CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 dicembre 2018
115.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 17 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C.1189-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che le Commissioni riunite iniziano oggi l'esame del disegno di legge C. 1189-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
  Ricorda che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti.
  Da quindi la parola alla relatrice per la II Commissione, onorevole Businarolo, per la relazione sulla parte modificata al Senato.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1189-B, a seguito delle modifiche apportate dal Senato dopo l'esame in Pag. 4prima lettura da parte della Camera, conclusosi il 22 novembre 2018.
  Rammenta che il disegno di legge C. 1189 è stato presentato dal Governo alla Camera il 24 settembre 2018 ed è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, che ne hanno avviato l'esame il 4 ottobre. Nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni hanno deliberato di ampliare il perimetro originario del disegno di legge al tema della prescrizione del reato. Le Commissioni hanno approvato numerose modifiche al testo, tra le quali anche una modifica al titolo, concernente l'ampliamento del contenuto del disegno di legge alle modifiche alla disciplina della prescrizione. Anche nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera sono state introdotte diverse modifiche. In data 23 novembre 2018, il provvedimento ha iniziato il suo iter al Senato (A.S. 955), presso la Commissione Giustizia. In tale sede è stata introdotta una sola modifica al testo, confermata dall'Assemblea del Senato, che ha approvato il provvedimento il 13 dicembre 2018.
  Evidenzia come l'unica modifica apportata dal Senato consista nella soppressione – all'articolo 1, comma 1 – della lettera r). Tale lettera, introdotta nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera, introduceva sostanzialmente una forma aggravata di abuso d'ufficio aggiungendo un comma all'articolo 323 del codice penale. In particolare la norma prevedeva un innalzamento da uno a due anni per la fattispecie delittuosa di abuso di ufficio nel caso in cui «il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza». Tale disposizione, quindi, nel caso in cui la distrazione avvenga «nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento» che appartenga alla competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, riconduceva all'abuso d'ufficio una fattispecie attualmente configurata come peculato dall'articolo 314 del codice penale e punita più severamente (con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi).
  Ricorda, quindi, che l'articolo 314 del codice penale (relativo al peculato) punisce con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Ricorda quindi che, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, tenutasi giovedì 13 dicembre scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14 di oggi, con votazioni a partire dalle ore 16.30.
  Ricorda altresì che, essendo previsto l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento domani mattina, l'esame in sede referente dello stesso dovrà concludersi oggi.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 16.30 di oggi.

  La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 17 dicembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 17.10.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione Pag. 5del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
C.1189-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate 26 proposte emendative (vedi allegato) al disegno di legge C. 1189-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».
  Ricorda che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti, le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione deve essere effettuata con rigore, al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.
  Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano strettamente consequenziali alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.
  Nel caso di specie segnala come l'unica modifica sostanziale apportata dal Senato al provvedimento risulti estremamente circoscritta, limitandosi alla sola soppressione della lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 (nel testo approvato dalla Camera), relativa alla modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio: pertanto l'ambito di esame da parte delle Commissioni riunite riguarda, in questa fase, esclusivamente la disciplina di tale fattispecie, ovvero di quella, connessa, del peculato, e non riguarda altri istituti penali che pure richiamino i reati di abuso d'ufficio e peculato.
  Sulla scorta di tali principi devono pertanto ritenersi irricevibili i seguenti emendamenti: Costa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, Cristina 1.7, Bartolozzi 1.8, Costa 1.12, 1.13, Costa 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

  Giulia SARTI, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), con riguardo alle dichiarazioni di irricevibilità testé formulate, precisa che gli emendamenti di Forza Italia sono stati predisposti sulla base di un precedente molto rilevante, che risale al 21 luglio 2010, quando la presidente pro-tempore della II Commissione, durante l'esame di un provvedimento in tema di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, ritenne ammissibili anche emendamenti che, per quanto non riferiti a parti modificate dal Senato, presentavano comunque con esse un nesso di conseguenzialità logico e normativo. Ricorda a tale proposito che l'unica modifica introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato riguarda la soppressione della lettera r) del comma 1 dell'articolo 1, con la quale la Camera aveva introdotto una forma aggravata di abuso di ufficio, attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 323 del codice penale. Precisa che in tal modo, in sede di prima lettura, la Camera aveva inteso disciplinare due aspetti del medesimo reato di abuso d'ufficio, di differente gravità. Pertanto, sulla base di tali premesse, ritiene Pag. 6che durante l'esame in terza lettura non ci si debba limitare ad esaminare la sola lettera r), oggetto della modifica del Senato, ma si possa invece intervenire sulle due distinte fattispecie e su tutti gli istituti che ad esse si riferiscono, quali, tra l'altro, la sospensione condizionale della pena e le pene accessorie. Nel contestare nel merito la decisione assunta dalla Presidenza, ritenendo di avere solidi elementi regolamentari a sostegno di quanto espresso, chiede che venga concesso un tempo congruo per la presentazione di eventuali ricorsi.

  Giulia SARTI, presidente, ribadisce che tutti gli emendamenti dichiarati irricevibili intervengono su parti del provvedimento su cui si è raggiunta la doppia approvazione conforme da parte delle due Camere. Pertanto, ritiene che considerarli ricevibili determinerebbe un grave precedente contrario al principio della doppia lettura conforme. Precisa, altresì, che tutti gli emendamenti che intervengono sulla condotta del peculato sono stati considerati ammissibili.
  D'intesa con il Presidente della I Commissione, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di irricevibilità testé pronunciati alle ore 18 di oggi. Conseguentemente sospende la seduta fino alle ore 18.15.

  La seduta, sospesa alle 17.20, è ripresa alle 18.20.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che, con riferimento ai ricorsi presentati avverso la dichiarazione di irricevibilità, le Presidenze ritengono di confermare tale dichiarazione.
  Le proposte emendative in questione non presentano infatti alcun nesso di consequenzialità immediato e diretto con la modifica apportata dal Senato, la quale si limita a sopprimere la lettera r) del comma 1 dell'articolo 1 (nel testo approvato dalla Camera), relativa alla novella dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio. In considerazione della natura puntuale e circoscritta della modifica, sono dunque da ritenersi ricevibili solo emendamenti riferiti all'articolo 323 ovvero all'articolo 314, in quanto incidente sulla connessa fattispecie del peculato. Al contrario, interventi modificativi riferiti ad altre parti del provvedimento, oltre a non presentare il necessario rapporto di connessione con le predette modifiche, inciderebbero su norme sulle quali si è ormai formata una doppia deliberazione conforme da parte delle due Camere.
  Quanto al richiamato precedente del 21 luglio 2010, fa presente che l'ammissibilità di emendamenti riferiti a parti del testo non modificate letteralmente al Senato, dichiara in tale occasione, era motivata dalla particolare ampiezza delle modifiche apportate in quella sede ed era comunque subordinata alla sussistenza di un nesso di consequenzialità logica e normativa. Si tratta di due condizioni evidentemente non sussistenti nella presente circostanza.

  Enrico COSTA (FI) esprime stupore per la brevità del tempo impiegato dalla Presidenza per decidere sul ricorso da lui presentato avverso la dichiarazione di irricevibilità degli emendamenti.

  Giulia SARTI, presidente, rileva come il ricorso presentato dal deputato Costa sia fondato su motivazioni formulate in modo sintetico e chiaro, peraltro anticipate dal deputato Zanettin prima della sospensione della seduta.

  Enrico COSTA (FI) contesta la decisione della Presidenza, rilevando come essa ribalti il precedente costituito dalla decisione della Presidenza della Commissione Giustizia del 21 luglio 2010. Osserva come quest'ultima decisione, che egli a suo tempo non condivise, si fondasse sulla natura sostanziale, e non solo formale, della doppia lettura conforme, superando un approccio in materia meramente formalistico, fino a quel momento seguito.
  Rileva quindi come gli emendamenti a sua firma siano stati formulati proprio tenendo conto del citato precedente del 21 luglio 2010. Ricorda quindi come, in sede Pag. 7di esame da parte della Camera, sia stata introdotta di fatto una modifica che ha derubricato in abuso di ufficio alcune fattispecie ricomprese nel reato di peculato, e come il Senato abbia soppresso tale norma, riampliando dunque, di fatto, la portata del peculato rispetto all'assetto normativo conseguente all'approvazione da parte della Camera. Rileva dunque come il convincimento dei parlamentari relativamente alle norme che fanno riferimento al peculato possa essersi determinato sulla base di una definizione di tale reato che è stata successivamente modificata e come pertanto non sia condivisibile l'interpretazione letterale del principio della doppia lettura conforme al quale si è attenuta la Presidenza. Rileva la gravità di tale scelta e invita a un'ulteriore riflessione su di essa, in quanto suscettibile di costituire un precedente pericoloso, al di là del merito del provvedimento in esame.
  Ritiene pertanto opportuna una riflessione, da parte del proprio gruppo parlamentare, circa l'opportunità della partecipazione ai lavori in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

  Giulia SARTI, presidente, dopo aver osservato che la decisione sui reclami è stata assunta dopo un'approfondita valutazione, ribadisce che, in considerazione della natura puntuale e circoscritta della modifica apposta al Senato, sono stati valutati ricevibili solo gli emendamenti riferiti all'articolo 323 ovvero all'articolo 314, mentre sono state giudicate irricevibili le proposte emendative riferite ad altre parti del provvedimento, che, oltre a non presentare il necessario rapporto di connessione con la predetta modifica, inciderebbero su norme – sulle quali si è ormai formata una doppia deliberazione conforme da parte delle due Camere – riguardanti altri istituti, che si limitano a richiamare le fattispecie per le quali è ammesso un intervento in tale fase.
  Quanto al richiamato precedente del 21 luglio 2010, ribadisce che l'ammissibilità di emendamenti riferiti a parti del testo non modificate letteralmente al Senato, dichiarata in tale occasione, era motivata dalla particolare ampiezza delle modifiche apportate in quella sede ed era comunque subordinata alla sussistenza di un nesso di consequenzialità logica e normativa.

  Enrico COSTA (FI) non comprende le motivazioni testé addotte dalla Presidenza, in particolare in relazione al suo emendamento 1.5.

  Giulia SARTI, presidente, evidenzia che l'emendamento Costa 1.5 incide sulla lettera h), che riguarda un altro istituto penale, coinvolgendo norme sulle quale si è già formata la doppia deliberazione conforme da parte delle due Camere e prevedendo solo un richiamo all'articolo 314, primo comma, del codice penale.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice per la II Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.9, 1.10 e 1.11, nonché sugli emendamenti Costa 1.14, 1.15, Vitiello 1.16, 1.17 e 1.18.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI) osserva che, con l'emendamento da lui presentato e approvato in occasione della precedente lettura alla Camera, intendeva esclusivamente perseguire finalità giuridiche, senza alcuna volontà politica di agevolare qualsivoglia schieramento o persona, come si è voluto impropriamente far intendere parlando addirittura di norma «salva ladri». Rilevato che la finalità di quell'emendamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla relatrice nella sua relazione introduttiva, non era quella di ricondurre all'abuso d'ufficio una fattispecie attualmente configurata come peculato dall'articolo 314 del codice penale e punita più severamente, evidenzia, piuttosto, come la sua intenzione fosse quella di fornire certezze normative in ordine all'ambito di applicazione di alcune norme penali rispetto a talune fattispecie, a Pag. 8fronte di una giurisprudenza che risulta contraddittoria sul punto. Ricorda, infatti, che, a seguito di una modifica legislativa intervenuta nel 1990, è emersa incertezza, in sede giurisdizionale, circa l'inquadramento di talune fattispecie, riguardanti ipotesi di distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile, in taluni casi fatte ricadere nell'ambito di applicazione delle norme sul peculato, in altri nell'ambito di applicazione delle norme sull'abuso di ufficio. Dopo aver osservato, dunque, che appare necessario scegliere con chiarezza se tali ipotesi ricadano nell'una o nell'altra fattispecie di reato, evidenzia, dunque, che la sua proposta emendativa, in armonia con gli indirizzi della dottrina, lungi dal perseguire finalità connesse all'applicabilità della prescrizione, incideva esclusivamente sulle condotte tipiche, prevedendo addirittura un aumento della pena edittale massima. Fa notare, infatti, che i suoi emendamenti, nel far riferimento al peculato o all'abuso d'ufficio, intendono risolvere tale incertezza normativa, che è suscettibile di determinare evidenti disparità di trattamento tra soggetti che hanno commesso reati analoghi.

  Enrico COSTA (FI) evidenzia come l’iter di esame sia stato caratterizzato da notevoli forzature, sia sul piano del metodo sia sul piano del merito.
  Dopo aver ricordato come sul piano procedurale siano state assunte decisioni gravi, ad esempio in tema di definizione del perimetro di esame o di inammissibilità – nonché di irricevibilità – di emendamenti, con il rischio di determinare pericolosi precedenti per il futuro, fa notare, entrando nel merito, come il provvedimento in esame rechi disposizioni sbagliate, prevendendo inasprimenti indiscriminati delle norme penali per tutti i reati contro la pubblica amministrazione, senza alcuna distinzione.
  Ritiene quindi che il testo, come rilevato anche dagli auditi nel corso dell’iter, sia passibile di rilievi sul piano della legittimità costituzionale, auspicando al riguardo un intervento del Presidente della Repubblica o, successivamente, della Corte costituzionale. Fa notare che il testo, incidendo sui processi in corso, aumenterà il contenzioso e, paradossalmente, conseguirà effetti opposti a quelli auspicati dalla maggioranza.
  Soffermandosi sulla questione della prescrizione, fa notare che tale tema sia stato introdotto impropriamente nel dibattito e avrebbe richiesto maggiore attenzione. Evidenzia che la problematica relativa alla eccessiva lunghezza dei processi avrebbe richiesto altri tipi di interventi. Sarebbe stato opportuno intervenire, a suo avviso, sulla ragionevole durata dei processi, agendo, ad esempio, sui termini dei diversi gradi processuali o sul fronte della valutazione disciplinare dei magistrati responsabili di eventuali ritardi.
  Dopo aver evidenziato come le proposte emendative del suo gruppo, che andavano in tale direzione, siano state respinte o dichiarate inammissibili, preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento.

  Gennaro MIGLIORE (PD) esprime la convinzione che l'intervento del Senato sul provvedimento in esame non corrisponda alle esigenze rappresentate, né con riguardo alla ragionevolezza delle norme contenute nel provvedimento né con riguardo ai suoi principi fondativi.
  Evidenzia inoltre come il pasticcio realizzato dalla maggioranza, con l'approvazione in prima lettura dell'emendamento Vitiello 1.272, abbia determinato un sostanziale commissariamento dell'Assemblea della Camera, segnalando la scarsa consapevolezza dei colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega circa il vero significato della funzione parlamentare. Sottolinea altresì come la volontà della maggioranza di concludere in tempi brevi un provvedimento che non presentava alcuna urgenza contrasti con quanto si sta facendo in altri casi, a partire dal disegno di legge di bilancio, della cui sorte non si sa nulla, a pochi giorni dalla fine dell'anno e con il rischio concreto di giungere all'esercizio provvisorio.
  Preannuncia la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità Pag. 9sul provvedimento in esame, sia con riguardo all'eccesso di discrezionalità delle pene accessorie, sia con riguardo all'irragionevolezza delle disposizioni per i soggetti riabilitati, sia con riguardo alla disciplina dell'agente sotto copertura, che diverrebbe un vero e proprio agente provocatore.
  Nell'esprimere la convinzione che l'esame al Senato abbia rappresentato esclusivamente un passaggio di carattere politico volto a risolvere questioni interne alla maggioranza, manifesta la convinzione che la normativa in questione sarà impugnata per illegittimità costituzionale.
  Esprime quindi la contrarietà del Partito democratico al provvedimento in esame e agli emendamenti ad esso presentati in terza lettura, ritenendo più importante sottolineare il profilo di incostituzionalità della norma e gli istinti giustizialisti e propagandistici che l'hanno animata.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitiello 1.9 e 1.10.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI), ad integrazione di quanto già dichiarato, precisa che la Corte costituzionale è intervenuta sul tema dell'abuso d'ufficio anche con la sentenza n. 448 del 1991 e l'ordinanza n. 96 del 2013, determinando la distinzione tra appropriazione e distrazione e facendo rifluire quest'ultima condotta nella norma incriminatrice dell'abuso d'ufficio. Con riferimento all'intervento del collega Migliore, rileva che avrebbe auspicato un voto favorevole sull'emendamento a sua firma 1.11 anche da parte dei componenti del Partito democratico, che hanno gridato allo scandalo rispetto all'approvazione da parte dell'Assemblea del citato emendamento 1.272, considerandolo a favore dei ladri.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vitello 1.11.

  Enrico COSTA (FI), intervenendo sugli emendamenti a sua prima firma 1.14 e 1.15, rileva come essi siano volti a definire in modo più dettagliato il reato di abuso d'ufficio. Ricorda come in passato vi siano stati interventi legislativi a tal fine ma come essi, alla luce della successiva giurisprudenza, non siano risultati sufficienti. Rileva infatti come il vigente riferimento, contenuto nella vigente disciplina dell'abuso di ufficio, alla violazione di norme di legge o di regolamento sia interpretato dalla giurisprudenza in modo molto ampio, fino a ricomprendervi la violazione dei princìpi generali stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, sicché il reato di abuso d'ufficio può essere ritenuto sussistente anche a fronte di atti considerati antieconomici o viziati da eccesso di potere. Sottolinea come i suoi emendamenti siano volti a prevedere che per la configurabilità del reato di abuso d'ufficio sia necessaria la violazione di specifiche norme di legge, sostituendo le parole «in violazione di norme di legge o di regolamento», recate dal testo vigente dell'articolo 323 del codice penale, con le parole «in manifesta violazione di specifiche norme di legge».
  Chiede quindi chiarimenti circa i motivi della contrarietà a tali proposte emendative, ricordando come diversi amministratori locali vengano sottoposti a procedimento penale e condannati in primo grado per abuso d'ufficio e successivamente assolti, dopo che la loro reputazione è stata infangata e dopo essere incorsi nella sospensione dalla carica, in applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (la cosiddetta «legge Severino»), e costretti alle dimissioni. Auspica un'ulteriore riflessione sul tema e dichiara come sarebbe comunque apprezzabile anche soltanto l'assunzione di un segnale per il futuro in tal senso da parte del Governo e della maggioranza.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Costa 1.14 e 1.15.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.16, rileva come esso sia volto a Pag. 10ripristinare sostanzialmente il testo approvato dalla Camera.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vitello 1.16.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE-SI), illustrando i suoi emendamenti 1.17 e 1.18, rileva come essi rispondano alla stessa ratio e intendano entrambi ricalibrare l'entità della pena per l'abuso di ufficio.

  Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Vitello 1.17 e 1.18.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sul provvedimento non è previsto il parere di alcuna Commissione.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Forciniti per la I Commissione e Businarolo per la II Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Informa quindi che il gruppo di Forza Italia ha designato il deputato Costa quale relatore di minoranza.

  La seduta termina alle 19.15.

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