CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 aprile 2019
168.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 9.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.Pag. 52
  Ricorda che al termine della relazione introduttiva, secondo quando convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, dello scorso 28 marzo, avranno luogo le programmate audizioni informali, alle quali potranno aggiungersi ulteriori audizioni che potranno essere deliberate dall'Ufficio di presidenza che si riunirà al termine della seduta, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi, nelle giornate di mercoledì e di giovedì.
  Rammenta, altresì, che, sempre secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 10 di venerdì 5 aprile.
  Ricorda infine che l'esame del provvedimento risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 aprile.
  In qualità di relatore introduce la discussione.
  Fa quindi presente che il decreto-legge all'esame reca un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere sui settori olivicolo-oleario, lattiero caseario del comparto ovino e caprino e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano.
  La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori in questione un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
  Osserva che si tratta di temi che, a testimonianza della loro rilevanza e della sinergia dell'attività del Parlamento e del Governo nell'affrontare le emergenze del comparto agricolo, sono stati o sono tuttora all'attenzione della Commissione. Le soluzioni approntate, d'altra parte, sono in linea con le conclusioni elaborate dalla Commissione nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla Xylella fastidiosa e con l'attività di indirizzo svolta dalla Commissione in relazione alla crisi del comparto lattiero caseario ovi-caprino, che, ricorda, si è conclusa la scorsa settimana con l'approvazione all'unanimità di una risoluzione unitaria recante impegni riferiti sia alle misure di carattere emergenziale che a quelle di carattere strutturale di cui il comparto necessita.
  Venendo ai contenuti delle singole disposizioni, segnala che il Capo I reca norme per il sostegno al settore lattiero caseario.
  Non si sofferma in questa sede a ripercorrere le vicende – che sono state approfondite dalla Commissione in occasione dell'esame delle risoluzioni a prima firma dei colleghi Cadeddu, De Carlo, Gadda, Spena e Gastaldi – legate alle difficoltà in cui versa da tempo la pastorizia ed alla crisi economica determinata dal crollo del prezzo del formaggio «pecorino romano Dop» che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, determinando un calo del prezzo di vendita del latte ben al disotto dei costi di produzione.
  Si limita a ricordare che, tra il 2014 e il 2019, il prezzo del latte ovi-caprino ha subito considerevoli oscillazioni, raggiungendo il prezzo massimo di 1,50 euro al chilo sino a scendere ad un minimo di 0,60 euro al chilo.
  Ricorda, infine, che lo scorso 8 marzo è stata raggiunta un'intesa nel Tavolo istituzionale di Sassari che prevede il pagamento di 74 centesimi al litro di latte, con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.
  Rileva dunque che appare evidente che il comparto del latte ovi-caprino, specialmente quello sardo, richiede con urgenza azioni concrete e interventi strutturali per rilanciare un settore che rappresenta una strategica risorsa economica e sociale. A tal fine, il decreto-legge reca una serie di interventi urgenti a sostegno del settore del latte ovino e caprino. Come già anticipato, sottolinea che a tali interventi di carattere emergenziale dovranno poi seguire interventi di carattere strutturale.
  Evidenzia, in particolare, che l'articolo 1 novella il decreto-legge 24 giugno 2016, Pag. 53n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, inserendo nel Capo IV, recante disposizioni per l'agricoltura, l'articolo 23.1 con il quale si istituisce, nello stato di previsione del MIPAAFT, un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019 – a valere sulle risorse del fondo destinato al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 748 della legge di bilancio per il 2019 – volto a migliorare la qualità e la competitività del latte ovino attraverso: il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera; l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, tra le quali, lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP); la ricerca; il trasferimento tecnologico; gli interventi strutturali nel settore di riferimento.
  La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è affidata ad un decreto ministeriale, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy.
  Il contributo è concesso nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti de minimis del settore agricolo di cui al regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.
  Al riguardo, fa presente che, in risposta al question time presentato dal Senatore De Bonis nell'Assemblea del Senato il 21 marzo 2019, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha precisato che il contributo in esame sarà concesso, nel rispetto dell'ordinamento europeo, con le regole dell'aiuto di Stato Italia SA. 4241 «Contratti di filiera e di distretto», autorizzato dalla Commissione europea o, in alternativa, a ogni singolo produttore nel rispetto del regime del de minimis. Analoga indicazione è del resto contenuta nella relazione tecnica.
  Segnala che l'articolo 2, comma 1, inserisce invece, nel decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), il nuovo articolo 3-bis, che prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore.
  Evidenzia che il comma 2 specifica che il contributo è concesso per un ammontare identico a ciascun singolo produttore, nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti de minimis del settore agricolo di cui ai regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.
  Il comma 3 prevede che la copertura degli oneri venga rinvenuta nell'ambito dei Fondi speciali, allo scopo, parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali e del turismo.
  Osserva che l'articolo 3 fornisce risposte all'esigenza, fondamentale per poter procedere ad una vera programmazione produttiva del comparto lattiero-caseario, di disporre di dati di produzione ufficiali, omogenei e trasparenti, introducendo disposizioni in materia di tracciabilità del latte ovino caprino (essendo quella relativa al latte vaccino già prevista a legislazione vigente) e dei prodotti lattiero caseari fatti con tutte le tipologie di latte.
  In particolare, il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati dai singoli produttori nazionali nonché di latte e prodotti lattiero-caseari Pag. 54semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.
  Fa presente che il testo fa salvo quanto stabilito per il latte vaccino dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017.
  Il comma 2 prevede poi che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
  Il comma 3 stabilisce le modalità di attuazione della norma, mentre il comma 4 disciplina l'apparato sanzionatorio, stabilendo che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il quinto giorno del mese successivo a quello a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso in cui la mancata registrazione riguardi quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine previsto al primo periodo, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere le attività previste dal comma 1 e dal comma 2 sull'intero territorio nazionale.
  Il comma 5 assegna all'ICQRF la competenza ad irrogare le sanzioni, mentre il comma 6 affida allo stesso organo, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, il compito di esercitare i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.
  Rileva che l'articolo 4 interviene invece sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, al fine, come si legge nella relazione illustrativa, di «fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di Giustizia UE 24 gennaio 2018, n. C-433/15 che, come è noto, ha ravvisato l'inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte.».
  Sottolinea che tale finalità è perseguita attraverso l'attribuzione delle competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottraendole all'AGEA, ciò in quanto, come si legge nella relazione illustrativa, «la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure».
  Al riguardo, fa presente che l'articolo in esame novella i commi 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009, e vi introduce un nuovo comma 10-quater.
  Il nuovo comma 10 prevede che, a decorrere dal 1o aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, e, cioè mediante le procedure di riscossione ordinaria, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (si tratta delle disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli – contenute nel capo II del titolo I – e di quelle relative alla riscossione coattiva, contenute nel titolo II).
  Il nuovo comma 10-ter – per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione – dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione; le procedure di riscossione coattiva; i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
  Il nuovo comma 10-quater prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.Pag. 55
  Il comma 2 dell'articolo 4 in esame prevede l'applicazione delle nuove disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2019.
  Rileva poi che l'articolo 5, comma 1, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, il Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La disponibilità complessiva del Fondo, da ultimo rifinanziato con la Legge di bilancio 2019, articolo 1, comma 668, è pari a 6 milioni di euro.
  Nello specifico, la dotazione del Fondo è incrementata per l'acquisto di formaggi DOP con le seguenti caratteristiche: fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento. Rammenta, a tale riguardo, che un simile intervento era stato disposto nel 2017 per far fronte ad una crisi analoga che aveva colpito sempre la regione Sardegna.
  In proposito, ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 58, comma 1) ed opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
  Rammenta, inoltre, che come dispone il Regolamento FEAD 223/2014 (articolo 2, n. 2), per «indigenti» si intendono persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.
  L'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha finanziato il fondo in esame per 5 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  L'articolo 1, comma 668, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rifinanziato il Fondo di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  Il Fondo – allocato sul cap. 1526 dello stato di previsione del MIPAAFT – presenta attualmente risorse pari a 6 milioni di euro in conto competenza e cassa per il 2019.
  Il comma 2 dell'articolo 5 in esame subordina l'efficacia di tali disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Il comma 3, infine, reca norme per la copertura finanziaria della norma, a valere sulle risorse iscritte per il 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Segnala che il Capo II, contiene norme per il sostegno del settore olivicolo-oleario.
  In particolare, l'articolo 6 estende l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004), nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), in favore delle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1o marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
  In proposito, ricorda infatti che l'articolo 1, comma 3, lettera b), del richiamato decreto legislativo n. 102 consente di attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale esclusivamente Pag. 56nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo.
  Evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa, «nel momento in cui si è verificato l'evento molte imprese agricole pugliesi non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio «gelo e brina», pure inserito nel Piano assicurativo 2018, ed in loro favore non sarebbe quindi consentito alcun intervento compensativo, nel momento in cui ne hanno più necessità. L'intervento normativo, dettato dalla necessità di sostenere le imprese agricole danneggiate dal perdurare degli effetti dei danni provocati dalle gelate eccezionali» consente dunque anche ad esse di beneficiare degli aiuti indicati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 (contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte).
  Il comma 2 autorizza la Regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  L'articolo 7 reca misure per il sostegno al settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.
  Al riguardo, ricorda che, come la Commissione ha appreso dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Xylella fastidiosa, la campagna di raccolta 2018 ha segnato a livello nazionale un netto calo rispetto a quella dell'anno precedente, e fatto registrare, per la Puglia in particolare, una flessione del raccolto del 65 per cento proprio a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti.
  La disposizione introduce, nel nuovo articolo 4-bis, aggiunto nel decreto-legge n. 51 del 2015, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività.
  Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT – ed è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dell'importo massimo consentito agli aiuti de minimis del settore agricolo di cui al regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, (comma 3).
  Le modalità di concessione del contributo e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste e dei casi di revoca e decadenza saranno definite con decreto ministeriale da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 8 prevede norme per il contrasto alla Xylella fastidiosa e di altre fitopatie.
  Evidenzia, in particolare, che il comma 1 novella il decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/Ce sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, introducendovi un nuovo articolo 18 che prevede la possibilità di attuare l'intervento fitosanitario di urgenza nell'ambito delle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa in deroga alla normativa vigente, prevedendo comunque dei limiti.
  Nel richiamare i lavori svolti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Xylella fastidiosa, ricorda come da più parti è stato rappresentato Pag. 57che una delle cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie per il contrasto al batterio è costituita dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici, forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione. Nel documento conclusivo approvato all'esito dell'indagine, la Commissione ha quindi reputato che: «si debba giungere rapidamente alla definizione di una normativa – di carattere emergenziale – che consenta di dare tempestiva attuazione alle misure fitosanitarie e di semplificare le procedure istruttorie prodromiche all'abbattimento e alla rimozione delle piante infette che ricadano in aree soggette a vicolo ambientale o siano ulivi secolari.» Ricorda che il documento conclusivo ha poi precisato che: «Tale attività dovrà ovviamente tenere conto – come da più parti sottolineato nelle audizioni – del valore identitario dell'olivo per il territorio pugliese.», ciò in quanto «Le istituzioni devono poter contare su una legislazione che garantisca loro la tempestività e l'efficacia dell'intervento.».
  Sottolinea quindi che la disposizione all'esame, perseguendo la finalità, indicata nella relazione illustrativa «della protezione delle produzioni agricole, nonché del raggiungimento degli obbiettivi di interesse pubblico quali la protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale» sembra andare nel senso indicato dalla Commissione.
  Rileva che il comma 1 del nuovo articolo 18-bis dispone infatti che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nell'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 e nei provvedimenti di emergenza sanitaria.
  Rammenta che la richiamata decisione europea è relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa ed il comma 2-bis dell'articolo 6 prevede che si possano non eradicare piante di valore storico purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: le piante ospiti in questione siano state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato; le singole piante ospiti o la zona interessata siano state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato; sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.
  Fa presente che il comma 1 stabilisce quindi che le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 6 (recte: le piante monumentali presenti nella zona delimitata di cui all'articolo 4 nel quale devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all'articolo 6) non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla stessa decisione.
  Il comma 2 prevede che nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per i territori sono legittimati ad attuare tutti i provvedimenti di urgenza necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate e l'intervento su qualsiasi altro materiale che possa risultare contaminato (materiali di imballaggio, recipienti, macchinari e ogni possibile veicolo di diffusione di organismi nocivi). A tal fine, gli ispettori sanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario accedono, previo avviso almeno cinque giorni prima della verifica, ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. L'accesso è consentito ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali. Sono fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale e internazionale.
  Evidenzia che il comma 3 prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, Pag. 58a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi che non fornisce tempestiva denuncia ai Servizi sanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.
  Rileva poi che, ai sensi del comma 4, i medesimi soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. In tal caso è prevista la sostituzione degli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, nel procedere alle misure indicate. La sanzione amministrativa a carico di chiunque impedisca tali operazioni è raddoppiata.
  Sottolinea inoltre che il comma 5 reca poi una norma residuale, stabilendo che, nei casi di impossibilità ad individuare i proprietari o i conduttori dei terreni sui quali insistono piante infette o nei casi di mancata collaborazione degli stessi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai suddetti fondi al fine di attuare tutte le misure fitosanitarie di urgenza. Per tale scopo, ai sensi del comma 6, i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiede al prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  Il comma 2 dell'articolo 8 abroga infine l'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per ragioni di coordinamento con il nuovo intervento normativo.
  Segnala che il Capo III reca norme per il sostegno del settore agrumicolo.
  Evidenzia che, come ricordato dalla relazione illustrativa, anche le imprese del comparto agrumicolo attraversano da tempo una evidente crisi. Il comparto, nel corso degli anni, ha subito un ridimensionamento dovuto, oltre che all'eccessiva frammentazione dell'offerta, al manifestarsi di ripetuti eventi climatici particolarmente avversi. Una delle minacce a cui oggi le aziende di settore appaiono particolare esposte è poi rappresentata dal rischio di ingresso nell'area mediterranea di malattie e parassiti particolarmente distruttivi.
  A tal fine, l'articolo 9 novella il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, introducendovi un nuovo articolo 4-bis che riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore.
  Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAFT – in un identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis (comma 2).
  Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.
  Fa presente che il Capo IV reca ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi.
  L'articolo 10, comma 1, prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  Il comma 2 reca norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, ai quali si provvede mediante riduzione delle risorse allocate nel Fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio 2019.
  L'articolo 11, comma 1, stanzia infine la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019, – a valere sui fondi speciali dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Pag. 59relativo al MIPAAFT – da destinare alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi e di latte ovicaprino e dei prodotti da esso derivati.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo.
  Segnala che il Capo V, recante misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani – sul quale la Commissione Ambiente esprimerà un parere rinforzato – si compone degli articoli 12, 13 (recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio) e 14 (che dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge).
  L'articolo 12 interviene invece in merito al completamento degli interventi di somma urgenza volti a fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento «Stoppani» sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, già oggetto di gestione commissariale ai sensi di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006 e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2006, n. 3554. Fa presente che tale funzione commissariale è stata svolta, da ultimo, dal Prefetto di Genova e che gli interventi in questione sono volti a garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area di Stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del S.I.N. Cogoleto Stoppani.
  Per tali finalità, il comma 1 prevede che il Ministro dell'Ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, individui le misure, gli interventi e le risorse disponibili al fine di portare a conclusione le attività previste nella richiamata ordinanza del 5 dicembre 2006, n. 3554, avvalendosi, d'intesa con il Ministero dell'Interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del Prefetto di Genova (già individuato quale Commissario nella precedente gestione commissariale e, quindi, in grado di assicurare la necessaria continuità operativa).
  Il comma 3 – riproponendo una facoltà già prevista dalla richiamata ordinanza del 5 marzo 2006, n. 3554 –individua il personale di cui il Prefetto di Genova può avvalersi per le attività in esame, con riferimento specifico alla Sogesid S.p.a., quale società in house del Ministero dell'ambiente, nonché alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Inoltre, ai sensi del comma 4 – che riprende quanto era stato già previsto nella citata OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554 – il Prefetto è autorizzato ad avvalersi di personale in comando o in distacco facente parte delle pubbliche amministrazioni nel limite massimo di cinque unità e ad affidare la progettazione degli interventi dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, a liberi professionisti, qualora non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche.
  Da ultimo, fa presente che il comma 6 elenca le disposizioni normative statali e della Regione Liguria che il Prefetto di Genova è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

  Martedì 2 aprile 2019.

Incontro con una delegazione della Commissione Agricoltura, Silvicoltura, Industria Alimentare e Servizi Specifici della Camera dei Deputati del Parlamento di Romania.

  L'incontro informale si è svolto dalle 9.55 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 aprile 2019.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.

Audizione del direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dottor Gabriele Papa Pagliardini.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.20.