COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulla missione di studio svolta a Bruxelles il 5 e 6 settembre 2018.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il 5 e 6 settembre scorso, una rappresentanza della Commissione ha svolto una missione di studio finalizzata a uno scambio informativo con le Istituzioni europee e gli attori del sistema Italia a Bruxelles. Presenta quindi una relazione sui temi oggetto della predetta missione di studio (vedi allegato 1). Sottolinea l'importanza per la XIV Commissione in particolare e per il Parlamento di essere sempre più presente nella scena europea e partecipare alle decisioni più importanti che vengono prese a Bruxelles incidendo sulla vita di tutti. Rimarca, in questo senso, che il dialogo tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, nonché con i principali attori del sistema Italia rappresenta uno strumento cruciale per avvicinare le istituzioni europee ai cittadini. Ritiene che con il contributo di tutti Pag. 136i gruppi si riuscirà a svolgere efficacemente questo compito.
La Commissione prende atto.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.
Sulla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) del 10 ottobre 2018.
Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che lo scorso 10 ottobre si è svolta una Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) cui, in rappresentanza della XIV Commissione, ha preso parte il Vicepresidente Andrea Crippa, cui cede la parola per l'illustrazione di una breve relazione.
Andrea CRIPPA (Lega) ricorda che su designazione del presidente della XIV Commissione ha partecipato alla riunione interparlamentare sullo «stato del dibattito sul futuro dell'Europa», svoltasi presso la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo il 10 ottobre 2018, partendo in particolare dalla proposta di relazione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa, presentata dall'on. Jáuregui Atondo. Illustrando brevemente la relazione sui temi oggetto della predetta riunione (vedi allegato 2), segnala che l'incontro è stato un'occasione particolarmente interessante per uno scambio con Parlamento europeo, Commissione europea e rappresentanti dei Parlamenti nazionali per fare il punto sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa, dai temi istituzionali a quelli legati all'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), dai lavori della Task force sulla sussidiarietà alla necessità di un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali per avvicinare maggiormente ai cittadini le istituzioni europee. Sottolinea, infine, che nel dibattito sono stati affrontati i temi della sicurezza, anche in riferimento al tema delle migrazioni e dell'integrazione, nonché la necessità di un superamento delle politiche di austerità.
La Commissione prende atto.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 11 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento, coordinamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
Atto n. 56.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Angela IANARO (M5S), relatrice, segnala che è all'esame della Commissione lo schema del decreto legislativo di adeguamento della normativa interna al regolamento UE 2012/1257, in tema di brevetto europeo, e ricorda che il brevetto è il mezzo per tutelare la proprietà c.d. intellettuale e che esso rappresenta, di fatto, il terreno di confluenza della ricerca e della sperimentazione, da un lato, e della produzione e dell'uso dei prodotti, dall'altro. Sottolinea, infatti, che un prodotto nuovo consente di fare un progresso e che l'inventore Pag. 137ha tutto l'interesse di riservarsene l'uso esclusivo. In tal senso, aggiunge, brevettando l'invenzione si ottiene quel diritto di privativa della durata di venti anni durante i quali si può far valere sia il diritto morale a essere riconosciuto l'autore di quell'invenzione, sia il complesso dei conseguenti diritti patrimoniali. Segnala che in Italia, la materia è disciplinata in parte dal codice civile e, in modo più dettagliato e sistematico, dal decreto legislativo n. 30 del 2005. Osserva che, come è evidente, fin da subito l'internazionalizzazione dell'economia ha fatto rilevare che il brevetto tutelato solo in un Paese ha efficacia ridotta; di qui la nascita del brevetto europeo, che offre una tutela maggiore, a opera della Convenzione di Monaco di Baviera del 1973 e delle sue successive modifiche. Ricorda, inoltre, che a livello europeo la tutela del brevetto si colloca nell'ambito dell'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), trattato che prevede misure da adottare per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, le quali includono la creazione di una protezione brevettuale uniforme nell'Unione e l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Segnala che, come anche si evince dal terzo considerando del regolamento n. 1257 del 2012, il 10 marzo 2011 il Consiglio aveva adottato la decisione 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito – «Stati membri partecipanti») nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria. Evidenzia che il tratto saliente di questo regolamento non è solo la nozione di un brevetto europeo, cioè la possibilità di brevettare un'invenzione in sede europea ma la circostanza di ottenerne in tutta l'Unione un «effetto unitario», vale a dire l'efficacia istantanea in tutta l'Unione europea del brevetto a prescindere dalla successiva traduzione e nomina di un rappresentante nei vari paesi membri. Osserva che il brevetto europeo, una volta ottenuto, dovrebbe essere convalidato in ogni Stato in cui lo si vuol far valere ed evidenzia che quanto previsto costituisce un processo complesso e potenzialmente molto costoso: i requisiti di convalida, infatti, differiscono tra i vari Paesi e possono portare ad elevati costi diretti e indiretti, compresi i costi di traduzione e per il pagamento delle tasse di rinnovo nazionali e tali costi dipendono anche dal numero di Paesi in cui il titolare intende convalidare il brevetto europeo. Riferisce che secondo la Commissione europea, la complessità e i costi elevati del vecchio sistema brevettuale determinavano un notevole svantaggio competitivo per le imprese europee: un brevetto valido nei 28 Stati membri dell'Unione europea costa circa 36 mila euro, di cui 23 mila solo per i costi di traduzione. Inoltre, per limitare i costi, molti inventori preferiscono brevettare le proprie invenzioni soltanto in pochi Paesi, esponendole così maggiormente al rischio di essere copiate. Sottolinea che, in definitiva, non esisteva una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimanevano quindi di competenza nazionale. Evidenzia quindi che al fine di rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile, economicamente meno oneroso e giuridicamente sicuro, favorendo nel contempo il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno, l'Unione europea ha introdotto il sistema dell'effetto unitario che si compone dei regolamenti 2012/1257, che autorizza la cooperazione rafforzata per l'istituzione di un brevetto europeo con effetto unitario (cosiddetto «brevetto unitario»), e 2012/1260, che autorizza la cooperazione rafforzata per il relativo regime di traduzione applicabile, nonché l'Accordo internazionale istituivo del Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Ricorda che è proprio per adeguare la disciplina interna – che si trae dal decreto legislativo n. 30 del 2005 – che Pag. 138la legge di delegazione europea del 2017 ha delegato il Governo a emanare un decreto di adeguamento, il cui schema in effetti apporta numerose novelle a tale decreto legislativo. Evidenzia, per esempio, che lo schema di decreto di adeguamento prevede che gli effetti di un brevetto europeo già tradotto e depositato in altri Paesi membri siano equiparati al brevetto con effetto unitario. Aggiunge, inoltre, che un altro aspetto, cui l'articolo 4 della legge di delegazione europea del 2017 chiama il nostro ordinamento ad adeguarsi, è l'Accordo del 2013 sul tribunale europeo per i brevetti, che pure incide sul decreto legislativo n. 30 del 2005 e che istituisce un organo giurisdizionale unico e specializzato per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario, firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri, tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia all'epoca non faceva ancora parte dell'Unione europea. Ricorda che il termine di scadenza per il parere sul testo all'esame è fissato al 31 dicembre 2018 e, considerata l'alta tecnicità della materia, auspica che un ampio e approfondito dibattito possa contribuire a delineare utili spunti per la sua proposta di parere.
Guido Germano PETTARIN (FI) sottolinea l'importanza del tema in discussione rilevando come un'effettiva tutela brevettuale, attualmente, non può prescindere da una dimensione internazionale tanto che, di fatto, se si registra il brevetto solo in Italia e non, ad esempio, negli Stati Uniti, è come se non servisse a niente. Chiede alla relatrice di approfondire due aspetti centrali sulla tematica in discussione. Il primo concerne la tutela del diritto della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, materie che sono intrinsecamente connesse con la tutela dei brevetti. Il secondo riguarda la sua tutela giurisdizionale; ricorda al proposito che nei tribunali italiani sono presenti sezioni specializzate – la cui istituzione ritiene una scelta illuminata. Chiede quindi se il provvedimento all'esame preveda un quadro di armonizzazione giurisdizionale della tutela a livello unionale ovvero se ciascuno Stato membro è chiamato a regolarsi da solo.
Angela IANARO (M5S), relatrice, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin ricorda preliminarmente che il provvedimento all'esame ha ad oggetto uno schema di decreto legislativo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di un regolamento dell'Unione europea relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. In tal senso, segnalando che sembrano essere estranee, di per sé, le materie del diritto d'autore e della proprietà intellettuale, si riserva comunque i necessari approfondimenti su entrambe le tematiche sollevate per gli opportuni chiarimenti che intende fornire alla Commissione nelle prossime sedute.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
Atto n. 59.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Pag. 139 Sergio BATTELLI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Rileva che poiché i citati regolamenti rappresentano fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, lo schema in esame non riproduce il loro contenuto nel decreto legislativo n. 58 del 98 (Testo unico della Finanza – TUF) ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri. Rammenta che il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 («regolamento benchmark») introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento (c.d. appunto benchmark) per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari. L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è quello della elaborazione, fornitura e utilizzo degli indici di riferimento nell'Unione europea. Sono esclusi dall'ambito di applicazione diversi soggetti, tra i quali le Banche centrali e i giornalisti. Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame adotta le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi degli articoli 40, 41, 42 e 43 del medesimo regolamento. Tali interventi riguardano la designazione dell'autorità competente responsabile dello svolgimento dei compiti istituzionali stabiliti dal regolamento, l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento dei loro compiti. Nel caso in cui vengano designate più autorità competenti, è necessario identificarne una responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri. Segnala che l'articolo 9, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2016-2017 elenca i princìpi e criteri direttivi specifici alla base dell'esercizio della delega governativa con riferimento al regolamento in esame: sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) devono essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori. Rileva, quindi, che è necessario apportare al TUF le modifiche e le integrazioni idonee a dare attuazione alle disposizioni del regolamento e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto. Evidenzia inoltre che i criteri di cui alle lettere c) e d) prevedono la designazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del «regolamento benchmark», della CONSOB per quanto attiene alla vigilanza degli amministratori di indici, e delle autorità nazionali competenti per materia con riferimento agli altri soggetti elencati dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento, nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento. Aggiunge che la lettera e) prevede che la CONSOB sia designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri, che sulla base della lettera f), occorre attribuire alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni Pag. 140per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dallo stesso regolamento e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette e, inoltre, che il criterio di cui alla lettera g) prevede che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento. Rileva che il regolamento (UE) n. 2015/2365, o anche «regolamento SFTs» o «SFT-R», fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (SFT-R) di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale. Sottolinea che l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle c.d. securities financing transactions (SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori mobiliari dati in garanzia (collateral) e che rientrano in tale categoria: le operazioni di prestito titoli, con cui una parte riceve in prestito strumenti finanziari e si obbliga a restituirne di equivalenti a una certa data; di vendita con patto di riacquisto, con cui una parte acquista o vende titoli concordando di rivendere o riacquistare titoli della stessa specie a una data futura e a prezzo predeterminato; di finanziamento con margini, con cui una parte concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. In tale contesto, il riutilizzo viene definito come l'utilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale. Segnala che per le SFTs, il regolamento prevede alcuni obblighi informativi (reporting) a carico delle controparti contraenti, sia finanziarie che non finanziarie, verso i repertori di dati (trade repositories, TRs), al fine di permettere alle autorità di vigilanza europee di monitorare complessivamente i rischi derivanti da tali tipologie di transazioni. Evidenzia che la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 è finalizzata a consentire di operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento per quanto attiene ai seguenti ambiti: sanzioni amministrative e altre misure amministrative che l'autorità competente deve adottare in caso di violazione delle disposizioni di SFT-R, ai sensi dell'articolo 22; modalità di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente, previste dall'articolo 23; modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente di cui all'articolo 26 e del diritto di ricorso, di cui all'articolo 27. Ricorda che l'articolo 10, comma 3, della legge di delegazione europea 2016-2017 elenca i princìpi e criteri direttivi specifici alla base dell'esercizio della delega governativa con riferimento al regolamento in esame. In tal senso, evidenzia che sulla base dei criteri di cui alle lettere a) e b) devono essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Rileva inoltre che devono essere apportate al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 che richiedono la abrogazione esplicita di norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto. Segnala che ai sensi della lettera c) devono essere apportate le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF sulla base di quanto previsto nel Capo VIII del regolamento, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello Pag. 141stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22. Osserva che la lettera d) prevede la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento, nonché la necessità di assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento nonché che la lettera e) provvede affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento. Segnala che la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'omogeneità delle modifiche da apportare alla normativa vigente (TUF), per garantirne l'adeguamento ai due regolamenti appena descritti, ha determinato l'adozione di un unico schema di decreto legislativo e che in essa viene altresì specificato che le modifiche introdotte a livello nazionale genereranno un impatto minimo rispetto al complesso delle norme già direttamente applicabili. Evidenziato che lo schema di decreto legislativo consta di 3 articoli, dopo aver rinviato alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda il contenuto dettagliato dei singoli articoli, si limita a ricordare che l'articolo 1 dello schema riporta le modifiche alle disposizioni generali del TUF, l'articolo 2 quelle alla disciplina sanzionatoria prevista dal TUF e che l'articolo 3 riporta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
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