CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 aprile 2019
173.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 aprile 2019.

Audizione dell'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.15.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
C. 622.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, composta da 5 articoli, essa prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, individuandola nella data del 26 gennaio di ciascun anno, con lo scopo di tenere vivo il ricordo dell'eroismo dimostrato dagli alpini in occasione della battaglia di Nikolaevka, combattuta dagli stessi alpini il 26 gennaio 1943, e di tramandare alle nuove generazioni «i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato»
  Segnala come la battaglia di Nikolaevka sia ricordata dalla storiografia militare per l'esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere offerto da tutti gli alpini coinvolti nel combattimento, senza distinzione di grado e di origine. La battaglia fu combattuta il 26 gennaio 1943 durante il ripiegamento delle residue forze dell'Asse nella parte meridionale del fronte orientale a seguito del crollo del fronte sul Don dopo la grande offensiva dell'Armata Rossa iniziata il 12 gennaio 1943. L'Associazione Nazionale Alpini, per ricordare il sacrificio di migliaia di alpini in terra di Russia, ha costruito a Rossosch (luogo in cui nel 1942 c'era la sede del Comando del Corpo d'Armata Alpino) un asilo che ospita 150 bambini russi, in segno di solidarietà e di fratellanza fra i popoli.
  In ordine alle celebrazioni previste in occasione della ricorrenza, l'articolo 2 attribuisce agli organi competenti di ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente (ad esempio città metropolitane) il compito di provvedere a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli Alpini.
  In virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, è previsto, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle predette iniziative.
  L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.
  L'articolo 4, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che rivestirà l'istituenda ricorrenza, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stabilire le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2.
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello Pag. 17nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
C. 1203.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere alla VII Commissione Cultura sulla proposta di legge C. 1203 Racchella, recante Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
  Il provvedimento, che si compone di un solo comma, dichiara monumento nazionale il Ponte Vecchio di Bassano, sul fiume Brenta, sito a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.
  Sotto il profilo normativo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, attraverso una modifica all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale».
  In particolare, la normativa prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, la quale accerta, ai fini della definizione di «bene culturale», la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di «monumento nazionale», qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. La normativa non attribuisce, peraltro, effetti giuridici a tale dichiarazione.
  Al riguardo ricorda che il ponte – di proprietà del comune di Bassano del Grappa – è stato dichiarato bene culturale, da ultimo, con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del 24 giugno 2016, risultando definitivamente soggetto alle disposizioni di tutela di cui al predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Rammenta inoltre che il ponte, il quale costituisce uno dei rari esempi di ponte coperto in legno ancora esistenti, è stato inserito nel programma di investimenti per il biennio 2015-2016 per i «Grandi progetti beni culturali»), con uno stanziamento di 3 milioni di euro per interventi di ripristino e consolidamento.
  In tale contesto la relazione illustrativa della proposta di legge motiva l'esigenza di dichiarare monumento nazionale il ponte sia per il rilievo artistico del manufatto, opera del grande architetto Andrea Palladio, sia per il suo rilievo storico nell'arco di molti secoli, sia in quanto esso rappresenta il simbolo di tutti gli alpini d'Italia, dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che, durante la Prima guerra mondiale, attraverso il ponte, salivano sull'altopiano dei Sette Comuni.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pag. 18
  In merito ricorda inoltre che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente e che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni.
  In tale ambito segnala come nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale abbia individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione, affermando che la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa».
  Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.
  Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dal citato articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 9 aprile 2019 il gruppo del Partito democratico ha ribadito la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647 Ceccanti, recante «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

  Stefano CECCANTI (PD) rileva come la questione centrale sia costituita non tanto dall'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647, quanto dalla definizione del perimetro della materia oggetto di esame ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. Ricorda come la presentazione di emendamenti costituisca una prerogativa costituzionale dei parlamentari che non può essere limitata, anche in considerazione della formulazione dell'articolo 89 del Regolamento della Camera, a norma del quale l'ammissibilità delle proposte emendative a progetti di legge può essere negata soltanto qualora esse siano relative ad argomenti «affatto estranei» all'oggetto della discussione. Dichiara pertanto che, qualora da parte della Presidenza fosse manifestato fin d'ora un orientamento nel Pag. 19senso dell'ammissibilità di proposte emendative concernenti l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le due Camere non vi sarebbe, da parte del proprio gruppo, alcuna difficoltà a ritirare la richiesta di abbinamento, mentre l'atteggiamento sarebbe ben diverso qualora il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative risultasse illogicamente restrittivo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti è strettamente collegata all'eventuale abbinamento di altre proposte e alla conseguente definizione del perimetro, questioni sulle quali la Commissione sarebbe chiamata a pronunciarsi laddove i gruppi interessati insistessero per una deliberazione della medesima Commissione in tal senso.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede alla Presidenza ulteriori chiarimenti sulla delimitazione della materia oggetto della discussione, e in particolare se ritenga che l'argomento dell'uniformazione dell'elettorato attivo e passivo sia da considerarsi o meno «affatto estraneo» ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che una eventuale deliberazione sulla definizione del perimetro non potrebbe che avere effetti anche relativamente alla successiva valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative. Fa notare, dunque, che la questione che si pone ora è quella relativa all'eventuale abbinamento di altre proposte e alla relativa definizione del perimetro.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede nuovamente ulteriori chiarimenti al Presidente, in particolare se egli ritenga fondata o meno la richiesta di ampliamento del perimetro nei termini indicati.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, non comprende le ragioni per le quali il deputato Ceccanti insista nel porre quesiti al Presidente, a fronte delle ripetute delucidazioni che gli sono state fornite dalla medesima Presidenza.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene non del tutto esaurienti le delucidazioni fornitegli dalla Presidenza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come non sia importante il suo personale orientamento, quanto l'orientamento della Commissione in merito a tale questione Ribadisce quindi che appare opportuno concentrarsi sulla questione della definizione del perimetro di esame, dalla quale dipenderà la successiva valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara, a nome del proprio gruppo, di non insistere nella richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647, al fine di evitare che la sua reiezione possa determinare un'eccessiva restrizione del perimetro pregiudicando le decisioni della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti. Dichiara, peraltro, che un'eventuale declaratoria di inammissibilità di proposte emendative concernenti l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo sarebbe suscettibile di determinare gravi conseguenze, ivi compresa la proposizione da parte del suo gruppo di un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

  Emanuele PRISCO (FdI) fa presente che il suo gruppo non insiste nel richiedere l'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni, pur rilevando che apparirebbe opportuna, anche sulla base di quanto emerso dall'attività conoscitiva svolta, un'estensione del perimetro di esame ad altri aspetti di riforma costituzionale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i gruppi del Partito democratico e di Fratelli d'Italia non insistono nella richiesta di abbinamento delle proposte di legge costituzionale C. 1647 e C. 295 Meloni.Pag. 20
  Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato.

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente. Ritiene, infatti, che un conto è presentare proposte puntuali e limitate, altro è non prendere in considerazione le conseguenze di sistema delle scelte che si compiono. Dopo aver premesso come da parte del proprio gruppo non vi sia alcuna contrarietà alla riduzione del numero dei parlamentari, rileva come la mancata previsione di interventi volti a tenere conto delle implicazioni di tale riduzione, ad esempio per quanto concerne i delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica e i requisiti di elettorato attivo e passivo, denoti il carattere essenzialmente demagogico delle proposte di legge costituzionale in esame.

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di adottare come testo base la proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, facendo notare che, con tale provvedimento, che non prende in considerazione, ad esempio, alcuna ipotesi di differenziazione delle funzioni delle Camere, si pone in essere un tentativo di riforma slegata da qualsiasi logica di sistema, rischiando di generare contraccolpi sul corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali.
  Osserva quindi come, analogamente ad altre proposte di riforme costituzionali di cui è già stato avviato l’iter, la maggioranza, con un atto di forzatura, rischia di mettere a rischio l'equilibrio del sistema costituzionale. Non comprende peraltro, come si possa perseguire l'obiettivo dell'autonomia differenziata, perseguito con forza da una parte della maggioranza, senza prendere in considerazione l'eventuale introduzione di una diversificazione nelle funzioni delle due Camere.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come, anche sulla base degli elementi emersi nel corso delle audizioni, alcune delle problematiche suscettibili di emergere a seguito della riduzione del numero dei parlamentari potrebbero trovare soluzione attraverso modifiche dei Regolamenti parlamentari.
  Per quanto concerne il tema dell'omogeneizzazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le due Camere, assicura come esso sia oggetto di attenta considerazione da parte della maggioranza, ma ritiene che la sede idonea per la sua trattazione non possa essere la proposta di legge costituzionale in esame, volta a introdurre modifiche della Costituzione specifiche e puntuali in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
  Dichiara conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente.

  Emanuele PRISCO (FdI), pur condividendo la finalità di porre in essere interventi di riforma costituzionali mirati e puntuali, fa notare, dissentendo da quanto affermato dalla deputata Macina, che il provvedimento in esame – come peraltro rilevato, a suo avviso, dagli stesso soggetti auditi – incide inevitabilmente su altri articoli della Carta costituzionale, rinvenendosi pertanto la necessità di ampliare l'intervento su tali versanti. Fa riferimento, ad esempio, alla questione dei requisiti di età per l'elezione alle cariche di Presidente della Repubblica e di membro del Parlamento, richiamando altresì l'esigenza di valutare il ruolo dei delegati regionali nell'ambito della elezione del Presidente della Repubblica, nonché eventuali modifiche regolamentari relative alle conseguenze organizzative sui lavori parlamentari derivanti dalla riduzione del numero dei componenti del Parlamento. Osserva, dunque, come tali aspetti non possano non essere ricompresi nel perimetro di esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa notare che, salve eventuali deliberazioni in materia di abbinamento di altre proposte di legge o di ampliamento del perimetro di Pag. 21esame, il perimetro stesso coincide con quello della proposta di legge C. 1585, approvata dal Senato. Rileva quindi come in questa fase la Commissione sia chiamata unicamente a deliberare sull'adozione del testo base.

  Emanuele PRISCO (FdI) auspica che sia quantomeno possibile considerare, durante l'esame delle proposte emendative, un ampliamento dell'ambito di esame ad altri temi, augurandosi che il giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza non sia improntato a criteri di eccessivo rigore.

  Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente, ritenendo che sarebbe stato necessario far precedere tale deliberazione da una definizione del perimetro e osservando come, a suo avviso, le proposte di legge costituzionale in esame rechino un intervento eccessivamente limitato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, precisa di non voler entrare nel merito delle valutazioni legittimamente espresse dalla deputata Milanato, ma rileva come non sia necessaria alcuna deliberazione della Commissione sul perimetro, in quanto esso è quello definito dalla materia trattata dalle proposte di legge costituzionale in esame.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1585, approvata dal Senato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 10 di venerdì 12 aprile.
  Avverte quindi che la seduta di esame del provvedimento prevista per domani non avrà luogo, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.
C. 1616, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che il gruppo Fratelli d'Italia non insiste nella richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 466 Meloni.

  Stefano CECCANTI (PD) preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sulla proposta di legge C. 1616, osservando come tale intervento non tenga conto degli effetti negativi prodotti sull'ambito di applicazione della legge elettorale, in particolare sulle caratteristiche dei collegi elettorali uninominali. Rileva, infatti, che questi ultimi rischiano di assumere dimensioni eccessivamente ampie, facendo notare che sarebbe al limite più opportuno – al fine di scongiurare effetti che sarebbero giudicati irragionevoli in qualsiasi democrazia europea – riconsiderarne una complessiva ridefinizione del sistema, passando a un sistema di collegi totalmente uninominale ovvero a un meccanismo integralmente proporzionale.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ritiene che – a differenza della proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, il cui oggetto di esame, a suo avviso, appare adeguatamente definito – sulla proposta di legge in titolo si ponga con maggiore rilievo l'esigenza di definire in termini più precisi il perimetro di esame, a fronte delle evidenti ricadute sui meccanismi di funzionamento della legge elettorale, in particolare sulla dimensione dei collegi elettorali. Chiede dunque alla Presidenza, in vista della successiva fase emendativa, se sarà possibile introdurre tali tematiche, connesse al funzionamento complessivo della legge elettorale, nella discussione.

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  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di comprendere lo spirito della proposta di legge C. 1616, che è quello di introdurre nella legge elettorale esclusivamente le modifiche necessarie per assicurarne l'applicabilità a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Ritiene, tuttavia, che non si possa non tenere conto di alcuni effetti paradossali derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari: richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che senza adeguati correttivi verrebbe introdotta per l'elezione del Senato in gran parte delle regioni, in particolare in quelle medio-piccole una soglia di sbarramento implicita pari al 10-15 per cento. Suggerisce di prendere in considerazione, al fine di porre rimedio a tale distorsione, il sistema elettorale in vigore per l'elezione dei consigli regionali, che prevede che la ripartizione proporzionale dei seggi avvenga a partire dal quoziente più basso anziché da quello più alto. Auspica un'attenta riflessione al riguardo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1616 alle ore 10 di venerdì 12 aprile.

  Stefano CECCANTI (PD), chiede alla Presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell’iter, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa ai giudizi sull'ammissibilità delle proposte emendative. Al riguardo, auspica che siano concessi ai gruppi tempi adeguati di approfondimento, anche considerata l'esigenza di valutare, a seguito di tali giudizi, la conseguente posizione del Gruppo, nonché eventuali ricorsi alla Corte costituzionale, laddove fossero rilevati giudizi lesivi di diritti fondamentali dei parlamentari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver precisato che la tempistica relativa all'organizzazione dei lavori sarà definita con più precisione una volta avuta contezza del numero delle proposte emendative presentate, fa presente che, a fronte della presentazione di un numero ragionevole di emendamenti, è possibile ipotizzare che la valutazione di ammissibilità sia svolta all'inizio della prossima settimana, eventualmente nella giornata di lunedì.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di venerdì 12 aprile.
  Avverte quindi che la seduta di esame del provvedimento prevista per domani non avrà luogo, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 aprile 2019.

Audizione di Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale forense, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

Audizione di Cesare Pinelli, Professore ordinario di Diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

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