CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 gennaio 2019
126.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 59

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Pag. 60

  Giorgio QUAGLIOLO, presidente del CONAI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), Ilaria FONTANA (M5S), Alberto MANCA (M5S), nonché il presidente Alessandro Manuel BENVENUTO, ai quali replica Giorgio QUAGLIOLO, presidente del CONAI, fornendo ulteriori precisazioni.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ringrazia il presidente Quagliolo per la relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Ivan STOMEO, Sindaco di Melpignano – Delegato Energia e Rifiuti ANCI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, Alberto MANCA (M5S).

  Ivan STOMEO, Sindaco di Melpignano – Delegato Energia e Rifiuti ANCI, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ringrazia il dottor Stomeo per la relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Patrizia TERZONI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea 2018 è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  Elena LUCCHINI (Lega), relatrice, in qualità di relatrice riferisce sul disegno di legge europea 2018, già approvato dal Senato.
  Al riguardo, ricorda che la legge europea è, insieme alla legge di delegazione europea – che è attualmente all'esame del Senato – uno dei due nuovi strumenti di adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea predisposti dalla legge n. 234 del 2012. Quest'ultima indica come contenuto tipico della legge europea le disposizioni connesse ad obblighi, atti e procedure di Pag. 61infrazione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo reca dunque le norme necessarie a prevenire l'apertura – o a consentire la chiusura – di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Sul disegno di legge, viene acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome che, nel caso di specie è stato reso in data 4 ottobre 2018 – quindi dopo la sua presentazione al Senato – ed è stato favorevole, salvo la riserva delle regioni di formulare osservazioni, in merito ai recepimenti in materia ambientale.
  L'articolato del disegno di legge europea 2018, quale approvato dal Senato, contiene 19 articoli, suddivisi in 8 capi, e le disposizioni di interesse della VIII Commissione sono recate agli articoli 11, 16 e 17.
  L'articolo 11 novella il TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998) per la parte relativa alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, in attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010 (cosiddetto «Regolamento aste»). Dal 3 gennaio 2018 tali quote sono classificate come strumenti finanziari.
  Il regolamento Aste, all'articolo 18 individua i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta e sancisce che i soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista all'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF – ovvero soggetti che operano sui mercati finanziari ai quali non si applica la vigilanza della Consob – sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta (per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale), purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale (Consob) di autorizzarli.
  La norma in commento realizza tale condizione. Infatti i commi 1 e 2 del nuovo articolo 20-ter del TUF attribuiscono alla Consob la competenza ad autorizzare nonché a vigilare su tali operatori.
  Il comma 3 sancisce che le banche e le imprese di investimento autorizzate a norma della disciplina bancaria e finanziaria vigente e iscritte nei rispettivi albi, sono altresì autorizzate di diritto a operare nel mercato delle aste delle quote di emissione per conto dei loro clienti qualora risultino già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio e/o esecuzione di ordini. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato specificato che gli intermediari autorizzati hanno la facoltà di presentare offerte in conto proprio.
  L'articolo in esame attribuisce inoltre alla Consob la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59 del Regolamento aste, con riferimento alle regole di condotta per i soggetti che presentano domanda di partecipazione al mercato delle aste, nonché alla procedura di autorizzazione e eventuale revoca della medesima autorizzazione in caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme di condotta.
  Infine, il citato articolo 59 dispone che le competenti autorità nazionali possano applicare «sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive» in caso di violazione delle regole prescritte. Conseguentemente, le lettere b), c) e d) dell'articolo in esame integrano la Parte V del TUF (Sanzioni) al fine di prevedere l'applicazione delle sanzioni amministrative già previste con riferimento agli intermediari abilitati nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni dettate dall'articolo 59, paragrafi 2, 3 (relativi alle regole di comportamento) e 5 (relativo alle condizioni per l'autorizzazione) del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione. Il comma 2 dell'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 16 reca disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), apportando modifiche Pag. 62al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetta «direttiva RAEE»).
  Ricorda preliminarmente che per l'attuazione della recente direttiva 2018/849, che modifica, tra le altre, la direttiva RAEE, l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea – approvato dalla Camera e ora al Senato – reca un'apposita delega stabilendone principi e criteri direttivi.
  La modifica legislativa in esame intende definire il caso EU Pilot 8718/16/ENVI evitando l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, avendo la Commissione riscontrato una normativa interna non conforme alla disciplina europea.
  In particolare la lettera a) del comma 1 integra l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 49, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.
  In questo senso, si recepisce in modo dettagliato la previsione della direttiva (articolo 7, paragrafo 2), con riguardo all'obbligo a carico dei produttori e dei terzi che agiscono a loro nome, di trasmettere, con cadenza annuale e gratuitamente, all'ISPRA i dati relativi ai RAEE: ricevuti presso i distributori; ricevuti presso gli impianti di raccolta e trattamento; oggetto di raccolta differenziata.
  La lettera b), mediante la novella dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, riduce i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE ai soli previsti dalla direttiva.
  La disciplina vigente prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi sulle operazione di ritiro e smaltimenti dei RAEE qualora le apparecchiature AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2», fattispecie, quest'ultima, non prevista dalla direttiva e quindi oggetto di espunzione con la novella in esame.
  La lettera c) interviene sul decreto, modificandone l'articolo 28, comma 7, per renderlo conforme alla direttiva. Infatti quest'ultima per facilitarne la raccolta differenziata, richiede che i produttori marchino adeguatamente le AEE immesse sul mercato e, in casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, che sia stampato il simbolo non solo sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso, ma anche sulla garanzia dell'AEE, che invece la norma attuale interna non prevedeva.
  Peraltro, con una modifica approvata dal Senato, si è precisato che occorre apporre sia il simbolo che il marchio (che invece era espunto dalla riformulazione dell'articolo 28, comma 7 recata dal testo del disegno di legge originario) e, con una ulteriore modifica si è specificato «anche se in formato digitale». Al riguardo, segnalo che non risulta contenuto nella disposizione della direttiva citata il riferimento al marchio e, pertanto, sarebbe utile avere chiarimenti dal Governo circa la compatibilità di tale riferimento anche al marchio con il quadro delle norme europee, ove si fa riferimento al solo simbolo.
  La lettera d) interviene sull'articolo 30, comma 2, del citato decreto per specificare le modalità con cui il produttore, nel caso intenda vendere AEE in uno Stato dell'Unione europea diverso da quello nel quale è stabilito, debba provvedere ad identificare il proprio rappresentante autorizzato presso tale Stato. Tale figura è prevista dalla direttiva come «la persona responsabile dell'adempimento degli obblighi del produttore nel territorio di tale Stato membro». La modifica richiede di provvedere a tale designazione con mandato scritto, come previsto dalla direttiva (articolo 17, paragrafo 3, della direttiva citata).Pag. 63
  Le lettere e) e f) provvedono a correggere due errori formali: il titolo dell'allegato V rinvia, infatti, all'articolo 15 (Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta), anziché all'articolo 19 (Obiettivi di recupero), e nella parte I dello stesso allegato V, parte I, era stata omessa l'indicazione della data del 13 agosto 2012.
  Con la lettera g) si interviene sulla disciplina della documentazione minima richiesta per le spedizioni di AEE difettose effettuate dal detentore al produttore o a un terzo che agisce a suo nome. In particolare viene eliminato dal punto 2, lettera a) dell'allegato VI del decreto il riferimento al «contratto di riparazione», che non è contemplato dal corrispondente allegato VI della direttiva.
  Anche la lettera h) interviene sulla disciplina della documentazione minima delle spedizioni dei prodotti difettosi, con specifico riferimento alle AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti. Precisamente viene modificata la lettera c) del punto 2 dell'Allegato VI del decreto, introducendo la possibilità che le AEE possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome per un'analisi delle cause profonde anche nel caso in cui l'analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.
  Con riguardo ad esso, la relazione illustrativa al testo originario della norma – ora modificato a seguito dell'iter in Senato – lo riconduceva ad una indebita estensione del regime di favore previsto dalla direttiva sui rifiuti, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali) e ai rifiuti speciali prodotti da attività agricole e agro-industriali.
  La stessa relazione illustrativa rileva che difficilmente tali materiali possono, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza europea e che «la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tantomeno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto».
  La questione riguarda quindi l'esclusione dalla normativa sui rifiuti introdotte dal Codice dell'ambiente (articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti, atteso che quest'ultima non contempla esenzioni riferite a sfalci e potature.
  Peraltro, l'attuale testo della citata lettera f) è stato anche oggetto di una segnalazione dell'Antitrust del 22 maggio 2018, che ne auspicava l'abrogazione «allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 2008/98/CE, al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali».
  La norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, da un lato elimina il riferimento di sfalci e potature dall'ambito di esclusione dall'applicazione della parte del Codice dell'ambiente in materia di rifiuti. Dall'altra, tuttavia, il testo reintroduce, rispetto al disegno di legge originario, tale riferimento agli sfalci e potature, indicandone il carattere esemplificativo e non esaustivo di «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso», ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.
  Avendo seguito l'approvazione della norma, ritiene opportuno segnalare un errore formale in merito all'applicazione del requisito delle «buone pratiche colturali» sia alle potature che agli sfalci, correggendo la locuzione «effettuate» con «effettuati». Infatti, l'emendamento originario presentato faceva riferimento a «le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali», ed è stato un «testo 2» ad inserire anche «gli sfalci» senza correggere la locuzione «effettuate» con «effettuati».
  Inoltre, sempre con una modifica apportata al Senato, viene reintrodotto – mentre il testo originario lo espungeva – il riferimento anche all'utilizzo al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione Pag. 64a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana, già previsto dalla normativa vigente.
  Infine, pur non essendo di competenza di questa Commissione, ritiene opportuno citare il contenuto dell'articolo 18 che abroga le disposizioni interne recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Lo scopo dell'abrogazione è evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE. A tale riguardo, una serie di informazioni sono state richieste dalla Commissione europea alle Autorità italiane al fine di poter assumere una posizione sulle norme in materia, in relazione ai profili di aiuto di Stato. In conclusione, la disposizione in esame, nel sopprimere alla radice la possibilità dell'incentivo alla produzione, elimina l'aiuto di Stato.

  Il sottosegretario Salvatore MICILLO si impegna a far pervenire alla Commissione e alla relatrice una nota riguardante il contenuto della lettera c) dell'articolo 16, relativo all'apposizione del marchio di fabbrica e del simbolo.

  Patrizia TERZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

  La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

  Patrizia TERZONI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 29 gennaio.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, segnala in premessa che la richiesta di parere parlamentare è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (»collegato alla legge finanziaria per il 1996»), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge).
  Il citato comma 40 prevede, infatti, che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.
  Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Pag. 65
  Fa presente che lo stanziamento da ripartire per il 2018 è pari a 4,2 milioni di euro.
  Osserva che, a differenza dell'analogo provvedimento dello scorso anno, la quota di riparto per il 2018 alle diverse categorie di destinatari prevede erogazioni pari ad euro 1.960.000 per gli Enti parco nazionali, 1.002.000 per le Aree marine protette, 50.792,54 per il Fondo di premialità, 427.000 per le Convenzioni Cites e Bonn, 300.000 per il Parco delle colline metallifere Grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche.
  Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa la procedura di riparto dei fondi disponibili tra i 24 Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri: la superficie occupata da ciascun Parco (rilevata dal 6o aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 27 aprile 2010). Per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare; le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva della superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.
  Si tratta dei medesimi criteri enunciati nella relazione illustrativa dello schema di riparto riferito agli esercizi 2016 e 2017.
  Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 65.500 euro, 88.000 euro o 106.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.
  L'allegato sub 1 reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2018 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro. La relazione illustrativa specifica altresì che le somme derivanti dal riparto saranno trasferite sulla base del primo report sulle attività in corso presentato dagli Enti parco nel termine del 30 aprile 2019.
  Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a 1.002.000 euro, la procedura individuata è identica all'anno precedente: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo per le prime una quota fissa di 56.500 euro e per le altre di 26.000 euro.
  Per le aree marine nazionali, la relazione precisa che tutte le aree sono state dotate, a partire dal 2012, di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore per le diverse aree di intervento, e la programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate.
  Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ratificata con la legge 25 gennaio 1983, n. 42, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 427.000 euro.
  Per la voce Fondo di premialità (a differenza del decreto precedente, non si specifica che la premialità riguarda «progetti sperimentali»), la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 50.792, è da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previste e raggiunto un buono stato di avanzamento Pag. 66dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2.
  Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000,00, 300.000,00 e 220.000,00.
  La medesima relazione sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

  Mario MORGONI (PD) ritiene opportuno che la Commissione ponga una particolare attenzione alla situazione degli Enti parco «Gran Sasso e monti della Laga» e «Monti Sibillini», collocati in larga parte nella zona del cratere del sisma 2016 e 2017, di cui occupano una ampia percentuale di territorio. Osserva che, essendo stato individuato come parametro per la procedura di riparto il numero di comuni insistenti sul territorio, in quanto indice del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente parco deve affrontare, si potrebbe valutare in modo specifico – ai fini del riparto delle risorse – la situazione relazionale di tali Enti e dei comuni interessati, sottoposti ad enormi ed oggettive difficoltà a seguito del recente sisma. Ciò in funzione di una più efficace tutela e conservazione dei valori ambientali di cui gli Enti parco sono portatori.

  Patrizia TERZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 16 gennaio 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

  La seduta comincia alle 16.10.

Sullo svolgimento della missione nei territori del Centro-Italia colpiti da eventi sismici.

  Patrizia TERZONI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca le comunicazioni del Presidente sulla missione svolta giovedì 22 e venerdì 23 novembre 2018 da una delegazione della Commissione in alcuni territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli ultimi anni, al fine di acquisire elementi di informazione sulla gestione dell'emergenza sismica nonché sullo stato e sulle prospettive della ricostruzione dei territori interessati.
  Fa presente che la missione si è articolata in due sessioni dedicate, rispettivamente, ai territori delle regioni Umbria e Marche (prima sessione) e delle regioni Lazio e Abruzzo (seconda sessione). Al riguardo, è stata predisposta una relazione – già trasmessa ai deputati che hanno partecipato alla missione con l'invito a formulare eventuali richieste di modifica o integrazione – che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

  La Commissione prende atto delle comunicazioni del presidente sulla missione in oggetto.

  La seduta termina alle 16.15.

Pag. 67