CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2018
101.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2018.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 novembre scorso il relatore, onorevole Paolini, aveva presentato Pag. 29una nuova proposta di deliberazione favorevole. Ricorda altresì che nella medesima seduta l'onorevole Bartolozzi aveva chiesto al rappresentante del Governo l'acquisizione di dati utili ai fini della deliberazione di rilievi da parte della Commissione. Avverte che tali dati sono pervenuti e sono stati messi a disposizione dei membri della Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di valutazione favorevole, come riformulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 53.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 14 dicembre prossimo. Ricorda che la Commissione non potrà comunque concludere l'esame del provvedimento se non dopo aver acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G. 53), assegnato il 14 novembre scorso, che attua la delega conferita al Governo dalla legge 19 ottobre 2017, n. 155, allo scopo di operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza. Ricorda che la legge n. 155 del 2017 è entrata in vigore il 14 novembre 2017 e che il termine di esercizio della delega era fissato al 14 novembre 2018. In tale data, come preannunciato, il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il nuovo termine per l'esercizio della delega è individuato nel 13 gennaio 2019.
  Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 3, prevede espressamente il parere sugli schemi di decreto legislativo, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, che hanno 30 giorni di tempo per esprimersi. Pertanto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia scadrà il 14 dicembre scorso: la Commissione non potrà comunque concludere l'esame del provvedimento se, entro tale data, non sarà pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato.
  Preliminarmente osserva che i principali profili innovativi della legge delega sono da ravvisare negli aspetti di seguito evidenziati. Viene superato il concetto di fallimento, espressione che non dovrà più essere utilizzata. La procedura fallimentare dovrà infatti essere sostituita con quella di liquidazione giudiziale, strumento che vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria. Nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di «allerta» finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita. È Pag. 30prevista, per le insolvenze di minore portata, una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori. Viene facilitato, nello stesso quadro, l'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Per gli accordi di ristrutturazione, in particolare, si propone l'eliminazione dell'attuale soglia del 60 per cento dei crediti necessari per l'omologazione giudiziale; ciò, purché sia accertata l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione totale e tempestiva dei creditori estranei alle trattative e sempre che il debitore non chieda misure protettive del patrimonio (come la sospensione delle eventuali azioni cautelari ed esecutive). Si semplificano le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che ostacolano la celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria. Viene rivisitata, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti. Nell'ottica prevalente di garantire, ove possibile, la continuità dell'impresa, la riforma intende circoscrivere detto istituto alla sola ipotesi del cosiddetto concordato in continuità, che si verifica quando, versando l'impresa in situazione di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la legge prevede il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale sulla base di un adeguato piano che, per quanto possibile, consenta di soddisfare i creditori. È individuato il tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale; in particolare, si prevede che presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese a livello distrettuale (e con opportuno rafforzamento degli organici) siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni. Viene rivista la disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie. Viene sostanzialmente ridotta come procedura concorsuale, la liquidazione coatta amministrativa. Sono introdotte modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per il sostanziale fallimento dell'istituto introdotto dalla legge n. 3 del 2012. È prestata particolare attenzione alla crisi del gruppo societario con disposizioni volte, in particolare, a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo. Viene riordinata la disciplina dei privilegi e la previsione di garanzie reali non possessorie. Si prevedono garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire. È introdotto un coordinamento ai contenuti della riforma delle disposizioni del codice civile nella parte relativa alle società. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del contenuto del provvedimento, che si compone di quattro parti e di 390 articoli, faccio presente che le disposizioni più significative sono concentrate nella parte I, che contiene il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Tali disposizioni entrano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono tuttavia abrogate: restano disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito Pag. 31della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.
  Rammenta che la Parte prima è articolata in 10 titoli.
  Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Segnala di seguito gli elementi di maggiore rilievo. Con riguardo all'oggetto e all'ambito di applicazione, le disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza disciplinano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici. Relativamente alle definizioni, il Codice – fra le altre – introduce la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria, di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la riforma modifica, in particolare, l'istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure.
  Evidenzia che il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Tra le novità più rilevanti segnala: la disciplina di puntuali strumenti di allerta, finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, e di ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo o dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale; l'istituzione presso ciascuna camera di commercio di un organismo di composizione della crisi d'impresa (c.d. OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione assistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi mediante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione dell'OCRI; la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali) per i debitori/imprenditori che procedono all'auto-segnalazione delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.
  Fa presente che il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece la disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare con riguardo alle regole sull'iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza segnala le seguenti principali novità: si generalizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; si estende la legittimazione ad agire, per la sola procedura di liquidazione giudiziale, Pag. 32anche agli organi e alle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; si estende l'ambito oggettivo di applicazione della legittimazione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l'armamentario documentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che chieda l'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Evidenzia inoltre che la riforma introduce e disciplina l'innovativa procedura di accertamento unico per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Costituiscono un'assoluta novità del processo di riforma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione specializzata del tribunale al fine di concludere l'accordo stragiudiziale.
  Rammenta che il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria.
  In particolare, con riguardo ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione la disciplina riprende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più salienti si segnalano: l'introduzione di accordi agevolati; l'estensione dell'ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finanziari. La riforma rivede la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferimento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introducendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vigenti istituti dell'accordo del debitore e del piano del consumatore, ma che se ne differenziano per l'ambito di applicazione (il concordato minore, a differenza dell'accordo del debitore, non può trovare applicazione con riguardo ai debitori-consumatori) e per il generale rafforzamento del ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In relazione al concordato preventivo la riforma si pone in continuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.
  Ricorda che il Titolo V ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Segnala di seguito le novità più rilevanti. Viene attribuita al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsabilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori; sempre con riguardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodulata la tempistica per le relazioni. Viene esteso il raggio temporale per l'azione revocatoria, facendolo decorrere dal deposito della domanda, anziché dall'apertura della procedura. È ridimensionato il ruolo del comitato dei creditori, che viene soppresso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la previsione della consultazione telematica. Con riferimento agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fissazione dalla data del deposito dell'istanza con cui si chiede l'apertura della Pag. 33liquidazione il termine da cui decorre il periodo sospetto dal quale considerare eventuali atti compiuti in danno dei creditori. Con riguardo alla disciplina relativa agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti si prevede, in caso di prosecuzione del contratto, la prededucibilità soltanto dei crediti maturati nel corso della procedura. Nuove specifiche disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare e i contratti di carattere personale; nella disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica è introdotta la previsione, ai sensi della quale, in caso di subentro, il curatore è obbligato al pagamento delle sole prestazioni avvenute dopo l'apertura della liquidazione; è introdotta una nuova disciplina relativa al contratto di affitto di azienda che differenzia il caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente da quello in cui invece il debitore sia l'affittuario. Con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, vengono introdotte nuove disposizioni volte ad armonizzare la disciplina dell'insolvenza con quella vigente in tema di diritto del lavoro. Per quanto riguarda l'accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano partecipare al concorso anche senza l'assistenza di un difensore e possano farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. Il termine per la presentazione di domande tardive è ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12). È disciplinata in modo innovativo la liquidazione dell'attivo, con la previsione di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pubbliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare riguardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione, attribuendo significativi poteri al giudice delegato. È disposto che il concordato nella liquidazione giudiziale possa essere proposto dal debitore solo se prevede l'apporto di risorse che incrementano il valore dell'attivo di almeno il 10 per cento; quando la liquidazione riguarda una società, la riforma integra l'elenco delle azioni di responsabilità che il curatore può esperire, escludendo che egli debba ottenere la previa autorizzazione da parte del giudice delegato e sentire il comitato dei creditori. È disciplinato il diritto all'esdebitazione dell'imprenditore insolvente come del consumatore, eliminando le norme che attualmente precludono la concessione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. L'esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della liquidazione o comunque decorsi 3 anni dall'apertura della stessa. La riforma consente, inoltre, l'esdebitazione anche del debitore che non sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. In questo caso l'accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.
  Segnala che il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'espresso riconoscimento (effettuato dall'articolo 3 della legge delega) dell'istituto del gruppo d'imprese, il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica definizione –, prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli articoli 57 e seguenti dello schema), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.
  Fa presente che il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. Pag. 34La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o nell'ipotesi in cui costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.
  Quanto al Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, segnala che lo stesso detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia, stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla legge delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.
  Con riferimento al Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, rammenta che esso lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.
  Fa presente che il Titolo X contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.
  Rammenta che la Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia di: assetti organizzativi dell'impresa; assetti organizzativi societari; responsabilità degli amministratori; nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata; cause di scioglimento delle società per azioni, nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.
  Ricorda che la Parte III reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.
  Quanto alla Parte IV, la stessa contiene le disposizioni finali e transitorie, che regolano l'entrata in vigore della riforma. Si tratta, come già anticipato di un'entrata in vigore differenziata a seconda della esigenza o meno di particolari attività preparatorie necessarie alla attuazione delle diverse disposizioni.
  Con riguardo all'attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, evidenzia che la relazione tecnica che correda il provvedimento in esame afferma esplicitamente che lo schema di decreto legislativo «non fornisce compiuta attuazione alla delega contenuta nella legge n. 155 del 2017, dalla quale rimangono escluse le previsioni contenute agli articoli: 2, lettera n) punto 3 e disposizioni connesse e collegate; 7, comma 9, lettera b); 10 ed 11».
  Sottolinea che restano dunque prive di attuazione le parti relative: alla specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata; alla realizzazione delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale Pag. 35delle vendite, caratterizzato da specifiche peculiarità; al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi; alla nuova disciplina delle garanzie non possessorie.
  Conclude evidenziando come l'articolato ciclo di audizioni che la Commissione si accinge a svolgere sul provvedimento in esame sia necessario al fine di acquisire elementi di valutazione utili per l'espressione del prescritto parere parlamentare.

  Alfredo BAZOLI (PD) rileva l'importanza dello schema di decreto in esame che, pur affrontando una materia politicamente poco attraente, coinvolge tuttavia, in misura rilevante, il sistema economico nel suo complesso. Nel ricordare che la citata legge delega n. 155 del 2017 risale alla scorsa legislatura, mostra apprezzamento per il fatto che l'attuale Governo abbia voluto adottare il relativo schema di decreto legislativo. Auspica, pertanto, un lavoro collegiale e condiviso da parte dei componenti la Commissione Giustizia, volto a migliorare il testo del provvedimento.

  Roberto CASSINELLI (FI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, evidenzia come la materia, destinata a non arrivare sulle prime pagine dei giornali, sia soltanto apparentemente rivolta agli addetti dei lavori, considerato che coinvolge direttamente il mondo delle imprese. Nel manifestare la propria perplessità su alcuni aspetti dello schema in esame, auspica che la Commissione non si limiti ad esprimere un parere di contenuto generico, ma voglia formulare specifiche proposte di modifica del testo, al fine di offrire elementi di valutazione e di riflessione al Governo.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), auspica che nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo in discussione non sia assecondato il desiderio di utilizzare un tema relativo alla giustizia come argomento di propaganda elettorale. Osserva, infatti, che la materia oggetto del provvedimento ha delle conseguenze dirette sulla vita economica del Paese. Nel sottolineare, quindi, la disponibilità del proprio gruppo parlamentare a lavorare proficuamente per addivenire all'approvazione di un testo condiviso, chiede che sia posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione l'esame della risoluzione 7-00011 presentata dal suo gruppo parlamentare e vertente su materia analoga a quella del provvedimento in titolo.

  La seduta termina alle 14.55

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).
(Deliberazione).

  Giulia SARTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi giovedì 22 novembre 2018 ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 96-ter, del Regolamento, in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53). Fa presente, quindi, che l'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di categoria, di rappresentanti del mondo dell'avvocatura e della magistratura, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di rappresentanti dell'Istituto dei curatori fallimentari, nonché di professori Pag. 36e esperti della disciplina delle procedure concorsuali.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 novembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto dei curatori fallimentari.
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.

  Nerio DE BORTOLI, presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Anna Rita TATEO (Lega) e Alfredo BAZOLI (PD).

  Nerio DE BORTOLI, presidente dell'Istituto dei curatori fallimentari, fornisce ulteriori precisazioni.

  Giulia SARTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell'Unione nazionale delle camere civili.
(Svolgimento e conclusione).

  Giulia SARTI, presidente, introduce l'audizione.

  Carlo ORLANDO, Coordinatore della Commissione interna in materia di Procedure concorsuali e crisi d'impresa del Consiglio nazionale forense, Gianluca BERTOLOTTI, Componente dell'Ufficio studi del Consiglio e componente della Commissione crisi e procedure concorsuali presso il Consiglio nazionale forense e Lucia BALDONI, componente della Giunta dell'Unione nazionale delle camere civili, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Giulia SARTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

 N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.40 alle 21.25.

Pag. 37