CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 16.50.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione della relatrice Corneli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1206 Costa, recante modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Passando a sintetizzare il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di un solo articolo, il comma 1 modifica l'articolo 314 del codice di procedura penale, relativamente ai presupposti della decisione in materia di riparazione per ingiusta detenzione.
  In particolare, la lettera a) integra il dettato del comma 1 dell'articolo 314, aggiungendo, tra le ipotesi in cui è prevista la riparazione, il caso di colui che sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto e, successivamente, sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
  La lettera b) integra il dettato del comma 2, inserendo tra le ipotesi di riparazione, sempre in caso di arresto o fermo, qualora tali misure poi non convalidate con decisione irrevocabile.
  La lettera c) inserisce nel predetto articolo 314 un nuovo comma 2-bis, il quale prevede il diritto all'equa riparazione anche a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.
  Segnala come le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del codice di procedura penale codificano normativamente quanto già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 1999, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli articoli 2, 3, 13, 24 e 76 della Costituzione:
   l'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;
   l'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto alla riparazione, Pag. 18nei medesimi limiti, spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

  Secondo la Corte la diversità della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non infatti è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata.
  Il comma 2 dell'articolo inserisce invece un nuovo comma 3-bis nell'articolo 315 del codice di procedura penale per prevedere la trasmissione dell'ordinanza di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, per le valutazioni di competenza, al Ministro della Giustizia, nonché, nel caso di grave violazione di legge e di violazione delle norme di cui ai Capi I e II del Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale (si tratta delle disposizioni generali in materia di misure cautelari personali e delle disposizioni in materia di misure coercitive), al Procuratore generale presso la Cassazione.
  La finalità della norma è quella di agevolare la conoscenza delle stesse sentenze da parte di tali soggetti, i quali, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente, devono valutare se l'applicazione della custodia cautelare sia avvenuta contra legem e sia stata determinata da una negligenza grave e inescusabile, tale da consentire l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato.
  Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce la proposta di legge, ricorda che l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati è promossa dal Ministro della giustizia (ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione) e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per essere decisa dal Consiglio superiore della magistratura (ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione).
  In particolare, in base all'articolo 14 del decreto legislativo n. 109 del 2003, il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare, entro un anno dalla notizia del fatto, mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone contestualmente comunicazione al CSM, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Analogamente deve procedere il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al CSM. Il CSM, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.
  In base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2003, costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato, tra gli altri, «l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile». La disposizione precisa che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.
  Segnala inoltre che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (di cui all'articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (di cui all'articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell'articolo 24 della Costituzione, che, al quarto comma, attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
  Rammenta altresì che l'articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo.Pag. 19
  In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, introduce uno specifico rimedio idoneo a «compensare», in chiave solidaristica, gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, prevedendo, agli articoli 314 e 315, una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.
  I richiamati articoli 314 e 315 prevedono un indennizzo per:
   chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
   chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della misura previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
   chi è stato condannato e che nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della misura previste dai richiamati articoli 273 e 280 del codice di procedura penale;
   chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
   chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto;
   chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

  La riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo, e viene quindi determinata dal giudice in via equitativa, in una somma che non può eccedere l'importo di 516.456 euro.
  Segnala altresì che il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha modificato l'articolo 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell'anno precedente.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar.
C. 1640 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1640, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
  Rileva innanzitutto come l'Accordo di cooperazione di cui si propone la ratifica si inquadri nell'ambito di un progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e ha l'obiettivo di estendere la cooperazione in tali settori, tenendo presente gli interessi comuni, e di definire un quadro di riferimento per programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 13 articoli relativi al settore dell'istruzione e a quello dell'università e della ricerca, l'articolo 1 prevede la promozione di scambio e di visite di esperti in tutti i campi dell'istruzione, compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi, mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali, nonché scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche, con riserva sui diritti di proprietà intellettuale.
  L'articolo 2 dispone che le Parti favoriscano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel settore dell'istruzione. Tali corsi dovranno essere concordati tra le Parti, almeno quattro mesi prima dell'inizio, relativamente a programmi, materiale didattico, orario e numero dei partecipanti; inoltre si prevede che le Parti si informeranno reciprocamente sui corsi che si intendono organizzare annualmente, al fine di garantire il reciproco vantaggio.
  L'articolo 3 prevede l'attività di promozione dello studio della lingua dell'altra Parte, mentre l'articolo 4 disciplina lo scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell'infanzia, all'istruzione tecnica e professionale, all'amministrazione scolastica, alle risorse per l'apprendimento, alle misure per gli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze e alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue.
  L'articolo 5 regola lo scambio di informazioni su titoli e diplomi rilasciati dalle istituzioni educative dei due Paesi.
  L'articolo 6 stabilisce che le Parti si impegnano a favorire la cooperazione accademica e gli accordi tra le facoltà, lo scambi di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata e la produzione di studi, documenti, pubblicazioni e dati tra i due paesi.
  L'articolo 7 riguarda lo scambio di informazioni sulle attività, il funzionamento delle università e i titoli accademici delle due Parti; inoltre relativamente al riconoscimento dei titoli di studio, prevede che le Parti esamineranno la possibilità di istituire un tavolo di esperti con il compito di redigere un accordo bilaterale.
  L'articolo 8 prevede l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati che intendano proseguire all'estero gli studi per conseguire un titolo universitario o un dottorato.
  L'articolo 9 prevede che le Parti organizzino incontri periodici tra rappresentanti dei due Stati per realizzare obiettivi comuni, secondo priorità da individuare nell'ambito di scambi scientifici e tecnologici, visite reciproche di esperti, conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, studi ed attività di ricerca.
  L'articolo 10 stabilisce che le decisioni relative ai membri della delegazione che parteciperanno alle iniziative promosse, e ad ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche, come agli aspetti organizzativi, siano prese tramite corrispondenza tra le Parti e comunicate con almeno quattro mesi di anticipo.
  L'articolo 11 prevede che ciascuna Parte si impegni ad assumere a proprio carico le spese e i costi per la realizzazione delle attività di collaborazione previste.Pag. 21
  L'articolo 12 stabilisce la possibilità di emendare le disposizioni e gli articoli dell'Accordo previo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti.
  L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano formalmente che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata, stabilisce che l'Accordo ha durata triennale, rinnovabile automaticamente, salvo espressa denuncia di una delle due Parti con almeno sei mesi di preavviso. Si stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti già avviati, salvo diverso accordo tra le Parti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dell'Accordo si autorizza la spesa di 196.165 euro a decorrere dall'anno 2019. A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. In tal ambito il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli da 1 a 9 – non devono derivare nuovi o maggiori neri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce comunque che agli oneri eventualmente relativi all'articolo 12 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica.
C. 1641 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1641, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo di Singapore in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si ponga l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Repubblica di Singapore e approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già prevista dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Repubblica di Singapore firmato nel 1990 e reso esecutivo con la legge n. 140 del 1996, prevedendo anche la possibilità di finanziare progetti e attività congiunte. Pag. 22
  Passando sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 10 articoli, l'articolo I prevede lo sviluppo delle attività di cooperazione tra le due Parti, per scopi pacifici e vantaggio reciproco, nell'ambito delle scienze e della tecnologia.
  L'articolo II precisa che tale cooperazione ha l'obiettivo di promuovere la prosperità economica per scopi pacifici, indicando che tale cooperazione avverrà mediante i rispettivi enti di cooperazione e ne specifica le modalità.
  L'articolo III prevede che le Parti incoraggino e favoriscano i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di protocolli esecutivi, stabilendo altresì che le attività di cooperazione già comprese nel quadro dell'Accordo del 1990 saranno incorporate in quello attuale.
  In particolare si precisa che il nuovo Accordo riguarda la cooperazione scientifica, mentre la cooperazione tra le università in materia di alta formazione rimane regolata dall'Accordo del 1990. Rimane altresì in vigore quanto previsto dall'Accordo del 1990 circa la cooperazione in campo culturale, specificamente gli articoli 1, 2 e 3, mentre sono abrogati gli articoli 4 e 5.
  L'articolo IV stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le Parti possono istituire una Commissione congiunta con il compito di supervisionarne l'attuazione e l'approvazione di programmi e protocolli, la quale potrà riunirsi alternativamente in Italia e a Singapore.
  L'articolo V prevede che le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata, derivanti da attività di cooperazione, potranno essere rese pubbliche dai due Governi secondo i canali abituali. In tale contesto le Parti si impegnano a tenere in considerazione la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti di natura proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, prevedendo consultazioni a questo riguardo. Si prevede inoltre che i risultati derivanti dai progetti di cooperazione apparterranno a entrambe le Parti e i protocolli in materia di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di cooperazione saranno stabiliti di comune accordo tra gli enti di cooperazione, in separata sede, per iscritto e conformemente alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
  Si specifica altresì che le informazioni derivanti dalle attività di cooperazione potranno essere messe a disposizione e liberamente usate dalla comunità scientifica internazionale, previo consenso e secondo le condizioni della Parte fornitrice.
  L'articolo VI precisa che le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi ordinamenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò destinati in ciascun Paese. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno sostenuti secondo quanto verrà stabilito di comune accordo dalle Parti.
  L'articolo VII riguarda eventuali divergenze o controversie tra le Parti sull'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo e stabilisce che vengano risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici.
  L'articolo VIII definisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell'Accordo e prevede il mutuo consenso delle Parti mediante protocolli addizionali o scambio di note diplomatiche che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.
  Si specifica in merito che eventuali emendamenti e revisioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo X dello stesso Accordo.
  L'articolo IX stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto concerne la Repubblica italiana, dagli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo X disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e prevede che questa avvenga al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti si comunicano Pag. 23formalmente, per mezzo di nota diplomatica, che la procedura interna di ratifica dell'Accordo è stata completata.
  Si prevede al riguardo che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi termine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici affinché l'Accordo abbia termine sei settimane dopo la ricezione della notifica. Si stabilisce, inoltre, che la cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudica i programmi e progetti intrapresi in base a esso e non ancora completati al momento del termine dell'Accordo, né qualsiasi diritto o obbligazione derivanti da impegni presi prima del termine dell'Accordo.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce che per l'attuazione degli articoli II e IV dell'Accordo è autorizzata la spesa di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 449.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute negli articoli II e IV – non devono derivare nuovi o maggiori neri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri eventualmente relativi all'articolo VIII si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati.
C. 1771 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1771, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
  Per inquadrare il contesto in cui si inserisce l'Accordo di cui si propone la ratifica, ricorda preliminarmente che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, è costituita nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, Pag. 24varata in occasione del Vertice di Parigi del 13 luglio 2008 dai Capi di Stato e di Governo di 43 paesi.
  L'Assemblea è formata da delegazioni parlamentari dei 27 Stati membri dell'Unione europea (il Regno Unito non ha mai aderito all'iniziativa), di quattro Paesi rivieraschi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro), del Parlamento europeo e di 11 Paesi partner mediterranei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia).
  La Presidenza dell'Assemblea è assicurata a turno, per un periodo di un anno, dai 4 Paesi che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza (Bureau). La Presidenza di turno organizza riunioni periodiche (di norma quattro) dell'Ufficio di Presidenza e una Sessione plenaria.
  Nel quadriennio 2016-2020 i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono l'Italia, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo maggio 2016-maggio 2017, l'Egitto, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2017-2018, il Parlamento europeo, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2018-2019, e la Turchia, attuale Presidente di turno.
  In occasione della Sessione plenaria dell'AP-UpM che si è svolta a Roma il 12 e 13 maggio 2017, a conclusione del turno di Presidenza italiana, è stata prevista l'istituzione di un Segretariato permanente dell'AP-UpM. Il Parlamento italiano, il 30 marzo 2018, con lettera a firma dei Presidenti delle Camere, ha presentato la candidatura di Roma per la sede del Segretariato, grazie alla disponibilità di Roma Capitale che ha messo a disposizione i locali. Il 13 luglio 2018, a Bruxelles, in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stata decisa all'unanimità l'assegnazione della sede del Segretariato permanente dell'AP-UpM alla città di Roma.
  Il 6 e il 9 febbraio 2019 è stato concluso l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia. Tale Accordo è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del costituendo Segretariato permanente dell'AP-UpM.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 reca le definizioni.
  L'articolo 2 riguarda i locali messi a disposizione del Segretariato permanente (costi di messa in opera, di gestione e di manutenzione) e impegna l'Italia ad adottare le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato.
  L'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi che sono specificati nell'Allegato II.
  L'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale.
  Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, le modifiche e modalità di attuazione, la risoluzione delle controversie, l'entrata in vigore e la risoluzione dell'Accordo.
  L'Allegato I si riferisce ai locali sede del Segretariato, che vengono specificamente individuati. Alla sede sarà assegnato personale distaccato dai Parlamenti nazionali, dal Parlamento europeo, dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché da personale diplomatico dei paesi membri della UpM già presente in Italia.
  L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciuti dall'articolo 3 dell'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, ai membri del personale e agli esperti (inviolabilità dei locali e degli archivi, immunità di giurisdizione ed esecuzione, accesso ai servizi pubblici necessari per il funzionamento della sede, diritto di esporre la bandiera e il simbolo, esenzione dalle imposte e dai controlli finanziari, benefici in favore dei rappresentanti degli Stati membri, che per alcuni profili sono equiparati agli agenti diplomatici, e dei membri dello staff, fra cui l'immunità dal sequestro dei bagagli Pag. 25ufficiali, l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, esenzioni fiscali).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, gli articoli 3 e 4 concernono rispettivamente gli oneri e la relativa copertura finanziaria e l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, i fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione.
  Il provvedimento, che si compone ora di 10 articoli, all'articolo 1 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore.
  I principi e criteri direttivi della delega stabiliscono:
   alla lettera a), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;
   alla lettera b), il coordinamento, sostanziale e formale, con le disposizioni vigenti;
   alla lettera c), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;
   alla lettera d), la definizione degli ambiti di attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite e degli «organismi sportivi», in coerenza con le novità introdotte dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) – che, in particolare, ha affidato alla società Sport e salute spa il compito di finanziare gli organismi sportivi – e con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo dell'attività olimpica.

  In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di chiarire a quali ulteriori soggetti faccia riferimento la previsione della definizione degli ambiti di attività «degli organismi sportivi», valutando in tale ambito l'opportunità di richiamare espressamente la società Sport e salute Spa, che non sembrerebbe rientrare propriamente nella definizione di «organismo sportivo»:
   alla lettera e), la conferma l'attribuzione al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione relativa all'incoraggiamento e alla divulgazione dei principi e dei valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;
   alla lettera e-bis), la previsione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare Pag. 26scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti.

  In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di specificare il soggetto al quale si riferiscono le predette limitazioni e vincoli:
   alla lettera f), previsione che il CONI eserciti un potere di vigilanza volto a verificare che le attività sportive degli stessi organismi siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e dello stesso CONI e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, quando siano accertate gravi violazioni di norme previste dagli statuti e dai regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi;
   alla lettera f-bis), il sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;
   alla lettera g), sostegno alla piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite di rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dei contributi pubblici spettante all'Autorità di governo competente in materia di sport (che, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, può determinare la revoca totale o parziale delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-quater, del decreto – legge n. 138 del 2002) e modifica della composizione del collegio dei revisori dei conti, anche in considerazione del già citato potere di controllo;
   alla lettera h), la previsione che l'articolazione territoriale del CONI è riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
   alla lettera i), il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli «enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8», garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.

  In merito alla formulazione del criterio di delega segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento agli enti di cui alla legge n. 8 del 2018 includa anche il Comitato italiano paralimpico, federazioni sportive paralimpiche, discipline sportive paralimpiche ed enti di promozione sportiva paralimpica:
   alla lettera i-bis), per le società sportive professionistiche, l'individuazione di forme e condizioni di azionariato popolare.

  Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi scolastici, disciplinando a livello legislativo, estendendola alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.Pag. 27
  Al contempo, si prevede che i Centri sportivi scolastici siano costituiti secondo le modalità e nelle forme previste dal Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e che le scuole adottino il regolamento del Centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative e che può stabilire che le attività sportive in favore dei propri studenti vengano rese, di norma, a titolo gratuito.
  Il comma 1-bis prevede che la programmazione delle attività del Centro spetta al Consiglio di istituto che può sentire, ove presenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che hanno la propria sede legale nel comune in cui è stabilita la sede legale del medesimo Centro.
  Ai sensi del comma 2 dei Centri sportivi scolastici possono far parte il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i relativi genitori.
  In base al comma 2-bis, qualora siano previste attività extracurricolari, ovvero l'utilizzo di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.
  Il comma 3 demanda alla contrattazione collettiva il compiuto di stabilire il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico.
  Per il dirigente scolastico e per il personale ATA non si prevede alcuna remunerazione, atteso che ai sensi del comma 4, l'attuazione dell'articolo avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e senza nuovi o maggiori oneri.
  Il comma 3-bis dispone, inoltre, che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei Centri sportivi scolastici avviene nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previste dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale prevede che il MIUR, sentito il Ministero della salute, adotta specifiche linee guida per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. A tali temi fanno riferimento le nuove «Linee Guida per l'educazione alimentare 2015»», dirette alle scuole di ogni ordine e grado, emanate dal MIUR.
  L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
  La previsione introduce nell'ordinamento normativo statale una definizione finora presente solo nell'ordinamento sportivo, in base al quale, però, il titolo sportivo è il diritto che una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che la cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva professionistica – qualora questi siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati – sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.
  Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che, in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una Pag. 28società sportiva «professionistica», la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, anche al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.
  Il comma 2 prevede che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai principi introdotti, senza peraltro indicare un termine per tale adeguamento non è previsto un termine.
  L'articolo 3-bis interviene sull'articolo 10 della legge n. 91 del 1981, recante la disciplina relativa alla costituzione delle società sportive e all'affiliazione delle società alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, inserendovi i nuovi commi 6-bis e 6-ter.
  In particolare, il nuovo comma 6-bis dispone, al primo periodo, che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.
  Segnala in merito l'opportunità di valutare la formulazione della previsione, atteso che la figura del «tifoso» non è definita dal punto di vista giuridico, né lo sono i suoi interessi, sostituendo a tal fine il termine «tifosi» con quello «abbonati».
  L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva.
  L'elezione del predetto organo ha luogo mediante sistema elettronico, secondo le specifiche dettate da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Il regolamento garantisce la riservatezza e definisce le cause di ineleggibilità e di decadenza, riguardanti, tra l'altro, coloro che:
   siano destinatari di un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetto DASPO;
   siano destinatari di una qualsiasi misura di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, cosiddetto Codice antimafia);
   siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

  La disposizione fa salva l'eventuale riabilitazione o cessazione degli effetti pregiudizievoli del DASPO.
  L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
  Il nuovo comma 6-ter stabilisce che le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario a tale novità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  In merito rileva come, attualmente, nell'ordinamento non risultano ipotesi di previsione da parte del legislatore di obblighi per le società di dotarsi di organi consultivi, ferma restando la possibilità che lo statuto preveda la presenza di altri organi societari oltre a quelli obbligatori.
  L'articolo 4 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico.
  I principi e criteri direttivi della delega prevedono:
   alla lettera a), il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
   alla lettera b), il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito Pag. 29a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;
   alla lettera c), l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
   alla lettera c-bis), la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive;
   alla lettera d), la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani, al fine di garantire la crescita anche culturale ed educativa e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva;
   alla lettera e), la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime; riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;
   alla lettera h), il «riconoscimento giuridico» della figura del laureato in scienze motorie di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;
   alla lettera i), la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
   alla lettera l), il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
   alla lettera l-bis), il riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

  Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
  I principi e criteri direttivi della delega, sono finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare Pag. 30con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente disciplinate nel Regolamento degli agenti sportivi e stabiliscono:
   alla lettera a), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;
   alla lettera b), il coordinamento, sostanziale e formale, con le disposizioni vigenti;
   alla lettera c), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;
   alla lettera d), la previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;
   alla lettera e), l'introduzione di una disciplina sul conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
   alla lettera f), l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale;
   alla lettera g), l'introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi;
   alla lettera h), la definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

  Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Gli articoli da 6 a 11 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 12, al comma 1 conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici.
  I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 2, prevedono:
   alla lettera a), la ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
   alla lettera b), l'organizzazione delle norme per settori omogenei o attività;
   alla lettera c), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;
   alla lettera d), la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 147 del 2013, e dall'articolo 62 del decreto-legge n. 50 del 2017, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012; tali semplificazioni, accelerazioni e riduzioni di termini devono riguardare, prioritariamente, gli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti – di cui al comma 305 della stessa legge n. 147 del 2013 – o di strutture pubbliche inutilizzate;
   alla lettera e), l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia Pag. 31garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport;
   alla lettera f), l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e possibilità di un affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di requisiti oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e gli standard di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla medesima società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, una serie di delitti e illeciti professionali, tributari e contributivi;
   alla lettera g), l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il Credito Sportivo;
   alla lettera g-bis), la definizione della disciplina di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013.

  Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 4 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 13 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI, nonché per la semplificazione di adempimenti relativi ai medesimi organismi.
  I principi e criteri direttivi della delega, recarti dal comma 2, sono costituiti da:
   alla lettera a), la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi;
   alla lettera a-bis), il riordino, anche a fini di semplificazione, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche;
   alla lettera b), l'indicazione esplicita delle norme da abrogare;
   alla lettera b-bis), la semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica.

  Il comma 3 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 4 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata Pag. 32in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati.
  I principi e criteri direttivi della delega, recati dal comma 1, prevedono:
   alla lettera a), la revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e ai relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, che tenga conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
   alla lettera b), la revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del 2003, prevedendo in particolare:
   al numero 1), l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco «che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni», anche nella pratica dello sci alpino e dello snow-board e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori pista;
   al numero 2), l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
   al numero 2-bis), l'obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata;
   al numero 3), l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate e adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;
   al numero 4), il rafforzamento sia delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, sia delle attività informative e formative per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

  Il comma 2 regola la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 prevede una delega correttiva, da esercitare entro 24 mesi dell'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 14-bis reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province autonome, stabilendo che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, il nuovo Titolo V della Costituzione si applica anche a tali organismi, nelle parti in cui sia più vantaggioso rispetto agli statuti.
  Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive.
  Nella medesima sentenza, la Corte ha chiarito che «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una Pag. 33diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione».
  Rilevano, inoltre, le materie «istruzione» (relativamente all'articolo 2), «professioni» (relativamente all'articolo 4), «governo del territorio» (relativamente agli articoli 12 e 14) e «tutela della salute» (relativamente agli articoli 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente.
  Rileva, altresì, la materia «formazione professionale» (relativamente all'articolo 4), affidata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente.
  Segnala inoltre come il provvedimento preveda l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza Unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12.
  Al riguardo, ricorda che, nella sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale ha sottolineato che «Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016)».
  La Corte ha, inoltre, evidenziato che, «È pur vero che questa Corte ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima si impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'articolo 76 Cost. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, condizionati quanto alla validità a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche, per volontà di quest'ultima, nella legge di delegazione, finiscono, infatti, con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze».
  Fa inoltre presente che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – per i provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'articolo 4.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5).

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come l'articolo 1 del provvedimento in esame comporti sostanzialmente lo smantellamento del CONI.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), relatore, chiede una breve sospensione della seduta.

  Alberto STEFANI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 17.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede al relatore di valutare l'opportunità di riformulare la sua proposta di parere, espungendo le osservazioni, il cui contenuto potrà essere oggetto del dibattito di merito presso la VII Commissione.

Pag. 34

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), relatore, accogliendo il suggerimento avanzato dal deputato Iezzi, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 6).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
Nuovo testo C. 1822.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 1822 Fogliani, recante modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente, consta di due articoli.
  L'articolo 1, al comma 1, dispone il differimento al 1o gennaio 2020 del termine per l'applicazione della disposizione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
  In merito ricorda che il richiamato articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, come recentemente modificato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo della patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi:
   a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
   b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

  Segnala come la formulazione del predetto articolo 39 del Codice della nautica da diporto fosse stata recentemente modificata dal decreto legislativo n. 229 del 2017, che ha interamente revisionato il Codice della nautica da diporto, introducendo, tra l'altro, rispetto alla disciplina previgente, l'obbligo di conseguire la patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
  Precedentemente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 229 del 2017 la patente nautica era necessaria, con riferimento alla conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc, solo per i motori a carburazione a due tempi mentre non era necessaria per i motori ad iniezione.
  A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017 è intervenuto il decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha disposto il differimento al 1o gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Tale intervento di proroga si è reso necessario a seguito delle problematiche connesse all'entrata in vigore del nuovo testo Pag. 35dell'articolo 39, comma 1, che ha prodotto, l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (si tratterebbe di circa 6000/8000 soggetti privati), spiazzando inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità (evidentemente per soggetti non titolari di patente nautica).
  La relazione illustrativa del provvedimento evidenzia come il predetto differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i motori di cilindrata superiore a 750 cc ad iniezione fino al 1o gennaio 2019 «si sia rivelato troppo breve in relazione al periodo di ammortamento del costo di acquisto di un motore marino che non può essere limitato a un anno» e come l'ulteriore differimento al 1o gennaio 2020 della disposizione «consentirebbe di evitare danni economici agli operatori del settore e di contribuire, al contempo, allo sviluppo del turismo nautico, in linea peraltro con le finalità della riforma del codice». In merito la relazione precisa poi che «I motori in oggetto – infatti – sono circa 7.000. Molti di questi sono stati acquistati dalle 217 società italiane di locazione di piccoli natanti».
  Fa altresì notare come, sia nel caso del differimento previsto dal decreto-legge n. 91 del 2018, sia nel caso della proposta di legge, il differimento risulti limitato ai soli casi di motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. L'obbligo della patente nautica rimane invece per gli altri casi contemplati dalla lettera b) del richiamato articolo 39 del Codice, come previsto anche precedentemente alla riforma del Codice della nautica; ovvero: motori di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione; motori a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo; motori a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, motori a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.
  Quanto alle sanzioni nel caso di guida senza patente nautica, segnala come l'articolo 53, comma 1, del Codice della nautica da diporto, come novellato dal decreto legislativo n. 229 del 2017, preveda che «chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto».
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede invece la proroga al 31 ottobre 2020 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011; la proroga viene operata aggiornando il riferimento contenuto all'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 244 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018.
  L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce, in considerazione dell'imminente avvio della stagione, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento attenga essenzialmente alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza Pag. 36esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 17.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 17.05.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti e C. 1826 cost. Brescia e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno scorso.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene opportuno promuovere una consultazione informale tra i rappresentati dei gruppi, al fine di pervenire a un orientamento condiviso ai fini l'adozione del testo base.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concorda con la proposta del relatore Ceccanti di promuovere contatti informali tra i gruppi al fine di poter pervenire quanto prima all'adozione del testo base.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 17.10.

7-00132 Vinci: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.
7-00253 Brescia: Iniziative per il completamento dell'Anagrafe della popolazione residente.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ringraziare i deputati della Lega per aver sottoposto all'attenzione della Commissione il tema dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), evidenzia brevemente i punti distintivi della risoluzione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle.
  Rileva come il processo di adesione all'ANPR è in continua e positiva evoluzione. Rispetto ai dati citati dalla risoluzione Vinci n. 7-00132, ad oggi sono più del 55 per cento i comuni coinvolti (4511 su poco più di 7900, di questi 2254 sono pienamente subentrati mentre 2257 sono in fase di pre-subentro). Osserva quindi come la popolazione attualmente raggiunta sia pari a 38,8 milioni di italiani, di cui circa 23,5 già subentrati, e che l'Anagrafe nazionale della popolazione residente rappresenta, insieme alla carta d'identità elettronica e allo Spid, il sistema pubblico d'identità digitale, uno degli strumenti essenziali per la graduale e mirata introduzione nel nostro Paese del voto elettronico.
  Sottolinea al riguardo l'impegno del Dipartimento della funzione pubblica che, con proprio avviso pubblico, ha stanziato più di 14 milioni di euro per incentivare il subentro dei comuni nell'ANPR e ricorda Pag. 37che il termine per le richieste di tali contributi è stato prorogato fino a fine anno. Rileva che l'importo del contributo varia a seconda della fascia demografica del comune e sottolinea che tale iniziativa è finanziata nell'ambito del PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 (Fondo Sociale Europeo).
  Rileva altresì come l'impegno della risoluzione indichi un orizzonte temporale definito, la fine del 2019, per il completamento del passaggio all'Anagrafe nazionale, ricordando che il subentro dei comuni nell'Anagrafe nazionale è una delle attività dei comuni che saranno monitorate dalla Corte dei conti e che si tratta di un risultato possibile grazie al Protocollo d'intesa tra la Corte dei conti e il commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.
  Ritiene opportuno concentrare l'attività della Commissione e l'interlocuzione con il Governo sulla definizione di un percorso concreto, capace di raggiungere i quasi 3.500 comuni restanti nei prossimi 6 mesi, osservando come si tratti di un arco di tempo ragionevole, anche alla luce dei diversi progressi registrati in diverse realtà negli enti locali.
  Rileva inoltre come si dovrà tenere conto di un dato di fondo, vale a dire che tra i comuni inattivi solo una cinquantina superano i 50 mila abitanti (tra questi, Bari, Messina, Trieste, Taranto, Reggio Calabria), mentre circa mille hanno una popolazione compresa tra i 5 mila e i 50 mila abitanti, mentre quasi 2500 comuni hanno una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.
  Ritiene dunque necessario individuare insieme strumenti incisivi, capaci di raggiungere anche le piccole realtà, e auspica al riguardo una maggiore collaborazione dell'ANCI, ricordando altresì che tutti i dati sono disponibili su un sito dedicato (https://stato-migrazione.anpr.it/) a cura del Team per la trasformazione digitale, che ringrazia per la collaborazione

  Simone BILLI (Lega) ringrazia la Commissione e il Governo, nonché i deputati del gruppo M5S, per l'impegno dimostrato in favore del completamento del passaggio all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sottolinea come tale completamento consentirebbe peraltro di snellire l'attività delle reti consolari per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

Audizione di Ferruccio Pastore, Direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull'Immigrazione (FIERI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 13, recante «Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.45.

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