CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega), relatore, riferisce che con il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 il Governo è intervenuto in via d'urgenza al fine di introdurre nella legislazione vigente importanti misure di natura fiscale e finanziaria che possono ascriversi a tre distinti filoni: il primo riguarda le disposizioni in materia di pacificazione fiscale; il secondo quelle in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario; infine, il terzo, si riferisce a ulteriori disposizioni di natura più eterogenea, che spaziano dal processo di certificazione fiscale alle accise.
  Osserva, poi, che il provvedimento – approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dello scorso 28 novembre – è stato modificato e ampliato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ed ora reca una serie di nuovi articoli che, tuttavia, in gran parte non toccano direttamente Pag. 41materie che rientrano nell'ambito delle competenze della Commissione difesa.
  Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di rilievo per le competenze della Commissione difesa ai fini dell'espressione del parere.
  In particolare, rileva che l'articolo 24 del decreto-legge, al comma 1, incrementa di 130 milioni di euro, per il 2018, il Fondo istituito dall'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali) al fine di garantire il fabbisogno finanziario necessario in relazione alle missioni internazionali per l'ultimo trimestre 2018.
  Sul punto evidenzia che la relazione tecnica che correda il decreto-legge precisa che il fabbisogno finanziario per l'intero anno è pari a 1 miliardo e 419 milioni, mentre la disponibilità attuale è di 1 miliardo e 14 milioni, cui si aggiungono 275 milioni del Fondo consumi intermedi della Difesa. Resta pertanto da finanziare la somma necessaria ad arrivare fino al 31 dicembre 2018, ovvero 130 milioni di euro.
  Fa presente, inoltre, che proprio in questi giorni è in corso di trasmissione la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione alle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2018, che sarà oggetto d'esame da parte delle Commissioni affari esteri e difesa.
  Sottolinea che un'ulteriore disposizione che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione si rinviene nell'articolo 24-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 2195-ter in materia di contabilità speciale unica della Difesa.
  Ricorda, quindi, che l'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90 del 2016 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato) ha previsto l'apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta. La citata disposizione ha altresì consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare, con apposito decreto e per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta.
  Ciò premesso, segnala che il nuovo articolo 2195-bis, oltre a ridenominare la Direzione di amministrazione interforze (Diraminter) in Direzione di amministrazione generale della Difesa, stabilisce che la medesima sia collocata nell'ambito dello Stato maggiore della Difesa e che per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, tale struttura si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.
  Ricorda infine che, attualmente, la Direzione di Amministrazione Interforze assicura il finanziamento degli Enti amministrativamente dipendenti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, ed è posta alle dirette dipendenze del Capo del 2o Reparto di Segredifesa.
  Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (vedi allegato)

  Alberto PAGANI (PD), non condividendo l'impostazione generale del decreto-legge, preannuncia un voto contrario da parte del gruppo del Partito democratico.

  Maria TRIPODI (FI) preannuncia che anche il gruppo di Forza Italia voterà in senso contrario.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.
C. 1391 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide GALANTINO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato il 20 novembre scorso, si compone di 5 articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, nonché disposizioni finanziarie, la clausola di invarianza di finanziaria e disposizioni riguardanti l'entrata in vigore del provvedimento.
  Segnala, quindi, che, con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge quantifica in 4.529 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2018, i costi del provvedimento, imputabili alle sole spese di missione dei rappresentanti della Difesa per la loro partecipazione alle riunioni del Comitato congiunto in Giappone.
  Evidenzia, poi, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge sottolinea che la cooperazione tra Italia e Giappone nel settore della difesa è stata avviata con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare il dialogo in ambito militare, e ribadita con il Memorandum d'intesa firmato nel maggio 2017 dai due Ministri della difesa, incentrato sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.
  Passando al contenuto del testo dello strumento pattizio, composto di un preambolo – in cui vengono richiamate l'entrata in vigore (il 7 giugno 2016) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, nonché la sottoscrizione del partenariato individuale tra il Giappone e la Nato, firmato a Bruxelles il 6 maggio 2014 – e di sette articoli, osserva che l'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi, al fine di agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nell'intento, comune alle parti, di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.
  Segnala, quindi, che l'articolo 1 enuncia gli scopi dell'Intesa, mentre l'articolo 2 istituisce un Comitato congiunto, composto da tre membri di ciascuna Parte, preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Per l'Italia, parteciperanno al Comitato congiunto due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Rileva che l'articolo 3 dispone l'obbligo per le Parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e vieta espressamente il trasferimento a terzi, senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento, degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto della cooperazione che l'Accordo istituisce.
  Precisa, inoltre, che le rimanenti disposizioni disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati (articolo 4), precisano che le misure dell'Accordo e di quelle da esso derivanti saranno attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte (articolo 5), definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 6), e, infine, regolano l'entrata in vigore, l'eventuale modifica e la denuncia del testo (articolo 7).
  Ciò premesso, segnala che la cooperazione con il Giappone, con il quale sono in essere solidi legami culturali, mira a incrementare anche le relazioni tecnico-Pag. 43industriali con una delle maggiori potenze economiche del pianeta, con particolare vantaggio per l'industria nazionale di difesa che sarà agevolata nella costituzione di partenariati industriali.
  Come precisato anche nella relazione illustrativa l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104) – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
  In conclusione, richiama la particolare valenza politica dell'Accordo, il cui intento è dichiaratamente quello di rafforzare i legami di cooperazione e amicizia tra i due Paesi, nonché l'importanza che assume tale accordo di collaborazione su progetti di alto valore tecnologico con uno dei Paesi più avanzati al mondo in ambito IT (Information Technology).

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI sottolinea la rilevanza che riveste sia per la Difesa, sia per il nostro Paese, l'Accordo firmato nella scorsa legislatura con una delle economie più avanzate e industrializzate del mondo.
  Evidenzia come sia di fondamentale importanza svolgere un ruolo di supporto alle aziende nell'ambito delle relazioni con il Giappone, in modo da consentire l'acquisizione da parte del Governo di Tokyo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, e puntualizza che il testo dell'Accordo contiene tutte le garanzie affinché i materiali di difesa scambiati non possano essere ceduti a Paesi in conflitto, nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega) apprezza l'esaustiva relazione svolta dal relatore e le puntualizzazione rese dal rappresentante del Governo, che hanno evidenziato l'opportunità di concludere Accordi in grado di promuovere le migliori condizioni affinché l'industria nazionale della difesa possa competere sui mercati alla pari con quelle di altri Paesi.

  Roger DE MENECH (PD) esprime soddisfazione per lo spirito costruttivo con il quale si sta proseguendo un lavoro iniziato nella scorsa legislatura.
  Sottolinea l'importanza che riveste, per l'industria nazionale della difesa, lo stabilire buone relazioni a livello internazionale ed aggiunge che l'Accordo in esame costituisce anche un importante tassello nell'ambito del mantenimento della pace a livello internazionale.
  Manifesta, quindi, la disponibilità del gruppo del Partito democratico a collaborare fattivamente anche su altri provvedimenti mossi dallo stesso spirito.

  Salvatore DEIDDA (FdI), anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, valuta positivamente il provvedimento che contribuisce a rafforzare ulteriormente i rapporti tra l'Italia e il Giappone.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva che anche il gruppo di Forza Italia considera il provvedimento utile e opportuno, ritenendo che l'industria nazionale della difesa debba essere sempre tutelata nel mondo.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00043 Deidda: Sull'impiego dei «carabinieri ausiliari»
(Seguito della discussione).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 novembre 2018.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nella seduta del 29 novembre il Governo ha rappresentato l'impossibilità di accogliere gli impegni previsti dall'atto di indirizzo in quanto mal si conciliano con il quadro normativo vigente, manifestando la disponibilità a valutare eventuali riformulazioni.
  A tal proposito, chiede al Governo di illustrare più dettagliatamente i profili giuridici che non consentono l'approvazione della risoluzione nel testo proposto dal presentatore, anche al fine di consentire una riformulazione che possa permettere l'approvazione dell'atto di indirizzo.
  Ricorda, infine, che l'onorevole Deidda, sempre nella medesima seduta, si è dichiarato disponibile a lavorare alla riformulazione del testo, anche con il contributo degli altri gruppi.

  Il sottosegretario Angelo TOFALO osserva che la legge 23 agosto 2004, n. 226, (cosiddetta legge sulla professionalizzazione delle Forze armate) ha istituito, all'articolo 3, a decorrere dal 1o gennaio 2005, le figure professionali del volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4), abrogando le figure del volontario in ferma breve (VFB) e del volontario in ferma annuale (VFA).
  Segnala, quindi, che a seguito della sospensione della leva obbligatoria, l'Arma dei carabinieri non ha più reclutato carabinieri ausiliari che, di fatto, seppur arruolati su base volontaria, assolvevano a una ferma di leva del tutto assimilabile a quella del volontario in ferma annuale.
  Ciò chiarito, entrando nel merito delle questioni poste con l'atto di indirizzo, rileva che è opportuno evidenziare che la figura del volontario in ferma prefissata e quella del carabiniere ausiliario rispondono a diverse esigenze e sottendono profili giuridici e di reclutamento distinti.
  In particolare, il volontario, a differenza del carabiniere ausiliario, è un soggetto completamente svincolato dagli obblighi derivanti dalla coscrizione obbligatoria, mentre, come anticipato, a seguito alla sospensione del servizio militare obbligatorio in Italia non è stato più possibile arruolare carabinieri ausiliari.
  Sottolinea, inoltre, che il reclutamento del volontario avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, mentre per diventare carabiniere ausiliario era sufficiente manifestare, in sede di arruolamento alla leva, una generica adesione di preferenza.
  Infine, rammenta che il volontario per essere ammesso alla successiva ferma prefissata quadriennale deve partecipare a un ulteriore concorso pubblico, per titoli ed esami, per il quale, peraltro, è richiesto il possesso dell'idoneità fisio-psicoattitudinale prevista per il volontario in servizio permanente. Il carabiniere ausiliario, invece, al termine della ferma di leva, poteva permanere in servizio a domanda in qualità di carabiniere effettivo, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche, previo accertamento del Pag. 45grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare.
  Ritiene, quindi, necessario, sul piano del diritto positivo, evidenziare che le iniziative richieste al Governo con l'atto di indirizzo in esame non appaiono in linea con l'impianto della professionalizzazione dello strumento militare, che impernia sui volontari delle Forze armate l'alimentazione sia dei propri ruoli che di quelli delle Forze di polizia.
  Esse, inoltre, risultano in contrasto con la vigente normativa che non contempla la possibilità per la figura dell'ausiliario di usufruire di quei benefici che la legge, in via espressa, riserva alla figura del volontario.
  In particolare, la partecipazione di carabinieri ausiliari congedati ai predetti concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia, sia civili che militari è preclusa dalla legislazione vigente, con particolare riguardo ai limiti di età. L'articolo 707 del codice dell'ordinamento militare prescrive, infatti, il non superamento del ventiseiesimo anno di età per l'arruolamento volontario nei ruoli iniziali dell'Arma, elevato ad anni ventotto per coloro che hanno già prestato servizio militare.
  Né appare in linea con la professionalizzazione dello strumento militare, che impernia sui volontari delle Forze armate l'alimentazione sia dei propri ruoli che di quelli delle Forze di polizia. Infatti, un eventuale intervento normativo, volto a consentire l'auspicato reclutamento, si tradurrebbe nell'arruolamento di personale ricadente in una fascia di età compresa tra 33 e 47 anni (rispettivamente per i nati nel 1984 e nel 1971), ponendosi, di conseguenza, in antitesi ai criteri di rimodulazione del modello professionale, intesi a favorire maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, attraverso interventi mirati ad assicurare, mediante l'abbattimento dell'età media dei militari in servizio, il complessivo ringiovanimento delle Forze armate.
  Con riferimento, invece, al secondo impegno che contempla l'assegnazione di una quota di militari in ferma breve in favore dei carabinieri, ossia l'intendimento di prevedere anche per essi la figura del VFP1, osserva che tale possibilità non è consentita dalla normativa in vigore, appartenendo i volontari in ferma prefissata (VFP1) a una categoria che non trova corrispondenza nell'Arma, ove il grado iniziale (carabiniere) è equiparato al primo caporal maggiore e gradi corrispondenti delle altre Forze armate (articolo 630 del codice dell'ordinamento militare).
  Inoltre, l'eventuale reintroduzione, secondo il modello previgente alla sospensione della leva, della figura del carabiniere ausiliario, se da un lato apporterebbe benefici alle esigenze dell'Arma in termini di maggiori risorse da devolvere a determinati servizi, dall'altro impatterebbe negativamente sui volumi di forza delle altre Forze armate che, già in seguito all'apertura dei reclutamenti nei ruoli iniziali delle Forze di polizia a personale proveniente direttamente dai civili, stanno attualmente fronteggiando la criticità del mancato perseguimento degli obiettivi assunzionali.
  Sempre per le considerazioni espresse, non ritiene che si possa consentire ai carabinieri ausiliari congedati la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia, sia civili che militari.
  Ribadisce, tuttavia, la disponibilità della Difesa a lavorare per una soluzione positiva dell'atto di indirizzo, riservandosi di esprimere il parere all'esito della relativa istruttoria e di valutare la possibilità di una riformulazione della parte dispositiva, tesa a trovare un punto di mediazione con le richieste del proponente.

  Salvatore DEIDDA (FdI) apprezza la volontà di collaborare del Governo e dei gruppi parlamentari e sottolinea come nelle interlocuzioni avute sia emersa l'opportunità di considerare anche gli esiti del dibattito svolto nella scorsa legislatura.
  Concorda con le considerazioni che hanno evidenziato l'esistenza di un problema Pag. 46nell'ambito del reclutamento che, tuttavia, non ritiene sia dovuto alla concorrenza tra le varie Forze armate, ma a problemi strutturali e sottolinea che la Commissione si appresta a svolgere su tale materia un'indagine conoscitiva.
  Ribadisce, infine, l'esigenza di evitare che situazioni di precariato possano svilupparsi nell'ambito del reclutamento del personale militare.
  Alla luce, quindi, di quanto emerso, prospetta l'opportunità di riformulare la parte dispositiva della risoluzione, impegnando il Governo a garantire, in primo luogo, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa); in secondo luogo, a proseguire nell'azione volta a riconoscere, il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, anche a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia; infine, a valutare, fatti salvi i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente, l'assegnazione anche all'Arma dei carabinieri di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota, non inferiore al trenta per cento, degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega) ritiene che l'assegnazione all'Arma dei carabinieri di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota, non inferiore al trenta per cento, degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale potrebbe presentare aspetti problematici.
  Al riguardo fa presente che proprio dall'indagine conoscitiva sul reclutamento che la Commissione si appresta a svolgere potrebbero emergere importanti elementi di valutazione dai quali prendere spunto per la presentazione di ulteriori atti di indirizzo. Invita, quindi, a valutare l'opportunità di espungere l'ultimo impegno per riconsiderare la problematica nell'ambito del più ampio quadro che emergerà nel corso dell'indagine conoscitiva.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S) fa presente che il gruppo del M5S ha inteso fornire un contributo concreto affinché questo lavoro della Commissione possa essere condotto a termine. Sottolinea, quindi, che la riformulazione dell'impegno volto a favorire l'accesso dei carabinieri ausiliari al programma S.I.L.D. che il collega Deidda ha poco fa proposto è coerente con il lavoro sviluppato dal gruppo del M5S nella scorsa legislatura, mentre, con riguardo al secondo impegno, evidenzia l'esistenza di un problema di coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931.
  Conclude condividendo le valutazioni contrarie del collega Ferrari nell'ambito del terzo impegno.

  Antonio DEL MONACO (M5S) non concorda completamente sulla possibilità di consentire ai carabinieri ausiliari l'accesso immediato al programma S.I.L.D.
  Osserva, infatti, che il S.I.L.D. è stato introdotto in seguito alla professionalizzazione delle Forze armate e che qualora fosse esteso ai carabinieri ausiliari dovrebbe, per analogia, prevedersi anche per tutte le figure ausiliarie delle altre Forze di polizia e di sicurezza in genere.
  Ritiene, invece, che il tema vada affrontato con gli strumenti a disposizione nell'ambito del sistema di reclutamento dei carabinieri in ferma prefissata, che possono accedere ai concorsi fino all'età di 32 anni.

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  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 dicembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 101 del 28 novembre 2018, a pagina 54, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire la parola: «5-01015» con la seguente: «5-01016». A pagina 57, seconda riga, sostituire la parola: «5-01015» con la seguente: «5-01016».

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