CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2018
112.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01101 Luca De Carlo: Sui controlli nel commercio delle sementi e nella gestione dei terreni agricoli condotti in Toscana da aziende cinesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  premetto che nei Paesi dell'Unione europea, il controllo ufficiale sulla commercializzazione e sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevanti nell'ambito della sicurezza alimentare, ed ha la finalità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore.
  Rilevo, che la tematica dei prodotti fitosanitari, nel nostro Paese, è di competenza del Ministero della salute che coordina e definisce i programmi di controllo ufficiali sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali di controllo in materia di commercializzazione, impiego e residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.
  Nello specifico, a livello territoriale, l'attività di controllo ufficiale è garantita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, con gli Assessorati alla Sanità e le A.S.L..
  Inoltre, segnalo che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), esercita azioni di controllo su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico.
  Relativamente ai controlli ufficiali sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, opera anche il nostro Dipartimento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). In tal senso è determinante il lavoro da esso svolto nel contrasto al fenomeno della contraffazione del Made in Italy, lesivo dei diritti dei consumatori e degli interessi economici dell'intera filiera agroalimentare.
  In particolare, l'ispettorato effettua sistematicamente verifiche finalizzate alla corretta commercializzazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, sementi e fitofarmaci), attraverso controlli ispettivi, l'esame dei dispositivi di etichettatura e dei relativi sistemi di tracciabilità, nonché mediante il prelievo di campioni che vengono sottoposti alle analisi chimico-fisiche per la verifica della rispondenza merceologica dei prodotti agli standards di legge.
  L'attività di controllo svolta nel 2017 e nei primi undici mesi dell'anno in corso, condotta dall'Ufficio territoriale ICQRF Toscana-Umbria, ha portato ai seguenti risultati: 2389 controlli, 127 notizie di reato, 403 sanzioni amministrazioni, 172 sequestri per un valore complessivo di oltre un milione e settecentomila euro.
  Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, si fa presente che il decreto legislativo n. 69 del 17 aprile 2014, prevede severe sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
  Infine, relativamente alle sementi, la normativa europea attualmente in vigore disciplina anche l'importazione di sementi provenienti da Paesi Terzi per la successiva commercializzazione nel territorio europeo e, di conseguenza, nazionale.
  In particolare, la materia è disciplinata dagli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971 che, in Pag. 145sintesi, stabiliscono che le sementi possono essere importate e commercializzate solo se appartenenti a varietà iscritte al Catalogo Comune in imballaggi opportunamente chiusi ed etichettati, certificate secondo la stessa normativa e che, inoltre, le ditte importatrici devono tenere un registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati, da mettere a disposizione degli ispettori. Il controllo del rispetto dei requisiti e la comminazione delle sanzioni è competenza dell'ICQRF, mentre gli opportuni controlli all'importazione sono svolti dai Servizi fitosanitari regionali cui spetta il rilascio del nulla osta all'importazione dei prodotti sementieri.
  Assicuro che anche per il 2019 l'Ispettorato manterrà un elevato livello di attenzione sul rispetto delle disposizioni in parola a tutela delle produzioni nazionali, dei consumatori e del Made in Italy in ambito europeo ed internazionale, attraverso il potenziamento della prevenzione e del contrasto alle frodi e ai fenomeni dell’Italian sounding che sottraggono quote di mercato alle nostre produzioni agroalimentari di qualità.

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ALLEGATO 2

5-01099 Critelli: Sulla tutela della filiera italiana dello zucchero.
5-01103 Nevi: Sul sostegno strategico al settore bieticolo-saccarifero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  considerata l'analogia delle questioni rappresentate, rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Critelli e Nevi.
  Mi preme anzitutto rilevare che il Ministero presta particolare attenzione alla crisi che sta interessando il comparto saccarifero, L'attività bieticolo-saccarifera italiana, infatti, rappresenta un valore complessivo da tutelare per il sistema Paese, per l'importanza agricola, industriale e di approvvigionamento dell'agroalimentare italiano.
  In tale direzione, in occasione del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dello scorso 19 novembre e, successivamente, durante l'incontro avvenuto il 3 dicembre con il Commissario europeo all'agricoltura Hogan, il Ministro Centinaio ha rappresentato la nostra preoccupazione per la tenuta del settore saccarifero nazionale (a causa delle basse quotazioni del mercato dello zucchero che stanno penalizzando l'intera filiera), ed ha ribadito l'esigenza di affrontare in modo approfondito le problematiche connesse.
  Abbiamo così ottenuto dalla Commissione europea la costituzione di un «Gruppo ad alto livello», la cui prima riunione è stata già calendarizzata per il 29 gennaio prossimo, incaricato di discutere delle questioni che stanno affannando il comparto, di monitorare il mercato e di formulare proposte per la salvaguardia del settore, in particolare per le aree più vulnerabili.
  Nel frattempo, il Ministero sta lavorando per garantire un sostegno concreto al settore attraverso soluzioni finalizzate a rafforzare e migliorare l'intera filiera.
  In tal senso, nell'ambito delle misure di sostegno ai redditi al settore bieticolo-saccarifero, considerate le difficoltà strutturali del comparto e la sua importanza strategica, il Ministero ha già attivato a livello nazionale il sostegno accoppiato previsto dall'articolo 52 del Regolamento UE n. 1307 del 2013 nell'ambito dei pagamenti diretti. Peraltro, per fronteggiare l'attuale crisi delle quotazioni, è stato aumentato lo stanziamento di tale sostegno portando il plafond complessivo a 22,3 milioni.
  Per incrementare la competitività del settore, il Ministero intende costituire un Tavolo tecnico nazionale per definire gli interventi necessari allo scopo, anche attraverso la realizzazione di accordi di partnership tra attori attivi nella produzione e distribuzione alimentare, interessati ad instaurare una relazione fondata su logiche di valorizzazione dell'italianità dei prodotti.
  Per promuovere e valorizzare l'intero settore occorre tra l'altro, enfatizzarne i punti di forza che ci contraddistinguono nel mondo. In tale direzione, come indicato nel Programma di Governo, riteniamo prioritario adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una migliore tutela dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione d'origine della materia prima in etichetta, come nel caso dello zucchero (la cui attuale indicazione, secondo la normativa europea, è «provenienza UE»), intendiamo attivarci affinché ci sia consentito di indicare in etichetta la provenienza italiana.Pag. 147
  Mi preme inoltre rilevare che la delegazione italiana ha sempre rappresentato alla Commissione europea la necessità di predisporre, dopo la fine delle quote, un puntuale e più attento monitoraggio del mercato dello zucchero, nonché di valutare l'attivazione di possibili strumenti di sostegno per quei Paesi, come l'Italia, dove il settore saccarifero è maggiormente esposto a seguito della liberalizzazione.
  Evidenzio al riguardo che la Commissione, su sollecitazione del nostro Paese, ha modificato la rilevazione mensile delle quotazioni dello zucchero, rendendola così più rappresentativa a livello di macro-regioni.
  Ciò posto, assicuro gli interroganti il continuo impegno del Governo nell'affrontare e proporre tutte le soluzioni possibili per risolvere tempestivamente le questioni aperte, nell'obiettivo di salvaguardare un settore strategico dell'agro-industria italiana e i lavoratori del settore agricolo e industriale interessati.

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ALLEGATO 3

5-01100 Fornaro: Sullo stato di avanzamento dei lavori per la regolamentazione della lombricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  questo Ministero conosce le difficoltà esistenti nell'inquadramento giuridico dell'allevamento dei lombrichi, anche perché la produzione che ne consegue non rientra tra i prodotti agricoli, ma tra i fertilizzanti.
  La questione è peraltro aggravata dal fatto che ai fini del calcolo delle Unità Lavorative Annue (ULA), ogni regione adotta una propria tabella per calcolare il numero di ore e di giornate necessarie per riconoscere un Imprenditore Agricolo Professionale o un coltivatore diretto.
  Quanto alla questione dei fertilizzanti, l'immissione in commercio di questi ultimi (in particolare i concimi nazionali, gli ammendanti, i correttivi, i substrati e i prodotti ad azione specifica) è disciplinata dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che li descrive e li classifica nei relativi allegati.
  Esso istituisce presso questo Ministero il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e il Registro dei fertilizzanti. Pertanto, il Fabbricante di fertilizzanti, prima di immettere sul mercato prodotti da commercializzare, come l'Ammendante «Vermicompost da letame», deve iscriversi al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti e successivamente iscrivere il prodotto nell'apposito registro.
  Dal 2015, i suddetti Registri sono stati digitalizzati, sono disponibili sul portale del Ministero e consentono all'utente di inserire le domande di iscrizione « on line».
  Considerando la complessità della problematica e il potenziale interesse nei confronti della materia, la sede più appropriata per approfondire le diverse questioni tecniche ed economiche connesse alla quantificazione delle ULA e all'armonizzazione dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO), è il tavolo di lavoro attivato in accordo con le regioni – che si avvale del supporto tecnico scientifico del CREA-PB che gestisce la Rete europea di contabilità agricola (RICA) – che opera a supporto dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale, nel cui contesto potrebbero essere attivate misure di supporto ad attività imprenditoriali minori quali, a titolo esemplificativo, la lombrichicoltura e l'elicicoltura.
  La prossima riunione del tavolo è programmata per i primi mesi del 2019.

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ALLEGATO 4

5-01102 Gallinella: Sulle procedure di valutazione dei nuovi tipi genetici ammessi alla produzione del prosciutto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  la filiera agroalimentare italiana è leader a livello europeo per il numero di prodotti a base di carne suina con il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP).
  Ciò premesso, entrando nello specifico evidenzio che il Disciplinare del Libro genealogico italiano (LGI), all'articolo 19, descrive le finalità della selezione delle tre razze tradizionali Large White, Landrace e Duroc italiane e all'articolo 21 elenca i caratteri qualitativi e quantitativi considerati nel programma di miglioramento genetico. Detta selezione si propone di assicurare la produzione di carcasse secondo precisi standard per lo spessore e la qualità del lardo, l'assenza di difetti e la giusta consistenza della carne, idonee per la produzione delle suddette DOP. Si tratta di parametri oggettivi, precisamente indicati nei disciplinari dei prosciutti DOP, ai quali fa esplicito riferimento il disciplinare del Libro Genealogico Italiano (LGI) in ordine a finalità e criteri del programma di miglioramento genetico delle razze per il suino pesante.
  Pertanto, le prescrizioni riportate nel Disciplinare del Libro genealogico nonché le informazioni tecniche divulgate dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini, consentono di disporre di elementi conoscitivi esaustivi ed oggettivi circa le finalità dei programmi di miglioramento genetico delle tre razze tradizionali, riferimento del Disciplinari dei prosciutti DOP.
  Segnalo, in merito alle procedure per la valutazione della compatibilità degli schemi di selezione o ibridazione di altri tipi genetici che nel corso degli anni gli Organismi di Controllo incaricati (Istituto Parma Qualità e Istituto Nord Est Qualità), hanno messo a punto sia criteri standardizzati per l'acquisizione delle informazioni, che devono essere fornite dagli enti selezionatori e ibridatori interessati, sia modalità oggettive per stabilire il grado di compatibilità con le finalità della selezione delle razze del LGI.
  In particolare, la verifica delle compatibilità si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dai produttori di tipi genetici destinati alla produzione delle DOP in questione circa i caratteri selezionati e la relativa importanza attribuita. I diversi caratteri considerati presentano tra di loro relazioni biologiche (correlazioni genetiche) che consentono di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato è compatibile con le finalità del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del LGI ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP.
  Pertanto, le procedure per la valutazione dei nuovi tipi genetici appaiono trasparenti ed oggettive.
  Rilevo inoltre che l'idoneità e correttezza delle procedure adottate dagli Organismi di Controllo è stata oggetto di verifica da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio che ha respinto nel merito due ricorsi sulle modalità di valutazione della compatibilità dei tipi genetici, ai fini dell'ammissione alla produzione di prosciutti DOP.Pag. 150
  Ritengo opportuno aggiungere che per le filiere delle produzioni DOP l'accertamento dell'origine genetica dei suini è una condizione ineludibile per assicurare il rispetto dei disciplinari e permettere il mantenimento della distinzione qualitativa del prodotto finale. Infatti, i disciplinari dei prodotti a base di carne suina prevedono specifici requisiti circa l'origine genetica dei suini impiegati.
  Detto requisito di fatto è attestato dall'allevatore che con apposita autocertificazione, soggetta a controllo a campione, dichiara l'origine genetica del verro padre dei suini destinati alla produzione DOP.
  Tale sistema di controllo certamente può essere reso più efficace. Pertanto, è auspicabile la messa a punto di misure, basate sull'analisi del DNA, che consentano un'affidabile e inoppugnabile verifica dell'origine genetica dei suini utilizzati nel circuito delle DOP lungo tutta la filiera dall'allevamento fino al prosciuttificio.
  In tale direzione occorre costituire una banca del DNA di tutti i riproduttori maschi di razza pura e ibridi, in possesso di certificato genealogico che operano nell'ambito delle DOP.
  Rilevo al riguardo che, l'Associazione Nazionale Allevatori Suini – ANAS, ha costituito da alcuni anni una banca del DNA dei riproduttori maschi di razza pura dove vengono conservati campioni di materiale biologico dei verri destinati alla fecondazione artificiale pubblica e vige l'obbligo dell'accertamento degli ascendenti e dal 2015 anche quelli degli altri verri di razza pura iscritti al libro genealogico.
  Sulla base di questa esperienza, il Ministero sta valutando come costituire una banca del DNA più ampia, che raccolga e conservi i campioni biologici di tutti i verri di razza pura ed ibridi utilizzati negli allevamenti aderenti alle DOP.

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ALLEGATO 5

5-01104 Viviani: Sull'interpretazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
  l'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dimezza i tempi di conduzione e indivisibilità dei terreni acquistati con l'intervento dell'allora Cassa della proprietà contadina, oggi ISMEA, rispettivamente da 10 anni a 5 e da 30 anni a 15 anni.
  Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo in tal modo salvo il nuovo limite introdotto dei 5 anni del patto di riservato dominio ed estendendo l'applicabilità all'acquisto avvenuto nell'arco temporale di tempo precedente di almeno 5 anni e non ancora esaurito per effetto della vendita del bene.
  L'interpretazione logica e sistematica della norma, pertanto, induce a ritenere che la stessa vada intesa nel senso che i termini previsti dall'articolo si applicano a tutti i contratti sottoscritti nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della norma e tale interpretazione non crea alcun «buco normativo».