CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 marzo 2019
164.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, adottato quale testo base dalla II Commissione e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la stessa Commissione, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1331 Cirielli, C. 1403 Ascari, C. 1457 Annibali e C. 1534 Foti;
   sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale rafforza gli strumenti di tutela delle vittime di tali gravissimi delitti, i quali generano notevole allarme sociale, a tal fine velocizzando l'instaurazione del procedimento penale in materia, accelerando l'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime, aggravando le pene già previste in merito, nonché introducendo una nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona;
   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, intervenendo su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, il quale modifica il secondo comma dell'articolo 577 del codice penale, per prevedere l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato o all'altra parte dell'unione civile cessata, anche la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata», valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la cessazione tanto alla relazione affettiva quanto alla stabile convivenza, utilizzando il termine «cessate», in quanto l'attuale declinazione al singolare di tale termine sembrerebbe riferirsi alla sola relazione affettiva, escludendo la cessazione della stabile convivenza;
   b) con riferimento all'articolo 7, il quale introduce la nuova fattispecie di reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche tale nuovo reato nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere delineato dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge;
   c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, il quale inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento Pag. 33di minori o relative alla responsabilità genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
   d) con riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale modifica l'articolo 90-ter del codice di procedura penale, prevedendo la comunicazione obbligatoria, alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore, dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dei casi di evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
   e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 10, il quale modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale, obbligando il Pubblico Ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione, attraverso la polizia giudiziaria, alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore, della scarcerazione del condannato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche in questo catalogo di reati il nuovo delitto di deformazione permanente di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa. (C. 1541 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1541, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013»;
   considerato che il provvedimento attiene alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE