CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo);
   considerato che il provvedimento si propone di dare un forte impulso alla ripresa economica del Paese attraverso l'introduzione di misure concrete a sostegno delle imprese e degli investimenti;
   rilevato che l'articolo 32, comma 4, apporta alcune modifiche al codice della proprietà industriale, volte a specificare, nell'ambito della lotta alla contraffazione, che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli, emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, siano inclusi i segni riconducibili alle Forze dell'ordine e alle Forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (C. 1816 Governo);
   rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del Commissario ad acta della Regione Calabria, nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati, ai sensi degli articoli 3 e 5 del medesimo decreto-legge;
   sottolineato, in particolare, che il comma 1 del medesimo articolo 9 prevede che, nell'esercizio delle proprie funzioni, i citati Commissari possano avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione, nella Regione, del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario;
   evidenziato, infine, che il comma 2 demanda ad un'apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Corpo della Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e delle procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal medesimo Corpo, richiamando anche la specifica possibilità, disciplinata dall'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di stipulazione, tra il Corpo in esame e soggetti pubblici e privati, di permute di materiali o prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

EMENDAMENTO 10.100 DELLA RELATRICE E SUB-EMENDAMENTI

ART. 10.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

  1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.
10. 100. La Relatrice.

  Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

  1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.
  2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
  3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
0. 10. 100. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremnago, Ripani.

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  Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

  1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
0. 10. 100. 2. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

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ALLEGATO 4

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la parola: riunioni aggiungere le seguenti: con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari,.
10. 1. Ferrari, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

  Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

  1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.
  2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
  3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
0. 10. 100. 1. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremnago, Ripani.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.

  Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Giurisdizione)

  1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga Pag. 46sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.
10. 100. La Relatrice.

ART. 16.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia «elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare».
16. 6. Iovino.