AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 14 febbraio 2019.
Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di rappresentanti dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato.
Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.10 alle 9.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.10.
Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia Pag. 17all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.
Giulia SARTI, presidente, rammenta che la Commissione prosegue oggi l'esame delle proposte emendative Scerra 1.4, Pettarin 1.2 e De Luca 1.1., trasmesse dalla XIV Commissione, che investono gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, per l'espressione del prescritto parere.
Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento Scerra 1.4 e parere contrario sugli emendamenti Pettarin 1.2 e De Luca 1.1 (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.15.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Giovedì 14 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.15.
Programma di lavoro della Commissione per il 2019 – Mantenere le promesse e prepararsi al futuro (COM (2018)800 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019 (Doc. LXXXVI, n. 2).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2019 – 30 giugno 2020).
Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze rumena, finlandese e croata (14518/18).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.
Giulia SARTI, presidente, avverte che non sono pervenute osservazioni sui provvedimenti in titolo da parte dei gruppi parlamentari.
Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, propone di esprimere parere favorevole sui provvedimenti in discussione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Giovedì 14 febbraio 2019 — Presidenza del presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 14.20.
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.
C. 1302 approvata dal Senato e C. 766 Colletti.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.
Giulia SARTI, presidente, avverte che l'onorevole Carlo Sarro e l'onorevole Siracusano hanno sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia. Pag. 18
Avverte inoltre che l'onorevole Benedetti ha sottoscritto gli emendamenti 1.3 Vitiello e 1.12 Schullian.
Franco VAZIO (PD), riprendendo il dibattito interrotto nella seduta precedente, ribadisce la richiesta di chiarimenti da parte del Governo allo scopo di consentire ai componenti del gruppo del Partito democratico di definire la propria posizione con riferimento all'emendamento Salafia 1.8, come riformulato dalla relatrice. Precisa, infatti, a tale proposito che il Partito democratico potrebbe esprimersi in senso favorevole se fosse chiaramente esplicitato dal Governo che la soppressione dell'inciso «a lui nota» dal primo comma del nuovo articolo 416-ter del codice penale dipende esclusivamente da esigenze di migliore redazione del testo e non equivale ad eliminare la valutazione dell'elemento psicologico. Ritiene evidente che perché si configuri il reato di scambio politico-mafioso è indispensabile che il candidato abbia la consapevolezza dell'appartenenza del soggetto che promette i voti ad un'associazione mafiosa. Esprime la convinzione che, in caso contrario, il combinato disposto della nuova formulazione proposta dalla relatrice e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, determinerebbe che un candidato che si sia reso responsabile di voto di scambio possa essere punito con la reclusione a 3 o a 22 anni sulla base dell'appartenenza o meno, a lui ignota, del soggetto promittente ad un'associazione mafiosa. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di confermare che l'intenzione è quella di dare una migliore formulazione alla proposta di legge in esame, inserendosi nel solco della giurisprudenza ormai consolidata in materia senza sopprimere il presupposto del dolo. Tale precisazione, oltre a consentire al Partito democratico di votare favorevolmente sull'emendamento Salafia 1.8, come riformulato, fornirebbe, a suo avviso, indicazioni chiare a beneficio della magistratura e della giurisprudenza quanto alla definizione del perimetro del dolo.
Roberto CATALDI (M5S) ritiene di poter tranquillizzare il collega Vazio, evidenziando come la soppressione dell'inciso «a lui nota» non cambi la sostanza della disposizione, non potendosi comunque escludere la valutazione del dolo da parte del magistrato ai fini della configurazione del reato. Rileva, d'altro canto, che il mantenimento di tale inciso, che a suo parere non avrebbe dovuto essere introdotto nel corso dell'esame che si è svolto al Senato, equivarrebbe a ribadire un obbligo che è già posto in capo ai magistrati dai principi generali del nostro ordinamento, non potendosi immaginare una condanna da parte del giudice che tralasci la valutazione del dolo.
Alfredo BAZOLI (PD) si associa alle considerazioni del collega Vazio, che ha chiaramente espresso l'atteggiamento non pregiudiziale dei componenti del gruppo del Partito democratico nei confronti dell'emendamento Salafia 1.8, nella nuova formulazione proposta dalla relatrice. Esprime tuttavia la personale convinzione che tale formulazione renda ancor più incomprensibili le ragioni dell'intervento della maggioranza e del Governo su una norma approvata nella scorsa legislatura sulla quale la giurisprudenza ha raggiunto un approccio ampiamente consolidato. Evidenzia, infatti, l'inutilità della proposta di legge in esame, se il suo unico scopo è quello di cristallizzare un'interpretazione ormai assodata da parte della giurisprudenza. Ritiene, peraltro, molto pericoloso il sensibile aggravamento della fattispecie introdotto dalla proposta di legge in dipendenza di una circostanza obiettiva, considerato che il candidato eventualmente resosi responsabile di uno scambio politico-mafioso si vede aumentare la pena della metà, per il solo fatto di essere stato eletto. Nel considerare irragionevole l'incremento «draconiano» delle pene perseguito dal Governo e dalla maggioranza, ribadisce che il Partito democratico, pur condividendo l'intento del provvedimento, considera dirimente che il legislatore chiarisca l'intenzione di richiedere, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'articolo Pag. 19416-ter del codice penale, l'elemento soggettivo del dolo generico.
Federico CONTE (LeU) si esprime in senso favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Salafia 1.8, volto ad eliminare l'inciso «a lui nota» che avrebbe determinato una drammatica restrizione del campo di applicazione della norma, considerato che la eventuale consapevolezza del candidato deve essere sempre accertata dal magistrato. Evidenzia, inoltre, alcuni ulteriori aspetti della proposta di legge in esame che meriterebbero un supplemento di riflessione. Precisa, in particolare, con riguardo al primo comma del nuovo articolo 416-ter del codice penale, l'inopportunità di prevedere, oltre all'erogazione o alla promessa di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Ritenendo, infatti, che il termine «utilità» sia sufficientemente generico da comprendere qualsiasi vantaggio o beneficio diverso dal danaro, esprime la convinzione che ogni specificazione non richiesta nel testo di legge finisca per creare difficoltà in sede di attuazione della norma. Rileva, inoltre, l'opportunità di sopprimere il terzo comma del nuovo articolo 416-ter del codice penale, ritenendo rischiosa la sua formulazione che, introducendo un aggravamento di pena a seguito di un evento oggettivo, quale è l'avvenuta elezione del candidato, sottrae la disposizione al nesso di causalità. Sempre in riferimento al terzo comma del nuovo articolo 416-ter, a suo parere, le parole «a seguito dell'accordo» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «per effetto» dell'accordo»; ciò al fine di scongiurare un eccessivo spazio interpretativo e rendere la disposizione maggiormente chiara. Evidenzia, inoltre, la difficoltà di calcolare, a fronte di uno scambio elettorale politico-mafioso, quanti siano stati i voti ottenuti a seguito dell'accordo intercorso e quanto siano stati determinanti nell'elezione del candidato, senza contare le eventuali ripercussioni nel caso in cui l'ipotesi di reato dovesse emergere a ridosso della competizione elettorale. Da ultimo, sottopone alla riflessione comune il rischio di un effetto distorsivo della disposizione recata dal terzo comma del nuovo articolo 416-ter in presenza di eventuali associazioni mafiose che vogliano danneggiare un candidato a loro inviso, millantando un accordo mai raggiunto.
Enrico COSTA (FI) dichiara di non essere d'accordo con le considerazioni del collega Conte, ritenendo determinante il mantenimento dell'inciso «a lui nota» nel primo comma del nuovo articolo 416-ter del codice penale, al fine di fornire un orientamento certo all'interprete della norma sulla valutazione dell'elemento soggettivo. Come già esposto nella seduta precedente, ribadisce che l'intento è quello di evitare l'applicazione del dolo eventuale, soprattutto in territori ad alto tasso di infiltrazione mafiosa, sulla base della considerazione che il candidato «non poteva non sapere». Ciò premesso, si chiede per quale ragione Governo e maggioranza vogliano sopprimere l'inciso «a lui nota». Sottolinea peraltro la possibilità che la formulazione del testo ottenga un effetto contrario a quello desiderato, considerato che, come evidenziato dallo stesso Procuratore generale della Corte di Cassazione, se si opera un'interpretazione letterale e sistematica del testo, la disposizione rischia di avere un devastante effetto restrittivo, visto che è appartenente ad un'associazione di cui all'articolo 416-bis del codice penale solo chi è conosciuto tale da una sentenza giudiziale. Ricorda inoltre che, sulla base di tale premessa, il Procuratore generale, nella nota depositata in sede di audizione, dichiara: «nell'ambito applicativo della norma ricadrebbero solo ed esclusivamente gli appartenenti ad un'associazione ex articolo 416-bis, evidentemente riconosciuti come tali solo attraverso accertamento giudiziale; in conseguenza, qualsiasi patto di scambio politico-elettorale stipulato dal politico con soggetto non formalmente appartenente (o con un intermediario non formalmente appartenente) non rientrerebbe nella fattispecie. Vi sarebbe una larghissima (e Pag. 20preponderante) quota di condotte penalmente irrilevanti: certamente o comunque molto più ampia e consistente di quella che oggi discende dal testo attuale che trova limite (nei termini di cui sopra si è detto) nelle «modalità mafiose» dello scambio. La ragione è semplice: sulle «modalità mafiose» si può argomentare e discutere e le si possono anche ritenere (come detto) immanenti; sull'appartenenza come qualificazione soggettiva è ben più difficile argomentare». Ritiene pertanto che il mantenimento dell'inciso «a lui nota» possa consentire un'applicazione della norma anche ai casi in cui ci si trovi di fronte all'intervento in una competizione elettorale da parte di esponenti di un'organizzazione mafiosa non ancora individuata e della cui azione criminosa il candidato sia a conoscenza.
Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce le proprie considerazioni circa l'inutilità di un intervento su una norma rispetto alla quale i pronunciamenti della giurisprudenza hanno raggiunto un soddisfacente livello di stabilità. Nel ritenere che tali considerazioni siano rafforzate dal fatto che la riformulazione dell'emendamento Salafia 1.8 avanzata dalla relatrice reintroduce il riferimento alle «modalità mafiose» già contenuto nel testo vigente, evidenzia il rischio che la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, oltre ad essere priva di senso, determini ulteriori criticità sul versante interpretativo. Sollecita Governo e maggioranza ad un'ulteriore riflessione, ritenendo più saggio, anche alla luce delle audizioni svolte, sopprimere la disposizione in oggetto, rinunciando ad intervenire. Ritiene inoltre che anche l'incremento delle pene vada attuato in modo ragionevole, eliminando l'irrazionale differenza che, come già evidenziato, si verrebbe a determinare con riguardo alla durata della reclusione del responsabile, in ragione dell'appartenenza o meno ad un'associazione mafiosa del soggetto promittente i voti, trattandosi in tutti i casi di un inquinamento del corretto funzionamento del meccanismo democratico.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Costa 1.1 e Bazoli 1.2 e l'emendamento Vitiello 1.3.
Federico CONTE (LeU) illustra l'emendamento a sua firma 1.4, volto a riformulare il primo comma dell'articolo 416-ter del codice penale – prevedendo che chiunque accetta, anche a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti formulata da soggetti appartenenti alle associazioni mafiose in cambio della dazione o della promessa di denaro o di qualunque altra utilità sia punito con la reclusione da dieci a quindici anni – e a sopprimere il terzo comma del capoverso Art. 416-ter del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in discussione. Ciò premesso, chiede che l'emendamento sia votato per parti separate, sottoponendo all'esame della Commissione prima la parte riferita al primo comma del nuovo articolo 416-ter e successivamente quella riferita al terzo comma del medesimo articolo.
Giulia SARTI, presidente, evidenzia come le due parti dell'emendamento Conte 1.4 siano dotate di una loro autonomia e quindi possano essere oggetto di votazioni separate, la prima relativa alla modifica del primo comma del nuovo articolo 416-ter e la seconda relativa alla soppressione del terzo comma del medesimo articolo.
Piera AIELLO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su entrambe le parti dell'emendamento Conte 1.4 testè evidenziate dalla presidente.
Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Conte 1.4, limitatamente alla parte riferita al primo comma del nuovo articolo 416-ter.
Giulia SARTI, presidente, avverte che la seconda parte dell'emendamento Conte 1.4, incidendo sul terzo comma del nuovo Pag. 21articolo 416-ter, sarà posta in votazione successivamente, quando la Commissione passerà ad esaminare gli emendamenti riferiti a tale terzo comma.
Enrico COSTA (FI) sottoscrive a nome del suo gruppo in Commissione l'emendamento Colletti 1.5.
La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.5.
Enrico COSTA (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6, frutto del recepimento delle osservazioni formulate dagli auditi nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione e volto, sopprimendo le parole «, direttamente o a mezzo di intermediari», ad evitare l'abolitio criminis. Osserva, infatti, che attualmente la giurisprudenza punisce l'intermediario e ritiene che introdurre tale figura all'interno dell'articolo 416-ter del codice penale potrebbe ingenerare il rischio che si possa ritenere che prima di tale introduzione l'intermediario non doveva essere punito. Invita, pertanto, la relatrice a rivalutare il parere espresso su tale proposta emendativa al fine di scongiurare il rischio, a seguito dell'approvazione del provvedimento in discussione, di invalidare i processi in corso.
Michele BORDO (PD), nel condividere le osservazioni espresse dal collega Costa, ritiene opportuna una ulteriore riflessione della relatrice anche sull'identico emendamento a sua firma 1.7 e sottolinea la preoccupazione che, qualora il testo del provvedimento venisse approvato senza la modificazione proposta, l'interprete del diritto possa ritenere nuova la formulazione, compromettendo il lavoro già svolto dai tribunali.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Costa 1.6 e Bordo 1.7.
Giulia SARTI, presidente, rammenta che nella seduta di ieri l'onorevole Salafia ha accettato la riformulazione, proposta dalla relatrice, dell'emendamento a sua prima firma 1.8.
Alfredo BAZOLI (PD), nel sottolineare l'impossibilità di poter valutare l'impatto sull'impianto normativo derivante dall'approvazione dell'emendamento Salafia 1.8, come riformulato dalla relatrice, preannuncia l'astensione dei deputati del gruppo del PD sullo stesso.
La Commissione approva l'emendamento Salafia 1.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).
Giulia SARTI, presidente, avverte che, seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Salafia 1.8, gli emendamenti Bazoli 1.9 e Colletti 1.10, gli identici emendamenti Schullian 1.12 e Bordo 1.13, nonché l'emendamento Costa 1.14 non saranno poste in votazione in quanto precluse. Avverte poi che non sarà posto in votazione l'emendamento Bordo 1.15 in quanto assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Salafia 1.8.
Michele BORDO (PD) chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di effettuare una ulteriore riflessione sull'emendamento a sua firma 1.16 volto a sopprimere il riferimento alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Ritiene che tale disposizione contrasti con il principio della determinatezza in quanto non si distinguerebbe l'ipotesi in cui il candidato o l'intermediario accettino lo scambio da quella in cui manifestino una mera disponibilità. A suo avviso tale disposizione introdurrebbe una disarmonia evidente nel sistema e presenterebbe evidenti profili di criticità costituzionale. Rammenta, inoltre, che solo poche settimane fa è stata approvata la legge n. 3 del 2019, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nella quale si è distinta la mera disponibilità dal fatto effettivo.
Pag. 22La Commissione respinge l'emendamento Bordo 1.16.
Enrico COSTA (FI) ritiene che l'emendamento a sua firma 1.14, che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Salafia 1.8 non è stato posto in votazione, in realtà non doveva intendersi precluso e chiede alla presidenza chiarimenti in merito.
Giulia SARTI, presidente, precisa che per la sua formulazione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Salafia 1.8 (nuova formulazione), l'emendamento Costa 1.14 non poteva essere posto in votazione, in quanto non riferibile neanche alla nuova formulazione dello stesso emendamento Salafia 1.8. Fa tuttavia presente che la proposta emendativa potrà comunque essere presentata in Assemblea.
Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive a nome dei deputati del suo gruppo l'emendamento Colletti 1.17.
La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.17.
Michele BORDO (PD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bazoli 1.18 volto a ripristinare la pena a quanto previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale. Nel rammentare che nella scorsa legislatura il Parlamento è già intervenuto per incrementare tale pena, non comprende le ragioni per le quali la maggioranza e il Governo intendano equiparare le pene previste dall'articolo 416-bis a quelle di cui all'articolo 416-ter. Rammenta, in proposito, che la Corte costituzionale si è espressa per affermare il principio in base al quale si deve fissare una differenziazione delle soglie di punibilità a seconda delle condotte e ritiene, pertanto, irragionevole la disposizione in esame.
Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) ritiene ragionevoli le osservazioni del collega Bordo ritenendo che con la disposizione in discussione si corre il rischio di equiparare la condotta di un soggetto che fa un attentato mafioso a quella di uno che distribuisce volantini. Auspica che in Assemblea si possa valutare con maggior attenzione la questione, al fine di equilibrare il rapporto tra le due fattispecie.
Walter VERINI (PD), nell'osservare che l'esigenza da parte delle forze di maggioranza di modificare l'articolo 416-ter del codice penale deriva dall'accordo di governo, fa notare come nella sua stesura iniziale il provvedimento in discussione contenesse alcune norme che hanno sollevato numerose proteste da parte delle associazioni impegnate nella lotta alle mafie. Prende quindi atto che la maggioranza sia corsa ai ripari modificando l'impostazione iniziale e che quindi il testo in esame non è da considerarsi «blindato». Evidenzia che nel corso dell'esame in Commissione sono emerse numerose criticità del provvedimento in discussione che ritiene obiettivamente fondate e pertanto propone che la Commissione si riservi un ulteriore supplemento di istruttoria, al fine di recepire i rilievi avanzati in un'ottica costruttiva finalizzata a migliorare il testo.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bazoli 1.18 e Costa 1.19 e 1.20.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 1.21: si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Costa 1.22 e Conte 1.4, limitatamente alla parte riferita al terzo comma del nuovo articolo 416-ter.
Giulia SARTI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 1.23: si intende vi abbia rinunciato.
Pag. 23Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive a nome dei deputati del suo gruppo l'emendamento Colletti 1.24.
La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.24.
Giulia SARTI, presidente, rammenta che gli articoli aggiuntivi Costa 1.01, 1.02 e 1.03 sono stati dichiarati inammissibili.
Dichiara, quindi, concluso l'esame delle proposte emendative al provvedimento in titolo. Avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alla Commissione competente per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 142, del 13 febbraio 2019, a pagina 44, sesta riga, il numero: «476» è sostituito dal seguente «416».
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