CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 aprile 2019
172.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in oggetto è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 aprile.
  In proposito, comunica che sono state presentate circa 320 proposte emendative, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità (vedi allegato).
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammento, inoltre, che la lettera circolare del Presidente Pag. 103della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Inoltre, nella riunione della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007 il Presidente, nelle sue comunicazioni introduttive, ha ricordato che, «alla luce di tali principi e criteri costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con i parametri della legge n. 400 del 1988, e, in particolare, emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano, o si presentino privi del carattere di omogeneità rispetto al contenuto del decreto. La valutazione di ammissibilità degli emendamenti, con riferimento alla loro stretta attinenza alla materia trattata nel decreto, è effettuata sulla base del contenuto proprio di ciascun decreto-legge, come definito dal Governo in sede di emanazione dello stesso (o, se approvato dal Senato, sulla base del testo da questo trasmesso)».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, 22 del 2012 e ordinanza n. 34/2013 e della recente sentenza n. 5 del 2018 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.
  In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce di tali considerazioni, fa presente che dal punto di vista materiale, il presente decreto-legge incide sui comparti agricoli lattiero-caseario, olivicolo oleario e agrumicolo. Esso reca inoltre specifiche misure in favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali (come si evince dal combinato disposto degli articoli 6 e 10). Esso interviene infine sulla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. Dal punto di vista teleologico, la finalità perseguita dal decreto-legge è anche quella di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e di assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard. Tale finalità è peraltro perseguita con specifici interventi nei settori che ho prima indicato. Peraltro, nella valutazione di ammissibilità, la Presidenza ha tenuto conto di tali ambiti materiali non esclusivamente con riferimento agli interventi specifici oggetto del decreto-legge, ma anche a quelli connessi, purché nell'ambito dei settori in questione.
  Avverte, quindi, che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:
   l'emendamento Gadda 3.31, che esclude l'ICQRF dal divieto di acquisto di autovetture stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche – salvo eccezioni – dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;
   gli identici emendamenti Schullian 3.18, Caretta 3.34 e Nevi 3.51, i quali escludono dalla disciplina della trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi di cessione di beni o servizi effettuati tramite distributori automatici la vendita diretta di latte crudo tramite tali distributori;
   gli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06, i quali recano disposizioni in merito alla movimentazione degli animali della specie bovina sensibili al virus della «Lingua blu», che colpisce gli ovini;
   gli articoli aggiuntivi Fornaro 8.02, Gadda 8.04, limitatamente al capoverso Art. 8-ter e Golinelli 11.08 volti a novellare l'articolo 29-bis del codice ambientale in materia di autorizzazione integrata ambientale per l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
   l'articolo aggiuntivo Benedetti 9.04, il quale destina risorse aggiuntive per le attività e per il personale del Mipaaft;Pag. 104
   l'emendamento Viviani 10.2 e l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.049, i quali incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
   l'emendamento Elvira Savino 10.8, il quale reca un intervento di carattere ordinamentale in materia di registro nazionale degli aiuti;
   gli articoli aggiuntivi Schullian 10.02, Nevi 10.018 e Ciaburro 10.043, i quali equiparano le organizzazioni dei produttori agricoli che svolgano attività di impresa agricola agli imprenditori agricoli;
   gli articoli aggiuntivi Schullian 10.03, Nevi 10.019 e Ciaburro 10.044, i quali intervengono sulla causa del contratto di cessione della produzione agricola oggetto di divisione;
   gli articoli aggiuntivi Viviani 10.036, Nevi 10.025 e Cenni 10.06 che intervengono in materia di rappresentanza nei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
   l'articolo aggiuntivo Cenni 10.05, che reca disposizioni in materia di cessione dei prodotti agricoli, l'articolo aggiuntivo Martina 10.012, che reca interventi volti a favorire la trasparenza nei rapporti di filiera e ad assicurare un prezzo di vendita equo, e gli articoli aggiuntivi Viviani 10.035 e Nevi 10.023 che, analogamente, recano disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari. Tali proposte emendative risultano inammissibili in quanto non riferite ai soli comparti oggetto del decreto-legge;
   gli identici articoli aggiuntivi Gadda 10.04, Nevi 10.030 e Ciaburro 10.039, i quali recano una disciplina di carattere ordinamentale in materia di garanzie prestate da ISMEA;
   l'articolo aggiuntivo Cenni 10.07, recante norme in materia di industria saccarifera e gli analoghi articoli aggiuntivi Viviani 10.013 e Nevi 10.024, oltre agli identici articoli aggiuntivi Critelli 11.025, Nevi 11.037 e Ciaburro 11.042 in materia di ottemperanza ai piani di dismissione degli impianti industriali operanti nel settore saccarifero;
   gli identici articoli aggiuntivi Gadda 10.09, Nevi 10.017 e Ciaburro 10.042 i quali recano agevolazioni per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree;
   gli identici articoli aggiuntivi D'Alessandro 10.08, Nevi 10.031 e Ciaburro 10.040, i quali intervengono sulla disciplina relativa ai distributori di carburante applicabile agli imprenditori agricoli;
   l'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016, il quale istituisce un Fondo destinato a numerose finalità, tra le quali una volta ad affrontare le criticità degli agricoltori della regione Puglia colpiti da calamità naturali. Tale articolo aggiuntivo risulta inammissibile nella parte in cui si riferisce a finalità ulteriori rispetto a quelle del contrasto alla disparità di trattamento delle imprese agricole della regione Puglia;
   l'articolo aggiuntivo Gastaldi 10.033, che reca semplificazioni alla procedura seguita dai CAA ai fini dell'ammissione dei richiedenti ai benefici europei, nazionali e regionali;
   gli identici articoli aggiuntivi Golinelli 10.047, Fornaro 10.045 e Gadda 10.046, i quali consentono alle regioni, a sostegno del settore avicolo, in casi particolari, di semplificare l'istruttoria delle autorizzazioni ambientali per gli allevamenti zootecnici;
   l'articolo aggiuntivo Spena 10.022, il quale reca proroga degli interventi a sostegno delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
   gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.04, Ferro 11.015 e Cenni 11.021 volti a prevedere campagne promozionali e comunicazioni istituzionale sul vino da tavola;
   gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11. 014 e Gadda 11.020 volti Pag. 105ad escludere i redditi delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Capi I, II e III del decreto-legge, nonché le imprese operanti nel settore della suinicoltura dalla determinazione del reddito complessivo 2019, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al settore della suinicoltura;
   gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11. 017 e Incerti 11.023 volti ad introdurre un esonero dal pagamento di IMU e TASI sui terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali in favore delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai Capi I, II e III del decreto-legge, nonché le imprese operanti nel settore della suinicoltura, limitatamente alla parte in cui riguardano tale ultimo settore;
   l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.09 volto ad estendere le agevolazioni tributarie previste in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche alle società agricole;
   l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.07 recante una disposizione di interpretazione autentica in materia di TARI;
   l'articolo aggiuntivo Lucaselli 11.018 volto ad introdurre un fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura;
   l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.06 recante una novella al decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di credito agevolato per i giovani imprenditori agricoli;
   gli identici articoli aggiuntivi Critelli 11.024, Nevi 11.035 e Ciaburro 11.041 volti ad intervenire sulla destinazione del fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese cerealicole;
   gli identici articoli aggiuntivi Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026, nonché Viviani 11.029 recanti misure per il sostegno del settore suinicolo;
   gli identici articoli aggiuntivi Caretta 11.028 e Nevi 11.036 recanti un contributo in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
   gli identici articoli aggiuntivi Golinelli 11.039 e 11.040 in materia di autorizzazioni per reimpianti viticoli;
   gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 recanti riordino del sistema sanzionatorio della pesca illegale;
   l'articolo aggiuntivo Viviani 11.031 in materia di ripartizione della quota aggiuntiva di tonno rosso per il 2019;
   l'emendamento Nevi 12.23, che modifica il codice dell'ambiente con norma di carattere generale volta a consentire medio tempore alle regioni di definire la cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso»;
   gli articoli aggiuntivi De Luca 12.01 e 12.02 i quali recano interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;
   l'articolo aggiuntivo Pellicani 12.03, che interviene sul completamento degli interventi di marginamento del sito SIN di Porto Marghera.

  Con specifico riferimento agli identici Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 recanti riordino del sistema sanzionatorio della pesca illegale, fa presente che, assumendosene la responsabilità, in presenza di un identico testo presentato da tutte le forze parlamentari in Commissione intende comunque ammetterli alla votazione.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 9.

  La seduta termina alle 13.50.

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