ALLEGATO 1
DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1898, di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, già approvato dal Senato e oggetto di numerose modifiche in quella sede;
evidenziato come il provvedimento rechi una serie molto articolata di misure per facilitare gli interventi infrastrutturali, nonché per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito il Molise e l'area etnea, nonché l'Abruzzo nel 2009, il nord e il centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e i comuni di Casamicciola terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017;
rilevata, con riferimento al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, il quale interviene sull'articolo 65 del Testo unico dell'edilizia, prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle «norme tecniche in vigore» prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alle «norme tecniche in vigore», al fine di chiarire l'ambito applicativo della disposizione; ciò anche in considerazione della rilevanza, anche penalistica, della disposizione nel sistema del Testo unico in materia edilizia, al fine di garantire l'osservanza del principio costituzionale di determinatezza e tassatività delle fattispecie di reato;
rilevata, con riferimento al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 4-ter, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio, nell'ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso affidati a un Commissario straordinario, anche in deroga alle relative norme, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non prefiguri una sorta di «delegificazione spuria» della disciplina antimafia di rango legislativo, la quale risulterebbe suscettibile di deroga ad opera di un decreto ministeriale;
segnalata, con riferimento all'articolo 7, relativo alla disciplina dei Commissari straordinari nominati in relazione agli eventi sismici del Molise e dell'area etnea, il quale al comma 2 specifica che i predetti Commissari straordinari possano agire tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'opportunità di rivedere l'espressione «atti», che appare indeterminata, di specificare come enucleare i «principi generali dell'ordinamento giuridico» che non potrebbero essere derogati e se si intenda in questo modo consentire una deroga ad ogni altra normativa, anche primaria, nonché di eliminare il riferimento al rispetto della Costituzione, il quale appare pleonastico;Pag. 72
richiamata, con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 13, il quale prevede che con atti emanati dai Commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma sono individuate le modalità con le quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi, l'opportunità di valutare se la formulazione della disposizione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con possibili conseguenze negative sulle possibilità di intervento degli enti territoriali, spesso coinvolti nelle conferenze dei servizi.
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di competenza statale esclusiva, quali la «tutela della concorrenza» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e «ordinamento civile» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione),
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PARERE FAVOREVOLE
Pag. 73ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1623, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017»;
evidenziato come l'Accordo intenda definire un'adeguata cornice giuridica volta a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, anche al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza (compresa la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo);
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
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PARERE FAVOREVOLE
Pag. 74ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo. C. 1624 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1624, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017»;
evidenziato come l'Accordo abbia lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza;
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
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PARERE FAVOREVOLE
Pag. 75ALLEGATO 4
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale. C. 1678, approvata dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1678, approvata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011»;
evidenziato come l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica sia volto a promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati;
evidenziato, altresì, come l'Accordo sulla cooperazione culturale sia mosso dall'intento di sviluppare e intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e di contribuire al rafforzamento della conoscenza reciproca tra i popoli italiano e bielorusso;
rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
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PARERE FAVOREVOLE