SEDE CONSULTIVA
Giovedì 25 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.
La seduta comincia alle 9.35.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1201 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.
Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito al disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2018).
La sottosegretaria Laura CASTELLI, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 23 ottobre in merito al predetto disegno di legge, precisa che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento Pag. 27delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all'articolo 13, in materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.
Ritiene inoltre opportuno, in relazione all'articolo 4, comma 4, in materia di Procura europea (EPPO), riferire più precisamente l'autorizzazione di spesa prevista anziché all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, all'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 4.
Rileva altresì la necessità, all'articolo 7 in materia di risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE, di inserire nel testo l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019.
Chiarisce che all'articolo 12, in materia di emissioni nocive, i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame.
Con riferimento all'articolo 16, in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, all'articolo 17, in materia di dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, nonché all'articolo 18, in materia di Delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, conferma che agli stessi si può effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Assicura, infine, che le amministrazioni interessate potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 19, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201 Governo);
per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
per quanto riguarda i profili finanziari,
preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, ivi comprese quelle di cui agli articoli 10 e 11, recanti misure in materia fitosanitaria, nonché all'articolo 13, in materia di veicoli fuori uso, pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;
all'articolo 4, comma 4, in materia di Procura europea (EPPO), appare opportuno riferire più precisamente l'autorizzazione di spesa prevista anziché all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, all'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 4;Pag. 28
all'articolo 7, in materia di risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE, appare necessario inserire nel testo l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019;
all'articolo 12, in materia di emissioni nocive, i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate sono congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame;
all'articolo 16, in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, all'articolo 17, in materia di dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, nonché all'articolo 18, in materia di Delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, si conferma che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
le amministrazioni interessate potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 19, recante princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
delibera di riferire favorevolmente;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
1) All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo;
2) All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:
al comma 3, dopo le parole: valutati in 893.750 euro aggiungere la seguente: annui;
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 23 ottobre.
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella Pag. 29seduta del 24 ottobre 2018, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.
Claudio BORGHI, presidente, esprime preliminarmente il proprio disappunto per il mancato rispetto dell'impegno formalmente assunto nella seduta del 24 ottobre dal sottosegretario Bitonci in merito alla trasmissione, entro le ore 19 di ieri, degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella medesima seduta. Avverte infatti che la documentazione in parola è stata inviata dal Governo solo nella tarda serata di ieri e, che una volta pervenuta, la stessa è stata tempestivamente inoltrata via e-mail ai componenti della Commissione. In considerazione del verificarsi, non per la prima volta, di tale circostanza, comunica pertanto che è sua intenzione, ove nulla osti da parte della Commissione, indirizzare una lettera al Presidente della Camera per segnalare il fatto che il deposito, e persino la trasmissione, di documenti e pareri da parte del Governo non sempre avviene celermente ma talune volte, come nel caso del provvedimento in esame, a oltre una settimana dall'incardinamento dello stesso, rappresentando in ciò un significativo ritardo. Pur comprendendo i gravosi impegni cui sono chiamati, in particolare con l'approssimarsi della sessione di bilancio, gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Governo nel suo complesso, evidenzia come il mancato rispetto delle scadenze rappresenta una criticità che coinvolge il buon andamento dei lavori non solo di questa Commissione ma dell'intera Assemblea. Rileva infine come si tratti di una questione di rispetto nei confronti dei colleghi commissari, degli uffici della Camera e, più in generale, di questo ramo del Parlamento e si dichiara certo che la Presidenza della Camera vorrà farsi latrice di tali osservazioni al Governo e alla Ragioneria generale dello Stato in modo tale che per il futuro sia assicurato un corretto e ordinato andamento dei lavori.
Luigi MARATTIN (PD) condivide il contenuto della lettera esplicitata dal presidente Borghi, della cui trasmissione al Presidente della Camera ravvisa pienamente l'opportunità.
Andrea MANDELLI (FI) si associa alla valutazione testé espressa dall'onorevole Marattin.
La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita formalmente agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1) e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (vedi allegato 2), nonché una tabella riassuntiva elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante i chiarimenti trasmessi dalle varie amministrazioni interessate in relazione alle richieste formulate dal relatore (vedi allegato 3), che, come anticipato dal presidente Borghi, sono già state inoltrate per le vie brevi ai componenti della Commissione nella serata di ieri. Si riserva inoltre di fornire, in tempi quanto più possibile ravvicinati, gli ulteriori elementi di risposta tuttora in corso di definizione, al fine di porre la Commissione nelle condizioni di pervenire all'elaborazione di una proposta di parere che tenga conto di tutte le diverse questioni oggetto di verifiche istruttorie.
Claudio BORGHI, presidente, nel prendere atto di tale ultima precisazione da parte della rappresentante del Governo, ritiene pertanto necessario disporre, in attesa che giungano gli ulteriori elementi di informazione indispensabili alla predisposizione di una proposta di parere da parte del relatore, una breve sospensione dell'esame del provvedimento. Avverte, altresì, che sarà sua cura informare direttamente di tale circostanza l'Assemblea, già convocata alle ore 10.30 di oggi per il seguito della discussione del provvedimento in titolo, al fine di richiedere un breve differimento dell'esame in Aula dello stesso.
Luigi MARATTIN (PD), nel prendere atto della documentazione testé depositata Pag. 30dalla rappresentante del Governo, peraltro già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione nella tarda serata di ieri, osserva che giacché la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinvia, su una pluralità di disposizioni, alle valutazioni dei diversi Ministeri ed amministrazioni di volta in volta competenti, ritiene indispensabile che, una volta formulata la proposta di parere del relatore, venga concesso ai membri della presente Commissione un tempo congruo al fine di approfondirne compiutamente i contenuti. In tale contesto, assicura che non vi è da parte del suo gruppo alcun intento ostruzionistico, bensì semplicemente la volontà di pervenire all'espressione del parere di competenza della Commissione sulla base di una valutazione quanto più possibile attenta e ponderata dei profili di carattere finanziario recati dalle diverse disposizioni del provvedimento, ciò in considerazione non solo della obiettiva rilevanza dello stesso ma anche della numerosità delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente.
Guido CROSETTO (FdI) lamenta l'assenza di argomentazioni di ordine rigorosamente tecnico in taluni dei chiarimenti contenuti nella documentazione testé depositata, con particolare riferimento a quelli resi da singole amministrazioni di settore. Richiama, a mero titolo di esempio, le considerazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'articolo 1-ter del provvedimento, laddove viene testualmente affermato, circa la portata applicativa e gli eventuali effetti finanziari del comma 1 della citata disposizione, che «appare ragionevole ritenere» che le ulteriori competenze previste dall'articolo in esame non determinino ulteriori oneri a carico della gestione commissariale. A suo avviso, una simile indeterminatezza non appare consona alla disamina rimessa alla competenza di codesta Commissione.
Claudio BORGHI, presidente, assicura che, una volta formulata la proposta di parere del relatore, sarà naturalmente concesso ai componenti della Commissione un congruo lasso di tempo al fine di prenderne compiutamente visione, ferma restando l'intenzione di pervenire – auspicabilmente in tempi ragionevoli – alla deliberazione del parere sul provvedimento in esame, onde consentire all'Assemblea di procedere prontamente all'esame dello stesso, come previsto dal calendario dei lavori.
La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.55.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, ad integrazione degli elementi già forniti con le note in precedenza depositate, fa presente quanto segue:
l'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-bis, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comune nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;
l'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-ter per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;
le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;Pag. 31
come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;
il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-bis, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;
l'articolo 32, comma 1-bis, che proroga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili; in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comune nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;
le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-bis;
all'articolo 40-bis, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Gabriele LORENZONI, relatore, preso atto anche degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1209-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, l'emendamento 7.400 delle Commissioni;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
all'articolo 1, in materia di Commissario straordinario per la ricostruzione, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente non appare suscettibile sostanzialmente di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;
l'avvalimento delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico da parte del Commissario straordinario non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili;
la modifica normativa introdotta all'articolo 1, comma 2, pur ridefinendo la composizione della struttura di supporto commissariale e ridefinendo il compenso del Commissario e quello accessorio del Pag. 32personale dirigenziale non generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, diversamente dalla formulazione originaria della disposizione, il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza;
all'articolo 1, comma 6, l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;
gli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020, in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati;
di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame;
si precisa che i parametri utilizzati per la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto Fondo sui saldi di finanza pubblica;
all'articolo 1, comma 6, la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale, in caso di intervento dello Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi;
in merito all'articolo 1-bis, recante misure per la tutela del diritto all'abitazione, si confermano i parametri e i calcoli riportati nella relazione tecnica, specificando che i costi sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo;
l'articolo 1-ter, recante interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico del concessionario, fermi restando gli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario medesimo;
dall'articolo 2, commi 1 e 2, in materia di personale degli enti territoriali, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;
con riferimento alle medesime disposizioni si conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur precisandosi che trattandosi di situazioni emergenziali il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica ai fini delle conseguenti determinazioni;
nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non è stato evidenziato l'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a fronte della corrispondente integrazione della contabilità speciale, giacché non si tratta di una riduzione del medesimo Fondo;
il Fondo per le emergenze nazionali reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo disposto dalla norma in commento non è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo;
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà provvedere alle assunzioni previste dall'articolo 2, comma 3-bis, compatibilmente alle risorse previste nel proprio bilancio;Pag. 33
le economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, sono economie eventuali che potrebbero maturare sulla contabilità speciale del Commissario straordinario in relazione alle assunzioni di cui al comma 1;
all'articolo 3, commi 1 e 5, recante misure in materia fiscale, per l'esenzione dalle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono stati utilizzati i dati dichiarativi – di cui il Dipartimento delle finanze dispone – dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi;
pertanto la stima della perdita di gettito ai fini delle imposte diretta è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti;
per ciò che riguarda l'esenzione IMU/TASI, sulla base delle ordinanze sindacali di sgombero l'Agenzia delle entrate ha fornito i puntuali dati catastali utili a calcolare la base imponibile ai fini IMU/TASI; la stima è stata quindi effettuata dal Dipartimento delle finanze considerando le aliquote deliberate dal comune e le esenzioni vigenti, in particolare quella per l'abitazione principale;
si evidenzia che al comma 5 del medesimo articolo 3 la quantificazione della quota di minori entrate da ruoli relativi a tributi non erariali è stata effettuata considerando tutti i debiti non ancora riscossi affidati all'agente della riscossione e riferiti alla platea di contribuenti interessata dalle ordinanze sindacali di sgombero, complessivamente pari a oltre 30 milioni di euro, distinti per anno di iscrizione a ruolo e tipologia di ente creditore; sulla base della applicazione della curva storica di riscossione, determinata attraverso criteri storico-statistici e applicata in base alla vetustà dei crediti, è stato determinato il flusso di riscossioni atteso fino a tutto il 2019, quantificato in circa 0,59 milioni di euro e ripartito in circa 0,15 milioni di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019;
la mancata previsione, al comma 4 del medesimo articolo 3, di un termine finale – per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione agli immobili dichiarati inagibili – si giustifica in ragione del fatto che l'esenzione ai fini delle imposte sulle successioni, imposte e tasse ipotecarie e catastali e di bollo è legata esclusivamente alla condizione oggettiva dell'immobile (inagibilità), che va verificata al momento in cui risulta integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte indirette; pertanto, solo al venir meno della condizione di inagibilità dell'immobile, le imposte indirette saranno dovute secondo il loro regime ordinario;
si conferma comunque l'assenza di effetti finanziari derivanti dal citato comma 4, trattandosi di entrate non incluse nei tendenziali di bilancio;
l'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-bis, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;
in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;
stante la formulazione dell'articolo 4, in materia di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, sarà il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a quantificare il contributo da riconoscere alle imprese danneggiate in base ai soggetti aventi diritto;
si conferma in ogni caso la disponibilità delle risorse finalizzate dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse destinate all'emergenza;
le risorse attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini dell'integrazione della contabilità speciale del Commissario straordinario disposta dall'articolo 4, comma 2, non incidono su impegni di spesa o Pag. 34programmi di spesa previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 4-bis, nella misura di 35 milioni di euro per il 2018, all'erogazione di indennità per gli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova costituiscono un limite massimo di spesa;
si conferma la disponibilità nel bilancio INAIL delle risorse pari a 25 milioni di euro destinate a progetti di investimento e di formazione;
l'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-ter per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;
la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 prevista dall'articolo 5, in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore del TPL nelle Regioni a statuto speciale;
inoltre, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, si chiarisce che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente;
si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posto la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel comune di Genova;
le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;
appare necessario assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-ter, che prevede la concessione a titolo gratuito per la durata di 30 anni, a favore del comune di Genova, dell'area demaniale marittima ivi indicata, eliminando la gratuità della concessione e introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria;
all'articolo 6, in materia di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, si confermano gli importi contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi;
all'articolo 6, comma 1, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;
si confermano inoltre le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici Pag. 35per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova;
le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorizzate dall'articolo 6-bis, corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e non determinano pertanto posizioni soprannumerarie;
gli oneri relativi alle misure in materia di trasporto di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 rappresentano limiti massimi di spesa e pertanto appare necessario formulare più puntualmente le citate disposizioni, in modo da far risultare che i benefici ivi previsti sono concessi nei limiti delle spese autorizzate;
al comma 2-quinquies dell'articolo 7 appare necessario allineare la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari all'effettivo ammontare degli oneri per gli anni 2018 e 2019 derivanti complessivamente dai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo;
riguardo al profilo temporale e al rispetto del limite di spesa, l'articolo 8, recante istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, rinvia all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006; pertanto la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei soggetti, e la fruizione tramite uno specifico codice tributo consentono di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame;
all'articolo 9, in materia di riparto IVA nei porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la misura prevista a favore della medesima Autorità ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse;
le risorse giacenti sui conti correnti bancari accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa, da utilizzare per consentire all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale di corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo per le minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non comporta una dequalificazione della spesa attese le originarie finalità cui le medesime risorse erano destinate a legislazione vigente;
il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova, previsto dall'articolo 9-bis, sarà realizzato nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario straordinario in contabilità speciale, tenendo conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere, fermo restando che l'Autorità di sistema portuale e gli altri soggetti interessati individueranno poi nei rispettivi bilanci le ulteriori risorse da destinare a tali finalità;
l'Autorità di sistema portuale provvederà all'erogazione a favore del soggetto fornitore di lavoro del contributo previsto dall'articolo 9-ter nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, tenendo conto delle altre attività a cui deve provvedere;
all'articolo 12, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il personale assegnato all'Agenzia, pari a 122 unità, al netto di quello previsto dal comma 14 che verrà selezionato con le modalità disciplinate dal medesimo comma, sarà assunto mediante apposita selezione pubblica;
gli oneri derivanti dal predetto articolo 12 sono pari a 22,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, avendo considerato il 2020 quale anno a regime in cui dovrebbero essere completate le assunzioni Pag. 36autorizzate ai sensi del comma 15; pertanto le previsioni per gli anni successivi risultano essere pari a 22,3 milioni di euro; peraltro le retribuzioni del comparto ENAC previste per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi;
le attività ispettive trasferite dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi dell'articolo 12, commi 4-bis e 4-quater, potranno essere svolte dall'ANSFISA senza l'attribuzione di ulteriori risorse, fermo restando che con il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 4-bis saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio i cui introiti saranno utilizzati per finanziare la predetta attività ispettiva;
all'articolo 13, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, si conferma che il Dicastero interessato provvederà al funzionamento del predetto archivio informatico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 14, che prevede un monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di beni immobili culturali, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio, istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;
l'utilizzo del sistema BIM (Building information Modeling), che consente ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire dati utili per il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture, di cui all'articolo 14, comma 1, è compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;
all'articolo 15, che autorizza l'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla copertura, per 6,660 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, si fa presente che dette entrate, nell'esercizio finanziario 2018, non risultano stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2019; inoltre le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero; inoltre, sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale, preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE sul nuovo modello di patente europea di guida nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018;
con riferimento alla copertura per 0,597 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), si fa presente che le predette entrate risultano prudenzialmente stabilizzate per una quota inferiore a quanto affluisce annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, pertanto sussistono margini tali da garantire la copertura del provvedimento;Pag. 37
il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-bis, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;
all'articolo 16, in materia di competenze dell'Autorità di regolazione del trasporti e in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, la rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione a fini di copertura finanziaria per gli anni 2018 e 2019 non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati, tenuto conto della spesa sul medesimo Fondo;
all'articolo 16, comma 1-bis, in merito all'assunzione di personale da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che la medesima Autorità provvede all'acquisizione delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1;
gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale «San Michele sull'Adda» di Paderno D'Adda, di cui all'articolo 16-bis, sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma tra MIT e RFI nell'ambito della voce «Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano» e, dunque, non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica;
all'articolo 18, in materia di funzioni del Commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, si precisa che la facoltà contrattuale posta in capo al Commissario potrà essere esercitata in relazione alle esigenze che potranno essere determinate dalla necessità di ricorrere alla convenzione de quo, valutate dallo stesso Commissario, tenendo conto delle risorse disponibili sulla contabilità speciale in relazione anche alle altre attività e interventi previsti dal decreto-legge in esame;
all'articolo 19, in materia di contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, si fa presente preliminarmente che alcune voci di spesa previste non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno essere sostenute solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario;
peraltro, in relazione ai contributi, si precisa che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale;
la quantificazione dei relativi oneri potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno solo a seguito della ricognizione dei danni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018;
l'utilizzo per l'attuazione dell'articolo 19 delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;
con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, di cui all'articolo 24, si conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
le amministrazioni interessate possono effettivamente svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 25, in materia Pag. 38di procedure di condono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la disposizione di cui all'articolo 26, in materia di ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, è analoga a quella in vigore già da due anni per il Centro Italia e le modalità per l'erogazione del contributo ivi previsto saranno stabilite dal Commissario straordinario;
la Struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 29, in materia di legalità e trasparenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la quantificazione puntuale dell'ammontare della spesa per gli interventi previsti dall'articolo 30, che prevede un contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, potrà essere definita solo a seguito della ricognizione dei danni; in ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale;
all'articolo 31, in materia di struttura del Commissario straordinario, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;
all'articolo 32, in materia di proroghe e sospensione di termini in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, laddove si prevedono possibili assunzioni, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;
l'articolo 32, comma 1-bis, che proroga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;
in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;
le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-bis;
all'articolo 33, in materia di sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che la relazione tecnica contiene un refuso, giacché le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 milioni di euro per ciascun anno;
all'articolo 45, comma 1, risulta conseguentemente necessario, alla lettera a), ridurre la copertura prevista a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33, per un ammontare pari a 400 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e, alla lettera f), aumentare corrispondentemente di 400 mila euro per i medesimi anni la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
in merito alle stime fornite dall'Agenzia delle entrate sulle utenze interessate dalla sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che le stime si basano sui dati prelevati sull'ultima edizione luglio 2016 dall'Annuario 2015 predisposto dalla RAI;Pag. 39
all'articolo 35, in materia di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate si precisa che la stessa è stata effettuata analizzando il flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 e determinando un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro;
tale valore è stato applicato alla popolazione dei comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti) determinando un valore stimato di riscossione annuale pari a circa 2 milioni di euro;
l'impatto nel 2018 è stato limitato a circa 0,3 milioni euro in ragione del fatto che si è osservato, in analoghe situazioni ed interventi, che il flusso di pagamenti non si arresta immediatamente per il trascinamento dei pagamenti rateali o comunque effettuati con canali remoti;
l'articolo 37, recante misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo anzi la possibilità di considerare definitive alcune strutture temporanee e limitando quindi le esigenze finanziarie per la delocalizzazione delle attività agricole e zootecniche;
l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali che possono essere ammesse al finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b-bis) e c-quater), è configurato in termini facoltativi per il Commissario, fermo restando che la spesa deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata;
l'integrazione dei componenti della cabina di coordinamento della ricostruzione, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera 0a), non incide sui profili di neutralità finanziaria della disposizione poiché resta ferma anche per tali soggetti la previsione secondo cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 38, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, si conferma che l'onere relativo al compenso del Commissario straordinario posto a carico della contabilità speciale è compatibile con le risorse finalizzate al funzionamento della struttura;
si fa presente, al riguardo, che la contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario presenta un ammontare di risorse pari a euro 1.035.407.978,85;
l'articolo 39-ter, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti che possono rientrare nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte;
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 40-bis, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;
si conferma la neutralità dell'articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per i profili di cassa, in quanto la norma fa riferimento a residui già scontati in precedenti esercizi finanziari e già considerati nei vari cronoprogrammi di pagamento; Pag. 40peraltro, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di scuole innovative derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di nuove scuole da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di nuovi poli per l'infanzia derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di poli innovativi per l'infanzia da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;
rilevata la necessità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 34 (sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;
aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 7:
al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e le parole: pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;
al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019;
all'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
all'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo.
All'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;
alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000».
Claudio BORGHI, presidente, come in precedenza convenuto, sospende pertanto nuovamente la seduta al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire Pag. 41il contenuto della proposta di parere testé formulata dal relatore.
La seduta, sospesa alle 11.05, riprende alle 12.10.
Luigi MARATTIN (PD), nel ringraziare gli uffici della Commissione, che hanno lavorato in condizioni difficili e precarie, dovute al ritardo con cui il Governo ha fornito i chiarimenti richiesti, segnala che persistono ancora lacune in merito alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento. Evidenzia, quindi, che mancano elementi essenziali per procedere a una valutazione consapevole del testo del decreto-legge risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni VIII e IX. Concludendo e riservandosi di entrare nel merito delle singole questioni in un successivo intervento, chiede che si svolga un'ulteriore fase interlocutoria con il Governo.
Andrea MANDELLI (FI), evidenziando che il documento contenente i chiarimenti del Governo è estremamente lacunoso, segnala che la situazione è aggravata dal fatto che la città di Genova sta aspettando con ansia che sia approvato il provvedimento in esame. Denuncia l'incapacità del Governo di produrre un documento che contenga i chiarimenti richiesti. Segnala, altresì, la difficoltà del proprio gruppo, che, da una parte, spera di dare al più presto una risposta alla città di Genova e, dall'altra, si trova nella condizione di non riuscire a capire cosa il Governo voglia fare in merito.
Guido CROSETTO (FdI) evidenzia che, anche se si sta parlando di cifre che, rispetto alla manovra di bilancio, sono modeste, le risposte del Governo sono raffazzonate e sciatte e che la Commissione bilancio non può accettare di votare proposte di parere che contengono mere ipotesi. Chiede, pertanto, di rinviare alla prossima settimana l'esame in Assemblea, in attesa di una risposta seria da parte del Governo sulle questioni sollevate dal relatore.
Gabriele LORENZONI, relatore, ritiene invece che i dati forniti dal Governo siano sufficienti ai fini dell'espressione del parere.
Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), a nome del proprio gruppo, ritiene che si possa proseguire con l'esame del provvedimento.
Luigi MARATTIN (PD), entrando nel merito delle questioni che restano ancora senza risposta e che ha avuto tempo di esaminare, evidenzia che il Governo non ha fornito sufficienti chiarimenti in merito al rilievo sull'articolo 8, relativo alla zona franca urbana, rispetto al quale non risultano pervenuti i chiarimenti del Dipartimento delle finanze.
Quanto all'articolo 15-bis, in merito alle assunzioni presso il Ministero della giustizia – di cui non comprende l'attinenza con il provvedimento in esame – segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto ulteriori elementi informativi allo stesso Ministero, le cui valutazioni tuttavia non risultano essere pervenute.
In merito all'articolo 4-ter, in materia di sostegno del reddito dei lavoratori, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rassicurazioni in merito alla capienza del Fondo sociale per occupazione e formazione. Nonostante le rassicurazioni della sottosegretaria Castelli, chiede se esista un documento con cui la Ragioneria generale dello Stato attesti la capienza del citato Fondo.
Oltretutto, evidenzia che il medesimo articolo 4-ter sembra attribuire un diritto soggettivo ad alcune categorie di lavoratori coinvolti nell'evento del crollo del ponte Morandi, ma non capisce come ciò sia compatibile con la previsione di un limite di spesa.
Relativamente alle contabilità speciali che hanno la finalità di supportare gli interventi per la città di Genova e l'isola di Ischia, evidenzia che non sono identificate chiaramente i flussi in entrata e in uscita da tali contabilità speciali, in quanto gli Pag. 42oneri non sono quantificati puntualmente, segnalando anche il rischio dell'assenza di tracciabilità delle risorse.
Infine, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, rispetto alle quali manca una puntuale quantificazione degli oneri, sovvertono il sistema delle tutele giurisdizionali. A tale proposito, evidenzia che la citata norma, prima che sia concluso il procedimento giudiziario, dichiara colpevole del crollo del ponte Morandi la società concessionaria, la quale è tenuta a pagare le spese che saranno sostenute. Tuttavia, si chiede cosa succederà se il procedimento giudiziario non si concluderà con la condanna della società concessionaria.
Andrea MANDELLI (FI) a quanto evidenziato dal deputato Marattin aggiunge che il Governo non ha dato risposta al rilievo in merito all'articolo 2, comma 3-bis, relativo alle assunzioni presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Segnala, inoltre, che la previsione nella proposta di parere del relatore della condizione che inserisce la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 5, comma 3-ter, sembra essere un artificio per avere un salvacondotto e proseguire con l'esame del provvedimento. Concludendo, osserva che le risposte del Governo sono state poche e vaghe e spesso si sono concretizzate in auspici, piuttosto che in veri e propri chiarimenti. Pertanto, a nome del proprio gruppo, dichiara l'insoddisfazione rispetto alle condizioni in cui il Governo ha costretto la Commissione a lavorare.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI), rilevando l'assenza di una compiuta risposta da parte della Ragioneria generale dello Stato alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione, segnala in particolare tre questioni sulle quali desidera ricevere precisi elementi di riscontro.
Innanzitutto desidera ricevere una quantificazione del costo derivante dalla tutela del diritto all'abitazione riconosciuto dall'articolo 1-bis, non ritenendo sufficiente una generica risposta sulla consistenza complessiva delle risorse, anche in considerazione della presenza di ulteriori oneri coperti a valere sulle medesime risorse.
Per quanto riguarda poi l'articolo 2, comma 3-bis, relativo all'assunzione di 20 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, rileva come la risposta del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie risorse nel bilancio dell'Autorità stessa sia totalmente apodittica, non essendo specificata l'entità delle occorrenti risorse.
Si sofferma infine sull'articolo 5, comma 3-bis, relativo alla realizzazione delle opere viarie individuate nel piano strategico della mobilità genovese, per sottolineare l'enorme rilevanza della ricostruzione di un efficiente reticolo viario, obiettivo che non deve essere limitato a causa della insufficienza delle risorse disponibili e della realizzazione di altri impegni già programmati a valere su dette risorse.
Guido CROSETTO (FdI) chiede che la rappresentante del Governo fornisca almeno una risposta alle questioni segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato.
Claudio BORGHI, presidente, pur stigmatizzando l'accaduto, ricorda incidentalmente come la presentazione di risposte non sempre esaustive da parte del Governo sia un evento già verificatosi anche nelle precedenti legislature.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito, procede a una rapida verifica delle questioni che risultano ancora prive di adeguato riscontro.
Con riferimento alle assunzioni presso il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 15-bis, conferma che quanto precedentemente dichiarato in ordine alla sussistenza, nel Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di risorse sufficienti sia per far fronte a dette assunzioni sia per il completamento della citata riforma, corrisponde a quanto comunicato al riguardo dallo stesso Ministero della giustizia.Pag. 43
In merito alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 4-ter, assicura, secondo quanto affermato dall'INPS, che il medesimo Istituto provvederà al monitoraggio necessario a garantire il previsto limite di spesa e che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.
Luigi MARATTIN (PD) chiede di avere una nota scritta della Ragioneria generale dello Stato che confermi quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria Laura CASTELLI osserva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto includere nella sua nota la risposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in quanto questa è pervenuta in un momento successivo alla chiusura della nota.
Prosegue riservandosi di accertare le questioni sollevate in merito all'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione del ponte Morandi, di cui all'articolo 1, comma 6.
Per quanto riguarda infine le risorse relative all'istituzione della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova, di cui all'articolo 8, evidenzia che quelle necessarie per gli anni successivi al 2018 verranno stanziate nella prossima legge di bilancio.
Luigi MARATTIN (PD) chiede se le risorse, che verranno stanziate nella legge di bilancio, alle quali fa riferimento la rappresentante del Governo saranno volte complessivamente al finanziamento di tutte le zone franche urbane o solamente a quella di Genova.
La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che nella prossima legge di bilancio verrà completato il finanziamento della zona franca urbana nella Città metropolitana di Genova.
Conclude riservandosi di approfondire le questioni relative alle misure per la tutela del diritto all'abitazione, di cui all'articolo 1-bis, e alle assunzioni presso l'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, di cui all'articolo 2, comma 3-bis.
Francesco BOCCIA (PD) ricorda al presidente e ai colleghi alla prima esperienza parlamentare che in passato, nei casi in cui la Ragioneria generale dello Stato non era in grado di fornire risposte puntuali ai quesiti posti dalla Commissione bilancio, è sempre stato sospeso l'esame del provvedimento, indipendentemente dalle conseguenze che questo potesse avere sui lavori dell'Assemblea. Anche in questa circostanza, nonostante gli sforzi degli uffici, ritiene opportuno riconoscere che l'assenza di numerose risposte da parte delle competenti amministrazioni ha impedito alla Ragioneria generale dello Stato di chiarire tutte le questioni sollevate dalla Commissione.
Consiglia pertanto di seguire anche oggi le modalità operative adottate in passato, per evitare che l'approvazione di un parere non adeguatamente meditato, fondato in parte su spiegazioni esclusivamente orali, possa poi costringere a una successiva deliberazione allo scopo di correggere errori contenuti nel parere.
Claudio BORGHI, presidente, assicura che sarà concesso al Governo il tempo necessario per fornire risposte esaurienti.
Roberto CASSINELLI (FI) sottolinea come l'aspetto finanziario del provvedimento in esame costituisca un punto fondamentale dello stesso e come sia imprescindibile fugare ogni possibile dubbio in merito alla consistenza delle risorse attribuite al Commissario straordinario, affinché questo possa svolgere il proprio compito in maniera efficace e fattiva.
Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta, per consentire alla rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori sulle questioni emerse nel corso del dibattito.
La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.15.
Pag. 44 La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le risorse sufficienti per l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2018, disposto dall'articolo 4, comma 2, e, nella misura di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, disposto dall'articolo 4-ter, comma 4.
Assicura inoltre che il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario reca sufficienti risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui all'articolo 15-bis, nonché per il completamento della riforma in corso di attuazione.
Luigi MARATTIN (PD) ribadisce la necessità di acquisire una nota della Ragioneria generale dello Stato che riassuma formalmente in maniera compiuta i chiarimenti forniti dalle varie amministrazioni.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur in mancanza di una nota della Ragioneria generale dello Stato che fornisca organicamente risposta a tutte le richieste di approfondimenti, assicura di avere tutta la documentazione necessaria a supportare quanto testé affermato.
Luigi MARATTIN (PD) chiede quindi se il Governo intenda presentare, anche in un momento successivo, una ulteriore nota scritta della Ragioneria generale dello Stato.
La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che verrà predisposta per l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento conterrà anche quanto emerso nel corso del presente dibattito.
Luigi MARATTIN (PD) osserva pertanto che la Camera dei deputati approverà il provvedimento in assenza di una esauriente nota scritta della Ragioneria generale dello Stato.
La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala che restano agli atti della Commissione le dichiarazioni del Governo.
Prosegue quindi sottolineando come l'onere derivante dall'anticipazione delle somme per la realizzazione delle opere di ricostruzione del ponte Morandi sono già interamente coperte, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Quando il concessionario del tratto autostradale alla data del crollo del ponte verserà quanto dovuto per le spese di ricostruzione si registrerà un risparmio di spesa.
Conferma che l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha nel proprio bilancio le disponibilità necessarie per far fronte alle assunzioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, senza che ciò rechi alcun pregiudizio alla realizzazione di altri interventi di competenza della medesima Autorità.
Evidenzia infine che, per rendere coerente il riconoscimento delle esenzioni per la zona franca urbana della Città metropolitana di Genova, di cui all'articolo 8, comma 4, con la quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 5, appare necessario ripristinare il testo originario del decreto-legge prevedendo che le suddette esenzioni spettino alle sole imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.
Andrea MANDELLI (FI), esprimendo preoccupazione in merito alla disponibilità di risorse certe finalizzate ad assicurare al Commissario straordinario lo svolgimento della propria attività, chiede una conferma scritta di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo.
La sottosegretaria Laura CASTELLI, confermando che le dichiarazioni rese Pag. 45sono state espresse sulla base di idonea documentazione in proprio possesso, si impegna per il futuro a evitare il ripetersi di quanto accaduto nel corso dell'esame del presente provvedimento e conviene sulla necessità che la Ragioneria generale dello Stato trasmetta alla Commissione apposite note scritte.
Gabriele LORENZONI, relatore, in relazione a quanto emerso nel corso del dibattito sinora svolto e con particolare riferimento alla necessità di apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 8, formula la seguente nuova proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1209-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
all'articolo 1, in materia di Commissario straordinario per la ricostruzione, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente non appare suscettibile sostanzialmente di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;
l'avvalimento delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico da parte del Commissario straordinario non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili;
la modifica normativa introdotta all'articolo 1, comma 2, pur ridefinendo la composizione della struttura di supporto commissariale e ridefinendo il compenso del Commissario e quello accessorio del personale dirigenziale non generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, diversamente dalla formulazione originaria della disposizione, il trattamento economico fondamentale del personale comandato è a carico delle amministrazioni di provenienza;
all'articolo 1, comma 6, l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali, non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;
gli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020, in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati;
di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame;
si precisa che i parametri utilizzati per la riduzione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto Fondo sui saldi di finanza pubblica;Pag. 46
all'articolo 1, comma 6, la modifica dei tassi di interesse non determina effetti finanziari negativi in quanto, fermo restando che gli oneri sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale, in caso di intervento dello Stato, in via di anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo del capitale più gli interessi;
in merito all'articolo 1-bis, recante misure per la tutela del diritto all'abitazione, si confermano i parametri e i calcoli riportati nella relazione tecnica, specificando che i costi sono posti a carico del concessionario del tratto autostradale e in caso di intervento da parte dello Stato, in anticipazione, lo stanziamento è stato individuato quale importo complessivo;
l'articolo 1-ter, recante interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento delle tratte autostradali A7 e A10 è finalizzato alla sola esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, poste a carico del concessionario, fermi restando gli obblighi contrattuali gravanti sul concessionario medesimo;
dall'articolo 2, commi 1 e 2, in materia di personale degli enti territoriali, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;
con riferimento alle medesime disposizioni si conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur precisandosi che trattandosi di situazioni emergenziali il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica ai fini delle conseguenti determinazioni;
nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non è stato evidenziato l'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a fronte della corrispondente integrazione della contabilità speciale, giacché non si tratta di una riduzione del medesimo Fondo;
il Fondo per le emergenze nazionali reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo disposto dalla norma in commento non è suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo;
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà provvedere alle assunzioni previste dall'articolo 2, comma 3-bis, compatibilmente alle risorse previste nel proprio bilancio;
le economie utilizzabili ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, sono economie eventuali che potrebbero maturare sulla contabilità speciale del Commissario straordinario in relazione alle assunzioni di cui al comma 1;
all'articolo 3, commi 1 e 5, recante misure in materia fiscale, per l'esenzione dalle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono stati utilizzati i dati dichiarativi – di cui il Dipartimento delle finanze dispone – dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi;
pertanto la stima della perdita di gettito ai fini delle imposte diretta è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti;
per ciò che riguarda l'esenzione IMU/TASI, sulla base delle ordinanze sindacali di sgombero l'Agenzia delle entrate ha fornito i puntuali dati catastali utili a calcolare la base imponibile ai fini IMU/TASI; la stima è stata quindi effettuata dal Dipartimento delle finanze considerando le aliquote deliberate dal comune e le esenzioni vigenti, in particolare quella per l'abitazione principale;
si evidenzia che al comma 5 del medesimo articolo 3 la quantificazione della quota di minori entrate da ruoli relativi a tributi non erariali è stata effettuata considerando tutti i debiti non ancora riscossi affidati all'agente della riscossione e riferiti alla platea di contribuenti interessata dalle ordinanze sindacali di sgombero, complessivamente pari a oltre 30 milioni di euro, distinti per anno Pag. 47di iscrizione a ruolo e tipologia di ente creditore; sulla base della applicazione della curva storica di riscossione, determinata attraverso criteri storico-statistici e applicata in base alla vetustà dei crediti, è stato determinato il flusso di riscossioni atteso fino a tutto il 2019, quantificato in circa 0,59 milioni di euro e ripartito in circa 0,15 milioni di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019;
la mancata previsione, al comma 4 del medesimo articolo 3, di un termine finale – per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione agli immobili dichiarati inagibili – si giustifica in ragione del fatto che l'esenzione ai fini delle imposte sulle successioni, imposte e tasse ipotecarie e catastali e di bollo è legata esclusivamente alla condizione oggettiva dell'immobile (inagibilità), che va verificata al momento in cui risulta integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte indirette; pertanto, solo al venir meno della condizione di inagibilità dell'immobile, le imposte indirette saranno dovute secondo il loro regime ordinario;
si conferma comunque l'assenza di effetti finanziari derivanti dal citato comma 4, trattandosi di entrate non incluse nei tendenziali di bilancio;
l'esenzione dal pagamento di utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, disposta dall'articolo 3, comma 5-bis, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;
in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti agli operatori del settore;
stante la formulazione dell'articolo 4, in materia di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, sarà il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, a quantificare il contributo da riconoscere alle imprese danneggiate in base ai soggetti aventi diritto;
si conferma in ogni caso la disponibilità delle risorse finalizzate dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse destinate all'emergenza;
le risorse attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini dell'integrazione della contabilità speciale del Commissario straordinario disposta dall'articolo 4, comma 2, non incidono su impegni di spesa o programmi di spesa previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 4-bis, nella misura di 35 milioni di euro per il 2018, all'erogazione di indennità per gli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova costituiscono un limite massimo di spesa;
si conferma la disponibilità nel bilancio INAIL delle risorse pari a 25 milioni di euro destinate a progetti di investimento e di formazione;
l'INPS assicurerà idonee procedure di monitoraggio per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 4-ter per il sostegno al reddito dei lavoratori, fermo restando che il Fondo sociale per occupazione e formazione da cui sono attinte le risorse per far fronte al citato limite di spesa presenta le occorrenti disponibilità;
la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 prevista dall'articolo 5, in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore del TPL nelle Regioni a statuto speciale;
inoltre, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana Pag. 48di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, si chiarisce che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente;
si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posto la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel comune di Genova;
le risorse straordinarie attribuite nella misura di 5 milioni per l'anno 2018 al comune di Genova saranno destinate, come espressamente previsto dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, alla realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, fermo restando che lo stanziamento previsto rappresenta un limite massimo di spesa e che le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili utilizzato a copertura reca le occorrenti disponibilità;
appare necessario assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-ter, che prevede la concessione a titolo gratuito per la durata di 30 anni, a favore del comune di Genova, dell'area demaniale marittima ivi indicata, eliminando la gratuità della concessione e introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria;
all'articolo 6, in materia di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, si confermano gli importi contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi;
all'articolo 6, comma 1, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;
si confermano inoltre le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto, posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova;
le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorizzate dall'articolo 6-bis, corrispondono a vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e non determinano pertanto posizioni soprannumerarie;
gli oneri relativi alle misure in materia di trasporto di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 rappresentano limiti massimi di spesa e pertanto appare necessario formulare più puntualmente le citate disposizioni, in modo da far risultare che i benefici ivi previsti sono concessi nei limiti delle spese autorizzate;
al comma 2-quinquies dell'articolo 7 appare necessario allineare la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari all'effettivo ammontare degli oneri per gli anni 2018 e 2019 derivanti complessivamente dai commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo;
per rendere coerente il riconoscimento delle esenzioni di cui all'articolo 8, comma 4, con la quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 5, appare necessario ripristinare il testo originario del decreto-legge prevedendo che le suddette esenzioni spettino alle sole imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;
riguardo al profilo temporale e al rispetto del limite di spesa, l'articolo 8, recante istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, rinvia all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006; pertanto Pag. 49la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei soggetti, e la fruizione tramite uno specifico codice tributo consentono di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame;
all'articolo 9, in materia di riparto IVA nei porti dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, la misura prevista a favore della medesima Autorità ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse;
le risorse giacenti sui conti correnti bancari accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa, da utilizzare per consentire all'Autorità di sistema portuale del Mare ligure occidentale di corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo per le minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non comporta una dequalificazione della spesa attese le originarie finalità cui le medesime risorse erano destinate a legislazione vigente;
il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova, previsto dall'articolo 9-bis, sarà realizzato nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario straordinario in contabilità speciale, tenendo conto di tutte le attività che lo stesso Commissario è tenuto ad adempiere, fermo restando che l'Autorità di sistema portuale e gli altri soggetti interessati individueranno poi nei rispettivi bilanci le ulteriori risorse da destinare a tali finalità;
l'Autorità di sistema portuale provvederà all'erogazione a favore del soggetto fornitore di lavoro del contributo previsto dall'articolo 9-ter nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, tenendo conto delle altre attività a cui deve provvedere;
all'articolo 12, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), si fa presente che il personale assegnato all'Agenzia, pari a 122 unità, al netto di quello previsto dal comma 14 che verrà selezionato con le modalità disciplinate dal medesimo comma, sarà assunto mediante apposita selezione pubblica;
gli oneri derivanti dal predetto articolo 12 sono pari a 22,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, avendo considerato il 2020 quale anno a regime in cui dovrebbero essere completate le assunzioni autorizzate ai sensi del comma 15; pertanto le previsioni per gli anni successivi risultano essere pari a 22,3 milioni di euro; peraltro le retribuzioni del comparto ENAC previste per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi;
le attività ispettive trasferite dalla Commissione permanente per le gallerie ai sensi dell'articolo 12, commi 4-bis e 4-quater, potranno essere svolte dall'ANSFISA senza l'attribuzione di ulteriori risorse, fermo restando che con il decreto previsto dall'ultimo periodo del comma 4-bis saranno definite le tariffe da porre a carico dei soggetti gestori delle gallerie determinate sulla base del costo effettivo del servizio i cui introiti saranno utilizzati per finanziare la predetta attività ispettiva;
all'articolo 13, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, si conferma che il Dicastero interessato provvederà al funzionamento del predetto archivio informatico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 14, che prevede un monitoraggio dinamico per la sicurezza delle Pag. 50infrastrutture stradali e autostradali e di beni immobili culturali, l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio, istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità;
l'utilizzo del sistema BIM (Building information Modeling), che consente ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire dati utili per il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture, di cui all'articolo 14, comma 1, è compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
come risulta dalla relativa copertura finanziaria, gli oneri derivanti dal citato articolo 14 sono limitati ai soli anni 2019 e 2020, mentre per un mero refuso la relazione tecnica quantifica oneri a regime dall'anno 2020;
all'articolo 15, che autorizza l'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla copertura, per 6,660 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, si fa presente che dette entrate, nell'esercizio finanziario 2018, non risultano stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2019; inoltre le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero; inoltre, sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale, preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE sul nuovo modello di patente europea di guida nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018;
con riferimento alla copertura per 0,597 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), si fa presente che le predette entrate risultano prudenzialmente stabilizzate per una quota inferiore a quanto affluisce annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, pertanto sussistono margini tali da garantire la copertura del provvedimento;
il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017, presenta le occorrenti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo determinato disposta dall'articolo 15-bis, fermo restando che le risorse che residuano sul Fondo risultano comunque sufficienti a coprire gli interventi di attuazione della citata riforma;
all'articolo 16, in materia di competenze dell'Autorità di regolazione del trasporti e in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, la rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione a fini di copertura finanziaria per gli anni 2018 e 2019 non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati, tenuto conto della spesa sul medesimo Fondo;
all'articolo 16, comma 1-bis, in merito all'assunzione di personale da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario precisare che la medesima Autorità provvede all'acquisizione delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo Pag. 5137, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1;
gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale «San Michele sull'Adda» di Paderno D'Adda, di cui all'articolo 16-bis, sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma tra MIT e RFI nell'ambito della voce «Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano» e, dunque, non comportano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica;
all'articolo 18, in materia di funzioni del Commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, si precisa che la facoltà contrattuale posta in capo al Commissario potrà essere esercitata in relazione alle esigenze che potranno essere determinate dalla necessità di ricorrere alla convenzione de quo, valutate dallo stesso Commissario, tenendo conto delle risorse disponibili sulla contabilità speciale in relazione anche alle altre attività e interventi previsti dal decreto-legge in esame;
all'articolo 19, in materia di contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, si fa presente preliminarmente che alcune voci di spesa previste non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno essere sostenute solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario;
peraltro, in relazione ai contributi, si precisa che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale;
la quantificazione dei relativi oneri potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno solo a seguito della ricognizione dei danni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018;
l'utilizzo per l'attuazione dell'articolo 19 delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;
con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, di cui all'articolo 24, si conferma l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
le amministrazioni interessate possono effettivamente svolgere gli adempimenti previsti dall'articolo 25, in materia di procedure di condono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la disposizione di cui all'articolo 26, in materia di ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, è analoga a quella in vigore già da due anni per il Centro Italia e le modalità per l'erogazione del contributo ivi previsto saranno stabilite dal Commissario straordinario;
la Struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 potranno adempiere ai compiti previsti dall'articolo 29, in materia di legalità e trasparenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
la quantificazione puntuale dell'ammontare della spesa per gli interventi previsti dall'articolo 30, che prevede un contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, potrà essere definita solo a seguito della ricognizione dei danni; in ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale;
all'articolo 31, in materia di struttura del Commissario straordinario, l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da Pag. 52altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto), senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima;
all'articolo 32, in materia di proroghe e sospensione di termini in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, laddove si prevedono possibili assunzioni, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale, non deriva alcun obbligo di stabilizzazione;
l'articolo 32, comma 1-bis, che proroga la sospensione del pagamento delle utenze a causa del sisma verificatosi nell'isola di Ischia, comporta solo eventuali effetti indiretti di gettito e pertanto non valutabili;
in ogni caso, considerata la ridotta platea di applicazione della disposizione, tali effetti sono di dimensioni non rilevanti e rientrano comunque nella normale variabilità dei dati di gettito afferenti gli operatori del settore;
le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 intestata al capo dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania ammontano, alla data del 24 ottobre 2018, a euro 17.012.184,86 e consentiranno di assicurare l'operatività della medesima unità fino al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 32, comma 7-bis;
all'articolo 33, in materia di sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che la relazione tecnica contiene un refuso, giacché le maggiori entrate attese per gli anni 2021 e 2022 sono pari a 0,95 milioni di euro per ciascun anno;
all'articolo 45, comma 1, risulta conseguentemente necessario, alla lettera a), ridurre la copertura prevista a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33, per un ammontare pari a 400 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e, alla lettera f), aumentare corrispondentemente di 400 mila euro per i medesimi anni la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
in merito alle stime fornite dall'Agenzia delle entrate sulle utenze interessate dalla sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che le stime si basano sui dati prelevati sull'ultima edizione luglio 2016 dall'Annuario 2015 predisposto dalla RAI;
all'articolo 35, in materia di sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione al sisma dell'agosto 2017 nell'isola di Ischia, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate si precisa che la stessa è stata effettuata analizzando il flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 e determinando un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro;
tale valore è stato applicato alla popolazione dei comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti) determinando un valore stimato di riscossione annuale pari a circa 2 milioni di euro;
l'impatto nel 2018 è stato limitato a circa 0,3 milioni euro in ragione del fatto che si è osservato, in analoghe situazioni ed interventi, che il flusso di pagamenti non si arresta immediatamente per il trascinamento dei pagamenti rateali o comunque effettuati con canali remoti;
l'articolo 37, recante misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo anzi la possibilità di considerare definitive alcune strutture temporanee e limitando quindi le esigenze finanziarie per la delocalizzazione delle attività agricole e zootecniche;Pag. 53
l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali che possono essere ammesse al finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b-bis) e c-quater), è configurato in termini facoltativi per il Commissario, fermo restando che la spesa deve trovare in ogni caso copertura nell'ambito delle risorse disponibili per la ricostruzione privata;
l'integrazione dei componenti della cabina di coordinamento della ricostruzione, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera 0a), non incide sui profili di neutralità finanziaria della disposizione poiché resta ferma anche per tali soggetti la previsione secondo cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 38, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, si conferma che l'onere relativo al compenso del Commissario straordinario posto a carico della contabilità speciale è compatibile con le risorse finalizzate al funzionamento della struttura;
si fa presente, al riguardo, che la contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario presenta un ammontare di risorse pari a euro 1.035.407.978,85;
l'articolo 39-ter, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, sarà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti che possono rientrare nelle attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte;
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
all'articolo 40-bis, l'utilizzo a copertura degli oneri derivanti dagli interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;
si conferma la neutralità dell'articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per i profili di cassa, in quanto la norma fa riferimento a residui già scontati in precedenti esercizi finanziari e già considerati nei vari cronoprogrammi di pagamento; peraltro, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di scuole innovative derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di nuove scuole da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 7 del 2015, utilizzate per gli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri concernenti la progettazione di nuovi poli per l'infanzia derivano da economie di spesa che si realizzeranno nel biennio 2019-2020, in quanto i programmi di investimento a cui tali risorse sono collegate (costruzione di poli innovativi per l'infanzia da parte dell'INAIL) saranno realizzati non prima di 2 anni e mezzo;
rilevata la necessità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 34 (sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione Pag. 54degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 5, comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: è concessa a titolo gratuito con le seguenti: può essere concessa;
aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
All'articolo 7:
al comma 2-bis, le parole: in misura sono sostituite dalle seguenti: fino alla misura e le parole: pari a sono sostituite dalle seguenti: nel limite di;
al comma 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019:
all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
all'articolo 16, comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1.
all'articolo 34, comma 1, sopprimere il quinto periodo;
all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a) sostituire le parole: a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 con le seguenti: a 950.000 euro per l'anno 2021 e a 1.048.000;
alla lettera f) sostituire le parole: a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 con le seguenti: a 20.850.000 euro per l'anno 2021, a 20.652.000».
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere come riformulata dal relatore.
Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva che la rappresentante del Governo non abbia dato risposta alle questioni che egli aveva sollevato relativamente ai profili finanziari della tutela del diritto all'abitazione, di cui all'articolo 1-bis, e alla realizzazione delle opere viarie individuate nel piano strategico della mobilità genovese, di cui all'articolo 5, comma 3-bis. Segnala inoltre che la risposta relativa alle risorse per le assunzioni dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale sia stata fornita senza alcuna spiegazione e alcun dato contabile.
Maria Elena BOSCHI (PD), ringraziando la rappresentante del Governo per il lavoro svolto e sperando di trovare conferma di quanto da questa dichiarato nella relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riconosce l'importanza del provvedimento in esame e si augura che possa risolvere nel miglior modo possibile le emergenze per le quali è stato emanato.
Rileva peraltro come non siano stati forniti adeguati chiarimenti in ordine alla quantificazione delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 6, da destinare alla ricostruzione del ponte Morandi e ad altri interventi ad essa connessi, oltre che a misure per la tutela del diritto all'abitazione. Osserva che detta quantificazione non è desumibile dalle norme, le quali si limitano a indicare quali risorse confluiscono Pag. 55sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e quali interventi sono realizzati a valere sulle risorse medesime.
Chiede poi come verrà affrontato un eventuale esaurimento delle risorse destinate dall'articolo 4-ter a sostegno del reddito dei lavoratori, prima che tutti gli aventi diritto abbiano avuto quanto loro spettante.
Infine contesta la soppressione dei riferimenti, contenuti nel testo originario del decreto-legge, al rispetto della normativa comunitaria, che potrebbe dar luogo a procedure di infrazione, con conseguente applicazione di sanzioni.
Chiarisce che sulla base di tali motivazioni di carattere finanziario il gruppo Partito Democratico voterà contro la proposta di parere formulata dal relatore, fermo restando il merito del provvedimento.
Cosimo ADELIZZI (M5S) esprime apprezzamento per i modi pacati con i quali i gruppi di opposizione hanno espresso le loro perplessità e, ringraziando la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, che considera sufficienti anche in mancanza di una nota complessiva della Ragioneria generale dello Stato, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), associandosi alle considerazioni del collega Adelizzi e concordando su alcune osservazioni della minoranza in merito allo svolgimento dei rapporti tra Commissione e Governo, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Andrea MANDELLI (FI), non ritenendosi soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia ed esprime preoccupazione che sul piano tecnico-finanziario il provvedimento in esame possa non essere all'altezza dei rilevanti e impegnativi compiti attribuiti al Commissario straordinario.
Luigi MARATTIN (PD) apprezza l'impegno della rappresentante del Governo ad evitare il ripetersi di quanto accaduto nell'odierna seduta e si augura che l'impegno venga mantenuto, diversamente da quello assunto dal sottosegretario Bitonci, il quale aveva assicurato che le risposte ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 24 ottobre 2018 sarebbero state trasmesse entro le ore 19 della medesima giornata.
Confermando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore del gruppo Partito democratico a causa delle numerose lacune sugli aspetti di carattere finanziario, non esclude un diverso orientamento sul merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.
Claudio BORGHI, presidente, esprime apprezzamento per l'atteggiamento tenuto dai commissari nel corso del dibattito e ringrazia tutti i presenti.
La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.
Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'emendamento 7.400 delle Commissioni.
Con riferimento alle proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11 del provvedimento, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
Pastorino 1.49, che, sostituendo il comma 8 dell'articolo 1, sopprime l'autorizzazione all'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario utilizzata per la copertura di alcune disposizioni del provvedimento;
Mulè 1.51, che è volta ad assegnare alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario la somma di 50 milioni di euro per il 2018 e di 100 milioni di euro per il 2019, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca le occorrenti disponibilità;Pag. 56
Gagliardi 1-bis.301, che incrementa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;
Braga 1-ter.10, che dispone, da un lato, un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2018 in favore di ANAS per l'attuazione di un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza dei manufatti sospesi, dall'altro, un contributo straordinario di 30 milioni di euro per il 2018 in favore delle province per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza, provvedendo alla copertura del relativo onere, complessivamente pari a 80 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;
Pastorino 2.22, che è volta a consentire anche all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di assumere personale a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio, senza prevedere però alcuna copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
Paita 2.01, che è volta a prevedere un incremento, nella misura del 20 per cento, delle dotazioni organiche delle sedi di Genova di alcune amministrazioni statali, provvedendo alla copertura del relativo onere, non quantificato, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
Gagliardi 3.1 e 3.2, Paita 3.3, Pastorino 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.13, Stumpo 3.10, che sono volte ad estendere a vario titolo le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, senza prevedere alcuna copertura dei relativi oneri;
Germanà 4.20, che è volta a riconoscere varie agevolazioni agli autotrasportatori che operano nell'area di Genova, provvedendo alla copertura dei conseguenti oneri di conto corrente con risorse di conto capitale (Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale);
Gagliardi 4.013, che è volta a incrementare la contabilità speciale per l'emergenza nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;
Paita 4-bis.303, che è volta ad estendere alle aree e ai comuni dell'area metropolitana di Genova le misure di sostegno previste dal provvedimento, con particolare riferimento ai servizi, la mobilità e il supporto alle imprese, senza tuttavia fornire indicazioni circa la quantificazione degli oneri e le risorse finanziarie poste a copertura dei medesimi;
Pastorino 4-ter.017, che è volta a reintrodurre la cassa integrazione in deroga per le attività produttive nell'ambito dell'intera regione Liguria, in assenza peraltro di specificazioni di carattere temporale, senza tuttavia prevedere né la quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;
Pastorino 5.3, che è volta a incrementare le risorse destinate finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria, provvedendo alla relativa copertura mediante rinvio all'articolo 45, il quale però non è corrispondentemente integrato;
Pastorino 5.4, che è volta a incrementare le risorse destinate finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria. Provvede inoltre alla copertura di tutti gli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, aventi natura corrente, con risorse di conto capitale (Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale);
Stumpo 5.9, che è volta estendere all'anno 2019 la detraibilità del costo annuale degli abbonamenti del trasporto pubblico locale per i residenti nel comune Pag. 57di Genova, senza prevedere alcuna copertura delle conseguenti minori entrate;
Pastorino 5.10, che è volta a incrementare lo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 nella misura di 50.000 euro per il 2018 e di 2.300.000 euro per il 2019, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
Pastorino 5.24 e Cassinelli 5.33, che sono volte a autorizzare un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di ristorare gli autotrasportatori dei maggiori costi affrontati in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Non è prevista alcuna copertura del relativo onere;
Pastorino 5.21, che è volta a autorizzare un'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di ristorare gli autotrasportatori delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Non è prevista alcuna copertura del relativo onere;
Muroni 5.26, che è volta ad attribuire all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un piano straordinario di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;
Muroni 5.29, che è volta è volta ad attribuire al comune di Genova 10 milioni di euro per la realizzazione del piano strategico della città metropolitana di Genova, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;
Pastorino 5.42, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla mobilità e alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019, senza prevedere alcuna forma di copertura del relativo onere;
Cassinelli 5.44, che è volta a riconoscere un credito di imposta alle imprese di trasporto merci per incentivare lo svolgimento delle relative attività nelle ore serali e notturne, senza prevede alcuna forma di copertura delle conseguenti minori entrate;
Pizzetti 5.01, che è volta ad autorizzare il proseguimento dei lavori del V lotto del Terzo Valico dei Giovi e un finanziamento, pari a 762 milioni di euro, per la realizzazione del VI lotto della medesima opera, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
gli identici Braga 6.01, Pastorino 6.03, che consentono l'istituzione per la durata massima di 5 anni, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, di una apposita Zona economica speciale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
Paita 7.02, che prevede una riduzione del canone dovuto dai soggetti che svolgono operazioni portuali all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nonché una riduzione dei canoni per la concessione demaniale marittima; si prevede inoltre che la medesima Autorità è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1o settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova. Si provvede agli oneri derivanti da tali interventi con una copertura finanziaria inidonea, cioè autorizzando la medesima Autorità a rimodulare le proprie previsioni di bilancio;
gli identici Braga 9.03 e Pastorino 9.025, che sono volti a sopprimere l'articolo 23 della legge n. 82 del 1963, ai sensi del quale le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta, senza provvedere alla necessaria copertura finanziaria;
Paita 9.026 e Cassinelli 9.04, che prevedono che le accise sui prodotti energetici Pag. 58per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale siano ridotte per un determinato importo, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
Cassinelli 9.027, che è volto a prevedere una esenzione dall'IMU per l'anno 2018 per le banchine e le aree, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie e i depositi, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
Cassinelli 9-ter.300, che prevede che, al fine di rimediare agli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi e alla conseguente situazione di difficoltà, nonché per evitare un grave pregiudizio all'operatività del sistema portuale, con specifico riferimento al porto di Genova, per i lavoratori della locale compagnia portuale l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'autorità stessa. Non si provvede tuttavia alla quantificazione del relativo onere e alla corrispondente copertura finanziaria;
Mulè 11.010, che reca misure per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi, senza tuttavia indicare le annualità cui si riferiscono gli oneri;
Pastorino 11.011, che reca misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani, prevedendo che per far fronte alle previste attività vengono stanziati 3.000.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria.
Con riferimento invece alle proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11 del provvedimento, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:
gli identici Gagliardi 1.3 e Stumpo 1.4, che sono dirette a prevedere che la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione sia finalizzata anche a garantire interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
Pastorino 1.6, che è diretta a prevedere che la nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione sia finalizzata anche a garantire un piano di indennizzo relativo agli immobili che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Pastorino 1.26, che è volta a prevedere l'applicazione, da parte del Commissario straordinario, delle disposizioni della regione Liguria in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino dell'infrastruttura autostradale. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Pastorino 1.31, che è volta a incrementare la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del Dipartimento dei vigili del fuoco di Genova e provvede alla copertura del relativo onere, quantificato i 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura proposta;
Pastorino 1.33, che è volta a prevedere che il concessionario del tratto autostradale Pag. 59alla data dell'evento sia tenuto anche a indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive coinvolte dal crollo del ponte Morandi. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Braga 1-bis.6, che prevede che ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione siano corrisposte, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS), pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero, pari a euro 36 mila, e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;
Pastorino 1-bis.5, che prevede la corresponsione dell'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS), pari a euro 45 mila, e dell'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila, al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;
Pizzetti 1-bis.300, che prevede che, allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 4-bis alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, il Commissario delegato per l'emergenza individui un'area limitrofa alla zona già delimitata con ordinanze del sindaco di Genova, per la quale viene stanziata l'ulteriore somma di 15 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione;
Pastorino 2.13, che è volta a incrementare il limite complessivo di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2019, ponendo il relativo onere a carico della contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nella contabilità speciale per l'emergenza;
Cassinelli 2.301, che eleva da 10 milioni a 16 milioni di euro per il 2019 le risorse che il Commissario delegato è chiamato a ripartire tra gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, in vista delle facoltà assunzionali ivi previste, ferma restando la copertura del relativo onere a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva sussistenza sulla contabilità speciale per l'emergenza delle risorse ivi previste a copertura;
Pastorino 2.16, che incrementa il limite complessivo di spesa per le assunzioni a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 1, nella misura di un milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per l'anno 2019, ponendo il relativo onere a carico della contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nella contabilità speciale per l'emergenza;
Gagliardi 2.302, che incrementa di ulteriori 31 milioni di euro per il 2018 e di ulteriori 89 milioni di euro per il 2019 l'integrazione delle risorse di cui alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento, rispetto al testo del decreto-legge, ponendo la copertura dell'onere complessivo a carico Pag. 60del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità per entrambe le annualità interessate e se il suo utilizzo non è comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;
Pastorino 3.12, che è volta a ampliare l'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, senza prevede alcuna copertura. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, considerando che la relazione tecnica non ascrive alcun effetto finanziario all'articolo 3, comma 3, trattandosi di entrate non scontate in bilancio;
Pastorino 3.18, che è volta a prevedere che le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 non costituiscono aiuti di Stato. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa, anche ai fini del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
Fidanza 4.103, che è volta a incrementare il limite di spesa per la concessione del sostegno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la copertura a valere sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità, presso la contabilità speciale, delle somme previste a copertura;
Gagliardi 4.105, che è volta a prevedere la temporanea disapplicazione degli strumenti di accertamento, quali studi di settore, redditometro e spesometro, alle imprese aventi diritto al sostegno di cui all'articolo 4 e a quelle site all'interno della zona franca di cui all'articolo 8. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Cassinelli 4.301, che è volta a estendere le misure di sostegno di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter a un'area, limitrofa a quella già delimitata con ordinanze del sindaco di Genova, da individuare con provvedimento del Commissario straordinario. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di concedere anche ai soggetti ubicati nell'area limitrofa i benefici previsti dai citati articoli 4, 4-bis e 4-ter, nei limiti di spesa fissati dagli articoli citati;
Braga 4.25, che è volta a fissare per i soggetti operanti nel porto di Genova le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 335 del 1995 rispettivamente al 28 e al 15 per cento, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociali per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria;
Gribaudo 4.26, che è volta a istituire un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi per la ripresa delle attività economiche nelle zone colpite dal crollo del ponte Morandi e provvede alla copertura del relativo onere, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Gribaudo 4.27, che è volta a prevedere agevolazioni per l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge n. 662 del 1996, nei confronti delle imprese aventi diritto al sostegno di cui all'articolo 4. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Pastorino 4-ter.16, che prevede, in particolare, la concessione, per il periodo Pag. 61compreso tra il 14 agosto 2018 e il 14 agosto 2020, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore di talune categorie di lavoratori interessate dall'evento calamitoso, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro per il 2018, in 50 milioni di euro per il 2019 e in 25 milioni di euro per il 2020, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione della misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista a copertura;
Pizzetti 4-ter.300, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, ampliando altresì l'ambito territoriale di applicazione. Essa provvede conseguentemente ad incrementare la quantificazione degli oneri per gli anni 2018 e 2019 recata dal comma 4 del medesimo articolo 4-ter, che vengono sostanzialmente raddoppiati, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, anche in riferimento al profilo temporale degli stessi, e alla idoneità della copertura finanziaria;
Pastorino 4-ter.1, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, prevedendo altresì l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Alla copertura del relativo onere, valutato in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione della misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;
Gribaudo 4-ter.2, che estende da 12 a 24 mesi la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter, valutando il complessivo maggior onere in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, ferma restando la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;
Gribaudo 4-ter.9, che sostituisce all'indennità una tantum di cui all'articolo 4-ter, comma 2, un'indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, ponendo il relativo onere, complessivamente valutato in 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;
Gribaudo 4-ter.01, che è volta a introdurre uno strumento di supporto al reddito di tutti soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Gribaudo 4-ter.02, che è volta a prevedere misure di sostegno al reddito dei lavoratori e agevolazioni contributive entro il limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Pag. 62Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Gribaudo 4-ter.03, che è volta a prevedere misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi danneggiati dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Gribaudo 4-ter.04, che è volta a concedere un'indennità mensile ai lavoratori danneggiati dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Gribaudo 4-ter.07, che è volta a concedere trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi entro il limite massimo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria proposta;
Pastorino 5.12 e 5.13, che sono volte a incrementare, rispettivamente di 20 milioni di euro e di 10 milioni di euro per il 2019, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città metropolitana di Genova e provvedono alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Orlando 5.17, che è volta all'istituzione di un Fondo per il sostegno del trasporto pubblico genovese nell'emergenza ponte Morandi con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Braga 5.300, che è volta ad attribuire al Commissario straordinario il potere di richiedere che siano destinati a Genova mezzi di trasporto pubblico già appaltati e in consegna ad altre aziende di trasporto pubblico locale italiane. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
Pastorino 5.19, che è volta a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 3, erogate agli autotrasportatori a ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi non costituiscono aiuti di Stato. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla deroga alle previsioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
Muroni 5.25, che è volta è volta ad attribuire all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un piano straordinario di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Pag. 63Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Muroni 5.27, che è volta è volta ad attribuire al comune di Genova 10 milioni di euro per la realizzazione del piano strategico della città metropolitana di Genova, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Stumpo 5.101, che è volta a incrementare di 5 milioni per l'anno 2019 le risorse attribuite al comune di Genova per la realizzazione di opere viarie di collegamento, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Pastorino 5.43, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla mobilità e alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
Mulè 5.57, che è volta a prevedere l'attribuzione di risorse aggiuntive in favore del comune di Genova, per interventi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
gli identici Paita 5.09 e Pastorino 5.015, che sono volte a riconoscere l'urgenza della realizzazione del collegamento intermodale con l'aeroporto di Genova, da eseguire a valere sulle risorse previste nel contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre volte ad attribuire la somma di 2 milioni di euro alla società che gestisce l'aeroporto di Genova da utilizzare per la concessione di un sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di realizzare il collegamento intermodale con l'aeroporto di Genova nell'ambito delle risorse previste nel contratto di programma stipulato tra RFI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità, nella contabilità speciale, della somma di 2 milioni di euro da attribuire alla società che gestisce l'aeroporto di Genova;
Mulè 5.0300, che è volta a incrementare di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 il contributo quindicennale per i lavori sulla tratta Andora – Finale Ligure, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità e all'idoneità della copertura proposta;
Mulè 6-bis.300, che prevede la possibilità per il Ministero della salute e per l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, di procedere, in deroga ai limiti assunzionali, di procedere ad assunzioni di personale con contratti a tempo determinato, prevedendo che ai relativi oneri il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso Pag. 64del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Gagliardi 7.1, che prevede l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, provvedendo ai relativi oneri, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Cassinelli 7.16, che estende, per i territori portuali e retroportuali del comune di Genova, la disciplina in materia di zone economiche speciali – ZES prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria;
Sozzani 8.2, che estende le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, autorizzando una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione di 50 milioni l'anno del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Mulè 8.7, che prevede che le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concesse anche per i due periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizzando una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione di 50 milioni l'anno del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Pastorino 8.18, che prevede che le esenzioni fiscali e contributive di cui al comma 2 dell'articolo 8 sono concesse anche per i due periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedendo ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 45. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Stumpo 8.19, che sopprime la previsione secondo cui le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea sugli aiuti de minimis. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, per la eventuale violazione della normativa europea;
Braga 8.300, che prevede che le esenzioni di cui all'articolo 8 siano concesse fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, provvedendo agli ulteriori 10 milioni di euro rispetto al testo mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
gli identici Orlando 9.8 e Pastorino 9.13, che, tra l'altro, modificano l'articolo 9, prevedendo che alla Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019, finanziato attraverso il riparto del per il finanziamento degli interventi di Pag. 65adeguamento dei porti nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria, anche con riferimento alla modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;
gli identici Mulè 9.5 e Pastorino 9.2, che estendono all'anno 2020 il riconoscimento all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona) di una quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti e ne aumenta l'importo, prevedendo che tale quota viene stabilita nel limite di 60 milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019 e 80 milioni di euro per il 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alla modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;
Pastorino 9.3, che aumenta a 45 milioni il limite della quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova e Savona). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sostenibilità finanziaria della modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo;
Cassinelli 9.010, che prevede misure compensative in favore delle imprese portuali nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Cassinelli 9.012, che è volto a prevedere che la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, riconoscendo, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alla medesima Autorità. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Vazio 9-bis.0300, che prevede che per gli interventi di ripristino e per assicurare, comunque, la piena funzionalità della sede dell'Autorità di Sistema Portuale MLO presso la città di Savona nonché per supportare l'attività portuale, è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 8 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Pastorino 10.01, che è volto a prevedere l'istituzione presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla previsione in oggetto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Braga 11.01, che reca misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani, prevedendo che per far fronte alle previste attività vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Ai relativi oneri il Commissario Pag. 66provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria;
Braga 11.02, che prevede che, al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria. Con apposito decreto è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
Paita 11.04, che prevede che, in riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria.
Segnala inoltre che le restanti proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11 del provvedimento, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Con riferimento, infine, all'emendamento 7.400 delle Commissioni avverte che lo stesso, rivestendo carattere essenzialmente formale, non appare analogamente presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto le stesse per altro, non corredate di relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e/o copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sulle seguenti proposte emendative: Pastorino 1-bis.3, che prevede che le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 siano corrisposte a ciascuno dei pieni proprietari che abbiano stipulato gli atti di cessione; Paita 2.300, che incrementa fino ad un massimo di 500 le unità di personale che possono essere assunte dagli enti di cui all'articolo 2, comma 1; Pastorino 3.7, che prevede che il decreto interministeriale, cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso del minor gettito connesso all'esenzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, abbia ad oggetto non solo il comune di Genova ma l'intera regione Liguria; Muroni 5.08 e 5.07, che prevedono l'istituzione, previa delibera del Commissario straordinario, dell'Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative, riferite agli articoli da 1 a 11, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea nonché sull'emendamento 7.400 della Commissione.
Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli da 1 a 11, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.26, 1.31, 1.33, 1.49, 1.51, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-ter.10, 2.13, 2.16, 2.22, 2.300, 2.301, 2.302, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18, 4.20, 4.25, 4.26, 4.27, 4.103, 4.105, 4.301, 4-bis.303, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.9, 4-ter.16, 4-ter.300, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.12, Pag. 675.13, 5.17, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.29, 5.33, 5.42, 5.43, 5.44, 5.57, 5.101, 5.300, 6-bis.300, 7.1, 7.16, 8.2, 8.7, 8.18, 8.19, 8.300, 9.2, 9.3, 9.5, 9.8, 9.13, 9-ter.300 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.013, 4-ter.01, 4-ter.02, 4-ter.03, 4-ter.04, 4-ter.07, 4-ter.017, 5.01, 5.07, 5.08, 5.09, 5.015, 5.0300, 6.01, 6.03, 7.02, 9.03, 9.04, 9.010, 9.012, 9.025, 9.026, 9.027, 9-bis.0300, 10.01, 11.01, 11.02, 11.04, 11.010, 11.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, ivi incluso l'emendamento 7.400 delle Commissioni.
La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.
Luigi MARATTIN (PD) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, giacché la carente o inidonea quantificazione degli oneri e/o copertura finanziaria degli stessi, richiamata dalla sottosegretaria Castelli, appare una motivazione assai poco convincente nel quadro complessivo di un provvedimento, come quello oggetto di esame, in cui, a suo avviso, sono state introdotte numerose disposizioni di dubbia sostenibilità dal punto di vista finanziario.
Luca PASTORINO (LeU) fa presente che gli emendamenti presentati dal suo e da altri gruppi di opposizione presso le Commissioni VIII e IX in sede referente, e in buona misura oggetto di ripresentazione in Assemblea, fanno seguito a puntuali, specifiche richieste provenute dalle comunità colpite dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018. In tale contesto, a suo giudizio, il parere contrario espresso su di essi dalla rappresentante del Governo, sulla base della asserita mancanza di relazione tecnica e della presunta insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e/o copertura, prefigura un comportamento ispirato a poca serietà e scarso rispetto nei confronti di quelle medesime comunità che ancora versano in una situazione di grave difficoltà.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.
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