SEDE CONSULTIVA
Martedì 2 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.
La seduta comincia alle 11.45.
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza.
Nuovo testo C. 1615 Marino.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Lucia SCANU (M5S), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.
La proposta di legge C. 1615, che nel testo risultante dall'esame degli emendamenti consta di due articoli, si pone la finalità di consentire ai soggetti che eserciscono le reti ferroviarie isolate di continuare a svolgere i servizi di trasporto turistico su tali reti. A tale scopo l'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 5 della legge n. 128 del 2017, concernente la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse. Ricordo che il suddetto articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti procedano all’ affidamento dei suddetti servizi previa pubblicazione nel proprio sito internet di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori. Nella domanda il richiedente indica tra l'altro le tratte ferroviarie interessate e l'impresa ferroviaria, di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, che eserciterà il servizio di trasporto. In particolare l'articolo 1 della proposta di legge, come modificato dalla Commissione di merito, aggiunge all'articolo 5 un comma 1-bis, con il quale si chiarisce che il servizio di trasporto turistico è esercitato dai seguenti soggetti: imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; imprese ferroviarie o soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di Pag. 48vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, posti sotto la responsabilità delle suddette imprese ferroviarie o dei soggetti che già esercitano servizi ferroviari. Conseguentemente, al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5, che riguarda le modalità di compilazione della domanda di richiesta di gestione, viene modificata l'indicazione di chi eserciterà il servizio di trasporto turistico con il richiamo al soggetto di cui al nuovo comma 1-bis invece che alla sola impresa ferroviaria.
L'articolo 2, inserito dalla Commissione di merito, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.50.