CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2019
173.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 10 aprile 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.30.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 aprile 2019.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.
  Nella seduta odierna si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare l'interessato, il quale ha comunicato la sua intenzione di intervenire personalmente.

  (Viene introdotto Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Guido Crosetto è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

  Guido CROSETTO svolge un breve intervento, riepilogativo della vicenda, ormai risalente nel tempo e già oggetto dell'audizione svolta nel corso della precedente legislatura, relativa a dichiarazioni da lui rese in occasione della partecipazione al programma televisivo «Porta a porta», trasmesso poche ore dopo la conclusione del dibattito parlamentare all'esito del quale la Camera dei deputati aveva deliberato di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino (XVI legislatura, Doc. IV, n. 26 – A). Pag. 4
  Ricorda di aver argomentato in ordine alla sussistenza del fumus persecutionis e di avere anche riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo in relazione alla possibilità di ravvisare tale fumus nei confronti di Nicola Cosentino in considerazione di taluni comportamenti tenuti da uno dei magistrati procedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, inerenti la partecipazione ad un corteo dei «No global» nonché ad un messaggio di posta elettronica in cui si commentava favorevolmente l'attività delle Brigate Rosse, in relazione all'omicidio D'Antona, che è risultato essere stato inviato da un computer situato nell'abitazione del magistrato, probabilmente dal figlio minorenne.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede all'audito di precisare se il voto sulla domanda di autorizzazione nei confronti di Nicola Cosentino sia stato palese o segreto.

  Guido CROSETTO ricorda che il voto fu segreto.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, chiede chiarimenti sul contenuto e sulle finalità delle dichiarazioni fatte nel corso della trasmissione televisiva.

  Guido CROSETTO precisa che il suo intervento non poteva certamente avere finalità diffamatorie, in quanto si trattava della citazione di dichiarazioni altrui, formulate in risposta ad una domanda del conduttore della trasmissione televisiva sul contenuto e sulle ragioni del voto espresso. Inoltre, egli partecipava alla trasmissione per esprimere le sue posizioni personali, spesso caratterizzate da autonomia rispetto alle posizioni del gruppo di appartenenza, che peraltro era il medesimo dell'onorevole Cosentino, con cui notoriamente si era trovato in disaccordo in più di un'occasione.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sulle modalità del dibattito parlamentare a cui si riferivano le dichiarazioni dell'onorevole Crosetto.

  Guido CROSETTO ricorda che egli intese menzionare alcuni contenuti dell'intervento svolto in Assemblea dal collega Lehner, appartenente allo stesso gruppo parlamentare, limitandosi a circostanze di fatto già note in quanto apparse su organi di informazione e circolanti su mezzi di comunicazione.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede conferma della citazione testuale delle dichiarazioni dell'onorevole Crosetto, presenti agli atti della Giunta, nonché se nelle sue intenzioni il riferimento era al voto espresso in Assemblea, sia pure in forma segreta. Chiede infine se nel tempo ci sono stati contatti anche in sede stragiudiziale con il querelante.

  Guido CROSETTO conferma la correttezza della citazione in ordine alle sue dichiarazioni, che erano rivolte esclusivamente ad illustrare, rispondendo ad una domanda, il contenuto del proprio voto, esplicitandone le motivazioni; precisa che nel tempo non sono intercorsi contatti con il querelante, che peraltro gli risulta abbia invece ritirato la querela nei confronti del conduttore della trasmissione televisiva.
  (Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo ad una prossima seduta.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 10 aprile 2019.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente e relatore, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame del Doc. IV, n. 3, relativo ad Pag. 5una richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, ai fini dell'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, risalenti all'epoca in cui Marti rivestiva la carica di deputato.
  Ricorda che ha informato la Giunta dell'assegnazione di tale domanda in occasione della seduta del 13 febbraio scorso, segnalando che, alla luce dei precedenti in materia, con riferimento ad essa si poneva la questione pregiudiziale relativa al riparto di competenze tra Camera e Senato relativamente all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
  Nella successiva seduta del 20 febbraio ha fornito alla Giunta elementi di approfondimento sul tema del riparto di competenze, illustrando i precedenti formatisi nella scorsa legislatura anche a seguito di interlocuzioni con il Senato.
  Nelle sedute del 27 febbraio e del 6 marzo ha poi riferito alla Giunta dei contatti intercorsi con la Presidenza della Camera in merito all'opportunità di avviare nuove interlocuzioni tra i due rami del Parlamento sul tema del riparto di competenze nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
  Avverte che è prossimo alla scadenza il termine, già prorogato, per riferire all'Assemblea e che pertanto la Giunta è chiamata a completare l'esame della domanda pervenuta da parte del tribunale di Lecce.
  Ricorda a tale proposito che l'orientamento finora emerso è in senso conforme ai precedenti più recenti, anche in ragione delle interlocuzioni della scorsa legislatura tra la Camera e il Senato, che hanno portato alla definizione di un criterio applicativo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ampiamente condiviso a suo tempo, volto ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.
  Nel caso relativo al senatore Marti, quindi, la Giunta potrebbe deliberare di proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente.
  Ricorda quindi le principali argomentazioni a sostegno di tale tesi, soffermandosi in particolare sul tenore letterale dell'articolo 68 della Costituzione, che è chiaro nello stabilire che «Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
  Sottolinea che la norma in esame non attribuisce un privilegio al singolo in quanto membro del Parlamento, bensì fornisce un presidio all'organo parlamentare la cui ragion d'essere è appunto nella tutela dell'integrità della sua composizione in ogni forma.
  Fa presente infine che la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 1999, talvolta richiamata, è relativa al riparto di competenze nella diversa materia dell'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e non del secondo comma, come nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una sentenza emanata in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003.
  Alla luce di quanto esposto, invita tutti i colleghi a compiere gli opportuni e necessari approfondimenti in vista della prossima seduta, che si riserva di convocare quanto prima per la discussione finale e il voto.

  La seduta termina alle 10.10.