SEDE REFERENTE
Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani.
La seduta comincia alle 13.10.
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1003 Bartolozzi, C. 1455 Governo e C. 1457 Annibali.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.
Stefania ASCARI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare tre progetti di legge – uno di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare – che intervengono, con distinte modalità, a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Rileva che, in estrema sintesi: il disegno di legge del Governo A.C. 1455 individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; la proposta di legge A.C. 1003, oltre a perseguire i medesimi obiettivi del Governo con modalità sostanzialmente analoghe, rafforza gli obblighi di comunicazione alla persona offesa degli sviluppi del procedimento penale con particolare riferimento alla messa in libertà del presunto autore della violenza ed estende il campo d'applicazione del c.d. braccialetto elettronico; la proposta di legge A.C. 1457 interviene anch'essa sugli obblighi di comunicazione alla persona offesa e modifica l'ordinamento penitenziario, estendendo il catalogo di reati per la cui condanna l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un periodo di osservazione della personalità Pag. 17e ad un programma di riabilitazione, per prevenire la recidiva nel reato.
Con riferimento al disegno di legge C. 1455, del Governo, evidenzia che il provvedimento individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Rammenta che nell'Analisi di impatto della regolamentazione, che accompagna l'articolato del disegno di legge, il Governo afferma che nell'obiettivo di garantire una più efficace e tempestiva tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere ha scelto di intervenire «non già in una prospettiva repressiva sulla scia dei precedenti interventi legislativi, che hanno introdotto nuove figure di reato o aggravato il trattamento sanzionatorio ovvero ampliato le misure di prevenzione e cautelari in materia, ma sul piano processuale e organizzativo, per potenziare l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria», così da adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale (Direttiva 2012/29/UE) e dalla decisione 2 marzo 2017 resa dalla Corte europea dei diritti sul caso Talpis c. Italia, in cui la CEDU ha condannato l'Italia per non aver protetto adeguatamente una donna e i suoi figli, vittime di violenze domestiche ripetutamente, quanto inutilmente, denunciate.
Osserva che la violenza domestica o di genere viene ricondotta dai primi tre articoli del disegno di legge alle seguenti fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma).
Con particolare riferimento alle lesioni personali, ricorda che l'articolo 585 del codice penale prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Tra tali possibili circostanze aggravanti, segnala che il disegno di legge del Governo riconduce alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse: contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, n. 2); in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (articolo 576, n. 5); dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (articolo 576, n. 5.1); contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente (articolo 577, primo comma, n. 1); con il mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso (articolo 577, primo comma, n. 2); con premeditazione (articolo 577, primo comma, n. 3); con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (articolo 577, primo comma, n. 4); contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma).
Rileva che gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica Pag. 18e di genere (e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati) che: la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 1-6 (si tratta, ad esempio, oltre che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza. Come evidenzia la relazione illustrativa, la modifica esclude ogni discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, chiamata ad attivarsi immediatamente, senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano o meno le ragioni di urgenza; viene infatti introdotta una «presunzione assoluta di urgenza» (articolo 1); il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, un nuovo comma 1-ter (articolo 2); attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere; la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte (articolo 3).
Osserva che viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del codice di procedura penale, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal pubblico ministero, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).
Rammenta che l'articolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.
Precisa che i corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.
Fa presente che l'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.
Con riferimento alla proposta di legge dell'onorevole Bartolozzi, C. 1003, evidenzia che il provvedimento modifica varie disposizioni del codice di procedura penale con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime dei reati violenti. In particolare, la proposta: inserisce nel codice l'obbligo di comunicare alla vittima del reato eventuali provvedimenti che rimettano in libertà il presunto autore delle violenze (artt. 1, 5 e 8); modifica il campo d'applicazione o le modalità operative delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 2-4); prevede che la polizia giudiziaria debba riferire la notizia di reato al PM entro 24 ore e che il PM Pag. 19debba sentire la persona offesa entro 3 giorni (artt. 6-7), quando siano denunciati specifici reati, coincidenti con quelli individuati dal disegno di legge del Governo.
Rileva che gli articoli 1, 5 ed 8 della proposta di legge prevedono che le autorità debbano fornire tempestive comunicazioni alla persona offesa quando il condannato o l'imputato per specifici reati siano rimessi in libertà; la ratio, esplicitata dalla relazione illustrativa, è evidentemente quella di consentire alla persona offesa di «tutelarsi rispetto a reati che presentano un elevato tasso di recidiva».
In particolare, osserva che l'articolo 1 della proposta inserisce nel codice di rito l'articolo 90-ter.1, con il quale obbliga la polizia giudiziaria a comunicare immediatamente alla persona offesa dal reato e al suo difensore l'adozione di provvedimenti conseguenti all'estinzione del reato o della pena. La nuova disposizione è collocata nell'ambito degli articoli del codice di procedura inseriti, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater). Si tratta di disposizioni relative al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché a vedersi riconosciute speciali cautele. L'articolo 90-ter, in particolare, ha previsto che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, e debba altresì essere data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. L'obbligo di comunicazione di cui al disegno di legge C. 1003 non scatta «nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona», come previsto attualmente dall'articolo 90-ter c.p.p., bensì nei procedimenti per uno dei seguenti reati: violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 c.p.); abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (articolo 571); maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); lesioni personali aggravate o procedibili d'ufficio (articolo 582); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.), tratta di persone (articolo 601) e acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); sfruttamento sessuale dei minori, nelle forme, anche circostanziate, della prostituzione minorile (articolo 600-bis c.p.), della pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.) e della detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); minaccia grave o aggravata (articolo 612, secondo comma); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.).
Rammenta che questo catalogo di reati è mutuato dall'articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura, che consente, quando si procedere per questi delitti l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti in generale per l'applicazione delle misure coercitive (articolo 280 c.p.p.), con l'aggiunta inoltre delle particolari modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico (articolo 275-bis c.p.p.).
Fa presente che l'articolo 5 della proposta interviene sull'articolo 299 del codice di procedura penale, per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato. Infine, l'articolo 8, in relazione al medesimo catalogo di reati previsto dall'articolo 1, modifica l'articolo 659 del codice di procedura penale per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata Pag. 20comunicazione alla persona offesa e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.
Ricorda che gli articoli da 2 a 4 della proposta di legge intervengono sulle misure coercitive applicabili all'indagato/imputato per un reato violento in ambito domestico. In particolare, l'articolo 2 del provvedimento modifica l'articolo 282-bis del codice di rito, sulla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Segnalo che il provvedimento, che estende il campo d'applicazione della misura, anche al di fuori dei limiti di pena che consentono le misure coercitive, ai delitti di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) e di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.) è oggi superato dall'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) che, con l'articolo 16, ha introdotto tali modifiche nel codice di procedura a decorrere dal 5 ottobre 2018. L'articolo 3 novella l'articolo 282-ter del codice di procedura, in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici), come previsto dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'articolo 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 2013. L'articolo 4 interviene sull'articolo 282-quater del codice penale per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa.
Segnala, infine, che gli articoli 6 e 7 della proposta di legge C. 1003 presentano un contenuto analogo agli articoli 1 e 2 del disegno di legge del Governo C. 1455. In particolare, l'articolo 6 interviene sull'articolo 347 del codice procedura inserendovi un comma 3-bis attraverso il quale prevede che, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire anche in forma orale entro 24 ore al pubblico ministero; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. I reati a fronte dei quali scatta l'obbligo di riferire entro 24 ore sono gli stessi individuati dal disegno di legge del Governo: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma). Rispetto alla proposta del Governo, l'A.C. 1003: inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 347 del codice di procedura penale, mentre il Governo novella il comma 3; individua in 24 ore il termine entro il quale la polizia giudiziaria deve riferire la notizia di reato al PM, mentre la proposta del Governo prevede che la comunicazione sia data «immediatamente». L'articolo 7 presenta un contenuto sostanzialmente identico all'articolo 2 del disegno di legge C. 1455 del Governo: inserendo nell'articolo 362 del codice di procedura penale, relativo all'assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter: la proposta prevede infatti che il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Con riferimento alla proposta di legge Annibali C. 1457, evidenzia che il provvedimento si compone di 5 articoli attraverso i quali modifica il codice di procedura Pag. 21penale e l'ordinamento penitenziario con la finalità di «intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena», per prevenire la recidiva. In particolare, l'articolo 1 interviene sull'articolo 90-ter del codice di procedura penale, relativo alla comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, per eliminare l'inciso che attualmente la prevede solo quando la persona offesa ne faccia preventiva richiesta. Con la modifica al comma 1 dell'articolo 90-ter, dunque, la comunicazione diviene obbligatoria sempre, a prescindere dall'istanza di parte. Gli articoli 2 e 3 della proposta di legge modificano rispettivamente i commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
Rammenta che l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario) preclude l'accesso a benefici e misure alternative alla detenzione (lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) ai detenuti per una serie di delitti di particolare allarme sociale, con particolare riferimento ad associazione mafiosa e terrorismo, fatta salva l'ipotesi di collaborazione con la giustizia (comma 1) o l'acquisizione di elementi che valgano ad escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (commi 1-bis e 1-ter). Il comma 1-quater riguarda i condannati detenuti o internati per reati in materia sessuale e precisamente per i delitti di prostituzione minorile (articolo 600-bis c.p.), pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater c.p.), turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.), violenza sessuale aggravata (articolo 609-ter c.p.), atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.), corruzione di minorenni (articolo 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.) e adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.). In questi casi i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Il comma 1-quinquies precisa che quando vittime dei reati sessuali siano minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza deve valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica, disciplinato dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario.
In particolare, osserva che, con la modifica del comma 1-quater, il catalogo dei reati in materia sessuale rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un anno di osservazione scientifica della personalità è integrato dai seguenti delitti (articolo 2): maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo e secondo comma); lesioni personali gravissime (articolo 583, secondo comma, c.p.); atti persecutori (articolo 612-bis c.p.).
Precisa che analoga integrazione è operata al comma 1-quinquies relativamente al catalogo di delitti commessi in danno di minori, rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato anche alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica (articolo 3). Fa presente che l'articolo 4 modifica, per coordinamento, l'articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), lesioni personali aggravate da legami familiari (articolo 582, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi Pag. 22dell'articolo 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (articolo 583, secondo comma, c.p.) e atti persecutori (articolo 612-bis c.p.). L'articolo 5, infine, prevede che le modifiche trovino applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
In conclusione, preannuncia la prossima assegnazione della proposta di legge a sua prima firma C. 1403, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni e deleghe al Governo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, di cui chiederà l'abbinamento. Si augura infine che, in considerazione della delicatezza del tema, si possano esaminare i provvedimenti in questione con uno spirito di massima collaborazione, nel rispetto delle sensibilità coinvolte.
Giusi BARTOLOZZI (FI), nel complimentarsi con la relatrice per l'ampia illustrazione dei provvedimenti in esame, tiene a precisare che, diversamente da quanto riportato dall'onorevole Ascari nella premessa della sua relazione, è la proposta a sua prima firma C. 1003, presentata a marzo 2018, che ha delineato gli obiettivi da perseguire, successivamente ripresi anche dal Governo con il disegno di legge intervenuto quasi sei mesi dopo. Nell'assicurare la massima collaborazione in tema di violenza di genere, ritiene comunque doveroso ristabilire gli esatti termini della questione.
Lucia ANNIBALI (PD) esprime la propria soddisfazione per l'abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 1457, che modifica, oltre che i medesimi articoli del codice di procedura penale degli altri provvedimenti, anche le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, al fine di intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena, per prevenire la recidiva. Ritiene pertanto che la sua proposta di legge completi l'impegno a contrastare gli episodi di violenza di genere, prendendo in considerazione anche la complessa questione delle personalità dei soggetti che si rendono autori di tali violenze. Nell'auspicare un lavoro condiviso ed efficace, chiede di conoscere i tempi previsti per lo svolgimento delle audizioni.
Giulia SARTI, presidente, nel rinviare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la definizione delle modalità per lo svolgimento del ciclo di audizioni, fissa alle ore 16 di venerdì 1o febbraio il termine per l'indicazione da parte dei gruppi dei soggetti da audire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309 approvata dal Senato, C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1303 Meloni.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.
Giulia SARTI, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere in sede consultiva della Commissione Affari costituzionali. Pertanto sospende brevemente la seduta per consentire la sua acquisizione.
La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 13.50.
Giulia SARTI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, richiesta per le vie brevi dal gruppo PD. Avverte altresì che sul provvedimento in esame, sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole con una condizione della V Commissione; nulla osta della VI Commissione; parere favorevole della X Commissione.
Roberto TURRI (Lega), relatore, presenta, anche a nome del collega Zanettin, l'emendamento 8.1 volto a modificare il comma 2 dell'articolo 8, al fine di recepire Pag. 23la condizione posta dalla Commissione Bilancio (vedi allegato), del quale raccomanda l'approvazione.
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, si associa alla richiesta del collega Turri,
Il sottosegretario Stefano CANDIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 dei relatori.
Alfredo BAZOLI (PD), nel prendere atto della necessità di modificare il testo, ritiene che ciò consenta di ripristinare le condizioni di un bicameralismo perfetto, dando anche alla Camera dei deputati la possibilità di intervenire su un provvedimento che non è più «blindato». Auspica pertanto che da parte del Governo e della maggioranza possa arrivare un'apertura anche ad ulteriori modifiche del testo, volte ad introdurvi miglioramenti anche in linea con le indicazioni venute da molti dei soggetti auditi, a cominciare dai dubbi di costituzionalità espressi dall'avvocato Mascherin.
Walter VERINI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Bazoli, fa presente che, secondo quanto riportato nella giornata di oggi da molti organi di stampa, la Lega attribuirebbe ad un agguato grillino la necessità di modificare il provvedimento sulla legittima difesa. Approfitta pertanto della presenza del sottosegretario Candiani per chiedere conferma della notizia, considerate da un lato la mancanza di smentite e dall'altro le reazioni dei deputati della Lega alla relazione del ministro Bonafede nel corso della seduta dell'Assemblea di ieri. Si chiede pertanto se la «manina» eventualmente responsabile dell'agguato non vada cercata, secondo il pensiero della Lega, negli uffici del Ministero della giustizia.
Enrico COSTA (FI), nel prendere le distanze da tali interpretazioni dietrologiche, ammette tuttavia di non comprendere le ragioni per cui la Commissione Bilancio abbia ritenuto di porre una condizione sul provvedimento in tema di legittima difesa e si sia invece astenuta con riguardo agli oneri finanziari del provvedimento in merito al giudizio abbreviato. Pur avendo, relativamente al provvedimento in esame, posizioni diametralmente opposte rispetto al collega Bazoli, si associa al suo auspicio, augurandosi che sia colta l'occasione per introdurre miglioramenti al testo in esame. Sollecita pertanto una attenta valutazione delle questioni poste dal gruppo di Forza Italia, con particolare riguardo all'inversione dell'onere della prova, volto ad evitare difficoltà interpretative in sede di applicazione delle disposizioni, e alla soppressione dell'indennizzo. A tale ultimo proposito ritiene che faccia ben sperare, in linea con la posizione di Forza Italia, la dichiarazione rilasciata dal ministro Salvini, secondo cui «zero soldi» vanno ai rapinatori.
La Commissione approva l'emendamento 8.1 dei relatori. Quindi delibera di conferire ai relatori, Turri e Zanettin, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo della proposta di legge C. 1309 approvata dal Senato, come risultante dalle proposta emendativa testè approvata, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Giulia SARTI, presidente, comunica che i gruppi LEU e PD hanno annunciato l'intenzione di presentare relazioni di minoranza per l'Assemblea. Avverte quindi che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649 Bartolozzi, recante «Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione», di Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato.
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