SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.
La seduta comincia alle 9.15.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Elena LUCCHINI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2018 (C. 1201), e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Al riguardo, ricorda che la legge di delegazione è, insieme alla legge europea – che in questa occasione il Governo ha presentato al Senato – uno dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, la quale ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
Passando all'esame del contenuto del disegno di legge – e nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici – con riferimento specifico alle disposizioni di interesse della VIII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 12, che delega il Governo all'emanazione Pag. 145di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Lo stesso articolo definisce le modalità di emanazione dei decreti delegati.
La citata direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).
La direttiva si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. L'EU ETS è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le rispettive necessità, i diritti di emissione di CO2, all'interno del limite definito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2020 e al 2030. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 comporterà l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2009/29/CE (a sua volta modificativa della direttiva 2003/87/CE).
Tra i principi e criteri direttivi specifici previsti per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 segnala, in particolare, i seguenti: la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, in considerazione del potenziamento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere; l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni; la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e la destinazione degli stessi al potenziamento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema EU-ETS; la conseguenziale abrogazione del decreto legislativo n. 30 del 2013.
A proposito del primo criterio specifico di delega testé menzionato, ricorda che per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il citato decreto legislativo n. 30, all'articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, cui compete lo svolgimento di una attività istruttoria di carattere permanente e che deve svolgersi senza soluzione di continuità. Alla luce delle difficoltà organizzative registrate nella gestione delle procedure in atto e della complessità dei compiti da svolgere, il criterio di delega in questione mira, pertanto, a rendere possibile una razionalizzazione e ad un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.
Ricorda altresì che, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE (COM/2015/0337 final), poi approvata come Direttiva 2018/410, le Commissioni riunite VIII e X della Camera, nella seduta del 2 febbraio 2016, hanno approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Doc. XVIII n. 31 (in cui si esprimeva sulla proposta di direttiva una valutazione positiva con osservazioni).
L'articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva Pag. 1462018/849, che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti «RAEE» (2012/19/UE).
La direttiva 2018/849, in vigore dal 4 luglio 2018, introduce alcune modifiche alle citate direttive, al fine di rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di tali rifiuti da parte degli Stati membri e di dare la possibilità alla Commissione europea di adottare atti al fine di modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, in materia di gestione dei rifiuti.
Il recepimento della direttiva 2018/849, previsto entro il 5 luglio 2020, determinerà modifiche ai decreti legislativi n. 49 del 2014 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, n. 188 del 2008, sui rifiuti di pile e accumulatori e n. 209 del 2003, relativo ai veicoli fuori uso.
Per l'attuazione della direttiva 2018/849, l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici per la disciplina dei veicoli fuori uso: coordinamento tra la disciplina del decreto legislativo n. 209 del 2003 con la medesima direttiva, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore; individuazione delle forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso; individuazione delle misure di incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi.
Per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i principi e criteri direttivi riguardano la definizione degli obiettivi di gestione di tali rifiuti per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, novellato dalla direttiva 2018/851; la previsione di specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili; l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che, sull'argomento, sono contenute nella direttiva 2018/851; l'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (al fine di riavvicinare le due filiere che hanno in comune gran parte degli operatori economici presenti nel mercato).
Per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i principi e criteri direttivi riguardano la definizione degli obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, come novellato dalla direttiva 2018/851; l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni; individuazione di misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); la definizione di condizioni, requisiti e standard operativi, nonché delle relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.
L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del cosiddetto pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo, n. 36 del 2003.
La lettera a) del comma 1 affida al Governo, nell'esercizio della delega, il compito di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850. A tale riguardo, le disposizioni a cui la norma in esame sembra far riferimento sono quelle dettate dalla lettera c) del citato paragrafo 4, secondo cui, tra l'altro, «gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica», nonché Pag. 147quelle contemplate dalla successiva lettera d), che fissa specifici obiettivi per la collocazione dei rifiuti urbani in discarica (prevedendo, in particolare, che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)». Inoltre, sempre la lettera a) fissa l'obiettivo di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.
La lettera b) prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992) che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica e che consenta, tra l'altro, di adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti.
La lettera c) prevede che il decreto delegato provveda ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale. In proposito, nella relazione illustrativa del disegno di legge si sottolinea che il citato adeguamento dovrebbe consentire di passare «dall'attuale approccio prescrittivo ad un approccio tecnico di tipo prestazionale, al fine di perseguire l'obiettivo della direttiva di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti».
L'articolo 15 detta, poi, una serie di princìpi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati.
Le direttive in questione operano una profonda riscrittura della direttiva rifiuti 2008/98/CE e della direttiva imballaggi 94/62/CE, recepite nell'ordinamento nazionale dalle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente). La relazione illustrativa sottolinea quindi che il recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 comporterà una completa revisione della citata parte IV del Codice dell'ambiente.
Anche in questo caso sono dettati alcuni specifici criteri di delega, che possono essere così sintetizzati. In primo luogo si prevede la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR); al riguardo, ricorda, in estrema sintesi, che l'EPR è quel principio in base al quale il produttore di un dato manufatto non può disinteressarsi, ma al contrario deve occuparsi, anche del fine vita di tale prodotto. Ulteriore principio e criterio direttivo riguarda la riforma evolutiva del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che, superando e ampliando l'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), preveda – anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale (con costi a carico degli operatori) – la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo: l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto.
Ancora, nell'esercizio della delega dovrà darsi attuazione alla riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità. la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni, nonché la modifica della disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale; alla razionalizzazione e disciplina del sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti; la prevenzione della formazione dei rifiuti, Pag. 148incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti; all'individuazione di uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio «chi inquina paga»; alla riforma del tributo per il conferimento in discarica previsto, in favore delle regioni, dall'articolo 3, commi 24 e seguenti, della L. 549/1995; alla riforma della disciplina dell’end of waste (cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE), che dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni: chiarire nell'ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto; definire criteri generali al fine di armonizzare, sul territorio nazionale, la cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso» (laddove, cioè, non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione europea o a livello nazionale); ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero); semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale. La previsione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili; in proposito, ricorda che lo scorso 27 settembre è iniziato nelle Commissioni riunite VIII e X l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 56, C. 978 e C. 1065 recanti norme in materia di promozione delle attività nel settore dei beni usati; l'introduzione di misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento e l'implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo anche sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici; la disciplina delle modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e della gestione degli stessi una volta a terra (profilo, questo, particolarmente rilevante ai fini della riduzione delle materie plastiche, che rappresentano circa l'85 per cento dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano); il riordino dell'elenco dei rifiuti, anche provvedendo all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e alla decisione 2014/955/UE; la razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una lunga serie di indicazioni che, in estrema sintesi, sono volte a perseguire la semplificazione dei procedimenti amministrativi, a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione e a prevedere adeguati poteri sostitutivi, attribuendo in particolare allo Stato la competenza in merito alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale e una nuova funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa di quella regionale e riservando alla specifica responsabilità delle Regioni la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale; si prevede, inoltre, di assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto della pianificazione territoriale di area vasta, in controtendenza rispetto a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente che affida alle regioni la sola definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, precisando che l'individuazione spetta alle province (articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, lettera a).
Passando brevemente in rassegna le direttive di interesse della Commissione ambiente inserite nell'Allegato A al disegno di legge, come già illustrato in precedenza, la direttiva 2018/410 – oggetto di una norma di delega che detta criteri Pag. 149specifici per il suo recepimento – modifica la direttiva 2003/87, che ha disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System – EU ETS), per gli impianti industriali, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 9 ottobre 2019.
Come in parte già detto, tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE segnalo: l'innalzamento del cd. «fattore di riduzione lineare», al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento; la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato; la modifica delle regole per gli impianti «nuovi entranti» e per la concessione di finanziamenti da parte dell'UE; misure di sostegno transitorie a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica; l'istituzione a livello europeo di un Fondo per la modernizzazione e di un Fondo per l'innovazione a favore di progetti dimostrativi di tecnologie innovative anche a innovazioni industriali pionieristiche.
Quanto alla direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la stessa interviene sulle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE al fine di semplificare alcuni obblighi previsti, rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di questa tipologia di rifiuti, nonché di conferire alla Commissione europea potere di delega per modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, in materia di rifiuti. Il termine fissato per il recepimento è il 5 luglio 2020.
Anche alla direttiva 2018/850 – relativa alle discariche di rifiuti – è dedicata una specifica disposizione di delega, sulla quale mi sono soffermata in precedenza dando conto anche delle principali novità in essa contenute. Il termine per il recepimento della direttiva 2018/850 è previsto il 5 luglio 2020. Rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dagli Uffici, ricordo nuovamente che la direttiva mira, in sostanza, a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare, per i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e a prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
La direttiva (UE) 2018/851 aggiorna le norme sulla gestione dei rifiuti contenute nella direttiva 2008/98/CE al fine di facilitare la transizione verso l'economia circolare, ossia il nuovo modello economico volto a valorizzare ogni fase della catena del valore e in cui i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quanto meno risorse possibili. Il termine fissato per il recepimento è il 5 luglio 2020.
Come già segnalato, la direttiva (UE) 2018/852 interviene invece sulla direttiva imballaggi con la finalità di evitare o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, innalzando, a tale proposito, gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare ad un'economia circolare. Il termine fissato per il recepimento è il 5 luglio 2020.
Si riserva pertanto di formulare una proposta di relazione in esito alle risultanze del dibattito in Commissione.
Passando, infine, all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la stessa è stata presentata dal Governo dimissionario ai sensi dell'articolo 13, Pag. 150comma 2, della legge n. 234 del 2012. Il documento tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea ed illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali.
Relativamente alle politiche ambientali, nel documento si sottolinea, tra l'altro, che nel 2017, nell'ambito delle attività promosse dalla Commissione europea afferenti al Piano d'Azione per l'Economia Circolare adottato nell'anno 2015, il Governo si è impegnato a dare continuità alle proposte ed alle indicazioni formulate in sede di Consiglio, sostenendo l'integrazione dei principi dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare all'interno del ciclo di programmazione economica europea. Il Governo ha inoltre adottato alcuni provvedimenti normativi relativi all’ecodesign, agli appalti verdi, allo spreco alimentare ed all'utilizzo dei sottoprodotti, promuovendo altresì, all'interno del comparto industriale, misure specifiche a sostegno della transizione verso l'economia circolare nel quadro del programma «Industria 4.0». Si è inoltre positivamente definito nel dicembre 2017, il negoziato sulle Conclusioni del Consiglio sull'Eco-innovazione, riconoscendo particolare importanza al settore del riutilizzo delle acque nonché ad aspetti quali l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, la possibilità di riutilizzare i componenti o riciclare i materiali di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita o provenienti dai flussi di rifiuti, l'uso di componenti riutilizzati e ricostruiti e di materiali riciclati in prodotti e in altre attività pertinenti.
Nella relazione si sottolinea, inoltre che, rispetto alla proposta normativa di revisione delle diverse direttive sui rifiuti, il Governo, in continuità con le indicazioni espresse dalla VIII Commissione della Camera, è riuscito ad ottenere che molte delle proprie proposte fossero inserite nel primo mandato negoziale, come il metodo di calcolo per il conferimento in discarica dei rifiuti basato sull'output degli impianti di stabilizzazione.
È stata inoltre sostenuta da parte del Governo l'introduzione di misure più stringenti per quanto riguarda l'eliminazione dello spreco alimentare (food waste) e dell'abbandono dei rifiuti (littering), oltre all'innalzamento dei livelli di riciclaggio dei rifiuti urbani e degli imballaggi. Nel documento si segnala poi, con riferimento alle politiche per il clima e l'energia, che a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, il Governo è stato impegnato nelle iniziative avviate dalla Commissione europea per la definizione degli atti normativi necessari per l'applicazione degli indirizzi politici espressi dal Consiglio europeo.
Rispetto invece alla proposta di modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di CO2 (EU Emissions Trading System – ETS), i temi negoziali più rilevanti per il Governo italiano sono stati, tra gli altri, i costi indiretti dell'ETS derivanti dal trasferimento del costo della CO2 nei prezzi dell'energia elettrica e termica, la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cosiddetto «carbon leakage») e il processo di assegnazione di quote (modificato per poter essere più dinamico e rispondente ai reali scenari produttivi delle imprese).
Con riferimento, poi, ai negoziati internazionali sul clima, il Governo ha continuato a partecipare al processo di definizione delle regole per dare pienaoperatività all'Accordo di Parigi.
Segnala, infine, quanto riportato nella Relazione in ordine al tema prioritario della gestione sostenibile delle risorse idriche e in particolare ai lavori di riesame della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, per la quale sono al momento note solo le tempistiche di attuazione che dovrebbero concludersi entro il 2019.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito alle risultanze del dibattito in Commissione.
Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.30.