Pierantonio ZANETTIN (FI), approfittando della presenza del sottosegretario Ferraresi, ricorda di aver chiesto fin dalla prima seduta della Commissione Giustizia che fosse avviato l'esame della proposta di legge a sua prima firma C. 489 recante, oltre alle modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, anche disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Ricorda altresì di aver ottenuto anche l'assenso del Ministro Bonafede circa l'opportunità di un intervento in materia, quando intervenne in Commissione Giustizia nei primi mesi della legislatura per l'illustrazione delle linee guida del suo dicastero. Ne sollecita pertanto l'avvio dell'esame, anche in considerazione delle molte dichiarazioni rilasciate in questi giorni da diversi esponenti del mondo politico e della magistratura, a partire dallo stesso sottosegretario, circa la necessità e l'urgenza di un intervento normativo in materia da parte del Parlamento, soprattutto in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto il Consiglio superiore della magistratura.
La seduta termina alle 15.05.
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