SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.35.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696 De Maria e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Rossana BOLDI (Lega), relatrice, ricorda che la proposta di legge A.C. 696, adottata come testo base dalla Commissione Affari costituzionali, istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città (articolo 1, comma 1). Ricorda, altresì, che nella passata legislatura è stata istituita una Commissione d'inchiesta, in questo caso monocamerale, sulla stessa materia. Tale Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione della relazione finale nel dicembre 2017 nella quale ha, tra l'altro, auspicato – per la nuova legislatura – l'istituzione di una Commissione bicamerale per le città e le periferie.
Segnala, poi, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame, la Commissione è chiamata a concludere i propri lavori con la presentazione alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Si prevede, quindi, che la Commissione sia composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di Pag. 153ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1).
L'articolo 3 indica i seguenti compiti della Commissione: individuare aree critiche per accertare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; monitorare lo stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni, ed altri) che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e radicalismo religioso; individuare proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; individuare le aree interessate dall'abusivismo edilizio e dell'occupazione abusiva di immobili; individuare programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di contrasto alla povertà; proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza per prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.
Evidenzia come l'articolo 3, per il suo contenuto, sia l'unica disposizione idonea ad incidere sulle competenze della XII Commissione, soprattutto nelle parti in cui fa riferimento al disagio sociale delle periferie e agli interventi di contrasto alla povertà.
L'articolo 4 della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e indica le procedure dell'attività d'indagine. L'articolo 5 disciplina le modalità di richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. È previsto, come per altre leggi istitutive di Commissioni di inchiesta, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti della Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha segretato, anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente, è sanzionata la diffusione, anche parziale, di tali atti (articolo 6).
Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente (articolo 7, comma 1). La proposta demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta (articolo 7, comma 2). L'articolo 7 detta, poi, altre disposizioni relative al funzionamento della Commissione, le cui spese sono determinate in misura pari a 60.000 euro all'anno e sono a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato.
Segnala, infine, che presso la Commissione di merito sono state presentate circa trenta proposte emendative, non ancora esaminate. Si riserva, pertanto, di integrare la relazione qualora fossero apportate modifiche al testo che riguardino materie di competenza della XII Commissione.
Gilda SPORTIELLO (M5S) esprime forti riserve rispetto all'indicazione, contenuta nel testo in esame, circa un nesso, a suo avviso fuorviante, tra le problematiche relative alla sicurezza nelle aree urbane e una maggiore presenza di stranieri residenti. Al riguardo, fa presente che il tema della sicurezza costituisce un fenomeno sociale complesso rispetto al quale è necessario adottare misure di integrazione e di sviluppo.
Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama la sua personale esperienza basata sulla partecipazione ad alcune missioni in aree urbane periferiche svolte nella passata legislatura nell'ambito del lavoro della Commissione monocamerale d'inchiesta, in particolare nella propria zona di residenza, Pag. 154caratterizzata dalla presenza di campi Rom. In relazione all'operato di tale Commissione, che ha interessato solo la parte conclusiva della legislatura, segnala la difficoltà di conciliare lo svolgimento di missioni in città lontane da Roma con la partecipazione ai lavori parlamentari. Nello stesso tempo, rileva che tali missioni hanno rappresentato un utile strumento di contatto dei deputati con gli amministratori locali i quali hanno potuto denunciare la loro impotenza rispetto a determinate problematiche, a partire da quelle connesse alla presenza di diverse comunità nello stesso territorio.
Precisa che questa forma di interazione ha consentito di attivare alcune iniziative, superando possibili speculazioni politiche in relazione a fenomeni di degrado.
Alessandra LOCATELLI (Lega), senza voler entrare nel merito del provvedimento, di cui condivide le finalità, ritiene utile evidenziare l'aspetto positivo rappresentato dall'inclusione della rilevante presenza di stranieri tra i fattori cui l'istituenda Commissione è chiamata a prestare attenzione. Sottolinea, in proposito, le difficoltà di gestione determinate dall'esistenza sul territorio di strutture che accolgono centinaia di richiedenti asilo, al di là delle diverse visioni che si possono avere rispetto al tema della immigrazione.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, precisando che si terrà conto dei tempi di trasmissione del testo emendato da parte della Commissione di merito.
La seduta termina alle 14.50.
RISOLUZIONI
Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 14.50.
7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Giuditta PINI (PD) illustra la risoluzione in titolo di cui è cofirmataria, segnalando in primo luogo l'esigenza di dare risposta alle richieste dei pazienti e delle loro famiglie e ricordando che sono oltre 800.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale. Sottolinea che la legge n. 180 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia), che costituisce un motivo d'orgoglio per il Paese, dopo oltre quarant'anni non è ancora del tutto applicata. I dati confermano che il superamento del nesso tra malattia mentale e pericolosità non è ancora avvenuto compiutamente, anche se nella passata legislatura si è riusciti finalmente a chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. La risoluzione in oggetto pone in evidenza l'inadeguatezza dei fondi stanziati per tali patologie e la forte disparità nel livello delle prestazioni erogate nelle diverse regioni. In essa si ricorda, inoltre, l'eccessiva dimensione di alcuni dipartimenti di salute mentale, che tradisce lo spirito della legge n. 180. Particolarmente carente appare la situazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che dovrebbe assicurare assistenza nell'arco delle 24 ore.
Segnala che le forti disparità a livello regionale sono confermate dai dati estremamente differenziati per quanto riguarda l'utilizzo del trattamento sanitario obbligatorio.
In conclusione, segnala che la risoluzione propone nove distinti impegni al Governo, che trovano fondamento nel rispetto dei bisogni e dei diritti dei malati e nell'opportunità di promuovere l'inclusione sociale e di realizzare una piena attuazione della legge n. 180 su tutto il territorio nazionale, superando differenze regionali e di condizione sociale.
Celeste D'ARRANDO (M5S) ringrazia il gruppo del Partito democratico per avere Pag. 155portato il tema della salute mentale all'attenzione della Commissione attraverso la presentazione di un atto di indirizzo di alto livello, comunicando la volontà delle forze di maggioranza di presentare una risoluzione per apportare il proprio contributo. Auspica che sull'argomento si possa trovare una posizione condivisa. Anche sulla base della sua esperienza professionale, sottolinea l'importanza di assicurare dignità alle persone con disturbi mentali, evitando ogni forma di istituzionalizzazione.
Segnala, in proposito, che il percorso avviato con l'approvazione della legge n. 180, pur consentendo di compiere numerosi passi avanti, sotto quest'aspetto non è stato completato. Rileva che l'attuale organizzazione dei tempi di lavoro nei nuclei protetti non consente di prestare un'attenzione adeguata al paziente e quindi di realizzare una relazione stabile. Nel ricordare che la tutela della salute mentale coinvolge una pluralità di soggetti – i malati, le loro famiglie e le distinte figure professionali – ravvisa l'esigenza di un cambio del paradigma che porti ad un approccio multidisciplinare rispetto a queste patologie.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nel ricordare, basandosi anche sulla sua esperienza professionale, che in alcune regioni, come l'Emilia-Romagna e le Marche, le prestazioni sanitarie relative alle malattie mentali risultano del tutto adeguate, sottolinea che il testo della risoluzione presentata appare carente rispetto a un elemento fondamentale rappresentato dalle gravi carenze che si riscontrano nell'affrontare tali patologie dal punto di vista sociale. Il rapporto tra la dimensione sanitaria e quella dell'integrazione sociale, per quanto concerne le malattie mentali, risulta storicamente insufficiente e, pertanto, il Ministero della salute non dovrebbe essere l'unico interlocutore della Commissione in relazione al superamento delle problematiche attuali. Nel ribadire il livello complessivamente soddisfacente delle prestazioni sanitarie in quest'ambito fornite in Italia, anche sulla base di un confronto a livello internazionale, sottolinea la grave criticità legata alla carenza di alcune figure professionali quali gli psicologi, gli educatori e gli assistenti sociali.
Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare i presentatori della risoluzione per la sensibilità e l'attenzione verso il tema della salute mentale, ricorda, anche sulla base di dati prodotti dall'Organizzazione mondiale per la sanità, la crescente diffusione di tali patologie, aggravata dalla grave crisi economica dell'ultimo decennio. Nel dichiararsi ulteriormente preoccupata per le gravi disparità a livello regionale, ricorda che la percentuale di risorse destinate alla cura delle malattie mentali sul complesso della spesa sanitaria risulta in Italia largamente insufficiente, specialmente in confronto con l'esperienza di altri Paesi. Ciò testimonia una mancanza di attenzione della politica verso soggetti indifesi, in quanto non in grado di autodeterminarsi, attenzione che dovrebbe invece costituire una priorità dell'azione di governo.
Pone quindi in evidenza l'eccessiva medicalizzazione nell'affrontare le malattie mentali, attraverso l'uso di farmaci, trascurando, oltre alla dimensione sociale, il ruolo di professioni sanitarie quali gli psicologi e gli psicoterapeuti. Nel ribadire la necessità di un approccio complessivo, basato peraltro sul buon senso, dichiara la volontà del suo gruppo di dare un apporto allo sforzo intrapreso, attraverso la presentazione di una propria risoluzione, con la speranza che gli esiti di tale lavoro comune siano recepiti ed attuati dal Governo.
Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'associarsi ai ringraziamenti al Partito democratico per la proposta di inserire la tutela della salute mentale tra i punti all'ordine del giorno della Commissione, ricorda la storica vicinanza di tale forza politica rispetto a questo tema, all'interno di un percorso che ha evidenziato anche alcune problematiche. Valuta positivamente l'ulteriore occasione di confronto rappresentata dalla risoluzione in discussione, Pag. 156auspicando che su di essa vi sia l'attenzione non solo della ministra Grillo ma anche dalle delle strutture ministeriali competenti. Ribadisce, in proposito, la volontà delle forze di maggioranza di contribuire a lavori della Commissione attraverso la presentazione di una propria risoluzione e richiama i dati preoccupanti, già segnalati dalla collega Bellucci, relativi al mancato raggiungimento, in tutte le regioni, pur con forti differenze tra di esse, dell'obiettivo di una spesa per la salute mentale pari al 5 per cento di quella sanitaria complessiva.
Segnala in proposito l'opportunità di introdurre uno specifico vincolo di riparto. In conclusione, richiama anche l'esigenza di un potenziamento dei consultori e i problemi connessi al taglio dei posti letto per le acuzie in neuropsichiatria infantile.
Francesca TROIANO (M5S), aderendo ai ringraziamenti rivolti dai colleghi già intervenuti al gruppo del Partito democratico per avere proposto all'attenzione della Commissione un tema fondamentale, sottolinea la non piena applicazione della legge n. 180, evidenziando in proposito quella che giudica un'eccessiva psichiatrizzazione. Nel ricordare l'importanza del linguaggio adottato, che influisce anche sull'approccio alle malattie mentali, richiama le considerazioni svolte circa la carenza di alcune figure professionali nonché sulla disomogeneità delle prestazioni garantite, non solo per quanto riguarda le diverse regioni, ma anche per in relazione al genere. Evidenziando la centralità della dimensione sociale e dell'integrazione, ricorda che nel quadro di una piena attuazione della legge n. 180 un tema essenziale è rappresentato dalla necessità di una cura complessiva, che non si limiti ad agire sui sintomi attraverso interventi farmacologici.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 15.30.
Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.
C. 1143 Foscolo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, fa presente che la proposta di legge A.C. 1143, di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, nasce dall'esigenza di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le norme fondamentali relative al settore funerario, dal momento che fino ad oggi non è stata ancora conferita un'organica sistemazione alla materia mediante una riforma a carattere complessivo. La disciplina in tema di attività funerarie è contenuta principalmente nel Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265 del 1934): tale normativa è volta a stabilire l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.
Il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, contiene disposizioni in materia di obitori, di trasporto dei cadaveri e di cimiteri. Con la legge n. 130 del 2001 è stata disciplinata esclusivamente la materia della cremazione e dispersione delle ceneri, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura culturale e burocratica che incontrava la diffusione della pratica della cremazione. In tale materia, sono stati adottati successivamente decreti ministeriali concernenti la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri Pag. 157e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.
Segnala, altresì, alcuni interventi specifici, riguardanti la limitazione della gratuità del servizio di inumazione e cremazione ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa e la disciplina sull'edificabilità nelle zone adiacenti i cimiteri.
Rileva, inoltre, che si tratta di una materia in cui concorrono diverse potestà legislative e amministrative: spetta, infatti, allo Stato dettare i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale, ed alle regioni definire la normativa di dettaglio, mentre ai comuni compete la regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa nel settore. Diverse regioni sono intervenute per disciplinare la materia a livello territoriale.
Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge, osserva che i primi due articoli – che costituiscono il Titolo I – recano le finalità della stessa e le definizioni normative.
L'articolo 1, in particolare, stabilisce le finalità, i princìpi e l'ambito di applicazione, prevedendo che vengano assicurati la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo in caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali del soggetto interessato. Viene chiarito che il provvedimento in esame è volto a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni nell'ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, con le seguenti finalità: tutelare l'interesse degli utenti dei servizi; uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. Alla base di tali finalità si pone la considerazione degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza. Viene inoltre garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso.
L'articolo 2 detta le definizioni normative di taluni termini specifici, tra cui si richiamano: l'attività di polizia mortuaria, le attività funebri, l'impresa funebre ausiliata, le attività necroscopiche, i servizi cimiteriali istituzionali, oltre che le operazioni di inumazione ed esumazione.
Gli articoli da 3 a 6, che costituiscono il Titolo II della proposta, definiscono le competenze e le attribuzioni dei soggetti istituzionali interessati dal provvedimento (regioni, comuni e aziende sanitarie locali). L'articolo 3 riguarda, in particolare, i compiti e attribuzioni assegnati alle regioni, quali la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo nelle materie disciplinate dalla proposta in esame. Viene demandata a una deliberazione da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di alcuni oggetti quali: i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre; l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione; i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri; le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri e direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che tali dati siano consultabili liberamente in via telematica.
L'articolo 4 attiene inoltre ai compiti e alle attribuzioni assegnati ai comuni, i quali devono assicurare fondamentalmente la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori, oltre a ulteriori compiti minori.
Ai sensi dell'articolo 5, l'esercizio dell'attività funebre viene sottoposto alla programmazione territoriale per assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, considerando anche la domanda della popolazione fluttuante. La programmazione è definita dalle regioni tenendo in considerazione il rapporto Pag. 158tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili (in un rapporto di 1 ogni 15.000 abitanti).
L'articolo 6 definisce i compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) che, nei limiti delle proprie competenze, sono chiamate a: assicurare il servizio di medicina necroscopica; impartire prescrizioni per la tutela della salute pubblica; esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari; rilasciare pareri, certificazioni e nulla osta.
Osserva, poi, che il Titolo III della proposta di legge prevede la disciplina dell'attività funebre (articoli da 7 a 18). L'articolo 7 definisce l'attività funebre come un'attività a carattere imprenditoriale che attiene alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, che presenta preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. I servizi erogati sono i seguenti: pratiche amministrative, su mandato dei familiari o altri aventi titolo, e organizzazione delle onoranze funebri; vendita di casse funebri; preparazione del defunto; trasferimento dello stesso nelle diverse fasi funebri; trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi; recupero di cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria.
Per l'esercizio dell'attività funebre è necessario essere in possesso, unicamente come ditte individuali o società, dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, sulla base di determinati requisiti. Vengono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari per acquisire ed eseguire servizi funebri.
Si prevede una limitazione relativa al luogo dove viene conferito l'incarico per le attività funerarie: il conferimento deve avvenire presso le sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e comunque non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
Fa presente, quindi, che sono previsti alcuni casi di incompatibilità con l'attività funebre quali: gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; gestione del servizio obitoriale; gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche e private; servizio di ambulanza e trasporto di malati. Il comune è chiamato a verificare annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.
L'articolo 8 disciplina più nel dettaglio l'attività di impresa funebre. In particolare, esso prevede che i servizi funebri, in quanto attività imprenditoriali, devono essere esercitati nel rispetto dei princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Viene, inoltre, ulteriormente precisato che i servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente proposta, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, oltre al rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità. Viene peraltro chiarito che ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi. Sono comunque vietate alle imprese funebri determinate attività, che coincidono in pratica con le attività incompatibili con l'esercizio di impresa funebre, di cui al precedente articolo 7.
L'articolo 9 definisce i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati. In particolare, ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017.
La norma UNI EN 15017 è una norma europea che specifica i requisiti per i fornitori di servizi funerari. Essa è volta a garantire, sulla base di principi etici definiti, la qualità dei servizi funerari, incluso il rispetto per il defunto e i suoi familiari, in termini di osservanza delle normative nazionali e dei regolamenti locali vigenti e all'applicazione dei prezzi. Tra le altre cose, delinea il profilo delle Pag. 159qualifiche e della formazione professionale dei responsabili e di tutto il personale addetto a tali servizi.
Inoltre, l'impresa funebre deve avere adeguata documentazione e certificazione di disponibilità continuativa di una serie di elementi quali una sede idonea adeguata; una o più autofunebri e apposita rimessa; almeno un direttore tecnico responsabile e altri requisiti per quanto riguarda il personale dipendente. In merito all'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, viene stabilito che, in base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, le stesse devono essere, oltre che comunque idonee, soggette ad apposita autorizzazione comunale. L'impresa funebre in possesso dei requisiti può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e di reti di imprese, di cui deve essere data comunicazione ad utenti, pubbliche amministrazioni e organi di vigilanza e controllo.
A livello regionale, consultabile con strumenti telematici, viene istituito e tenuto l'elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni, dei direttori tecnici e degli addetti alla trattazione degli affari.
L'articolo 10 dispone in merito ai requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, che deve comunque essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale. Tali titoli devono essere definiti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'istruzione e della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale. Con il medesimo decreto, sono stabilite inoltre le modalità per la formazione professionale del personale, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali. Nelle more dell'adozione di detto decreto, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione.
È preclusa l'attività funebre a persone dichiarate fallite o incorse in provvedimenti di procedure concorsuali fallimentari, salvo se riabilitati. Non possono inoltre svolgere tale attività coloro che hanno riportato: condanne definitive per determinate tipologie di reati, condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di professioni o dagli uffici direttivi delle imprese, sottoposizione a misure previste dal Codice delle leggi antimafia, contravvenzioni definitive per violazioni al Codice del consumo, contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 11 stabilisce la procedura di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, effettuato da comuni e ASL. Ai fini dell'accertamento le imprese, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti. Tale certificazione è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
L'articolo 12 dispone in tema di mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza: il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, con specifico riferimento alla tutela della garanzia al diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre. Il comune, tuttavia, non deve intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi, nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale: servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero nel caso di Pag. 160disinteresse; servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o abitazione e luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.
Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata. Come già previsto all'articolo 7, tale conferimento deve avere luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture sanitarie pubbliche o private e di cimiteri. È comunque vietato l'utilizzo di sedi e di uffici mobili.
È sancito il divieto di segnalare a imprese funebri il decesso di persone; inoltre, è vietato al personale assegnato a enti pubblici, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.
È, peraltro, vietato nello svolgimento dell'attività funebre – fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile – proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati. In materia di pubblicità, i successivi commi dell'articolo 12 dispongono una serie di norme di regolamentazione, a tutela dell'utenza.
L'articolo 13 disciplina il trasporto funebre, riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione. Esso deve essere effettuato da tali soggetti con l'impiego di una propria autofunebre e di proprio personale debitamente formato e numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale trasporto può essere subappaltato a soggetti terzi autorizzati all'attività funebre attraverso la stipula di formali contratti di appalto. L'addetto al trasporto opera in qualità di incaricato di un pubblico servizio ed è chiamato, prima della partenza, a verificare e certificare su un apposito verbale l'identità della salma o del cadavere, il confezionamento del feretro in base alla normativa vigente, i nominativi dei necrofori e i dati dell'autofunebre utilizzati per il trasporto. Viene disciplinato anche il caso di trasporto all'estero.
Nel caso in cui il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria, non riconducibile in alcun modo all'attività funebre.
Si precisa che l'attività di trasporto funebre, che comprende tutta una serie di attività accessorie individuate dall'articolo 13 in esame, termina all'arrivo al cimitero, dove il personale cimiteriale incaricato effettua il prelievo e la successiva collocazione del feretro.
I comuni sono chiamati a controllare che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.
L'articolo 14 detta norme relative alle caratteristiche fisiche che devono avere i feretri in relazione alla loro destinazione finale, prevedendo che la disciplina specifica sia poi adottata con decreto del Ministro della salute.
Fa presente che, in materia di case funerarie e servizi mortuari, l'articolo 15 prevede la realizzazione di tali strutture e la loro gestione mediante autorizzazione da parte del comune territorialmente competente, in totale autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale. Viene sancito l'obbligo di presidio di un numero congruo di addetti, in caso di permanenza di salme al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico. Si precisa l'obbligo di conformità delle dotazioni strutturali Pag. 161ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia, integrate da quanto previsto dalla proposta di legge in esame.
Specifiche disposizioni sono previste relativamente agli spazi e all'accesso alle case funerarie.
Oltre ai requisiti minimi strutturali che devono possedere le stesse, viene fatto divieto di collocare case funerarie all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri e le stesse non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. Si prevede la possibilità di costruire e gestire forni crematori ad opera degli esercenti la casa funeraria. Viene precisato che il soggetto autorizzato all'attività funebre che intende gestire una casa funeraria deve disporre direttamente delle risorse di cui all'articolo 9 (quali: sede idonea, direttore tecnico responsabile, addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, dipendenti con funzioni di necroforo, eccetera) garantendo i requisiti formativi specifici del personale addetto alla gestione dei servizi del commiato, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti specifici, compresa la tanatoprassi.
Gli articoli 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, i trattamenti di tanatoprassi (processo conservativo del cadavere) e le attività collaterali e integrative. Tali trattamenti possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato. Si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, vengano stabiliti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale relativi al profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi. Osserva che tale disciplina appare riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in materia di professioni. Pertanto, il decreto ministeriale citato dall'articolo 16 potrebbe essere integrato prevedendo una previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Infine, l'articolo 18 detta norme sulla vigilanza delle attività e sulle sanzioni previste. Si sancisce che siano i comuni e le ASL a vigilare e controllare l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento, con oneri coperti da risorse proprie e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo in commento.
Il Titolo IV (articoli 19-26) contiene la disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione.
L'articolo 19 definisce le competenze delle regioni e dei comuni. Spetta alle regioni la predisposizione e l'approvazione del piano generale dei cimiteri e dei crematori. Alle regioni compete anche la definizione dei percorsi formativi degli operatori cimiteriali.
I comuni, sulla base del citato piano generale dei cimiteri e dei crematori, sentite le ASL competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali. Essi hanno, poi, numerose altre competenze: sono titolari della gestione dei cimiteri e crematori pubblici; autorizzano la realizzazione e gestione dei crematori; redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso positivamente i percorsi formativi regionali e operano nel proprio territorio; approvano le tariffe dei servizi istituzionali e delle concessioni cimiteriali; approvano il regolamento di polizia mortuaria.
L'articolo 20 detta alcuni princìpi sul piano generale dei cimiteri e dei crematori, che è predisposto ed approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del fabbisogno delle singole comunità ed è diretto a garantire la più ampia libertà di scelta delle forme di sepoltura.
L'articolo 21 si occupa dei piani regolatori cimiteriali, stabilendo che ne spetta Pag. 162ai comuni, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, l'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale. Il piano regolatore prevede una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale. Vengono stabiliti una serie di elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali, tra i quali si ricordano l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza e la ricettività delle strutture esistenti.
L'articolo 22 detta disposizioni sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri, prevedendo che essi siano collocati alla distanza di almeno cento metri dal centro abitato e che entro quella fascia sia vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti. I comuni, nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, tengono conto di questa fascia di rispetto fatte salve le situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Tali prescrizioni non si applicano ai cimiteri militari di guerra ove siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. Per la violazione delle predette disposizioni è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria. Deroghe alle distanze citate possono essere autorizzate dal Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, ove non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.
L'articolo 23 pone il divieto di effettuare sepolture in luogo diverso dal cimitero. Tuttavia le regioni, sentiti il comune e l'azienda sanitaria territorialmente competente, possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura in luogo diverso dal cimitero purché essa avvenga, nel rispetto delle disposizioni di legge, per garantire speciali onoranze.
L'articolo 24 dispone in tema di tumulazione aerata e di caratteristiche dei feretri.
L'articolo 25 disciplina l'affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali, che è rimessa ai comuni che possono provvedervi direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica. In deroga a queste previsioni i concessionari, previa comunicazione al comune, e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni relative al cimitero, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti ogni attività di tumulazione, estumulazione, installazione o manutenzione di monumenti o lapidi.
Evidenzia che la gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni; gli addetti cimiteriali devono possedere i requisiti formativi previsti da queste ultime.
L'articolo 26 disciplina gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali, ponendoli a carico dei comuni o dei soggetti affidatari secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento. L'articolo 27 qualifica le decisioni relative alla volontà di essere cremati ed alla destinazione delle ceneri come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Fa presente che viene rimessa alle regioni la disciplina, con proprie leggi da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri, prevedendosi contestualmente l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge in oggetto qualora le regioni non provvedano nei termini.
L'articolo 28 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia esente da bollo e sia rilasciata dall'ufficiale dello stato civile subordinatamente all'acquisizione di un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero – in caso di morte sospetta segnalata all'autorità giudiziaria – di nulla osta dell'autorità medesima. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto con disposizione testamentaria o con l'iscrizione ad associazioni che abbiano Pag. 163tra i propri fini statutari quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di queste espressioni di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata solo nel caso in cui il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero.
L'articolo 29 detta disposizioni in tema di affidamento, custodia e dispersione delle ceneri. I soggetti autorizzati ad ottenere la consegna dell'urna – sigillata e con i dati anagrafici del defunto – possono disporne la tumulazione al cimitero o conferirla presso edifici destinati alla loro custodia. La dispersione delle ceneri è effettuata nel rispetto della volontà del defunto: all'interno dei cimiteri, in aree a ciò appositamente destinate, individuate dai comuni, o in natura, all'aperto, nel rispetto di una serie di condizioni. Essa è in ogni caso vietata nei centri abitati.
L'articolo 30 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 29, salvo che il fatto costituisca reato. L'articolo 31 disciplina i modi in cui deve essere eseguita la cremazione.
Il Titolo V, composto dal solo articolo 32, disciplina i cimiteri per animali di affezione.
Essi sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere della demanialità.
Sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune, previo parere della competente ASL per i profili di igiene e sanità pubblica. Il trasporto delle spoglie è effettuato dai proprietari, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda pregiudizio per la salute pubblica.
Il Titolo VI (articoli 33-34) detta le disposizioni di adeguamento e finali.
L'articolo 33 rimette ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da perfezionare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle linee di indirizzo alle quali si attengono le regioni per il recepimento delle disposizioni contenute nella legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari emanate in materia, abrogando quelle incompatibili. Esso demanda inoltre ad un regolamento da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata, la definizione delle norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie disciplinate dalla legge, anche in altre materie specificamente indicate, tra le quali la denuncia di morte e l'accertamento dei decessi, le autopsie e i riscontri diagnostici, le disposizioni generali sui cimiteri, le procedure e i criteri di intervento in caso di calamità naturali e artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Le regioni sono tenute ad adeguare le proprie norme legislative e regolamentari alle linee di indirizzo in precedenza citate entro diciotto mesi dall'adozione delle linee medesime: decorso tale termine viene esercitato dallo Stato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma della Costituzione.
L'articolo 34, infine, dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di alcuni articoli del Testo unico delle leggi sanitarie.
Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.