CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 gennaio 2019
131.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commisione).
(Esame e rimessione alla Commissione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di legittima difesa.
  La proposta di legge si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, interviene su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
  Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia non è stato approvato nessun emendamento al testo.
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie in cui è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».Pag. 7
  In merito ricorda che l'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona.
  La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 52 del codice penale, il quale stabilisce i requisiti in presenza dei quali è esclusa la punibilità, che sono, in base al primo comma del citato articolo 52: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
  Il secondo e terzo comma dell'articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006, che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata): mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui».
  In relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante si prevede che il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) e che deve sussistere il pericolo di aggressione.
  In relazione alla fattispecie della legittima difesa domiciliare, la modifica apportata dall'intervento legislativo consiste nella specificazione che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa: infatti il provvedimento aggiunge un nuovo quarto comma all'articolo 52 del codice penale, in base al quale si considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».
  L'articolo 2 del provvedimento interviene sull'articolo 55 del codice penale (relativo all'eccesso colposo di legittima difesa), aggiungendo un nuovo secondo comma con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
  In merito l'articolo 55 del codice penale prevede che «quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo».
  L'articolo 3, introducendo un nuovo sesto comma nell'articolo 165 del codice penale, prevede che, nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (di cui all'articolo 624-bis del codice penale), la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
  Come accennato in precedenza, oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo di legittima difesa, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato.
  In particolare, l'articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio (di cui all'articolo 614 del codice penale), inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 624-bis del codice penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene.
  In merito ricorda che l'articolo 624-bis del codice penale disciplina due autonome Pag. 8figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo).
  In merito il provvedimento eleva la pena detentiva nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni.
  Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto per le condotte aggravate, per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 2.500 euro
  L'articolo 6 interviene sul reato di rapina (di cui all'articolo 628 del codice penale) per inasprirne le pene.
  In dettaglio, la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.
  Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui, rispettivamente, al terzo e al quarto comma dell'articolo 628 del codice penale, il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio.
  In particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro. Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è invece elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi nell'articolo 2044 del codice civile, il quale attualmente si limita ad affermare che «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri».
  Il nuovo secondo comma dell'articolo 2044 specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare (di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto.
  Con la modifica apportata dal provvedimento si esclude che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
  Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 prevede, invece, che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma del codice penale, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità.
  L'articolo 8 introduce, al comma 1, un nuovo articolo 115-bis nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
  L'articolo 9, modificando l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», affidata alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che è già stata pubblicata su GeoComm.

  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di condividere l'impianto generale del provvedimento in esame, che mira a modificare le scriminanti alla base della legittima difesa, al fine di salvaguardare maggiormente la posizione di chi subisce un'aggressione. Pur facendo presente che si sarebbe potuto intervenire più incisivamente Pag. 9sul testo, ad esempio recependo gli emendamenti presentati dal suo gruppo, atteso che il provvedimento, così come attualmente formulato, a suo avviso, lascia ancora troppi margini alla discrezionalità del giudice, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara di non comprendere per quale motivo la proposta di parere formulata dalla relatrice si limiti a dare atto del rispetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ritenendo che il parere della Commissione debba riguardare la conformità del provvedimento anche alle altre norme costituzionali.
  Osserva quindi come la previsione secondo cui la legittima difesa domiciliare sia da ritenersi sempre sussistente, senza tenere conto del criterio di proporzionalità, si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza.
  Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia il convinto voto a favore del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, non rinvenendo alcun profilo di incostituzionalità nel provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come nel testo del provvedimento in esame sia comunque rispettato il criterio di proporzionalità.

  Roberto SPERANZA (LeU) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, ritenendo che sia un errore sostenere un intervento normativo che, introducendo una presunzione assoluta, potrebbe porsi in contrasto con principi cardine dell'ordinamento, quali quello della proporzionalità, violando, peraltro, l'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

  Francesco Paolo SISTO (FI) si chiede se il Comitato non debba limitarsi ad esprimere il parere sul rispetto del riparto di competenze legislative definito dall'articolo 117 della Costituzione.

  Alberto STEFANI, presidente, ricorda che in tale sede il Comitato è chiamato a pronunciarsi sugli aspetti di legittimità costituzionale del provvedimento, intesi in senso generale, non potendosi dunque affermare che il suo giudizio possa essere limitato ad articoli specifici della Costituzione.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il parere della Commissione non possa limitarsi alla verifica del rispetto del riparto di competenze legislative definito dall'articolo 117 della Costituzione, ma debba riguardare anche gli altri parametri di costituzionalità. Chiede quindi alla relatrice se il fatto che nella proposta di parere si faccia esplicito riferimento al solo articolo 117 debba interpretarsi nel senso che non si ravvisano profili di criticità neppure per quanto concerne le altre norme costituzionali.

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice, intende confermare l'impianto della sua proposta di parere, che è favorevole proprio in quanto si ritiene non sussistano profili di criticità in relazione alle competenze della I Commissione.

  Alberto STEFANI, presidente, fa notare che la posizione testè manifestata dalla relatrice appare chiara, non lasciando dubbi circa la valutazione svolta sugli aspetti di competenza del Comitato.

  Stefano CECCANTI (PD) osserva come la proposta di parere formulata dalla relatrice possa prestarsi a fraintendimenti e ribadisce come a suo avviso la Commissione non possa limitarsi in questa sede constatare il rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Pag. 10

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come la proposta di parere favorevole formulata della relatrice debba intendersi riferita non soltanto all'articolo 117 della Costituzione ma alla legittimità costituzionale del provvedimento nel suo complesso.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede al deputato Ceccanti di chiarire quali siano i profili di criticità da lui rilevati che lo porterebbero addirittura ad ipotizzare profili di illegittimità costituzionale del provvedimento in esame.

  Stefano CECCANTI (PD) ribadisce come il mancato riferimento al criterio di proporzionalità si traduca nella violazione del principio di ragionevolezza, introducendo sostanzialmente una sorta di assoluzione preventiva generalizzata.

  Roberto SPERANZA (LeU), nel far presente che il suo gruppo presenterà sul provvedimento una relazione di minoranza ai fini della discussione in Assemblea, evidenzia come il testo in esame si ponga in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

  Emanuele PRISCO (FdI) si chiede come si possa invocare il principio di uguaglianza ponendo sullo stesso piano l'aggressore e la sua vittima.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce di ritenere comunque necessario intervenire per ristabilire un equilibrio tra i diritti di chi si difende rispetto a quelli di chi offende, dichiarando peraltro di non essere contrario a un ulteriore approfondimento, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, delle questioni poste nel corso della discussione in questa sede.

  Emanuele FIANO (PD) chiede che l'esame del provvedimento sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

  Alberto STEFANI, presidente, alla luce della richiesta di rimessione formulata dal deputato Fiano, avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento proseguirà dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria.
  Avendo avvertito il Presidente della Commissione della richiesta di rimessione, informa quindi che sarà immediatamente convocata una seduta della Commissione in sede consultiva sulla proposta di legge, attesa l'esigenza di esprimere su di essa il parere nella seduta odierna.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 1309, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Fiano, l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta odierna, prosegue dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria.
  Ricorda quindi che la relatrice, Bordonali, ha già illustrato il contenuto del provvedimento durante l'esame presso il Comitato permanente e ha formulato una proposta di parere favorevole.

  Stefano CECCANTI (PD), ribadendo le considerazioni già espresse in sede di Comitato permanente per i pareri, richiama l'attenzione della Commissione sulla pericolosità del ricorso, nel testo del Pag. 11provvedimento, all'avverbio «sempre», osservando come in tal modo si introduca impropriamente in un testo legislativo un'affermazione dogmatica. Rileva infatti come, prevedendo una presunzione assoluta di sussistenza della legittima difesa, si crei un sistema scompensato, nel quale non vi sono limiti alla difesa privata, palesando la finalità essenzialmente propagandistica del provvedimento. Dovendosi tuttavia in questa sede formulare una previsione normativa di carattere generale e astratto, ritiene che l'impianto del provvedimento sia incompatibile con i princìpi dell'ordinamento costituzionale.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime forti dubbi sul provvedimento in esame, ritenendo che non si possa trasformare la legittima difesa in un diritto di difesa tout court, introducendo una presunzione assoluta che negherebbe la valutazione in concreto della condotta, con una possibile violazione del principio di proporzionalità.

  Emanuele FIANO (PD) ritiene che il ricorso, nel testo del provvedimento, all'avverbio «sempre» si traduca nella violazione della discrezionalità del giudice e del principio di uguaglianza sancito dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Osserva come tale previsione limitativa della discrezionalità del giudice non ricorra in alcuna altra norma penale e come in questo caso si preveda che la valutazione della condotta di chi ha agito per legittima difesa avvenga con criteri diversi rispetto alla valutazione delle altre condotte penalmente rilevanti, essendo, nel caso della legittima difesa, inibito al giudice l'accertamento della sussistenza del requisito della proporzionalità.
  Ribadisce quindi come si tratti di una violazione del principio della discrezionalità del giudice, che pure è riconosciuto in via generale dall'ordinamento.

  Francesco Paolo SISTO (FI) reputa che il provvedimento, come implicitamente indicato dalla stessa relatrice nella sua proposta di parere, non rechi alcuna criticità sul piano della legittimità costituzionale, potendosi piuttosto ragionare, anche in sede di esame in Assemblea, su profili del provvedimento che attengono al merito. Ritiene, infatti, che rientri nella discrezionalità politica del legislatore la valutazione circa il disvalore da attribuire ad alcune condotte penalmente rilevanti, nonché la modulazione delle relative sanzioni.
  Preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene che il provvedimento in esame rechi un intervento che definisce necessario, in quanto teso a riequilibrare il rapporto tra l'aggressore e la sua vittima, considerata, al momento, la sproporzione attualmente esistente in merito.

  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ribadisce di ritenere condivisibile l'impianto del provvedimento, pur rammaricandosi per il mancato accoglimento, nel corso dell'esame, di alcune proposte emendative, presentate da Fratelli d'Italia, volte ad affermare con maggiore chiarezza il principio per cui la difesa è sempre legittima.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la discrezionalità politica del legislatore incontri dei precisi limiti, individuati nei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, che vengono valutati nel caso concreto e applicati dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, considerata l'impossibilità per il legislatore di prevedere in modo generale ed astratto le innumerevoli situazioni concrete che possono effettivamente determinarsi nei diversi casi di specie.
  Fa quindi notare come il provvedimento in esame sia volto a mettere in discussione tale discrezionalità della magistratura, ponendosi in contrasto con alcuni pilastri dell'ordinamento penalistico. Invita dunque a riflettere seriamente sulle conseguenze che potrebbero derivare da un simile intervento, che, a suo avviso, potrebbero essere opposte a quelle auspicate Pag. 12dagli stessi fautori del provvedimento. Si rischia di ripetere, dunque, quanto già sperimentato, di recente, con l'approvazione del cosiddetto decreto sicurezza, che, a suo avviso, a dispetto delle finalità sbandierate dalla maggioranza, ha finito per incrementare i fattori di insicurezza a danno dei cittadini.

  Gennaro MIGLIORE (PD) rileva come il provvedimento in esame sia una norma-manifesto, che non risponde alle esigenze di tutela dei cittadini e di maggiore sicurezza sociale. Sottolinea come le posizioni espresse dalla Lega e da Fratelli d'Italia, a fronte delle quali si registra il silenzio del Movimento 5 Stelle, siano essenzialmente propagandistiche e non tengano conto dei dati reali, da cui emerge che il 90 per cento dei procedimenti penali per eccesso di legittima difesa, che sono comunque pochi, si concluda con l'archiviazione o con l'assoluzione, rendendo evidente come la disciplina vigente sia efficace.
  Osserva quindi come l'introduzione di una presunzione assoluta, con il ricorso all'avverbio «sempre», violi l'autonomia della magistratura e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione, assecondando talune posizioni, che giudica farneticanti, secondo le quali nel caso di legittima difesa domiciliare non dovrebbe neppure aver luogo alcuna attività di indagine da parte del pubblico ministero. Richiama la posizione espressa dall'Associazione nazionale magistrati, a giudizio della quale si rischia di legittimare l'omicidio, e invita a un'ulteriore riflessione, al fine di evitare che il rispetto dei princìpi costituzionali sia sacrificato alla tutela degli equilibri politici della maggioranza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 24 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.50.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1019 Bignami e C. 1171 Iezzi.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, con riferimento alle proposte di legge C. 1019 e C. 1171, recanti disposizioni per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, ho riferito circa il contenuto della lettera inviata dal Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche, nella quale sostanzialmente si segnala l'impossibilità di giungere all'espressione del parere in merito da parte dell'Assemblea regionale, in ragione dell'asserita «non attendibilità, oggi, degli esiti della consultazione referendaria che undici anni or sono verificava la volontà del distacco delle popolazioni interessate».
  Alla lettera, che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione, è allegata una nota del Presidente della I Commissione Assembleare permanente della stessa Assemblea legislativa regionale, anch'essa a disposizione di tutti i componenti della Commissione, nella quale, facendo riferimento a una precedente nota in merito del 16 marzo 2016, non inoltrata alla Camera dei deputati, si comunica l'impossibilità per la Commissione di esprimersi, «dato il notevole lasso di tempo intercorso dalla data di svolgimento della consultazione referendaria» svoltasi presso i due Pag. 13comuni interessati e la conseguente evoluzione demografica nel frattempo intervenuta presso i due comuni.
  Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri molti gruppi hanno espresso il loro orientamento rispetto all'opportunità di proseguire o meno nell'esame del provvedimento in assenza del parere del Consiglio regionale della Regione Marche; alla luce di quanto emerso in tale riunione invito tutti i gruppi a esprimere formalmente in questa sede la loro posizione circa il prosieguo dell'esame delle proposte di legge.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che non vi sia alcun ostacolo alla prosecuzione dell’iter dei provvedimenti, non potendosi in alcun modo attribuire carattere preclusivo alla mancata espressione del parere del Consiglio della Regione Marche, già sollecitato al riguardo, considerato che, altrimenti, si configurerebbe un diritto di veto nei confronti Parlamento da parte di un organismo di livello regionale, al quale, peraltro, non si può rimettere la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti per la procedibilità dell'esame in oggetto. Entrando nello specifico, ritiene che la validità del referendum svolto nei due comuni di cui si propone il trasferimento dalla Regione Marche alla Regione Emilia – Romagna , sebbene risalente nel tempo, non possa essere messa in discussione, osservando che il Parlamento, preso atto della volontà della Regione Marche di non esprimersi al riguardo, ha il dovere di proseguire nell’iter di esame.

  Emanuele PRISCO (FdI), associandosi alle considerazioni al riguardo svolte dal deputato Sisto, ritiene che la mancata espressione del parere da parte del Consiglio regionale delle Marche non possa precludere l'ulteriore corso del procedimento e considera doverosa, a fronte di una chiara manifestazione della volontà popolare nei comuni interessati, la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Osserva come le popolazioni dei predetti comuni incontrino difficoltà nell'accesso a servizi, quali ad esempio la sanità e i trasporti, di cui potrebbero fruire più agevolmente, date le caratteristiche geografiche del territorio, nel caso di aggregazione all'Emilia-Romagna.

  Gennaro MIGLIORE (PD) fa notare come non si tratti tanto di dibattere circa la validità giuridica di un referendum, peraltro consultivo, quanto di considerare la circostanza che un lasso di tempo così ampio dalla data del suo svolgimento non può che indurre a riflettere sulla opportunità di una nuova consultazione popolare. Invita peraltro a non sottovalutare il ruolo degli organismi regionali, trattandosi peraltro di affrontare questioni di carattere amministrativo e locale che non possono che trovare piena comprensione in quella dimensione territoriale.
  Dopo aver ricordato peraltro come in passato il Parlamento abbia anche votato contro tali variazioni territoriali, nonostante vi fosse stato un pronunciamento popolare favorevole, ritiene che non vi siano le condizioni per procedere nell’iter di esame, paventando che dietro l'orientamento favorevole di taluni gruppi vi siano motivazioni puramente politiche e propagandistiche. Fa notare che, nel caso di prosecuzione dell’iter, sarebbe necessario svolgere quantomeno un ampio ciclo di audizioni, in primo luogo dei rappresentanti delle autonomie locali, al fine di approfondire le questioni in gioco.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, ritiene incomprensibile l'affermazione del deputato Migliore secondo la quale anche in questo caso la maggioranza sarebbe mossa da intenti propagandistici, rilevando al contrario come si tratti di un provvedimento di buon senso, di cui chiede il sollecito esame, che riguarda due piccoli comuni posti al confine tra due regioni. Per quanto concerne la richiesta di audizioni, ricorda che si era già convenuto di non procedere ad attività conoscitive, in quanto sono disponibili le risultanze delle audizioni svolte in materia nella precedente legislatura.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI), dopo aver rilevato come la problematica Pag. 14circa la data risalente dei referendum riguardi quasi tutti i casi di trasferimento di comuni da una regione all'altra, ritiene che le questioni circa la sussistenza dei requisiti per la procedibilità dei provvedimenti in esame, anche in relazione alla possibilità di proseguire l’iter in assenza del parere del Consiglio regionale, siano state ampiamente sviscerate nella passata legislatura, in occasione dell'esame del medesimo provvedimento, in relazione al quale ricorda che si svolsero anche specifiche audizioni. Ricorda altresì che analoghe questioni sorsero anche in occasione della proposta di legge riguardante il distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto in vista della sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, provvedimento sul quale ricorda che si giunse comunque ad una conclusione positiva.
  Ritenendo dunque che non vi siano ostacoli alla prosecuzione dell’iter, invita, nel caso, a recuperare il materiale conoscitivo già acquisito in materia nella scorsa legislatura, o ad acquisire la posizione delle attuale amministrazioni comunali rispetto al trasferimento dei due comuni da una regione all'altra.

  Francesco Paolo SISTO (FI) giudica doveroso che il Parlamento dia una risposta ai cittadini che si sono espressi maggioritariamente in senso favorevole al distacco dei comuni in oggetto dalla Regione Marche in vista della loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, preso atto che la maggioranza dei gruppi è favorevole a proseguire l’iter di esame, anche in assenza del parere del Consiglio regionale delle Marche, precisa che le eventuali audizioni sul provvedimento non sarebbero comunque particolarmente numerose.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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