CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

  La seduta comincia alle 10.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 – Governo.

(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1201 e rilevato che:
    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di 22 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;
    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   l'articolo 2, nel delegare il Governo a definire la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione europea, si limita a riprodurre l'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, fissando un termine per l'esercizio della delega stessa; il citato articolo 33, identicamente ripreso nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, fa peraltro “salve le norme penali vigenti”, non consentendo così al Governo Pag. 4di intervenire sulle eventuali vigenti sanzioni penali che debbano essere riviste alla luce della nuova legislazione europea;
   il principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), conferisce una delega al Governo per la modifica dell'articolo 322-bis del codice penale, in materia di reati di corruzione commessi da membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; un'analoga modifica dell'articolo 322-bis, sia pure con una formulazione parzialmente diversa, è prevista anche dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del disegno di legge C. 1189 recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia; si pone pertanto l'esigenza di un coordinamento tra le due disposizioni;
   i princìpi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da f) ad i), recano tutti la formulazione “ove necessario”; in tal senso essi sembrano fare riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzione alternativa selezionabile dal Legislatore delegato, cioè il Governo; in proposito si ricorda che, in un obiter dictum, la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);
   gli articoli 10 e 11 prevedono entrambi, tra le altre cose, l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2017/625; al riguardo, andrebbe meglio specificato, nella rubrica dell'articolo 11, che in quell'articolo non si prevede l'adeguamento alla parte relativa alla sanità delle piante, materia trattata dall'articolo 10, mentre si dà attuazione alla parte relativa ad alimenti e mangimi degli animali;
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   l'articolo 10 conferisce al Governo, tra le altre cose, una delega a raccogliere in appositi testi unici le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante; dagli specifici princìpi di delega previsti sembra doversi desumere che i testi unici avranno valore innovativo e non meramente compilativo; al riguardo si ricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che “qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); appare pertanto opportuno specificare ulteriormente il principio di delega di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), relativo all’“adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore”;
   infine, il disegno di legge risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;
     alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:Pag. 5
    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   sopprimere, per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 2, l'inciso “fatte salve le norme penali vigenti” e, conseguentemente, il richiamo all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012;
   coordinare l'articolo 3, comma 1, lettera d), con l'articolo 1, comma 1, lettera l) del disegno di legge C. 1189 recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici;
   sopprimere, all'articolo 3, comma 1, lettere da f) a i), le parole: “ove necessario”;
   riformulare, per le ragioni esposte in premessa, la rubrica dell'articolo 11 in modo da chiarire a quale specifica parte del regolamento (UE) n. 2017/625 si dà attuazione in quell'articolo;
    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   specificare ulteriormente, per le ragioni esposte in premessa, il principio di delega di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a)

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.
C. 1236 – approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Carlo SARRO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge n. 1236 e rilevato che:
    il progetto di legge è composto di un solo articolo sostanziale che dispone la proroga della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 (riforma della pubblica amministrazione) in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti;
    l'articolo 20, comma 6, della legge n. 124 del 2015 prevede infatti che i decreti legislativi integrativi e correttivi possano essere adottati entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi della delega; il provvedimento in esame eleva tale termine a tre anni;
    per effetto dell'eventuale approvazione definitiva del progetto di legge, il termine per l'esercizio della delega per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi risulterà differito dal 7 ottobre 2018 al 7 ottobre 2019; in tal senso si verifica infatti un “differimento” e non una “proroga”;
    rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 1985) ha riconosciuto la legittimità di proroghe e differimenti di termini di delega;
     ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.25.