SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.
La seduta comincia alle 9.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti rinvio).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.
Luigi GALLO, presidente, ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge europea 2018, nel testo approvato dal Senato, deliberando il 16 gennaio di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole sulle parti di propria competenza, senza approvare emendamenti. Il presidente della XIV Commissione ha in seguito trasmesso, in considerazione del contenuto e della competenza, due emendamenti presentati al disegno di legge in titolo presso la stessa XIV Commissione: si tratta dell'emendamento 13.1 De Luca e dell'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo (vedi allegato). La VII Commissione è ora Pag. 39chiamata a esprimere alla XIV Commissione il parere su questi emendamenti.
Avverte che il parere della VII Commissione sarà vincolante per la XIV Commissione, la quale potrà discostarsene solo se ritiene che conformarsi al parere determini un'incompatibilità con la normativa comunitaria o se sussistono esigenze di coordinamento generale. Chiarisce che la prassi che vede le Commissioni di settore esprimere alla XIV Commissione pareri vincolanti ha carattere speciale, applicandosi soltanto ai disegni di legge europea e di delegazione europea, e trova il suo fondamento nell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, in base al quale gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla XIV Commissione, salvo che questa li respinga per i motivi già detti.
Cristina PATELLI (Lega), relatrice, riferisce che l'articolo aggiuntivo 2.01, proposto dal Governo su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 del termine entro il quale le università devono chiudere gli accordi transattivi con gli ex lettori di madrelingua straniera, al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dalla legge. Posticipare il termine – che è scaduto – si rende necessario per poter avviare la fase di contrattazione e di conclusione delle transazioni previste dall'articolo 11 della legge n. 167 del 2017. Quest'articolo prevede un incremento annuale, a decorrere dal 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, finalizzato al superamento del contenzioso in atto con gli ex lettori di lingua straniera e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli stessi. L'intervento emendativo si rende necessario perché ad oggi non si è completata la procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale deve essere adottato lo schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il contenzioso tra le Università e gli ex lettori di madrelingua straniera. La norma, prevedendo il mero differimento di un termine, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quanto all'emendamento 13.1 De Luca, spiega che esso interviene sull'articolo 13 del disegno di legge in titolo, che questa Commissione ha già avuto modo di esaminare quando espresse il parere sul disegno di legge europea. Ricorda quindi brevemente quanto già detto nella seduta del 16 gennaio: l'articolo 13 reca disposizioni per l'attuazione in Italia della direttiva UE 2017/1564, la quale detta disposizioni per consentire – a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa – specifici utilizzi di opere protette dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Il riferimento è ad opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale. In sostanza, la nuova direttiva amplia lo spettro delle eccezioni al diritto d'autore previste dalla direttiva 2001/29/CE, già attuata dal legislatore italiano con l'inserimento dell'articolo 71-bis nel corpo della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941). Il citato articolo 71-bis già oggi prevede che i portatori di «particolari» handicap abbiano la facoltà di riprodurre opere e materiali protetti o di comunicarli al pubblico per uso personale, sempreché tali utilizzi siano collegati, si limitino a quanto richiesto dall'handicap e non abbiano carattere commerciale.
Chiarisce che le novità contenute nella nuova direttiva e quindi nell'articolo 13 del disegno di legge europea – come modificato nel corso dell'esame al Senato – consistono nel fatto che viene precisato che sono liberi gli atti di riproduzione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, previa loro trasformazione atta a renderli accessibili alle Pag. 40persone con disabilità specificamente elencate dal provvedimento. Le nuove disposizioni consentono, quindi, a un disabile o a persona che agisce per suo conto, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero consente ad una entità autorizzata, di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera, ovvero, sempre senza scopo di lucro, consente di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata. Per entità autorizzata s'intende un soggetto autorizzato a realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. L'esercizio delle attività previste dalle nuove norme è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali e senza scopo di lucro.
Tutto ciò premesso, fa riferimento alla modifica proposta con l'emendamento in esame: mentre l'ultimo periodo del nuovo capoverso comma 2-septies introdotto dal disegno di legge in esame nell'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941, precisa che l'eccezione ai divieti sanciti dalla disciplina in materia di diritto di autore non si applica all'entità autorizzata qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera, l'emendamento 13.1 prevede che l'eccezione si applichi, invece, nel caso in cui la riproduzione a cura dell'entità autorizzata comporti un miglioramento dell'accessibilità o della qualità della versione accessibile già in commercio.
Luigi GALLO, presidente, considerato che ieri sera l'inizio dei lavori dell'Assemblea di oggi è stato anticipato alle ore 10 e che la Commissione deve, prima che si passi alle votazioni in Aula, svolgere l'audizione informale programmata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 334 e abbinate, propone di rinviare l'esame degli emendamenti in titolo ad altra seduta.
La Commissione concorda.
Luigi GALLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 14 febbraio 2019.
Audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle abbinate proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1414 Ascani e C. 1349 Fratoianni: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.
L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.15.
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