CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (Atto n. 74).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
   considerato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato presentato dal Governo in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), che dispone il recepimento della direttiva (UE) n. 2016/798, inserendola nel relativo allegato A, senza determinare criteri e principi direttivi specifici, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 16 giugno 2019 e che occorre dare pronta attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva in esame, anche al fine di evitare di incorrere in una procedura di infrazione;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera h), che nel riportare la definizione delle «norme nazionali», in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) n. 2016/798, limita il riferimento alle «norme tecniche» e, analogamente, la rubrica dell'articolo 7, che in attuazione dell'articolo 8 della direttiva, si riferisce alle sole norme nazionali «tecniche» in materia di sicurezza, rischiano di ingenerare incertezza rispetto al corretto recepimento delle richiamate disposizioni della direttiva;
   considerato che l'articolo 7, comma 8, dello schema prevede che norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate all'Agenzia europea per le ferrovie, ma devono, in tal caso essere riportate nei registri dell'infrastruttura e nel prospetto informativo della rete, mentre tale obbligo è configurato come alternativo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) n. 2016/798;
   rilevato che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 prevede che gli Stati membri riesaminano le norme nazionali applicabili e abrogano quelle che non sono state notificate o che non soddisfano i criteri specificati al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le norme nazionali rese superflue dal diritto dell'Unione;
   considerato che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in recepimento dispone che, tra gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza vi sia una politica di sicurezza approvata dall'amministratore delegato dell'organizzazione e comunicata a tutto il personale, mentre l'articolo 8, comma 3, lettera a), dello schema di decreto legislativo in esame non precisa da quale organo dell'organizzazione il sistema debba essere approvato;
   rilevato che l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva in recepimento prevede che l'autorizzazione di sicurezza comprende un'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura, mentre l'articolo 11, comma 2, utilizza il termine approvazione, rischiando di ingenerare Pag. 184incertezze rispetto al corretto recepimento della norma europea;
   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettera h), la parola: tecniche;
   b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, comma 8, che le norme e le restrizioni di natura strettamente locale che non vengono notificate possano essere alternativamente – e non già cumulativamente – riportate nei registri dell'infrastruttura oppure pubblicate in altri luoghi specificati dal prospetto informativo;
   c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, alla rubrica dell'articolo 7, la parola: tecniche;
   d) valuti il Governo l'opportunità di provvedere, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) n. 2016/798 al necessario coordinamento delle norme nazionali vigenti, disponendone, ove necessario, l'abrogazione;
   e) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di specificare che l'approvazione della politica di sicurezza sia nella competenza esclusiva dell'organo amministrativo di vertice dell'organizzazione;
   f) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 11, comma 2, la parola: approvazione con la seguente: accettazione.

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ALLEGATO 2

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», per quanto di competenza;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 2, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;
   considerato che il medesimo articolo richiama espressamente, con riferimento alla procedura di adozione dei nuovi sistemi, i princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati;
   tenuto conto che la richiamata disposizione europea prevede che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, in omaggio al principio della «minimizzazione dei dati»;
   rilevato che, con riferimento all'adozione del decreto attuativo relativo alle rilevazioni relative al personale docente ed educativo si prevede espressamente il rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679;
   considerato che, al fine di garantire il rispetto delle citate disposizioni europee, con particolare riferimento al richiamato principio di proporzionalità, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui dall'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, in attuazione del principio di proporzionalità di cui al regolamento (UE) 2016/679, come alternativi i sistemi di verifica di rispetto dell'orario di lavoro di cui all'articolo 2, con l'utilizzazione di sistemi di rilevazione biometrica solo qualora soluzioni meno invasive debbano ritenersi inidonee allo scopo.