CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2019
173.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.25

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che, non avendo la Commissione Agricoltura ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi sul testo originario del decreto-legge.

  Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, assegnato in sede referente alla XIII Commissione.
  Evidenzia preliminarmente che il decreto-legge all'esame reca un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere sui settori olivicolo-oleario, lattiero caseario del comparto ovino e caprino e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori in questione un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi Pag. 26atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
  Ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni del provvedimento, che si compone di 14 articoli, avverte che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenze della Commissione Giustizia.
  Segnala a tale proposito che l'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. In particolare, il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN): i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali; i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.
  Rileva che il comma 2 prevede invece che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  Rammenta che, ai sensi del comma 4, chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai succitati commi, entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso in cui la mancata registrazione riguardi quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine previsto, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere le attività previste dai commi 1 e 2 sull'intero territorio nazionale, per un periodo che va da sette a trenta giorni.
  Osserva che il comma 5 prevede che le sopra indicate sanzioni siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il comma 6 dispone che lo stesso Ispettorato, le regioni, gli enti locali e le autorità di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitino i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.
  Fa presente che l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa, aggiungendo un nuovo articolo – l'articolo 18-bis – al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Con riguardo alle competenze della Commissione giustizia segnala che il comma 3 del nuovo articolo 18-bis prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi che non fornisce tempestiva denuncia ai Servizi sanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 18-bis, i medesimi soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. In tal caso è prevista la sostituzione degli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, nel procedere alle misure indicate. La sopra indicata sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio per chiunque impedisce tali operazioni.

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  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
C. 1074 Ruocco.