ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 47).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (atto n. 47);
considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);
osservato che lo schema di decreto, recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, introduce modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005, che reca la disciplina nazionale relativa alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di diritto privato;
visto l'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al primo paragrafo, stabilisce che «l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione»;
considerato che l'articolo 24 della richiamata Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 dispone che ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso;
vista la richiamata direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;
rilevato che l'articolo 64 della medesima direttiva fissa il termine per il recepimento al 13 gennaio 2019;
preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 4 ottobre 2018;
preso atto che lo schema in esame recepisce le disposizioni della richiamata direttiva (UE) 2016/2341;
considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 16, dello schema in esame è volto ad introdurre nel citato decreto legislativo n. 252 del 2005, gli articoli 14-bis e 14-ter, finalizzati a recepire le disposizioni della direttiva in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso Pag. 66un fondo operante in altro Stato membro dell'Unione europea, in attuazione degli articoli 11 e 12 della direttiva;
rilevato come, nell'attuazione della facoltà, prevista dalla direttiva, di trasferimenti verso fondi di altri Stati membri, occorrerà prestare particolare attenzione al fine di garantire l'effettività delle prestazioni in favore degli aderenti ai fondi previdenziali, scoraggiando operazioni giustificate solo da eventuali vantaggi di tipo fiscale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE