TESTO AGGIORNATO AL 6 DICEMBRE 2018
Pag. 24INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI, indi del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.
La seduta comincia alle 14.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giulia SARTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(Svolgimento e conclusione).
Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.
Pag. 25Antonio MATONTI, Direttore Area Affari Legislativi di Confindustria svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD).
Antonio MATONTI, Direttore Area Affari Legislativi di Confindustria fornisce ulteriori precisazioni.
Giulia SARTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione di Roberto Rosapepe, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno e Vincenzo Ruggiero, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia.
Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.
Roberto ROSAPEPE, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno, e Vincenzo RUGGIERO, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Franco VAZIO (PD) e Mario PERANTONI (M5S).
Vincenzo RUGGIERO, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia e Roberto ROSAPEPE, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno forniscono ulteriori precisazioni.
Riccardo Augusto MARCHETTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 15.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.
La seduta comincia alle 16.40.
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.
Giulia SARTI, presidente e relatrice, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 Gadda ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.
Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 16.45.
Pag. 26SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.
La seduta comincia alle 16.45.
Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.
Giulia SARTI, presidente, rammenta che nella seduta del 25 luglio scorso era stato avviato, in «quota opposizione», l'esame della proposta di legge Gelmini C. 580, a cui erano state abbinate, in quanto vertenti su identica materia, le proposte di legge Molteni C. 274 e Meloni C. 308, successivamente ritirata dai presentatori il 25 ottobre scorso. L'esame era stato poi sospeso a seguito delle intese intercorse con il Senato, in base alle quali l'esame dei provvedimenti in materia di legittima difesa sarebbe proseguito presso il Senato, in ossequio alla prassi consolidata che riserva la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato l'esame.
Fa presente, inoltre, che a seguito della trasmissione da parte del Senato della proposta di legge C. 1309, il cui esame è stato sollecitato dal gruppo della Lega nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 novembre scorso, la Commissione riprende oggi l'esame delle proposte di legge Molteni C. 274 e Gelmini C. 580, a cui sono abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia, le proposte di legge C. 1309, approvata dal Senato, e C. 607 del Consiglio regionale del Veneto.
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.
Giulia SARTI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.
Pierantonio ZANETTIN
(FI), relatore, prima di passare all'illustrazione della proposta di legge del Consiglio regionale veneto C. 607, fa presente che proprio nel territorio veneto si sono verificati molti degli episodi di legittima difesa degli ultimi anni, da cui si è originata l'esigenza di porre mano alla modifica della relativa normativa. Segnala che sul tema si sono registrati diversi interventi di uomini di Chiesa, a partire dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, il quale, con riferimento all'episodio specifico relativo alla condanna in primo grado di un tabaccaio, ha evidenziato come ciò che il ladro non è riuscito a rubare da vivo rischia di essere sottratto all'interessato dal giudice con la sanzione economica.
Nel passare ad illustrare il contenuto della proposta di legge, fa presente che la stessa si compone di due articoli recanti modifiche all'articolo 52 del codice penale e, per coordinamento, all'articolo 55 del medesimo codice.
Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge, all'articolo 1, interviene sul terzo comma dell'articolo 52 c.p., relativo al luogo ove è commesso il fatto. L'attuale previsione, che estende il diritto all'autotutela dall'interno del domicilio all'interno del negozio, dell'ufficio e dell'impresa, viene ulteriormente ampliata ricomprendendo anche le immediate adiacenze dei citati luoghi, purché ricorra una delle seguenti condizioni: risulti chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi luoghi con violenza; risulti chiara e in atto l'intenzione di volersi allontanare da tali luoghi senza desistere dall'offesa. La relazione illustrativa della proposta di legge chiarisce che si intende fare riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero «a Pag. 27un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma, pur uscendo dai luoghi indicati».
Rammenta che l'articolo 2 della proposta di legge inserisce tre ulteriori commi all'articolo 52 del codice penale. Segnala, in particolare, che: con il quarto comma dell'articolo 52 è presunta tanto la sussistenza del pericolo di aggressione quanto l'assenza di desistenza in presenza delle seguenti condizioni: l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati dalla disposizione e dunque all'interno del domicilio o di un altro luogo nel quale viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Sul punto, dunque, la proposta di legge non fa più riferimento alle immediate adiacenze di tali luoghi, che dunque non sono coperte dalla presunzione di pericolo; l'offesa ingiusta avviene con modalità tali da generare nella persona offesa uno stato di paura o agitazione particolari; con il quinto comma dell'articolo 52 si esclude l'applicabilità delle pene previste per l'eccesso colposo nella legittima difesa quando il soggetto ha agito in stato di paura scusabile o per uno stato emotivo non rimproverabile di panico. Conseguentemente, la proposta interviene sull'articolo 55 del codice penale, sull'eccesso colposo, eliminandovi il riferimento alla legittima difesa; il sesto comma dell'articolo 52, inoltre, esclude, a fronte dell'applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 52 da parte dell'autorità giudiziaria, con conseguente archiviazione o assoluzione dell'imputato, che l'autorità amministrativa possa a sua volta applicare a titolo di sanzione amministrativa il ritiro del porto d'armi o il divieto di detenere armi.
Roberto TURRI
(LEGA), relatore, rammenta che la proposta di legge C. 1309, che origina da una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018. Tale progetto si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
Rileva che i primi due articoli del provvedimento intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo. In particolare l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie che, mediante il riferimento all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) stabilisce il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a «un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui»; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita); b) deve sussistere il pericolo di aggressione. È così introdotta, in presenza delle suddette condizioni, una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, in relazione alla quale dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto: del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'aggredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale);di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'aggredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione);dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo).Pag. 28
Fa presente che l'articolo 1 dell'AC 1309 interviene proprio sul rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, specificando che esso si considera «sempre» sussistente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 c.p.
Evidenzia, inoltre, che l'A.C. 1309 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale (quarto comma), per il quale si considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica». Ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del codice penale al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Rammenta che l'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Segnala che l'articolo 3 del provvedimento, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-bis del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Rammenta che, oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare l'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tale ipotesi con la reclusione da due a sei anni.
Evidenzia che l'articolo 5 interviene sull'articolo 624-bis del codice penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene. In particolare, il provvedimento approvato dal Senato eleva la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Il quadro sanzionatorio vigente deriva dalla recente approvazione della legge n. 103 del 2017 che ha inasprito le pene previste dal predetto articolo 624-bis.
Segnala che l'articolo 6 del provvedimento interviene sul reato di rapina (articolo 628 del codice penale) per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma dell'articolo 628 del codice penale, il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 Pag. 29a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro). In proposito rammento che anche l'articolo 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio da parte della legge n. 103 del 2017.
Rammenta, inoltre, che l'articolo 7 dell'A.C. 1309 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile, che attualmente si limita ad affermare che «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri». Con il secondo comma si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare (articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia – che costituisce il presupposto del risarcimento – del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. In altri termini, intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Fa presente che l'articolo 8 del provvedimento introduce, poi, il nuovo articolo 115-bis all'interno del testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del predetto testo unico (articoli 82-84); con una deroga a tale disciplina, peraltro, la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, l'articolo 8 provvedere alla copertura finanziaria del nuovo articolo 115-bis del testo unico delle spese di giustizia.
Rammenta, infine, sempre in tema di legittima difesa, che, attraverso una modifica all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 9 della proposta approvata dal Senato prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.
Giulia SARTI, presidente, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresenti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge nel corso delle prossime settimane.
Il sottosegretario di Stato Jacopo MORRONE, nel ribadire che la legittima difesa rappresenta un tema caro alla Lega, oltre a figurare tra le priorità dell'agenda di Governo, chiarisce che i provvedimenti in questione sono volti a corrispondere alle esigenze delle persone che, intervenute a difesa della vita propria o dei familiari o dei propri beni, sono diventate vittime del Pag. 30sistema giudiziario, risultando assolte nella maggior dei casi a conclusione di procedimenti molto lunghi. Nel sottolineare che l'obiettivo dell'intervento normativo non è quello di armare i cittadini e di tornare al far-west, precisa che i soggetti deputati a garantire la sicurezza dei cittadini sono esclusivamente le forze dell'ordine. Conferma a tale proposito l'impegno del Governo ad incrementare le risorse finanziarie e materiali destinate alla sicurezza, evidenziando come in Italia ogni giorno vengano commessi quasi 7.000 reati, con una media di 284 casi all'ora. Ricorda altresì la rilevanza, nell'ambito del programma di Governo, del pacchetto di misure in tema di giustizia e sicurezza, concordate tra Movimento 5 Stelle e Lega, tra le quali il provvedimento sul codice rosso in caso di violenza contro le donne, il cosiddetto decreto sicurezza, il disegno di legge anticorruzione.
Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) precisa che la proposta di legge del suo gruppo parlamentare è volta ad introdurre nel nostro ordinamento un principio antico, già noto ai romani, secondo cui ai parenti di una vittima di eccesso colposo non è dovuto alcun risarcimento. Nell'esprimere la convinzione che chi subisce un danno nell'atto di compiere un reato non deve poterci guadagnare, ritiene che l'intervento recato dal provvedimento sia nell'interesse di tutti, in un'ottica di giustizia sostanziale.
Giulia SARTI, presidente, nel ricordare che alla discussione delle proposte di legge in esame sarà dedicato il tempo necessario nel corso delle prossime settimane, invita i colleghi a limitare gli interventi in questa sede.
Alfredo BAZOLI (PD), nel ritenere doveroso intervenire dopo lo «spot pubblicitario» del sottosegretario Morrone, rileva che il provvedimento in esame rappresenta un inganno nei confronti dei cittadini, considerato che non aumenterà la loro sicurezza. Evidenzia, inoltre, che a fronte di oltre 1 milione di processi pendenti, l'intervento normativo proposto riguarderà i 10, 12 processi celebrati ogni anno per eccesso colposo di legittima difesa. Ritiene che si tratti, piuttosto, di un'azione simbolica da parte del Governo, che rischia di innescare il pericoloso ricorso alla giustizia «fai da te» e che non produrrà gli effetti sbandierati, considerato che, in presenza di un decesso, sarà comunque aperto un fascicolo di indagine da parte del magistrato. Esprime, pertanto, la totale contrarietà del Partito democratico.
Giusi BARTOLOZZI
(FI), prendendo spunto dall'intervento del collega Paolini, tiene a precisare che la modifica delle norme in materia di legittima difesa rappresenta un cavallo di battaglia di Forza Italia, con la piena condivisione di tutti gli alleati del centrodestra. Nel ritenere assolutamente inaccettabile che chi si difende legittimamente rispetto ad una intrusione violenta debba subire processi che durano anni, ritiene che la proposta di legge dei colleghi della Lega sia eccessivamente timida con riguardo all'eccesso colposo di legittima difesa, per il quale si prevede
il ristoro economico del danneggiato. Nel preannunciare l'intenzione di Forza Italia di migliorare il testo del provvedimento, con l'obiettivo di escludere qualsiasi forma di indennizzo, tutelando anche economicamente chi lecitamente reagisce ad un'aggressione, confida nella collaborazione dei colleghi della Lega.
Manfredi POTENTI (Lega) interviene per manifestare la vicinanza dei componenti del gruppo della Lega all'ultima vittima in ordine di tempo, vale a dire a Fredy Pacini di Monte San Savino, che con la nuova formulazione della norma proposta dal suo gruppo parlamentare sarebbe maggiormente tutelato.
Cosimo FERRI (PD), nel riservarsi successivamente di intervenire nel merito, tiene a precisare che, per garantire la sicurezza dei cittadini, occorre intervenire sulla certezza della pena e sull'efficacia e rapidità del processo penale. Nel ricordare Pag. 31che già il precedente Governo aveva avanzato un'ipotesi di riforma delle norme in materia di legittima, avverte che occorre tenere presenti i più recenti orientamenti giurisprudenziali, in favore di un rafforzamento della riforma del 2006. Nell'esprimere la propria contrarietà ad un provvedimento di bandiera, suggerisce di affrontare le questioni tuttora aperte solo dopo aver valutato l'efficacia di tale riforma, anche sulla base di dati statistici relativi al numero di assoluzioni e di archiviazioni intervenute nei casi di legittima di difesa.
Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Giulia SARTI, presidente, rileva l'opportunità che, in assenza di profili di competenza della Commissione giustizia, il prescritto parere sulla proposta di legge n. 523 e abbinate recanti disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria non venga espresso.
La Commissione concorda.
Giulia SARTI, presidente, avverte, inoltre, che il termine per l'indicazione dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione (C. 649) è prorogato alle ore 13 di lunedì 10 dicembre prossimo.
La seduta termina alle 17.10.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.