SEDE REFERENTE
Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.
La seduta comincia alle 9.30.
Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.
C. 52 Daga e C. 773 Braga.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Federica DAGA (M5S), relatrice, ritiene opportuno soffermarsi su alcune tematiche oggetto dei testi che sono centrali e fondamentali per inquadrare gli obiettivi delle proposte normative.
Il primo tema è quello della disciplina giuridica dell'accesso all'acqua, inteso quale «bene comune» che appartiene alla comunità e, nello stesso tempo, costituisce oggetto di un vero e proprio diritto individuale, universale e fondamentale.Pag. 124
Il secondo tema è quello dei rischi connessi al dissesto idrogeologico del territorio italiano e al sempre più pericoloso inquinamento delle terre e delle falde acquifere, cui ha corrisposto per decenni una totale carenza di investimenti infrastrutturali per la sicurezza.
A ben vedere il terzo tema – quello legato alle infrastrutture e ai modelli organizzativi di gestione del servizio idrico – si lega ai primi due in quanto ne costituisce il principale mezzo di realizzazione degli obiettivi. Solo in presenza di un sistema di gestione efficace si potrà garantire a tutti i territori italiani di non subire più i razionamenti di acqua degli anni scorsi, tanto più mortificanti se rapportati alle perdite di questa risorsa a causa di una rete distributiva a dir poco fatiscente, per non parlare della depurazione delle acque e del sistema fognario, oggetti rispetto ai quali sono pendenti le procedure di infrazione della Commissione europea.
Nel contempo, una gestione partecipata e democratica del sistema, che superi l'attuale politica di mera privatizzazione, consentirebbe di veicolare un flusso di investimenti adeguato nel settore delle infrastrutture e degli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio, per garantirne un uso sostenibile e solidale della risorsa nel quadro delle politiche complessive di tutela e gestione del territorio.
Ricorda che l'insoddisfazione per il modello di gestione ancora esistente è così radicata nella popolazione italiana che diversi anni fa, nel 2011, il referendum su questo tema ha visto esprimere la chiara volontà di ben 27 milioni di italiani di un suo superamento.
Per questo il Movimento 5 Stelle aveva cercato di produrre un intervento legislativo efficace, già nella scorsa legislatura (C. 2212). Tuttavia il testo originario, come era facilmente prevedibile, dopo essere stato approvato dall'Assemblea della Camera non ha terminato il suo iter. In più, era stato stravolto al punto che il gruppo ha abbandonato i lavori e ritirato le firme al testo, ormai privo di principi cardine quali la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato – che rappresentava il cuore della proposta di legge popolare – le forme di governo partecipativo, i criteri che imponevano che la gestione del servizio idrico integrato fosse sottratta al principio della libera concorrenza, la materia della «morosità incolpevole» e così via.
Si tratta di questioni estremamente complesse, sulle quali è comunque necessario un confronto il più possibile ampio e scevro da posizioni dogmatiche e preconcette. Prende atto, quindi, della proposta di legge della collega Braga (C. 773) che – ricalcando gli esiti del dibattito parlamentare svolto nella scorsa legislatura – costituisce una base di confronto produttivo tra posizioni opposte anche se non radicalmente.
D'altra parte, entrambe le proposte di legge fanno i conti con una oggettiva carenza della rete idrica, che registra un tasso di dispersione intollerabile di una risorsa comunque limitata.
Ancora, le proposte condividono il principio della ineludibile funzione del soggetto pubblico nel settore, sia pure declinato in forme piuttosto diverse.
Diverse sono anche le soluzioni per il problema delle fonti di finanziamento del servizio idrico e gli strumenti di indirizzo degli investimenti, facendo perno in modo più o meno marcato sulla tariffa e sui relativi poteri di regolazione dell'Autorità che, di recente, ha assunto la denominazione di ARERA.
Per quanto riguarda la governance del servizio idrico integrato (SII), ad esempio, la proposta di legge C. 773 conferma l'attuale quadro organizzativo, mentre la proposta a sua firma prevede l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), che secondo la proposta a sua prima firma corrisponde al bacino idrografico. Inoltre, quest'ultima esclude che l'affidamento avvenga in ambiti di dimensione superiore alle province o città metropolitane e, infine, propone di ripristinare il requisito dell'unitarietà della gestione, Pag. 125in luogo di quello dell'unicità, introdotto dal decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia» nel 2014.
Altra differenza riguarda la qualificazione del SII come «servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività» (nel testo della collega Braga) ovvero come «servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico)» e, dunque, sottratto al mercato concorrenziale, che invece è presente nella sua proposta.
Questa diversa impostazione si riflette anche sulle procedure di affidamento del servizio che la proposta di legge C. 52 prevede avvenga esclusivamente in favore di enti di diritto pubblico, al termine di una fase di transizione a beneficio delle società di gestione. Invece, il testo C. 773 intende favorire, in via prioritaria ma non esclusiva, l'affidamento diretto a società pubbliche per la gestione in house, mantenendo, in buona sostanza, l'assetto attuale.
Ribadisce che, come già accennato in precedenza, uno degli obiettivi qualificanti della originaria proposta di legge popolare era la ripubblicizzazione della gestione che, nel testo del suo gruppo, viene inquadrata in un sistema di regole per arrivare alla decadenza delle attuali concessione dei soggetti privati. Peraltro, la disciplina delle concessioni riveste, in questo ambito, una portata decisiva e si palesa di estrema complessità che, la proposta a sua firma prova a dettare in forma immediatamente applicabile mentre la proposta di legge C. 773 prevede una disposizione di delega al Governo.
Ulteriori differenze si riscontrano nell'assetto delle funzioni di governo pubblico del ciclo dell'acqua: mentre l'A.C. 773 si limita in buona parte a ribadire l'attuale attribuzione di competenze, l'A.C. 52 prevede, tra l'altro, il trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni di regolazione e di controllo.
Un aspetto rilevante, comune a entrambe le proposte di legge, è la definizione del «quantitativo minimo vitale garantito» – di cui tuttavia solo la proposta C. 52 prevede l'erogazione gratuita – nonché la disciplina dei casi di morosità.
Entrambe le proposte di legge, infine, prevedono disposizioni per favorire la partecipazione democratica ai processi di governo del SII, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale.
Dopo aver sinteticamente illustrato le principali differenze, descrive in modo analitico i contenuti dei progetti di legge.
L'articolo 1 detta le finalità: definire i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.
L'articolo 2 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, affermando il principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà.
Si specifica inoltre che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio delle risorse (comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 e comma 2 dell'articolo 2 dell'A.C. 773). Nel comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 52 viene altresì specificato che gli usi delle acque devono avvenire nel rispetto dei princìpi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune. Viene, inoltre, stabilito che deve essere favorito l'impiego dell'acqua di recupero, e il principio reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici.
Entrambe le proposte prevedono che l'erogazione giornaliera di acqua per l'alimentazione e l'igiene umana debba soddisfare un quantitativo minimo vitale garantito (articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52; articolo 2, comma 3, della proposta di legge n. 773).
Anche l'incentivo all'uso di acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti negli esercizi commerciali è contenuto nelle due proposte. Pag. 126
Si sofferma quindi sui diversi contenuti normativi riferiti ai principi relativi alla pianificazione (articolo 4, commi 1-3, C. 52; articolo 3, comma 1, C. 773). In entrambe le proposte (articolo 4, comma 1, A.C. 52; articolo 3, comma 1, A.C. 773) viene stabilito che i distretti idrografici definiti dal Codice dell'ambiente costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. Invece di far riferimento alla gestione, in realtà il comma 1 dell'articolo 3 dell'A.C. 773 considera il distretto (richiamando la delimitazione operata dall'articolo 64 del Codice, in aggiunta alla definizione di distretto contenuta nell'articolo 54, comma 1, lettera t) che viene richiamata anche dalla proposta di legge C. 52) quale dimensione ottimale di governo, pianificazione e tutela delle acque. La medesima disposizione dell'A.C. 773 dispone che per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del Codice.
Quanto alla riforma della governance dei distretti idrografici, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della proposta di legge n. 52 riformano il sistema attuale: per ogni distretto idrografico, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali e locali che ne fanno parte. Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione e di strumenti di pianificazione. Si prevede inoltre l'istituzione di un consiglio di bacino, quale ente di governo dell'ambito, indicandone dettagliatamente i compiti.
In base all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge C. 773, l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO), Si tratta di una disposizione che ribadisce l'assetto organizzativo vigente. La proposta di legge n. 52, all'articolo 4, comma 3 provvede, invece, ad individuare il consiglio di bacino L'articolo 3, comma 3, dell'A.C. 773 interviene, con una modifica puntuale, sulla disposizione vigente (contenuta nell'articolo 147, comma 2-bis, del Codice) che consente l'affidamento del SII in ambiti sub-regionali qualora l'ATO coincida con l'intero territorio regionale. La modifica operata dalla norma in esame è volta ad eliminare il limite secondo cui gli ambiti sub-regionali devono comunque essere non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. In luogo di tale limite viene previsto il rispetto dei criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 147.
L'intervento operato dalla proposta di legge n. 52 è invece più radicale. In primo luogo, dispone che l'affidamento avvenga in ambiti non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Inoltre, prevede che, in ogni caso, l'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato.
Infine, novella l'articolo 147, comma 2, del Codice, al fine di ripristinare il principio di unitarietà della gestione (non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico).
Sulla qualificazione del servizio idrico integrato, l'articolo 4, comma 1, della proposta di legge n. 773 qualifica il SII quale servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Diverso è invece l'approccio dell'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52 che considera il SII un servizio pubblico locale di interesse generale (ma non economico) e non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.
La disposizione succitata, dettata dall'articolo 9, comma 1, della proposta di legge n. 52, è integrata dal comma 2, secondo cui la gestione del SII è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. A corollario di tali disposizioni, il Pag. 127comma 3 dispone che la gestione del SII è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale.
Passa, quindi, al tema dell'affidamento del servizio idrico integrato.
L'articolo 4, comma 2, della proposta di legge C. 773 dispone che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del Codice dell'ambiente, che viene integrato da talune modifiche Una prima modifica è volta a riscrivere il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 149-bis, che, nel testo vigente, consente l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO, al fine di renderla la modalità di affidamento prioritaria.
Una seconda modifica prevede che l'EGATO provveda periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio.
L'articolo 10, comma 2, della proposta di legge n. 52 detta invece un principio più stringente in materia di affidamento. Prevede infatti che la gestione e l'erogazione del SII non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme disciplinate dall'articolo 8.
Il tema delle concessioni di prelievo di acque è affrontato dal comma 4 dell'articolo 3 della proposta di legge C. 773 mediante una disposizione di delega al Governo, mentre l'articolo 5 dell'A.C. 52 prevede una disciplina direttamente applicabile.
Nell'indicare i criteri per l'esercizio della delega, il comma in esame dispone che il decreto legislativo dovrà: disciplinare anche le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda; rispettare i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (c.d. delega appalti); prevedere la messa a gara delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in scadenza; prevedere l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere ad indire gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni in scadenza; stabilire limiti minimo e massimo per la durata del periodo di concessione, definire i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché nella determinazione della sua durata.
L'articolo 5 della proposta di legge n. 52 detta un'articolata disciplina di dettaglio che, in estrema sintesi: riguarda le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli e una durata massima di 10 anni; conferma il criterio del recupero dei costi ed il rispetto del principio europeo «chi inquina paga»; consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche (in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione).
Gli articoli 8 della proposta di legge n. 52 e 5 della proposta di legge n. 773 contengono disposizioni volte a disciplinare il sistema regolatorio.
Il citato articolo 5 della proposta di legge n. 773 detta una disciplina essenziale, che si limita a ribadire l'attribuzione di specifiche competenze, tenendo conto (come dichiarato in modo esplicito nel comma 1) del riparto di funzioni già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.
Tenuto conto del citato riparto di funzioni, viene stabilito che: il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'ARERA esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa già trasferite.
L'articolo 8 della proposta a sua firma detta una disciplina di portata più ampia, volta ad innovare la vigente attribuzione di funzioni. La norma prevede infatti il seguente riparto di competenze: al Ministero Pag. 128dell'ambiente viene affidata la regolazione del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia; a un Comitato interministeriale sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali; le regioni provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio e redigono il piano di tutela delle acque. Viene altresì conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini, la facoltà di stabilire il modello gestionale del SII mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico: agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del SII, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa; ad un ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, sono attribuite la vigilanza sulle risorse idriche e sull'operato dei gestori e il controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente.
I commi 1 e 2 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico (nelle forme di cui all'articolo 8).
Il comma 3 prevede che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il SII sono esclusi dal patto di stabilità interno relativo agli enti locali e dalle limitazioni di carattere contrattuale o occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. In base al comma 4, le società quotate in mercati regolamentati che gestiscono, anche parzialmente, il SII sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2015 e al decreto legislativo n. 175 del 2016 (adottato in attuazione della delega recata dall'articolo 18 della citata legge) recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica». Lo stesso comma dispone altresì che la vendita delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del SII è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
I commi da 5 a 10 dell'articolo 10 della proposta di legge n. 52 prevedono e disciplinano una fase transitoria per il passaggio al nuovo assetto di gestione esclusivamente pubblica, stabilendo in particolare: la decadenza automatica di tutte le forme di gestione del SII affidate in concessione a terzi con scadenza posteriore al 31 dicembre 2020 nel caso di gestioni affidate a società a capitale misto pubblico-privato (non decadute per contratto), l'avvio del processo di trasformazione (che deve concludersi entro un anno) in aziende speciali o società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento (comma 6).
Il comma 7 detta disposizioni volte a disciplinare gli obblighi in capo alle società risultanti dal processo di trasformazione citato, prevedendo che le stesse operino in conformità alle seguenti condizioni vincolanti: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo; b) esercizio della propria attività in via esclusiva del servizio affidato; c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; d) obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione; e) obbligo di trasformazione in azienda speciale o in ente di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione della società medesima. Nel caso di gestioni affidate a società a capitale interamente pubblico (non decadute per contratto), la trasformazione, entro un anno, in aziende speciali o enti di diritto pubblico (comma 8).
Il comma 10 dell'articolo 10 demanda ad un successivo decreto ministeriale l'ulteriore disciplina della fase transitoria.Pag. 129
Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale previsti nella «fase transitoria», l'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del Servizio idrico integrato.
L'articolo 12, comma 1, della proposta di legge n. 52 e l'articolo 6, comma 1, della proposta di legge n. 773 individuano, in termini generali, le seguenti fonti di finanziamento del servizio idrico integrato: la tariffa; le risorse nazionali e dell'UE. La disposizione recata dall'A.C. 52 prevede altresì, quale fonte di finanziamento del SII la fiscalità generale e specifica.
Il comma 2 di entrambi gli articoli considerati (articolo 12, A.C. 52; articolo 6, A.C. 773) disciplina la destinazione prioritaria delle risorse nazionali ed europee, stabilendo che le stesse siano destinate al finanziamento di nuove opere.
I commi 3-5 dell'articolo 6 della proposta di legge n. 773 disciplinano l'utilizzo delle risorse del «fondo sblocca cantieri idrici» (istituito dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014) nonché dei finanziamenti a finalità ambientale della Cassa depositi e prestiti (previsti dall'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269 del 2003) e dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disciplina delle risorse idriche di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente.
L'articolo 13 della proposta di legge n. 52 prevede l'istituzione di un fondo per investimenti nel servizio idrico integrato, al fine di accelerare gli investimenti nel SII, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.
L'articolo 14, comma 1, della proposta di legge n. 52, demanda ad un apposito decreto (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) del Ministro dell'ambiente, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del SII: nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE; e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato; copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'articolo 13; copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua; copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo; articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale e che il consumo oltre i 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.
L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della proposta di legge n. 773, dispone che l'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
Il comma 2 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52 prevede che il consiglio di bacino proceda, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente (con il decreto di cui al precedente comma 1) e del piano di bacino, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della quantità dell'acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.
Il successivo comma 3 prevede che lo stesso consiglio proceda (sempre sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente) alla modulazione delle tariffe Pag. 130per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del Codice e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
L'articolo 3, comma 4, della proposta di legge n. 52 prevede l'erogazione gratuita (in quanto il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale) per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona al giorno. L'articolo 7, comma 1, della proposta di legge n. 773 demanda invece l'individuazione del quantitativo minimo vitale ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona.
Lo stesso comma dispone che l'erogazione di tale quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, anche in caso di morosità. Analogamente, il comma 4 dell'articolo 14 dispone che l'erogazione di tale quantitativo non può essere sospesa (sottintendendo, per quanto disposto successivamente, nemmeno nei casi di morosità).
Il comma 4 dell'articolo 14 della proposta di legge n. 52, oltre ad impedire la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale, prevede che in caso di morosità nel pagamento, si proceda all'installazione, da parte del gestore, di un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
La limitazione della fornitura idrica è possibile, in base al successivo comma 5, solo previo preavviso di almeno 30 giorni e – nel caso di utenze domestiche e condominiali – solo previo accertamento giudiziale della morosità dell'utente.
Entrambe le proposte di legge prevedono l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale (articolo 16, C. 52; articolo 12, C. 773), per favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, individuando diverse forme di finanziamento, per la cui descrizione rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.
Entrambe le proposte di legge C. 52 e C. 773, ai commi 1 e 2 dei rispettivi articoli 15 e 11, al fine di favorire la partecipazione democratica, attribuiscono agli enti locali il compito di adottare (sulla base di norme regionali di indirizzo) forme di democrazia partecipativa e di pubblicità.
La proposta di legge C. 52 specifica, rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge. C. 773, che l'adozione da parte degli enti locali di forme di democrazia partecipativa in tale ambito è finalizzata a garantire ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio la partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione (comma 2). Entrambe le proposte di legge pongono inoltre in capo alle regioni il compito di definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza, nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.
La proposta di legge C. 52, all'articolo 15, comma 3, rinvia agli statuti di province e comuni (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – Testo unico sugli enti locali) la disciplina degli strumenti di democrazia partecipativa, mentre introduce norme finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute del consiglio di bacino e dei relativi atti, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa. Prevede quindi la Carta nazionale del servizio idrico integrato.
Analogamente, la proposta di legge. C. 773, all'articolo 11, comma 3, dispone la pubblicità di una serie di atti (sedute dell'ente di governo, verbali, deliberazioni, Pag. 131analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite ecc.).
L'articolo 6 della proposta di legge n. 52 interviene sulla valutazione della qualità delle acque destinate al consumo umano e a definire specifici obblighi di comunicazione del gestore del servizio idrico in caso di degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto (comma 2). L'articolo 7 ne stabilisce anche le forme di pubblicità sui risultati dei controlli.
L'articolo 10 della proposta di legge C. 773, al fine di assicurare la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, obbliga, a decorrere dall'anno 2019, i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile: i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi, concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori (comma 1).
L'articolo 17 della proposta di legge n. 52 dispone la copertura degli oneri derivante dall'attuazione della legge e delega il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente provvedimento.
L'articolo 13 della proposta di legge C. 773 reca la clausola di salvaguardia, che prevede l'applicazione delle norme contenute nel presente provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
In conclusione, nel sottolineare che si tratta di un tema all'attenzione da molti anni, rappresenta che il testo in esame a sua prima firma è il frutto di una partecipazione molto forte, conseguente al referendum tenutosi sette anni fa. Giudica fondamentale che l'esame di questo tema avvenga all'insegna di due principi indiscutibili, ovvero che sull'acqua non deve trarsi profitto e che per la gestione di questo bene è necessario uscire da logiche di mercato. Ribadisce ancora una volta che si tratta di un bene comune e di un diritto universale, elementi che è necessario non perdere mai di vista.
Giudica opportuno, inoltre, che venga fatta dalla Commissione un'adeguata istruttoria, personalmente già avviata attraverso una interlocuzione diretta con i soggetti coinvolti, i cui contributi rappresentano posizioni molto variegate in ragione sia della provenienza geografica che della dimensione dell'ambito di gestione. Non può non evidenziare che corre l'obbligo per il Parlamento di affrontare un tema di così grande rilevanza, sul quale il popolo italiano si è espresso in modo inequivocabile.
Il sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI), nel sottolineare anch'egli la rilevanza del tema e la strategicità del settore della gestione dell'acqua, ritiene che le proposte di legge oggi in esame offrano alla Commissione l'opportunità di un esame approfondito, durante il quale potranno essere sviscerati tutti gli aspetti di dettaglio. Il responso referendario, che personalmente condivide, va rispettato e pertanto, alla luce di questo principio cardine, l'esame andrà declinato in modo da pervenire ad un testo il più possibile condiviso che, pur interpretando lo spirito nel quale si sono espressi gli italiani, porti ad un impianto più efficace ed efficiente di quello attuale, senza tuttavia distruggere o stravolgere situazioni esistenti che hanno da molti anni registrato un buon funzionamento. Proprio per questo ritiene fondamentale ricordare sin da subito che il settore è caratterizzato da situazioni gestionali molto differenti tra loro. Al riguardo fa Pag. 132presente che le società di gestione dell'acqua nella propria regione, il Veneto, sono quasi ovunque completamente partecipate dalle amministrazioni locali e che pertanto, non avendo soci cui conferire il dividendo, investono gli eventuali profitti nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte, in gran parte di cemento amianto, ammalorate e con un alto tasso di dispersione. Osserva che in tali società il sindaco esercita il controllo analogo in rappresentanza dei propri abitanti mentre nella società per azioni rappresenta le quote azionarie e sottolinea che la mancata attribuzione dei dividendi, essendo le risorse reinvestite sulle infrastrutture, rispetta pienamente lo spirito con cui la relatrice intende procedere.
Auspica che nel corso della fase conoscitiva, rispetto alla quale chiede alla presidenza di definire sin d'ora i tempi e i modi di svolgimento, il tema possa essere approfondito anche attraverso l'apporto di quei gestori che da sempre operano in modo efficace, affinché, malgrado la procedura di urgenza definita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, la Commissione possa lavorare con la necessaria consapevolezza delle differenze territoriali e gestionali che caratterizzano questo settore. Pertanto propone sin da ora di poter audire i consorzi, che in Lombardia rappresentano circa 10 milioni di abitanti e in Veneto circa 5 milioni, non aderendo al consorzio la sola provincia di Padova, che potrebbero apportare un proficuo contributo ai lavori della Commissione.
Invita in conclusione i colleghi ad una riflessione sul possibile superamento della problematica evidenziata, che potrebbe trovare una sintesi nel divieto di distribuzione di eventuali dividendi, cui conseguirebbe la perdita di interesse nel settore dell'acqua da parte di importanti società che hanno come necessità la distribuzione degli utili ai soci.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, rispondendo alle sollecitazioni dell'onorevole Cortelazzo riguardo alla definizione delle fasi di esame del provvedimento, fa presente che l'obiettivo della Commissione è di chiudere l'esame delle proposte entro il mese di novembre, come d'obbligo consegue alla decisione di inserire questo tema in una procedura di urgenza, senza tuttavia sacrificare la fase istruttoria conoscitiva.
Chiara BRAGA (PD) sottolinea la necessità che malgrado la procedura di urgenza la Commissione possa effettuare i necessari approfondimenti, stante la rilevanza del settore sul quale incidono i due testi all'esame. Nel ringraziare la relatrice per aver puntualmente sottolineato le differenze tra la propria e la sua proposta, anticipa le questioni che a suo giudizio sono meritevoli di una particolare attenzione ossia la qualificazione giuridica del servizio idrico integrato nel quadro della disciplina europea, rispetto alla quale chiede agli uffici un supplemento di indagine e il modello di gestione del servizio, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso della più recente audizione di ARERA. Chiede, a quest'ultimo riguardo, che la Commissione proceda ad un'audizione specifica di ARERA, anche alla luce del fatto che la precedente audizione si è tenuta qualche ora dopo una seduta che ha impegnato la Commissione per tutta la notte, nella quale si focalizzino le problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato, evidenziando la preoccupazione che un intervento normativo «a gamba tesa» come quello all'esame proposto da una delle due forze di maggioranza, scardini e destabilizzi il settore, con effetti fortemente negativi sugli investimenti. Auspica pertanto un confronto, oltre con gli operatori del settore, anche con i competenti Ministeri, chiedendo al rappresentante del Governo già da ora un supplemento di riflessione sul punto.
Tullio PATASSINI (Lega) nel ribadire che la Commissione sta intervenendo su una questione fondamentale, che investe un bene comune, rileva la fortissima disomogeneità delle attuali gestioni, sia in termini di dimensione che di natura giuridica. Si associa, pertanto, alla richiesta emersa nel corso del dibattito di disporre Pag. 133di un quadro informatico completo delle gestioni in Italia, anche al fine di valorizzare quelle esperienze positive che ritiene opportuno non si perdano in conseguenza di un intervento normativo troppo drastico.
Federica DAGA (M5S), relatrice, condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti sulla necessità di compiere un'approfondita istruttoria anche attraverso le audizioni dei soggetti citati, privilegiando tuttavia coloro che non sono intervenuti nelle fasi di esame delle precedenti proposte sul tema. In particolare ritiene opportuno che le Commissioni procedano all'audizione di Cassa Depositi e Prestiti, che, anche alla luce di molti dei contributi pervenuti in risposta alle sollecitazioni da lei personalmente inviate, potrebbe configurarsi come il soggetto deputato a concedere ai soggetti in difficoltà finanziarie prestiti a tassi di interesse adeguati, facendo ripartire gli investimenti ad oggi strozzati dai mutui attualmente in corso, ad alto tasso di interesse.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI, indi del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Michele Dell'Orco.
La seduta comincia alle 13.15.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
5-00809 Muroni: Messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25.
Rossella MURONI (LeU), illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Rossella MURONI (LeU), replicando, osserva che, se come sembrerebbe dalla risposta sono state individuate le risorse e definiti i compiti in capo al concessionario, sarebbe opportuno che il Governo ne mettesse a parte la Commissione. Riguardo alla riunione che si terrà domani e che coinvolgerà le prefetture del territorio interessato, rileva che una eventuale regolamentazione del traffico diminuirà certamente il rischio ma non risolverà il problema. Auspica, infine, che il concessionario elabori un piano di interventi serio e circostanziato, con divisione delle opere in lotti, anche per restituire ai cittadini la tranquillità persa a seguito delle dichiarazioni del Ministro in ordine alla scarsa sicurezza delle arterie oggetto dell'interrogazione.
5-00810 Giacometto: Valutazione comparativa dei progetti relativi alla realizzazione del Passante di Mezzo e del Passante Sud nella regione Emilia Romagna.
Carlo GIACOMETTO (FI), illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Carlo GIACOMETTO (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, sulla quale tuttavia sospende il giudizio, Pag. 134non rinvenendo tra i suoi contenuti nessun elemento riguardo allo studio di fattibilità sul passante Sud cui si faceva riferimento nel quesito. Auspica che si pervenga ad una soluzione sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico per risolvere le criticità del nodo autostradale di Bologna che, per la sua importanza, necessita di una soluzione che consenta un ordinato andamento del traffico.
5-00811 Daga: Misure di sostegno e di finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica.
Federica DAGA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Federica DAGA (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, sottolinea la fase di criticità ancora in essere sul tema oggetto dell'interrogazione, che rende necessario comprendere come sono stati ripartiti i fondi esistenti e se sia possibile operare un rifinanziamento delle misure di sostegno all'edilizia residenziale pubblica. Evidenzia come l'erogazione dei fondi da parte delle regioni risulti fondamentale, essendo una parte delle risorse stanziate già stata utilizzata per coprire altri interventi, e auspica un rifinanziamento nella prossima legge di bilancio che consenta alle regioni di dare sostegno agli affitti per i morosi incolpevoli e permetta gli interventi manutentivi negli appartamenti prima che essi vengano assegnati a nuovi inquilini.
5-00812 Lucchini: Realizzazione e potenziamento delle infrastrutture viarie nel territorio dell'alta Umbria.
Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.
Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), replicando, nel ringraziare il sottosegretario, rileva come sia molto importante dare una risposta a quel territorio che ad oggi risulta isolato sia all'interno della regione che rispetto alle regioni confinanti, anche a causa della soppressione dell'unico treno che collegava quella zona. Sottolinea la necessità di intervenire sul valico di Bocca Trabaria, unica strada di collegamento con le Marche e che ad oggi risulta chiusa. Auspica che venga fatta una seria riflessione sul progetto da adottare, superando la logica delle rotonde presente nel progetto presentato nei consigli comunali dell'alto Tevere, al fine di non causare rallentamenti del traffico e prevedendo per il percorso due corsie per ogni senso di marcia.
5-00813 Butti: Tempi di realizzazione della strada statale Regina-Lago di Como, cosiddetta «variante della Tremezzina».
Alessio BUTTI (FdI), illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Alessio BUTTI (FdI), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver ricordato che il Governo ha fornito già alcune risposte al riguardo, potendo così sottolineare che nessuna di esse ha dato certezze rispetto ai tempi di consegna del progetto esecutivo da parte di Anas, in tempo utile perché venga fatto il bando di gara entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la perdita dei finanziamenti. Non si tratta di un'opera minore, diversamente da come la considera il Ministro Toninelli, bensì di un'opera strategica per i collegamenti del nord della Lombardia, soprattutto in relazione alle Olimpiadi invernali del 2026, che per larga parte si dovrebbero tenere in Valtellina. Ritiene che al di là del progetto definitivo, che sembra avere tempi rapidi, Pag. 135non si conoscono i tempi del progetto esecutivo ed esprime preoccupazione per la contraddittorietà delle dichiarazioni al riguardo rese da Anas, dal presidente della regione Lombardia e dal Governo. Auspica, quindi, che venga data una risposta definitiva e positiva del Governo, che permetta al territorio di usufruire di questa importante opera.
5-00814 Braga: Infrastrutture stradali sul fiume Po di interconnessione tra Lombardia ed Emilia-Romagna.
Luciano PIZZETTI (PD), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.
Il Sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Luciano PIZZETTI (PD) (PD) replicando, apprende dalla risposta che è in fase di definizione, e auspica di ultimazione, il passaggio ad Anas di quel tratto di viabilità. Stante il tempo di vita del ponte a seguito della ristrutturazione, fissato in soli dieci anni, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di procedere immediatamente alla progettazione di una struttura alternativa. Invita infine il Governo ad attivarsi, non appena verrà completato il passaggio delle competenze in capo ad Anas, affinché siano stanziate adeguate risorse.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
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