CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 febbraio 2019
145.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibali, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di rappresentanti di: Associazione nazionale volontarie telefono rosa e Associazione italiana studio prevenzione analisi crimini (AISPAC) e Unione delle Camere penali italiane (UCPI) e Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.40 alle 11.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibali, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di Maria Monteleone, sostituto procuratore coordinatore pool antiviolenza presso la Procura di Roma.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.10 alle 15.30.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, al fine dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge Baroni C. 491, recante «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», nel testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XII Commissione.
  Il provvedimento, che si compone di sette articoli, persegue l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.
  Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni, mentre l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni e degli accordi.
  Ricorda che l'articolo 4 reca, invece, disposizioni in materia di comunicazioni delle partecipazioni azionarie, dei titoli e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale. In particolare, è previsto l'obbligo delle imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. La comunicazione è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute ed è pubblicata in apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5.
  Nello specifico, tale ultimo articolo prevede, al comma 1, l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente». Ai sensi del comma 2, in tale registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione e le comunicazioni ivi pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della stessa pubblicazione (comma 3). Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro (comma 4).
  Rileva che i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Rimane fermo che, ove si Pag. 30tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo di dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono raccolte dal Ministero della salute (comma 5). Con l'accettazione dell'erogazione o dei vantaggi da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligazionarie nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste (comma 6).
  Segnala che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni. Il comma 1 stabilisce che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica delle erogazioni e degli accordi di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione (comma 2).
  All'impresa produttrice che omette di trasmettere, nel termine ivi indicato, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1 (concernente i dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o di obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale), ovvero che omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo (riguardante i casi di partecipazione qualificata), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro (comma 3). Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca comunicazioni incomplete relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applica la sanzione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui siano fornite notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro (comma 5). Ove, infine, l'impresa produttrice presenti un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni richiamate nei commi precedenti si applicano in misura pari alla metà, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici (comma 6).
  Segnala che gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico «Sanità trasparente». Il Ministero della salute provvede a pubblicare in formato open data tali atti sulla prima pagina del proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a novanta giorni con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute o abbiano fornito notizie false (comma 7). Il predetto Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione del Pag. 31provvedimento, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame (comma 8).
  L'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento in titolo. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste amministrative (comma 10).
  Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative vengono richiamate le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II della legge 689 del 1981 (comma 11).
  Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità del provvedimento (comma 12).
  L'articolo 7, infine, prevede le decorrenze dell'applicazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla proposta di legge.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.35.

7-00149 Varchi: Iniziative normative inerenti il personale della polizia penitenziaria.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando peraltro che, all'esito della cosiddetta «legge Madia,» il Corpo della polizia penitenziaria ha subito una significativa riduzione. Rammenta che tale ridimensionamento di personale è stato anche evidenziato, nel corso della recente audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Basentini, nella misura di ulteriori 4000 unità rispetto alla 4000 già rilevate, per un totale di 8000 unità.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Enrico COSTA (FI) illustra la risoluzione in titolo, che prende le mosse da un intervento normativo effettuato attraverso la legge n. 3 del 2019, che ha modificato l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introducendo tra i reati ostativi ai benefici penitenziari una serie di ipotesi delittuose contro la pubblica amministrazione.
  Rileva, in proposito, che attraverso questa introduzione normativa non è più possibile per le fattispecie di reati ivi previste ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione al fine di richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale quando ve ne siano le condizioni.
  Precisa che la risoluzione in titolo non interviene nel merito bensì sul piano dell'efficacia, in quanto non essendo stata prevista, diversamente da quanto avvenuto per gli interventi passati sul medesimo articolo 4-bis, una norma transitoria che Pag. 32disciplini l'efficacia successiva all'entrata in vigore della disposizione, quest'ultima soggiace al principio «tempus regit actum» e non alla disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione.
  Fa presente, infine, che, con l'atto di indirizzo in titolo, i proponenti si prefiggono l'obiettivo di sottoporre all'attenzione della Commissione il tema in oggetto, affinché la stessa possa assumere una posizione certa, anche, eventualmente, sollecitando l'Esecutivo ad intervenire. Sottolinea, inoltre, che, qualora la Commissione non condividesse invece l'impostazione della risoluzione, ciò garantirebbe comunque un'interpretazione univoca in sede di applicazione giurisprudenziale.

  Catello VITIELLO (Misto) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo, condividendone il contenuto. In proposito ritiene che sia necessario chiarire che il regime previsto dalle norme introdotte non possa che disporre per l'avvenire e dunque non sia applicabile per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, per evitare gravi sperequazioni in merito all'interpretazione delle modalità di applicazione. Nel rammentare, poi, che la Corte europea dei diritti dell'uomo attribuisce natura sostanziale e non processuale alle modalità di esecuzione della pena, auspica che il nostro ordinamento si possa presto allineare a quanto previsto in Europa anche sulla questione in titolo.

  Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696 De Maria, approvato dal Senato.